Articolo 169 del Codice di procedura civile
Articolo 168 bisArticolo 170
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1 gennaio 1951
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26 novembre 2024
Art. 169.
(Ritiro dei fascicoli di parte).

Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare ((...)) dalla cancelleria ((il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato)) ; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. ((178))

Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo ((cartaceo)) all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. ((178)) -------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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