Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile dimora all'estero dell'imputato medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare "tamquam non esset" e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. (Nella specie, sono state ritenute irrituali le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio e illegittima la dichiarazione di contumacia, e conseguentemente sono stati annullati decreto di rinvio a giudizio e sentenze di primo e secondo grado).
Commentario • 1
- 1. Latitanza erroneaneamente dichiarata, tutto da rifare (Cass. 33618/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2023
Il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris deve essere interpretato con particolare cautela", perchè quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato riconducibile all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato. L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento. CORTE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 17703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17703 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 219
Dott. BONITO CE M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 39006/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
- AF EA SI DR RI, nato il [...] a [...];
- BE TA, nato il [...] a [...];
- IO IO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 17.2.2009 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi gli avvocati Giaquinto Sebastiano ed Cardillo Edoardo per GI e l'avvocato Cardillo in sostituzione dell'avvocato Cipriano anche per OZ, che hanno illustrato i ricorsi chiedendone raccoglimento.
FATTO
1. Il procedimento trae origine da indagini svolte a carico di numerosi soggetti, italiani e stranieri, ritenuti coinvolti a vario titolo in traffici internazionali di stupefacente. La posizione di molte delle persone imputate risulta stralciata già in primo grado, essendosi proceduto nei loro confronti con giudizio abbreviato. AF EA SI DR RI, BE TA e IO IO sono stati invece giudicati con rito ordinario e assieme ad altri cinque coimputati avevano proposto appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, pronunziata il 15.3.2007 dal Tribunale di Napoli. Per tutti le condanne venivano confermate dalla Corte d'appello con la sentenza in epigrafe. Soltanto AF, BE TA e IO hanno proposto ricorso.
1.1. I fatti attribuiti al AF - per i quali e stato condannato a venticinque anni di reclusione con sentenza del Tribunale integralmente confermata dalla Corte di Appello - consistono nei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 (capo AA, relativo alla promozione, direzione e organizzazione di un'associazione per delinquere finalizzata alla importazione e commercializzazione di ingenti quantitativi di cocaina e marjuana, curando in particolare l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America in generale e dalla Colombia in particolare, a far data dal 1999); nei reati di cui all'art. 112 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, e art. 80 cpv.
(capi D ed E, relativi all'importazione di circa 50 chili di cocaina, in entrambi i casi, dalla Colombia, nel primo caso in epoca prossima al 20.3.2002, il 12.5.2002 nel secondo caso); nei reati di cui agli artt. 110, 482 e 476 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo V, relativo alla falsificazione di un passaporto francese d'identità usato dal coimputato FE CA IR).
TA BE è stato condannato a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 378 c.p. (capo R, relativo all'agevolazione della latitanza di CE AN, nascosto e assistito personalmente dal ricorrente).
IO è stato condannato a dieci anni di reclusione per partecipazione all'associazione per delinquere al capo AA), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
1.2. Attesa la diversità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti è sufficiente in premessa ricordare che stando alle sentenze di merito la prova dell'attività dell'organizzazione dedita a traffici di droga era stata raggiunta, sulla base di alcune sentenze di condanna definitive acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., grazie soprattutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DO CA e AS FU, alle intercettazioni telefoniche, all'attività investigativa della polizia giudiziaria e al resoconto orale, mediante esame dibattimentale, e fotografico, di tale attività. Degli elementi a carico di ciascuno si dirà trattando le singole posizioni nei limiti degli aspetti rilevanti in questa sede.
2. EA SI AF:
2.1. Gli è stato addebitato il ruolo di mediatore per la fornitura di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dall'estero. A suo carico stavano le dichiarazioni dei pentiti DO DO e FUs AS;
le conversazioni telefoniche sulle utenze adoperate dagli imputati ma intercettate in Italia;
le investigazioni di polizia. La sua identificazione era avvenuta grazie ai controlli e all'osservazione di Polizia, al riconoscimento fotografico ad opera del DO, al nominativo usato negli spostamenti.
