Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 17703
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

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Massime1

L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile dimora all'estero dell'imputato medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare "tamquam non esset" e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. (Nella specie, sono state ritenute irrituali le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio e illegittima la dichiarazione di contumacia, e conseguentemente sono stati annullati decreto di rinvio a giudizio e sentenze di primo e secondo grado).

Commentario1

  • 1Latitanza erroneaneamente dichiarata, tutto da rifare (Cass. 33618/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2023

    Il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris deve essere interpretato con particolare cautela", perchè quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato riconducibile all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato. L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento. CORTE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 17703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17703
Data del deposito : 4 marzo 2010

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