Articolo 295 del Codice civile
Articolo 283Articolo 285
Versione
19 aprile 1942
Art. 295.

(Adozione da parte del tutore).

Il tutore non puo' adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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