2.2. AF ricorre a mezzo dell'avvocato Cipriano Carmine, nominato d'ufficio per il giudizio di Cassazione, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando:
2.2.a) violazione degli artt. 165, 169, 178 e 179 c.p.p., artt. 293, 295, 296 e 429 c.p.p., per la invalidità della notifica al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che disponeva il giudizio e della citazione al giudizio d'appello, e vizi della motivazione che aveva rigettato analoga doglianza prospettata al giudice d'appello; sostiene che il decreto di latitanza era preceduto da un verbale di vane ricerche del tutto carente, che faceva riferimento esclusivamente alla assenza del ricorrente dal territorio italiano, nonostante la sua accertata e stabile dimora in Parigi, Rue Trousseau n. 23, e anzi, paradossalmente, sulla base della sua residenza all'estero; mancando altresì di qualsivoglia indicazione dei luoghi in cui sarebbero state effettuate le ricerche.
2.2.b) violazione degli artt. 143, 169 e 178 c.p.p. e artt. 111 Cost., per omessa traduzione degli atti (dell'udienza preliminare,
del Tribunale, della sentenza) in lingua nota (francese o spagnola) all'imputato alloglotta;
si sostiene che erroneamente era stata respinta l'eccezione formulata nei giudizi di merito sul rilievo che gli atti erano stati notificati al difensore del latitante, dal momento che la notifica con il rito dei latitanti era irrituale, e che le considerazioni sulla conoscenza della lingua italiana del ricorrente erano smentite dal tenore della conversazioni intercettate, nelle quali parlava sempre in spagnolo o francese.
3. TA BE:
3.1. È stato condannato per avere favorito la latitanza del coimputato AN, trovato a casa sua.
3.2. BE ricorre a mezzo dell'avvocato Lumeno Dell'Orfano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando violazione di legge sostanziale e processuale e, sostanzialmente, vizi della motivazione:
assume che mancava ogni giustificazione circa l'esistenza di prove del favoreggiamento della latitanza del AN, ne' bastava che questo fosse stato catturato il 17.12003 presso l'abitazione del ricorrente, giacché la permanenza (perdurante) presso detta casa, così come l'agevolazione alla latitanza, costituivano mere presunzioni;
nulla dimostrava inoltre che il ricorrente conoscesse lo stato di latitanza del AN, anche per tale aspetto non bastando che in casa vi fosse un periodico che riportava tale circostanza;
il ritrovamento della documentazione contabile (riferentesi al AN) presso l'ufficio della azienda del ricorrente era infine dovuta soltanto all'indebitamento del BE verso di questo.
4. IO IO:
4.1. A suo carico stavano le dichiarazioni del collaboratore DO, secondo cui s'era interessato al progetto di una continuativa importazione di cocaina via mare dalla Colombia, e i riscontri acquisiti dalla polizia.
4.2. IO ricorre a mezzo dei difensori avvocati Giaquinto Sebastiano e Edoardo Cardillo e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
4.2.a) violazione del combinato disposto dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e 238 bis c.p.p., perché il Tribunale aveva basato la condanna sulle dichiarazioni del collaboratore DO DO in assenza di riscontri esterni;
parimenti la Corte d'appello aveva affermato la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del DO in violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3; aveva ritenuto infatti riscontrate tali dichiarazioni dall'accertamento effettuato dall'agente CH (relativa all'imbarco su volo per Caracas assieme al coimputato CC) e da una conversazione telefonica (dalla quel sarebbe emersa l'intenzione di raggiungere separatamente il ruolo dove incontrare, assieme a OZ, il CI); ma siffatti elementi non costituivano riscontro individualizzante della partecipazione all'associazione per delinquere, dal momento che la sua condotta, in base alle stesse dichiarazioni del CI, si limitava alla organizzazione di un carico di droga di prova, nulla aggiungendo che la ditta del ricorrente avesse sede proprio nel luogo indicato dal collaboratore;
4.2.b) violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sotto il profilo, subordinato, della erronea qualificazione data alla condotta del ricorrente, semmai riconducibile al paradigma di un tentativo di importazione di stupefacente (ex art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), ma assolutamente inidonea a dimostrare, anche, la stabile e consapevole partecipazione al sodalizio e la condivisione del generico programma delittuoso;
dimostrava per altro in positivo la estraneità del ricorrente al sodalizio la circostanza che all'infuori di quell'infruttuoso tentativo di importare stupefacente all'interno di un carico di legname, nessuna altra attività risultava posta in essere dal ricorrente, che non risultava coinvolto in alcuno degli altri episodi.
