Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 22076
CASS
Sentenza 19 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La cessazione dello stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. anche qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, gravando su quest'ultimo il compito di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell'imputato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 22076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22076
    Data del deposito : 19 maggio 2009

    Testo completo