Sentenza 18 dicembre 1997
Massime • 1
In materia di notificazioni, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante - che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi - debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1997 |
Testo completo
་།
* AL MASSIMARIO
Udienza in Came ra di Consiglio in REPUBBLICA ITALIANA data 18.12.1997
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza
N. 5807 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Registro Generale
4.392/97N. SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Nicola Marvulli Presidente
LIRE 3000
1. Dott. GU letti Consigliere CANCE
2. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere
Consigliere 3. Dott. Sandro Occhionero
CK953396 4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CORTE S CASSAZIONE UFFIC VO FR, nato a [...] il [...], PIE
Richiesta Stec dal Sig. Adin avverso
3000 per dirty SET. 1999 il decreto della Corte di Appello di Napoli del 9 - 30.10.1996. il
IL CANCELLIERE
Sentita la relazione del Consigliere Sandro Occhionero;
Lette le conclusioni del P. M., che ha chiesto l'annullamento del decreto impugna-
to con rinvio allo stesso giudice per l'ulteriore corso;
la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Napoli del 6 - 24.11.1995, con il quale era
|
Il provvedimento era stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli il 14.3.1994, con richiesta formulata nei confronti di Pasqua-
le NA ed altre sessantasei persone, tra le quali il VO, tutti indicati come presunti associati del clan camorristico capeggiato da AR CO.
A loro carico si era proceduto separatamente e, quanto al giudizio di pre-
venzione instaurato contro il VO, il tribunale aveva ritenuto che egli, già pre-
giudicato per numerosi reati e latitante per sottrarsi alla custodia cautelare in car-
cere, disposta nei suoi confronti con provvedimento del 9.4.1994, perché indagato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico, fosse gravemente indiziato di appartenere al clan capeggiato dal CO e di avere con-
corso con altri in una operazione di riciclaggio nell'interesse del CO e dei suoi uomini di fiducia UG UO e FF ST, realizzata con il finanzia-
mento con denaro del gruppo camorristico di due società in dissesto la s.r.
1. ICI e la s.p.a. Lo Como, successivamente fallite.
Il VO appellava il decreto:
1. eccependone la nullità, determinata da difetto di citazione all'udienza camerale, non potendosi ritenere valida la notifica di essa nel suo domicilio a mani di persone, dichiaratesi con lui conviventi, in considera-
zione del fatto che egli si era reso latitante;
2. e sostenendo nel merito la carenza dei presupposti per l'applicazione della misura e in particolare la erronea valuta-
zione degli elementi di fatto, posti a fondamento della affermazione della esisten-
za di sufficienti indizi della sua appartenenza ad una associazione di tipo mafioso.
La corte di appello ha confermato il decreto impugnato perché ha ritenuto:
2 - quanto alla eccezione processuale, che al caso di specie fosse applicabile l'art. 296.3 c.p.p., in forza del quale "gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata", cioè
nel processo nel quale era stata applicata la misura cautelare alla cui esecuzione il
VO si era sottratto;
-e, quanto alla contestazione della esistenza di indizi significativi a suo carico e di non avere considerato gli elementi probatori a lui favorevoli, che fossero infondate nel merito le sue affermazioni.
FR VO ha impugnato per cassazione e, trattando congiuntamente i tre motivi, deduce con il ricorsoi:
1. la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giu-
ridiche;
2. la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità;
3. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
E sostiene nell'ordine:
a) che sia nel procedimento dinanzi al tribunale, che in quello davanti al giudice di appello l'avviso di fissazione dell'udienza avrebbe dovuto essergli notificato, per-
ché latitante, ai sensi dell'art. 165 c.p.p. o, comunque, anche a ritenere applicabile nel caso di specie il citato art. 296.3 c.p.p., presso il difensore ai sensi dell'at. 159
c.p.p., perché irreperibile;
b) che erano inesistenti i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 1 della legge
27.12.1956 n. 1423 (e succ. modificazioni);
c) che le fonti di prova, utilizzate nel giudizio di prevenzione, erano le stesse ac-
quisite in precedenza nel procedimento penale, promosso contro di lui per il delit-
to di cui all'art. 416 bis c.p., e consistevano nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GU RI, che avrebbero trovato riscontro in quelle di SC
3
I LI e CA OS e in intercettazioni telefoniche, ma che erano, a suo avviso generiche e a interpretabili a suo favore per una serie di ragioni (che per motivi di sintesi non si espongono), in base alle quali i giudici avrebbero dovuto escludere la sua partecipazione al clan CO e ritenere provato che egli non aveva riciclato denaro del gruppo camorristico, ma aveva finanziato la società Lo Como con mezzi finanziari propri:
d) che, anche se gli elementi di prova acquisiti nel processo penale potevano esse-
re utilizzati nel giudizio di prevenzione, autonomo rispetto ad esso, dovevano pe-
rò essere oggetto di una attenta e motivata valutazione, che non vi era stata nel caso di specie;
e) che più opportunamente la corte di appello avrebbe dovuto sospendere il pro-
cedimento in attesa del definitivo giudizio di merito in ordine al reato contesta-
togli di cui all'art. 416 bis c.p.;
f) che la corte non avrebbe dovuto tener conto dei suoi precedenti penali, inin-
fluenti nella valutazione di una sua presunta e attuale pericolosità sociale.