DIRITTO
1. Ricorso AF:
Il primo motivo di ricorso attiene alla invalidità del processo celebrato, sin dalla fase dell'udienza preliminare, in assenza dell'imputato e sulla base di notificazioni da ritenersi radicalmente nulle perché effettuate al difensore d'ufficio sulla base di un decreto di latitanza invalido per carenza di ricerche. Come si è già accennato, la sentenza impugnata da atto che la individuazione del ricorrente nella persona indicata con l'alias LB è stata realizzata dalla Polizia seguendone gli spostamenti dalla Francia e controllando (anche mediante osservazione) i contatti tenuti con il DO e il coimputato AN, e grazie al riconoscimento fotografico ad opera del DO. Dalla sentenza di primo grado risulta (p. 12) che la identificazione era conseguita ai servizi sviluppati sulla base delle intercettazioni telefoniche. Le stesse dimostravano che la persona chiamata da DO "SI" e da AN LB era senza dubbio la stessa. Certa la identificazione fisica, i giudici di merito hanno ritenuto su tale base sicura (superando cosi la deduzione difensiva che faceva leva sul fatto che l'imputato era colui che aveva procurato al DO documenti falsi) anche la identificazione come EA SI DR RI AF, in base al nominativo indicato nei soggiorni alberghieri e usato nelle carte d'imbarco, riferito al passaporto esibito.
Sta di fatto che OZ è stato considerato contumace in tutto il giudizio sulla base di un decreto di latitanza emesso il 9.1.2004, nella fase delle indagini, dal Giudice per le indagini preliminari in base al verbale di vane ricerche redatto lo stesso giorno 9.1.2004 dai Carabinieri, Sezione anticrimine di Napoli, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 5.12.2003. Il difensore d'ufficio nominato in tale decreto, avvocato Monda, ha assistito il OZ fin tanto che non ha ritenuto necessario farsi sostituire da avvocato cassazionista per poter produrre ricorso.
Dalla sentenza del Tribunale di Napoli risulta che in sede di conclusioni il difensore aveva formalmente eccepito, oltre che la mancata traduzione degli atti, la nullità delle notifiche non effettuate secondo la procedura degli imputati aventi residenza nota all'estero. Nella sentenza di primo grado il OZ è stato indicato come "latitane - contumace". La sentenza rispondeva alla eccezione della mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., dando atto che essa era stata sollevata fin dagli atti preliminari. Nulla diceva sulla eccezione di nullità delle notifiche.
L'eccezione è stata nuovamente sollevata nell'atto d'appello, in termini pressoché analoghi a quelli del ricorso, e la Corte d'appello ha risposto osservando che "l'imputato, pur se formalmente residente a Parigi, è stato pur tuttavia dichiarato latitante all'esito degli opportuni accertamenti effettuati dalla p.g. ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 e 296 c.p.p., essendosi evidentemente sottratto, anche mediante il rientro in patria, alla cattura che era stata disposta nel suoi confronti". Doveva ritenersi pertanto corretta, secondo la Corte d'appello, la procedura di notifica ex art. 165 c.p.p.; per altro, si aggiunge, la violazione si sarebbe dovuta dedurre nel corso dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 181 c.p.p.. 1.2. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata sono da censurare.
Può dirsi assodato, perché è la stessa Corte d'appello che in qualche modo lo riconosce, che risultava dagli atti l'indirizzo del OZ a Parigi, Rue Trousseau n. 23, indicato nel ricorso dalla difesa. Sempre dagli atti risulta che l'identificazione dell'imputato è avvenuta sulla base dei dati del passaporto, riportati dalla polizia giudiziaria a seguito delle ricerche negli alberghi e sui voli (p. 13 sent. Tribunale), e che alla sua individuazione s'era pervenuti a seguito di conversazioni intercettate anche su di un utenza mobile a lui in uso, oltre che sulle utenze dei coimputati che lo contattavano (p. 15 e p. 43 s. sent. Tribunale).
Ciò nonostante il verbale di vane ricerche si limitava, come esattamente rileva il ricorrente, a dare atto esclusivamente della assenza del ricorrente dal territorio italiano, "in quanto verosimilmente residente all'estero" senza fornire alcuna indicazione di ricerche effettivamente eseguite ne' in Italia ne' in Francia. La Corte d'appello ha anzi aggiunto che l'imputato aveva fatto verosimilmente ritorno in patria, e ha implicitamente abbracciato quel filone giurisprudenziale (apparentemente espresso da ultimo da Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009 e Sez. 6, n. 29702 del 10/04/2003) secondo cui per la dichiarazione di latitanza non sarebbe necessario procedere a ricerche all'estero, tanto non richiedendo esplicitamente l'art. 165 c.p.p., a differenza dell'art. 169 c.p.p. D'altronde, una volta ritenuto che l'imputato era cittadino francese che la sua identificazione era avvenuta sulla base di documenti non falsificati e di utenze telefoniche note, sarebbe stato difficile spiegare logicamente perché non si fossero effettuate ricerche puntuali a partire dai dati acquisiti, se non predicandosi la loro non necessità.
