Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La cessazione dello stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. anche qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, gravando su quest'ultimo il compito di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell'imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 22076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22076 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1690
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 40468/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SE, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 21.7.2008 del Tribunale di Siracusa;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Siracusa, giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da LL SE con le forme dell'incidente d'esecuzione, volta a far dichiarare la nullità degli atti del procedimento celebrato nei suoi confronti e della conseguente sentenza di condanna pronunziata il 22 gennaio 2007, irrevocabile il 15 maggio 2007, di condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 629 e 513 bis c.p.. L'incidente era stato proposto prospettandosi la nullità delle notifiche degli atti di detto procedimento, avvenute, a partire dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 3 giugno 2003, ai sensi dell'art. 165 c.p.p. sul presupposto della latitanza dello LL già in altro procedimento, nonostante tale stato fosse già cessato per effetto dell'arresto avvenuto il 25 maggio 2003.
A ragione del rigetto il Tribunale osservava che una volta dichiarata la latitanza sulla base di quanto emergeva a quel momento degli atti correttamente s'era proceduto alle notifiche ai sensi dell'art. 165 c.p.p. e che - pur dovendosi dare atto del fatto che la latitanza cessa con la cattura (o la costituzione in carcere) del ricercato - del suo arresto il Tribunale non aveva avuto alcuna conoscenza, la posizione giuridica del 16 marzo 2005 confermando anzi la sua latitanza, ne' poteva ipotizzarsi a carico dell'Autorità giudiziaria procedente alcun onere di effettuare nuove ricerche in vista delle successive notificazioni.
2. Ricorre lo LL personalmente che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e mancanza di motivazione.
Rileva che non aveva mai avuto conoscenza del procedimento, giacché quando il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 16 aprile 2003 era già latitante per altro. Il 25 marzo 2003 era stato tuttavia arrestato vicino Milano e tradotto in carcere a Teramo. Alla data in cui era stata esercitata l'azione penale era dunque facilmente reperibile, ma ciò nonostante nessuna notificazione aveva ricevuto per alcun atto del giudizio e neppure la sentenza di condanna del 22 gennaio 2007 gli era stata notificata. Aveva dunque appreso l'esistenza della condanna solo con l'ordine di esecuzione, nonostante in quell'arco temporale avesse trascorso diverso tempo in detenzione, fosse stato poi scarcerato e avesse passato un lungo periodo in libertà, fosse quindi stato nuovamente arrestato anche questa volta per altro: nonostante insomma fosse sufficiente "interrogare il CED dell'amministrazione penitenziaria da un qualsiasi computer delle autorità procedenti".
DIRITTO
1. Va premesso - poiché il condannato ha promosso incidente d'esecuzione contestando la ritualità di tutte le notificazioni degli atti processuali avvenute nei sui confronti ai sensi dell'art.165 c.p.p., quale latitante, e ha prospettato altresì la assoluta mancanza di effettiva conoscenza del procedimento a suo carico - che la questione da esaminare, ex art. 670 c.p.p., in via principale è soltanto se la sentenza possa considerarsi correttamente dichiarata esecutiva.
Restano fuori dall'alveo dall'incidente d'esecuzione le deduzioni relative alla nullità delle precedenti notificazioni, relative alla instaurazione del rapporto processuale o alla contestazione dell'accusa, da farsi valere nell'ambito del giudizio d'impugnazione ove, accolto l'incidente e rinnovata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, venga proposto appello o ricorso. Poiché inoltre la questione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. ha ad oggetto la esecutività del titolo, che trova premessa nella conoscenza legale del provvedimento, sono da intendere come logicamente successive le deduzioni che attengono alla mancanza, altresì, di conoscenza effettiva, da riferirsi a una richiesta subordinata di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., avanzata contestualmente ex art. 670 c.p.p., comma 3, la quale presuppone che vi sia divergenza tra conoscenza legale, rituale, e conoscenza effettiva, carente (Sez. 3^, 21.12.2004, Baladi, rv. 230819; Sez. 1^, 26.3.2003, Spina, rv. 224801). Le deduzioni relative alla mancanza di conoscenza effettiva degli atti del procedimento restano dunque assorbite dalla questione sulla conoscenza legale in caso di suo accoglimento, ovverosia dalla declaratoria di non esecutività della sentenza che ha concluso detto procedimento (Sez. 1^, n. 15526 del 7.4.2006, Brancaccio;
Sez. 1^, n. 11606, 15.3.2006, Francucci). Anche gli aspetti relativi all'estensione dei rimedi in concreto attuabili per ovviare alla lesione o all'eventuale perdita di facoltà difensive (il ricorrente tra l'altro lamenta di non essere stato posto in grado di chiedere il giudizio abbreviato) sono quindi rimandati al giudizio di cognizione da instaurare a seguito d'impugnazione.
