Articolo 296 del Codice penale
Articolo 270 bis 1Articolo 286
Versione
1 luglio 1931
Art. 296.

(Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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