1.3. Tale orientamento teorico non può tuttavia essere condiviso, tanto più e in particolare in situazione quale quella in esame, nella quale a venire in considerazione non era la astratta possibilità di generiche ricerche all'estero, ma la doverosa verifica di dati fattuali acquisiti agli atti, che fornivano elementi, o per lo meno piste investigative, sufficientemente determinate per tentare di rintracciare il ricercato. Come ricordano Sez. 6, n. 5929 del 22/01/2009, Sez. 1, n. 17592 del 24/04/2007, la latitanza altro non è che una forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo;
la procedura di cui all'art.169 c.p.p., comma 4, che costituisce elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche ai fini del decreto di irreperibilità non può non ritenersi pertanto applicabile anche in caso di ricerca del latitante.
Può anzi precisarsi che l'art. 295 c.p.p., che disciplina la latitanza (analogamente all'art. 268 c.p.p. 1930, comma 1, d'analogo contenuto), cui fa riferimento per le notifiche l'art. 165 c.p.p., non stabilisce (come aveva già rilevato C. cost. n. 98 del 1977 a proposito dell'art. 268 c.p.p. 1930) alcuna presunzione legale ma con la formula "è latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato ..." demanda all'autorità giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti della volontaria sottrazione al provvedimento coercitivo, obbligatorio o facoltativo, "in applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa è ricavabile" e che non istituisce alcuna presunzione di volontarietà ne' di conoscenza. La situazione del latitante - e cioè dell'imputato che si sottrae volontariamente, nel senso sopra specificato, all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale - può dunque effettivamente essere diversa da quella dell'irreperibile, ma non per i modi e le estensioni delle ricerche per l'uno o per l'altro caso previsti, piuttosto e soltanto, a monte, per i presupposti che legittimano il ricorso nei due casi alla notificazione per fictio iuris: nel caso del latitante collegata e giustificata da una scelta che deve essere verificata come volontaria;
nel caso dell'irreperibile resa necessaria dall'impossibilità oggettiva di effettuare la notifica nei modi ordinari.
1.4. È quindi errata l'affermazione secondo cui, una volta comunque dichiarata la latitanza nella fase delle indagini preliminari, l'imputato avrebbe potuto eccepire la nullità delle notifiche in tal modo effettuate e l'invalidità, di conseguenza, del giudizi contumaciali, soltanto denunziando il decreto di latitanza emesso nella fase delle indagini nei termini dell'art. 181 c.p.p., comma 2. Va anzitutto chiarito che, come dice la Dottrina, "sono relative le nullità a previsione speciale che non siano riconducibili alle nullità d'ordine generale e non siano definite assolute da specifiche disposizioni di legge", tanto desumendosi dal sistema e dalla lettera dell'art. 181 c.p.p., comma 1, che circoscrive le nullità "diverse da quelle previste dall'art. 178 c.p.p. e art. 179 c.p.p., comma 2". S.U. n. 17179 del 27/02/2002, Conti, richiamata sul punto da S.U. n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, seppure mediante l'analisi dei meccanismi di deducibilità e sanatoria, hanno d'altra parte chiarito, che il regime relativo può riferirsi solo alle nullità meno radicali, "che non attengono all'instaurazione del contraddicono": che non determinano dunque l'omessa citazione dell'imputato (art. 179 c.p.p.) o la lesione del suo diritto intervenire nel processo (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Nè può trarsi da S.U. n. 5307 del 2008, Battistella, che affronta il tema di sfuggita, argomento contrario.
