Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
È legittima l'emissione del decreto di latitanza all'esito di ricerche svolte dalla polizia giudiziaria nei luoghi che risultano nella disponibilità dell'indagato sulla base delle risultanze in atti e non estese all'estero risultando la presenza dello stesso sul territorio nazionale nel periodo di adozione del provvedimento cautelare in ragione del rilascio in Italia di plurimi atti di nomina di difensori di fiducia dei quali gli stessi hanno provveduto ad autenticare la sottoscrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2011, n. 9637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9637 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/12/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 1750
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 38721/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP IO N. IL 26/01/1951;
avverso l'ordinanza n. 599/2011 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 14/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Granata.
IN FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello presentato per SP RI avverso il provvedimento in data 9 agosto 2011 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Mantova che aveva rigettato l'istanza della difesa di dichiarare la nullità del decreto di latitanza emesso a seguito di verbale di vane ricerche della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione della misura cautelare;
la nullità della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa della misura al difensore di ufficio nominato con il decreto di latitanza, e di revoca o sostituzione con gli arresti domiciliari della misura custodiale emessa a carico del prevenuto per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta e reati finanziari.
Il Tribunale distrettuale dell'appello cautelare aveva rilevato:
- la piena efficacia dell'ordinanza cautelare indipendentemente da ogni valutazione circa la validità del decreto di latitanza, considerato che il prevedimento non era stato impugnato per riesame;
- che, preso atto della rinuncia al motivo di appello concernente la notifica al difensore, non e-saminava la questione relativa al decreto di latitanza;
- che nel merito non si rilevavano motivi per una riconsiderazione della gravità indiziaria valutata dal giudice della misura, non eseguita per la latitanza del prevenuto, anche in considerazione della gravità dei fatti e delle modalità di realizzazione delle sei ipotesi di bancarotta fraudolenta ascritte allo SP;
- che le condizioni di salute valutate sulla base dei documenti prodotti non potevano ritenersi incompatibili con il regime carcerario.
Propone ricorso per cassazione lo SP ribadendo la nullità del decreto di latitanza e-messo senza adeguate ricerche, che avrebbero individuato come egli non fosse più sottoposto a misura cautelare da parte dell'A.G. di Trieste e che quindi, libero, si fosse trasferito a Belgrado per curare patologie documentate ai giudici del merito.
Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione sull'inesistenza di elementi che possano giustificare una detenzione diversa da quella carceraria.
Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione sulla valutazione delle condizioni di salute dello SP senza l'effettuazione della perizia prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.. Il ricorso non può essere accolto.
La natura processuale delle doglianze autorizza il Collegio ad accedere agli atti processuali trasmessi unitamente al ricorso. Dal relativo esame emerge:
- che lo SP era a conoscenza del procedimento in corso e della natura degli addebiti, avendo nominato difensori di fiducia almeno in occasione della richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari e che era pienamente in grado di sapere che, sia per l'ampiezza e gravità degli addebiti, sia per le sue personali condizioni di pregiudicato per analogo delitto, un provvedimento cautelare coercitivo poteva essere emesso nei suoi confronti;
- che nel periodo di tempo in cui veniva emesso il provvedimento coercitivo egli si trovava in Italia, non potendosi che dar assoluto credito alla fedeltà degli atti di autenticazione ad opera dei difensori della sua sottoscrizione apposta in calce alle relative nomine, avvenute in località del territorio italiano tra i mesi di febbraio marzo 2011, nel periodo in cui si sviluppavano le ricerche della polizia giudiziaria per l'esecuzione della misura;
