Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 1
In materia di notificazioni, la previsione di cui all'art.169, comma quarto cod. proc. pen., dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità dell'emissione del decreto di latitanza, che è una forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche.
Commentario • 1
- 1. Tunisi, trasferimenti, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2007, n. 17592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17592 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/04/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1725
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 004359/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL EN N. IL 25/10/1977;
avverso ORDINANZA del 27/06/2005 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI (concl.conf.). MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di AL RE volta a confutare l'esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Lecce in data 6.3.2000, premettendo che su un'istanza del AL di restituzione nei termine per impugnare si era già negativamente pronunciata la C.A. di Lecce con ordinanza in data 16.10.2000, il ricorso avverso la quale era stato dichiarato inammissibile da questa corte in data 2.7.2001, mentre una prima richiesta di declaratoria di non esecutività del predetto titolo era stata rigettata dal Tribunale di Lecce con ordinanza in data 16.2.2001, irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata il 17.10.2001. Ritenendosi nuovamente chiamato a pronunciare unicamente su incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., comma 1, il giudice a quo, ribadendo quanto già ritenuto dal tribunale con la citata ordinanza del 16.12.2001, ha ritenuto la ritualità del decreto dichiarativo della latitanza del AL emesso in data 25.11.1998, a seguito di vane ricerche del soggetto (colpito da ordinanza custodiale del 16.10.1998) nel suo ultimo domicilio e nei luoghi da lui frequentati, escludendo la necessità di estendere le ricerche in Albania e giudicando, conseguentemente, legittima la notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio dell'imputato avvenuta il 15.5.2000.
Quanto all'eccepita ignoranza dell'emissione dell'ordinanza custodiate da parte del AL, asseritamente rientrato in Albania per prestarvi servizio militare dal 30.3.1998 al 26.1.1999 e pertanto non volontariamente sottrattosi all'arresto, il provvedimento impugnato, premesso che la circostanza allegata risultava documentata da una copia informe di attestazione apparentemente proveniente dal Ministero della Difesa albanese e riferita a soggetto indicato come AL, alias AS IK (donde l'incertezza della riferibilità della stessa all'istante), riteneva il volontario allontanamento dall'Italia dopo la consumazione dei reati ascrittigli integrante, secondo la giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di volontaria sottrazione alla custodia cautelare che verosimilmente sarebbe stata in futuro disposta. Quanto, invece, alla pure eccepita notificazione dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio senza preventive ricerche presso l'Amm.ne penitenziaria italiana, essendo il AL da tempo detenuto per altro titolo, il giudicante escludeva la necessità di nuove ricerche in costanza del già dichiarato stato di latitanza, osservando che le stesse sarebbero, in ogni caso, risultate infruttuose, avendo l'interessato dichiarato, all'atto dell'arresto avvenuto il 27.5.1999 per altri gravi reati, di chiamarsi AS IK, nato a [...] il [...] (anziché AL RE, nato a [...] il [...]) ed essendosi solo in data 2.10.2000 potuto accertare, tramite comparazione delle impronte dattiloscopiche, che il AL ed il AS erano la stessa persona. Ricorre il difensore per violazione dell'art. 295 c.p.p., comma 2 e art. 296 c.p.p., comma 1, sull'assunto dell'involontarietà della sottrazione del AL al provvedimento custodiale, di cui avrebbe ignorato l'esistenza (come comprovato anche dal suo successivo rientro in Italia), con conseguente illegittimità del decreto di latitanza, peraltro emesso senza le prescritte "esaurienti" ricerche, non essendo queste state estese all'Albania.
Con successiva memoria difensiva altro difensore ribadisce l'irritualità della dichiarazione di latitanza per omissione delle necessarie ricerche e richiama la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di diritto del soggetto inconsapevolmente condannato in contumacia ad ottenere un nuovo processo.
Il P.G. requirente ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, rilevando la novità della questione proposta con il nuovo incidente d'esecuzione rispetto a quelle già disattese con la succitata ordinanza del 16.2.2001 e ritenendo che il giudice adito avrebbe dovuto verificare l'autenticità dell'attestazione prodotta dall'istante al fine di valutare la volontarietà della sua sottrazione all'ordine custodiale, peraltro emesso a distanza di circa sette mesi dalla commissione del reato e circa sette mesi dopo l'asserito rientro del AL in Albania per prestarvi servizio militare.
Il ricorso è fondato.
Circoscrivendo il tema del presente procedimento incidentale alla regolarità della formazione del titolo esecutivo in questione, così come ritenuto nell'ordinanza impugnata senza contestazioni sul punto da parte del ricorrente, si osserva che, estendendosi gli effetti della dichiarazione dello stato di latitanza all'intero arco del procedimento, ivi inclusa la fase dell'esecuzione, sino alla cessazione del predetto stato, la verifica della ritualità della sua adozione condiziona quella della ritualità della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, per cui, ove la dichiarazione in parola fosse ritenuta invalida, dovrebbe, del pari, escludersi la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale e, quindi, l'intervenuta formazione del titolo esecutivo. Nel caso di Specie il G.E. si è limitato a rilevare il dato effettuale dell'allontanamento del AL dal territorio italiano, dando per scontato che esso sia avvenuto nella consapevole previsione, da parte del soggetto, dell'emissione di un provvedimento coercitivo a suo carico e della volontà dello stesso di sottrarsi alla sua esecuzione, trascurando, peraltro, le pur significative cadenze cronologiche della vicenda opportunamente evidenziate dal P.G. requirente ed omettendo del tutto la doverosa verifica della veridicità di quanto allegato e documentato dall'istante circa le reali ragioni del suo rientro in Albania, evidentemente incidente sulla sussistenza del presupposto necessario per la legittimità della dichiarazione di latitanza, costituito dalla volontarietà della sottrazione al provvedimento custodiale e, conseguentemente, della ritualità della notifica dell'estratto contumaciale. Essendo, inoltre, già emerso, all'atto della constatata irreperibilità del AL presso il suo ultimo domicilio in Italia e della verificata ineseguibilità dell'ordinanza custodiale, che il predetto era probabilmente rientrato in Albania, le "esaurienti ricerche" postulate dall'art. 295 c.p.p., comma 2 avrebbero dovuto essere estese a quel Paese, ex art. 169 c.p.p., comma 4, la cui previsione, dettata in vis a dell'emissione di decreto di irreperibilità, deve analogicamente ritenersi applicabile anche in caso di emissione del decreto di latitanza, che altro non è che una forma di irreperibilità qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo.
Si impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame circa l'effettiva volontarietà della sottrazione del soggetto ali ordinanza custodiate, implicante la verifica della veridicità dell'attestazione prodotta dall'interessato circa le ragioni del suo rientro in Albania, e circa la conseguente ritualità della dichiarazione di latitanza e della successiva notifica dell estratto contumaciale a norma dell'art. 165 c.p.p., da cui dipende il giudizio sull'esecutività della sentenza di condanna 6.3.2000 Trib. Lecce.
Esattamente, invece, il giudice a quo ha ritenuto irrilevante la mancata rilevazione della cessazione dello stato di latitanza per effetto della detenzione del condannato per altra causa sopravvenuta, essendo l'arresto dello stesso avvenuto sotto il diverso nominativo di AS IK ed essendo la risibilità al medesimo soggetto dei nominativi AL RE e AS IK emersa solo diversi mesi dopo la notifica dell'estratto contumaciale in questione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007