Ora, come osservava S.U. n. 21035 del 2003, Caridi, latitanza e contumacia sono istituti diversi e vanno tenuti distinti, nel senso, tra l'altro, che "per la latitanza è sufficiente e necessaria solo la volontaria sottrazione ad uno del provvedimenti indicati dalla legge;
per la contumacia, invece, è necessario, specificamente, il rifiuto di partecipare all'udienza, ancorché questo possa scaturire - ma solo a quel momento - da uno stato di perdurante-latitanza". Sicché se il latitante, pur ritualmente dichiarato tale, non può divenire "solo per tale suo stato", contumace, potendo essere così considerato soltanto quando non compare all'udienza e, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-ter c.p.p., può presumersi la sua la volontà libera e consapevole di non partecipare al giudizio (S.U.Caridi); a maggiore ragione non può essere considerato contumace, in qualsivoglia stadio processuale, colui che è stato dichiarato latitante senza alcuna seria ricerca e del quale non può affermarsi che abbia mai avuto conoscenza del processo e ad esso si sia volontariamente inteso sottrarre, nessun serio accertamento essendo stato effettuato in tal senso.
Al rispetto di esigenze che stanno a base del giusto processo, primo fra tutti il diritto dell'imputato di essere effettivamente avvisato e di essere posto in grado intervenire è d'altro canto preordinato "il requisito della personalità delle notificazioni degli atti" (l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale sul punto è amplissima basterà citare C. cost.. nn. 205 del 1971, 77 del 1972, 186 del 1973, 9 del 1982 e n. 280 del 1995). Tale requisito non può essere escluso perciò se non in caso di tassative situazioni che consentono di ritenere sufficientemente accertata la volontà dell'imputato di sottrarsi al processo (latitanza, evasione) o effettivamente impossibile (irreperibilità) procedere altrimenti (C. cost. n. 57 del 1965). Se anche si volesse tenere conto soltanto di esigenze pratiche, non potrebbe d'altra parte non considerarsi la regola che in ogni caso di accertata non volontaria sottrazione al processo e rinunzia all'autodifesa l'imputato dovrà essere restituito nelle sue facoltà (ex art. 175 c.p.p.). Il rispetto del principio della effettività delle notificazioni risponde così in definitiva anche ad esigenze di economia processuale e a criteri non apparenti, ma sostanziali, di ragionevole durata.
Ne deriva che il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris e delle regole del giudizio in contumacia, alla cui instaurazione normalmente le prime concorrono, deve essere interpretato "con particolare cautela", "perché quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato riconducibile all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato" (Sez. 5, n. 2956 del 21/11/2001, Mangia). Seguendo un percorso analogo, richiamando i principi sovrannazionali che regolano la materia, la modifica legislativa dell'art. 175 c.p.p. (introdotta a seguito di un comando di legislazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) e le regole minime sul processo in absentia, questa Corte ha d'altronde già affermato che l'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità, non può che determinare la nullità degli atti conseguenti, ivi compresa la citazione a giudizio e la sentenza di poi pronunciata (Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008). Ciò posto, nel caso in esame la citazione a giudizio dell'imputato è stata eseguita in forme diverse da quelle dovute in quanto non è stata preceduta da ricerche effettive dell'imputato e non può in alcun modo presumersi che la sua notificazione fosse comunque inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Deve concludersi perciò che il vizio equivale ad omissione della citazione (S.U. 27/10/2004, Palumbo, m. 229539) e che l'erronea dichiarazione di latitanza ha fatto sì che si procedesse sin dal primo grado in contumacia senza che ne sussistessero le condizioni. Ricorre perciò la nullità della vocatio in iudicium prevista dall'art. 179 c.p.p.. Deve di conseguenza pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto di rinvio a giudizio, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli.
Resta assorbito il secondo motivo.
2. Ricorso BE:
Come si è anticipato il ricorrente è stato condannato per avere favorito la latitanza del coimputato AN, trovato a casa sua. Il ricorso è infondato.
Secondo la Corte d'appello, che la presenza del latitante in casa del ricorrente non fosse del tutto occasionale, era dimostrato dal fatto che i figli del BE si erano preoccupati di avvisare il padre dell'arrivo della polizia, invitandolo ad uscire per non essere coinvolto, nonché dal ritrovamento, in casa e nei locali della impresa di pompe funebri del BE, di un giornale piegato nella pagina in cui si parlava della latitanza del AN, unitamente a una rilevante somma di denaro in contanti, una ricevuta di deposito di Euro 54.000,00 a favore del AN, e una carta d'identità rilasciata al Toscanini con la foto di altro soggetto. Gli argomenti esposti a sostegno della ritenuta piena consapevolezza e volontarietà della condotta di favoreggiamento sono esaurienti e plausibilmente valutati. Non può certamente ritenersi che la Corte d'appello non abbia esaminato le prospettazioni difensive, e per il resto le doglianze attengono al fatto.
