Articolo 293 del Codice della navigazione
Articolo 292Articolo 294
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21 aprile 1942
Art. 293.
(Sostituzione del comandante in corso di navigazione).

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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