Versione
21 aprile 1942
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1 gennaio 1993
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10 dicembre 1994
10 dicembre 1994
Art. 295.
(Sospensione necessaria).
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
(67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
(Sospensione necessaria).
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
(67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
Commentari • +500
- 1. Sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ.Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2018 · 64.77633
[…] si può effettivamente rinvenire quel rapporto di pregiudizialità tra processi, il quale ne impone la sospensione, secondo la norma generale contenuta nell'art. 295 cod. proc. civ., cui pure è da ritenere faccia richiamo l'art. 211 disp. att. cod. proc. pen. (vedi S.U. […] Pertanto il giudice civile deve vagliare se la propria decisione è condizionata o meno da un antecedente logico che sia oggetto dell'altro procedimento; in concreto l'instaurazione di un giudizio di falso in sede penale determinerà la sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di un eventuale giudizio pendente, nel quale il documento contestato funga da indispensabile mezzo di prova. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21763Provvedimento: […] con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 295 c.p.c ., […] con la quale si è invocata una possibile rimeditazione sulla sentenza delle Sezioni unite n. 10027 del 2012 (sull'interpretazione dell'endiadi composta dagli artt. 295 e 297 c.p.c .), […] attesa l'identità delle situazioni disciplinate dagli artt. 34 e 295 c.p.c . (diverse .quanto agli effetti, […] dettato dagli artt. 295 c.p.c . e 337, […] Questo orientamento anch'esso classico ma minoritario nella dottrina processualcivilistica nega che le disposizioni di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c . siano disposizioni che disciplinano ipotesi di sospensione […]Leggi di più...
- ammissibilità·
- fondamento·
- istanza di riassunzione disattesa·
- regolamento di competenza·
- condizioni·
- sospensione per pregiudizialità·
- giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata·
- reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui medesimi presupposti·
- regolamento di competenza avverso il secondo provvedimento·
- inammissibilità·
- sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c·
- istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c·
- procedimento civile·
- necessaria·
- sospensione del processo