- che dai verbali redatti dalla polizia giudiziaria sulle relative attività risultano effettuate ricerche in località, quali quella di residenza, ed altri che dagli atti risultavano in disponibilità del prevenuto, e che tali ricerche erano state eseguite mediante appostamenti e pattugliamenti in zona per un congruo numero di ore. Rileva il Collegio che esattamente il provvedimento del Giudice per le Indagini preliminari ha ritenute esaustive e correttamente effettuate le ricerche della polizia giudiziaria nei luoghi risultanti dagli atti, considerato che, seppur le ricerche per l'esecuzione di misura cautelare, e per la eventuale dichiarazione di latitanza, debbano svolgersi secondo modalità analoghe a quelle previste per la dichiarazione di irreperibilità, le stesse mantengono pur sempre la caratteristica di ricerche per l'esecuzione a sorpresa di provvedimento coercitivo, così che la valutazione della loro adeguatezza deve necessariamente tener conto di tali natura e finalità, con le quali sarebbe incompatibile un'improvvida diffusione di notizie sull'esistenza di ricerche dell'interessato. Peraltro la critica del ricorso, che si appunta in sostanza sull'asserito mancato interpello dei famigliari dai quali si sarebbe potuto apprendere della residenza all'estero del prevenuto, appare del tutto generica facendo riferimento a non precisati famigliari da cui si sarebbe dovuta ricavare una notizia già in partenza smentita dalle acquisizioni documentali, e che dovrebbe essere, sempre nelle prospettazioni del ricorso, confermata dalla altrettanto generica affermazione, che lo SP si sottoponeva a controlli dal precedente mese di gennaio 2011, contenuta in un documento proveniente da una struttura medica della Repubblica Serba redatto nel luglio 2011. Appare evidente che la genericità estrema di quei riferimenti rende ragione dell'adeguatezza dell'accertamento di esaustività delle ricerche poste a base del decreto di latitanza, correttamente emesso sull'ulteriore base della ritenuta volontaria sottrazione all'esecuzione della misura, atteso che, come bene ha considerato il giudice preliminare nell'ordinanza oggetto di impugnazione, sussistevano tutte le condizioni di conoscenza del procedimento e della possibilità di emissione di provvedimento cautelare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficienti per la relativa valutazione ex art. 296 cod. proc. pen.. E l'accertamento di quanto sopra dimostra la correttezza del provvedimento del Tribunale, quale giudice d'appello cautelare, che, riscontrate le avvenute notificazioni al difensore di fiducia avv. VARESCHI dell'ordinanza e dell'avviso conseguenti alla dichiarata latitanza, ha considerato, seppur per implicito, correttamente perfezionata tale notificazione secondo le disposizioni relative al latitante, e decorso inutilmente il termine per una richiesta di riesame del provvedimento genetico, circoscrivendo la propria cognizione alla valutazione del possibile emergere di elementi di novità che potessero convincere dell'adeguatezza di misure coercitive diverse dalla custodia carceraria.
Ed il riscontro che, a fronte della situazione cristallizzata nell'ordinanza di applicazione della misura, attestante una situazione di rilevante gravità dei comportamenti ascritti al prevenuto per numero e proporzioni dei fatti, e per l'utilizzo di artifici volti a occultare le proprie responsabilità, permaneva una condizione di latitanza e di volontaria sottrazione al confronto con le gravi accuse lui mosse, pare al Collegio giustifichi in modo sufficiente la ritenuta inesistenza di elementi di novità rispetto alla situazione valutata in origine, che potessero convincere della opportunità di adottare misure cautelari meno incisive di quella ancora da eseguire.
Nè maggior fondatezza ha il rilievo del ricorrente sull'esistenza di proprie condizioni di salute che avrebbero giustificato la revoca o modificazione della misura e che avrebbero dovuto obbligare il giudice a disporre perizia.
È corretta la valutazione del giudice di merito che la generica documentazione offerta non era tale da dimostrare sussistenti le condizioni di cui all'art. 299 cod. proc. pen., comma 4, ter, ed in particolare che potessero risultare condizioni di salute del tipo di quelle previste dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, non è imposta automaticamente al giudice la nomina di un perito per gli accertamenti medici del caso, ove non sussista un apprezzabile fumus e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire cure adeguate in carcere (Rv. 223932; Rv. 249942; Rv. 233740; Rv. 239374). Nel caso, una diagnosi del tutto generica di diabete e di ipertensione, in una condizione complessiva di generale compenso, che comportava fossero sconsigliati i viaggi, non era ictu oculi tale da rappresentare un quadro di gravità tale da rendere obbligatorio l'accertamento peritale, soprattutto se si considera che i diversi periodi di permanenza in Italia dello SP, in atti documentati dalle plurime sottoscrizioni autenticate dai difensori e susseguitisi fino al giugno 2011, si ponevano in deciso contrasto con la pretesa dimostrazione di residenza all'estero in luogo di cura ed in stato di immobilità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012