Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
In materia di notificazioni, la previsione di cui all'art. 169, comma quarto cod. proc. pen., dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità dell'emissione del decreto di latitanza, che è una forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche. (Fattispecie in tema di nullità del decreto di latitanza per mancato espletamento di ricerche internazionali).
Commentario • 1
- 1. Tunisi, trasferimenti, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2009, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
SENTENZA n.476 59 29 /09 REGISTRO GENERALE n. 21628/08
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22 GENNAIO 2009
RE P U B BLICA I T A L IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Adolfo Di Virginio - Presidente
1. Dott. Saverio Mannino - Consigliere
2. Dott. Arturo Cortese - Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini, nel procedimento nei confronti di AN MB, nato a [...]
(Olanda) il 10.9.1963 e AR SI, nata in [...] il [...]; contro l'ordinanza del 3 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Rimini;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ricorre contro il provvedimento emesso nell'udienza del 3 aprile 2007 dal Tribunale di Rimini con cui era stata dichiarata la nullità del decreto di latitanza di AN MB e
AR SI, entrambi imputati del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p.,
73 e 80 d.P.R. 309/1990.
Il Tribunale aveva ritenuto nullo il decreto di latitanza emesso dal G.i.p. in data
3 marzo 2006, unitamente all'avviso di conclusione delle indagini e agli atti successivi, per il mancato espletamento di ricerche in campo internazionale.
Ad avviso del ricorrente l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello
Stato è di per sé circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza e il
Tribunale avrebbe operato una illegittima equiparazione dell'art. 159 c.p.p. con la disposizione contenuta nell'art. 295 c.p.p., senza considerare che le due norme disciplinano situazioni differenti.
L'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di nullità e la disposta restituzione degli atti al pubblico ministero, avrebbe quindi determinato una indebita regressione del processo, dando luogo ad un atto abnorme e, come tale,
immediatamente ricorribile in cassazione.
Il ricorso è inammissibile.
Deve escludersi che il provvedimento impugnato rivesta carattere di abnormità, rientrando nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice del dibattimento quello di verificare eventuali nullità nel procedimento di dichiarazione dello stato di latitanza. D'altra parte, non si è verificata alcuno stallo processuale a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero, dal momento che il giudice ha ritenuto che dovessero effettuarsi ulteriori ricerche in campo internazionale.
In ogni caso, le censure proposte dal ricorrente appaiono comunque del tutto infondate, in quanto in materia di notificazioni la previsione di cui all'art.169 comma 4 c.p.p., dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, è da
2 ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità dell'emissione del decreto di latitanza, che è una forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche (Sez. I, 24
aprile 2007, n. 17592, Dalipi).
Una volta esclusa l'abnormità, ne consegue che contro il provvedimento in questione non poteva essere presentato ricorso diretto per cassazione.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009
Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Adolfo Di Virginio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA|
oggi 11 FEB 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Serie
3