Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 5807
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Sentenza 18 dicembre 1997

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In materia di notificazioni, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante - che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi - debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 5807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5807
    Data del deposito : 18 dicembre 1997

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