Conclusivamente il ricorso del BE non può che essere nel suo complesso rigettato.
4. Ricorso IO:
Il Collegio ritiene che entrambi i motivi, l'uno relativo nella sostanza alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del CI, l'altro alla configurabilità della partecipazione al reato associativo sulla base delle dichiarazioni di questo, debbano essere dichiarati infondati.
Stando ai giudici del merito IO GI aveva partecipato al sodalizio che aveva come fine l'importazione e lo smercio di stupefacente, interessandosi fattivamente al progetto di una continuativa importazione di cocaina via mare dalla Colombia. Militavano in tal senso le dichiarazioni del collaboratore CI, che aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente, i riscontri acquisiti dalla polizia, dei quali gli agenti avevano riferito a dibattimento, e le conversazioni intercettate. Secondo il CI, IO GI gli era stato presentato da CC AL e nel 1999 aveva con lui direttamente discusso del progetto di far giungere in Italia via mare dalla Colombia cocaina nascosta sotto coperture di legname;
volendo che la cosa fosse "sicura".
A. GI era andato ad incontrarlo a Cocuta per provare il trasporto, passando per il Venezuela, così da non far figurare sul suo passaporto timbri della Columbia. Il traffico si sarebbe dovuto effettuare tramite una società d'importazione la cui dislocazione il collaborante aveva annotato su un foglio poi smarrito. I Carabinieri avevano verificato le dichiarazioni del CI accertando la sua presenza su di un volo diretto a Caracas il 9.6.2000, assieme al coimputato CC. Dalle conversazioni intercettate emergeva inoltre incontrovertibilmente lo scopo di quel viaggio (il solo compatibile per altro con le cautele adottate) che doveva portarli ad incontrarsi, per conto del AN e unitamente al mediatore francese poi identificato in OZ, con il colombiano ON, alias CI. Altro verbalizzante aveva riferito che erano stati riscontrati anche l'esistenza e la sede della società di trasporto dell'imputato di cui aveva parlato il collaboratore e i suoi rapporti di parentela con il coimputato AN.
4.1. A fronte, la doglianza che le dichiarazioni del collaboratore sarebbero sguarnite di riscontri "estrinseci individualizzanti" appare smentita dai riferimenti: vuoi all'obiettivo accertamento circa l'effettuazione del viaggio in Columbia secondo le modalità riferite dal collaboratore, che costituisce indubbiamente riscontro per lo meno individualizzante;
vuoi al contenuto delle conversazioni intercettate, plausibilmente interpretato e neppure specificamente contestato, che, lasciando intendere lo scopo del viaggio stesso e palesando i rapporti tra viaggio e viaggiatore e gli altri sodali, costituivano riscontro sia sul fatto (oggettivo) sia sul soggetto (individualizzante).
4.2. Parimenti non censurabili devono ritenersi le considerazioni, sviluppate in specie nella sentenza di primo grado, secondo cui da un lato il fattivo interessamento ad un ampio progetto d'importazione di cocaina, dall'altro i dimostrati (attraverso la presenza del CC ad entrambi gli incontri con il CI e il colloquio nel quale si faceva riferimento al AN e al mediatore francese) rapporti tenuti con soggetti d'importanza centrale nell'organizzazione del sodalizio, manifestavano l'intraneità del ricorrente all'associazione.
In questo contesto, può dunque ritenersi plausibile, perché aderente a regola d'esperienza non impertinentemente evocata, anche l'ulteriore rilievo della Corte d'appello, secondo cui "l'ideazione e la preparazione di un rilevante carico di cocaina non può essere effettuata da un soggetto estraneo ad una già consolidata e raffinata associazione criminale", da intendersi (nonostante la formulazione apparentemente non felice) all'evidenza nel senso che, una volta accertato che del progetto e della sua preparazione si stavano interessando anche in prima persona gli esponenti più qualificati dell'associazione, era da escludere che costoro ne avessero potuto affidare la realizzazione a soggetto da cui s'erano fatti conoscere e con il quale mantenevano contatti diretti, senza prima avere acquisito prova della sua fedeltà e averlo accolto come partecipare nel sodalizio.
4.3. In conclusione, nei confronti di GI A. la sentenza impugnata non appare censurabile e il ricorso di questo deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto di rinvio a giudizio limitatamente a AF EA SI DR RI, e rinvia per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli.
Rigetta i ricorsi di TA BE e IO GI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010