Articolo 296 del Codice di procedura civile
Articolo 281 deciesArticolo 281 duodecies
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 luglio 2009
Art. 296.
(( (Sospensione su istanza delle parti). )) ((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)) .
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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