Provvedimento: […] l'art. 295 c.p.c., laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di […] ritenuto, allora, che deve essere disposta la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.c., in attesa della definizione del procedimento n. 5827/22 R.G. G.U.P.;
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