Tutti i profili di impugnazione sono o infondati o inammissibili.
E' infondata la eccezione di nullità dei procedimenti di primo e secondo gra-
do, sintetizzata sub a}.
Ha infatti ragione la corte territoriale nell'affermare che ai sensi del terzo comma dell'art. 296.3 c.p.p. gli effetti processuali della latitanza operano soltanto nel procedimento in cui è stata dichiarata, e ciò significa che in altri procedimenti
- nel cui contesto non si sono verificate le condizioni oggettive della dichiarazione di latitanza di cui al primo comma dello stesso articolo - la notificazione degli atti processuali all'imputato non può avvenire nelle forme di cui all'art. 165 c.p.p.. Né può essere emesso automaticamente il decreto di irreperibilità, per effetto della latitanza dichiarata in altro procedimento, e tanto meno gli atti possono esse-
re notificati ai sensi dell'art. 159, senza emissione del decreto di irreperibilità.
Infatti queste situazioni determinerebbe sostanzialmente la disapplicazione del divieto di cui all'art. 296, poiché sia la irreperibilità, che la latitanza dichiarate comportano ex lege la stessa conseguenza, e cioè che notificazioni siano eseguite presso il difensore (di fiducia o in mancanza presso quello nominato dall'autorità
giudiziaria).
E' quindi necessario per la applicazione dell'art. 159 che le notificazioni degli atti processuali nelle forme del rito per gli irreperibili siano effettuate solo “se non
è possibile eseguir(le) .......nei modi previsti dall'art. 157, e solo se sono risultate vane le ricerche ed è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Ne consegue che le notificazioni, ritualmente effettuate ai sensi dell'art. 157 e andate a buon fine saranno valide e precluderanno la applicazione dell'art. 159
c.p.p..
Questa interpretazione del combinato disposto degli artt. 296.3, 165, 159
c.p.p. è conforme alla diversità delle due situazioni: la latitanza infatti ha imme-
diata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento;
mentre la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene proces-
sualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio.
Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante che può in concreto
-
5 conservare rapporti con i propri conviventi - debba essere trattato come irreperibi-
le, se non se ne verificano le condizioni
E non si può ritenere che esse si siano verificate nella ipotesi, come nel caso di specie, in cui gli arti vengano ritualmente notificati presso la casa di abitazione del latitante ed egli ne abbia avuto la effettiva conoscenza, desumibile dal compi-
mento di atti processuali che la presuppongono.
Nel caso di specie tutte le notificazioni sono state eseguite presso la casa di abitazione dell'imputato e alcune ricevute da familiari, che si sono dichiarati con-
viventi (moglie e figlia) e non hanno eccepito la impossibilità che gli atti notificati venissero a conoscenza dell'interessato.
E il raggiungimento dello scopo delle notificazioni è dimostrato dalla condot-
ta processuale del VO, che il 22.12.1995 ha depositato nella cancelleria del tri-
bunale la nomina di fiducia per l'appello dell'avv. Antonio Tabet, che ha svolto regolarmente il suo compito, circostanza che fa ritenere che anche successivamen-
te il latitante abbia mantenuto dei collegamenti con il proprio difensore.
Ne deriva, quindi, che la mancata presenza del VO alle udienze del proce-
dimento di prevenzione fu volontaria (per sottrarsi alla custodia cautelare) e non determinata da un reale stato di irreperibilità, e che il suo diritto di difesa non ha subito in concreto alcuna lesione.
Quanto alla dedotta violazione di legge indicata sub b), il motivo è per questa parte generico e perciò inammissibile, perché privo di ogni contenuto, ad esclu-
sione della astratta prospettazione del vizio, seguita da critiche di merito al decreto impugnato.
Quanto ai profili di impugnazione sub c), d) ed f), si deve premettere che lo stesso ricorrente non contesta la autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale e la utilizzabilità da parte del giudice del primo di elementi proba-
tori comuni, purché valutati autonomamente.
Tutti gli argomenti sviluppati, successivamente a questa premessa e alla de-
nunciata violazione di legge sub b), si sostanziano però in censure di merito ad una pronuncia, dalla quale emerge in modo chiaro l'autonomia di giudizio del giudice di prevenzione, censure che sono inammissibili e non possono essere esaminate dal giudice di legittimità.
Quanto all'ultimo profilo di impugnazione da valutare, quello indicato sub e),
esso è infondato.
E sufficiente osservare sul punto che nessuna norma del nuovo codice di rito impone la sospensione del giudizio di prevenzione, in attesa della definizione del processo penale, e che dal codice è stata espunta dal legislatore la disposizione a carattere generale, contenuta nell'art. 18 di quello previgente, in materia di que-
stioni penali pregiudiziali ad altro procedimento penale.
Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento:
Roma 18.12.1997
Il Presidente
(Nicola Marvulli)
Il Consigliere estensore
(Sandro Occhionero)
Sanch. Occher تان
DEPOSITATA IN CANCELLERIA LCOLLABORATORE DI CANCELLED
Carmel Lanzuige
JAG 1553 Qui