Sentenza 9 marzo 1988
Massime • 2
Alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno da fatto illecito, deve riconoscersi la facoltà di chiamare in causa l'eventuale corresponsabile del fatto, anche ai fini dell'Esercizio del regresso contemplato dall'art. 2055 cod. civ., per il caso di accoglimento della domanda del danneggiato.*
La violazione del marchio di produzione da altri brevettato, con la conseguente esperibilità dell'Azione di contraffazione, è configurabile non soltanto da parte dell'imprenditore che apponga detto marchio su propri prodotti dello stesso genere, ma anche da parte dell'imprenditore che faccia commercio dei prodotti medesimi, in considerazione del carattere assoluto ed esclusivo della protezione accordata al suddetto diritto e dell'ampio riferimento dell'art. 1 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929 alle merci fabbricate o messe in commercio, mentre è a tal fine irrilevante che il commerciante sia o meno complice del produttore, ovvero che il suo comportamento sia doloso o colposo (requisito necessario solo al diverso fine dell'eventuale risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 cod. civ.).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/1988, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1988 |
Testo completo
La violazione del marchio di produzione da altri brevettato, con la conseguente esperibilità dell'Azione di contraffazione, è configurabile non soltanto da parte dell'imprenditore che apponga detto marchio su propri prodotti dello stesso genere, ma anche da parte dell'imprenditore che faccia commercio dei prodotti medesimi, in considerazione del carattere assoluto ed esclusivo della protezione accordata al suddetto diritto e dell'ampio riferimento dell'art. 1 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929 alle merci fabbricate o messe in commercio, mentre è a tal fine irrilevante che il commerciante sia o meno complice del produttore, ovvero che il suo comportamento sia doloso o colposo (requisito necessario solo al diverso fine dell'eventuale risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 cod. civ.).*