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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 11221/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BUGADA ADA e CE ES e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BUGADA ADA e CE ES RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/05/2025, con cui e Parte_1 Parte_2
, unitisi in matrimonio a ME-BS in data 18.8.16 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di ME al numero 3 parte I dell'anno 2016), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) i coniugi vivranno separati, fissando la loro residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e della comunicazione di ogni variazione di residenza all'altro coniuge. La sig.ra con la figlia minore Parte_1
, rimarrà ad abitare nell'attuale abitazione familiare di sua esclusiva proprietà, completa di dei mobili che la Persona_1 arredano. Il sig. trasferisce la sua residenza all'estero negli Stati Uniti a New York, Bronx Parte_2
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1057 E 230th.
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione e residenza Persona_2 della medesima presso la madre;
3) per la figlia minore , il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro Persona_1 Parte_2 Pt_1
300,00 (euro trecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, con rivalutazione annuale calcolata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra , i cui dati di seguito si riportano IBAN: Pt_1
[...];
4) quanto all'assegno unico, ad oggi percepito dal sig. , sarà percepito e trattenuto interamente dalla Parte_2 signora Pt_1
5) le spese straordinarie della figlia minore sono ripartite al 50% tra la signora e il signor Persona_1 Pt_1 Pt_2
, secondo il seguente schema (come da protocollo del Tribunale di Brescia):
[...]
SPESE PER LA SALUTE:
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo : visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari,
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico.
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e istituti universitari richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE EN
a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni, (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicennee/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
a) Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa,
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invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) quanto ai turni di cura, considerato che il sig. trasferirà la propria residenza nella città di New York Parte_2 in America, tenuto conto della distanza e del fuso orario, lo stesso avrà la possibilità di contattare telefonicamente, anche mediante videochiamate, la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso e accordo con la madre Persona_1 Parte_1
I sig.ri e , considerata la tenera età della minore (18 mesi) concordano sin d'ora che il padre Pt_1 Parte_2 potrà vedere la minore trasferendosi in Italia con un preavviso alla madre di 30 giorni e stabiliscono che sino al compimento dei 10 anni le visite si terranno in Italia presso l'abitazione della madre. Il sig. per il Parte_2 periodo in cui si tratterrà in Italia dimorerà presso un luogo diverso dall'abitazione della signora e sarà tenuto a Pt_1 comunicare il luogo dove dimorerà. Dopo il compimento del decimo anno di età, previo accordo tra i genitori, da stabilirsi almeno 45 giorni prima e solo se la minore lo vorrà, potrà recarsi a trovare il padre presso l'abitazione di lui Persona_1 in America, accompagnata dalla madre.
NATALE, PASQUA E VACANZE ESTIVE.
Al compimento dei 10 anni di età della minore , le vacanze natalizie e pasquali verranno concordate tra i Persona_1 genitori di anno in anno con congruo anticipo di almeno 30 giorni, sentita la volontà della figlia minore . Persona_1
Quando le vacanze verranno concordate presso l'abitazione della madre, il padre si recherà in Italia, stabilendo una dimora fuori dalla casa familiare, che comunicherà alla madre. Quando le vacanze verranno concordate presso l'abitazione del padre, la minore si trasferirà unitamente alla madre in America. La minore e la madre Persona_1 Persona_1 dimoreranno in un luogo diverso dall'abitazione del padre, le cui spese, se necessarie, verranno sostenute dal sig. Pt_2
. Quando la figlia minore si tratterrà presso l'abitazione del padre, questi dovrà essere presente. Tali
[...] Persona_1 disposizioni verranno adottate sino a quanto non diventerà maggiorenne. Persona_1
Sempre al compimento dei 10 anni di età la minore potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per tre Persona_1 settimane, anche non consecutive, da trascorrersi in Italia, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno, sentita la volontà della minore. Il padre dovrà prelevare la figlia dalla casa materna e riaccompagnarla a casa, comunicando preventivamente alla madre la destinazione delle vacanze sempre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. (docc. n. 16 – 17 piano genitoriale)
7) l'autovettura, già intestata alla signora marca Peugeot modello 3800 targata GJ934NA, rimarrà Parte_1 nell'attuale disponibilità e titolarità della signora;
Pt_1
8) quanto al c/c intestato alla signora n. 054012121740 acceso presso Banca BCC Agrobresciano, Parte_1 filiale di AN (Bs) che riporta ad oggi un saldo attivo di circa 7,26 rimarrà intestato alla stessa;
il c/c intestato al sig.
n. 1046072367, acceso presso Banco Posta, filiale di ME (BS) che riporta un saldo Parte_2 attivo di circa 12.130,51 rimarrà intestato esclusivamente a quest'ultimo;
9) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti, avendo già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale relativo al rapporto di coniugio, e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo, salvo quanto sopra indicato;
10) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
11) i coniugi si riconoscono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità che si dimostri necessario per la figlia minore;
12) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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