Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2013, n. 43962
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Sentenza 27 settembre 2013

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Ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso.

La norma dell'art. 491, quinto comma, cod. proc. pen., che prescrive che sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza, non è sanzionata da nullità, cosicché ove il giudice del dibattimento decida la questione preliminare insieme al merito, l'imputato non può dolersene, sia perché nessun danno gli deriva e sia perché comunque l'ordinanza che risolve questioni preliminari è impugnabile solo con la sentenza che definisce il dibattimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità di una nullità nel caso in cui il giudice del dibattimento non aveva trattato con autonoma ordinanza l'eccepita nullità del decreto di latitanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2013, n. 43962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43962
    Data del deposito : 27 settembre 2013

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