2. Così delimitati l'ambito e l'ordine delle questioni da esaminare, la censura principale, relativa alla validità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, appare fondata (e assorbente secondo quanto appena detto).
2.1. Come giustamente osserva il Procuratore generale presso questa Corte, dal momento in cui cessa la latitanza cessa la legittimità delle notifiche ex art. 165 c.p.p.. Non può perciò condividersi l'orientamento (espresso dalla ordinanza impugnata e che parrebbe confortato da alcune massime di questa Corte, tra cui Sez. 4^, n. 36780 del 30/06/2004) secondo cui la cessazione dello stato di latitanza non produce effetti se non quando è portata/a conoscenza del giudice procedente. Se è veto difatti che il giudice non è tenuto, dopo avere emesso il decreto di latitanza, ad effettuare nuove ricerche in vista della notificazione degli atti successivi, è comunque doverosa, secondo ragionevolezza, quel minimo di diligenza che consiste nella verifica che la latitanza non sia cessata. Insomma, quello che si richiede, come dice il Procuratore generale, non è "accertare - come nel caso dell'irreperibile - dove eventualmente si trovi il latitante", ma "di accertare che il latitante sia ancora tale".
D'altronde non solo, come pure rileva il Procuratore generale, nessun onere di comunicazione è previsto a carico dell'imputato ex latitante, ma il sistema presume all'inverso che, catturato il latitante, sia l'autorità che ha eseguito l'arresto a darne comunicazione al Giudice che ha dichiarato lo stato di latitanza o che procede. A tale adempimento è all'evidenza finalizzata la comunicazione della dichiarazione di latitanza al servizio informatico ex art. 97 disp. att. c.p.p., che, in connessione agli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 reg. esec. c.p.p., serve appunto ad evitare interruzioni o sfasature nel circuito informativo. Mentre non può sicuramente porsi a carico dell'imputato un onere che presuppone una conoscenza (del procedimento a suo carico e della misura pendente) e una volontà di sottrazione al processo che in realtà nella latitanza è collegata a una fictio iuris.
2.2. Sicché, una volta che l'imputato è stato catturato, la questione sulla esigibilità e sull'onere di comunicazione al giudice della cessazione della latitanza va più semplicemente riportata al principio che la notificazione degli atti processuali è uno strumento necessario ed indispensabile per dar modo all'imputato di provvedere alla sua difesa. E questa esigenza non può ritenersi soddisfatta se, pur essendo possibile adottare con un minimo di diligenza una forma di notificazione idonea a portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica, dalla quale deriva una semplice presunzione legale di conoscenza.
3. Ne consegue la irritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza 22 gennaio 2007 del Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 165 c.p. e la declaratoria di non esecutività della sentenza stessa, con annullamento senza rinvio per l'effetto dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale all'imputato.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato al Pubblico ministero presso il Tribunale di condanna, per quanto di sua competenza quale organo deputato sia alla revoca dell'ordine di esecuzione della sentenza del Tribunale sia all'eventuale messa in esecuzione della misura cautelare rimasta ineseguita, suscettibile di riprendere vigore pendendo il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non esecutiva la sentenza 22 gennaio 2007 del Tribunale di Siracusa disponendo la trasmissione degli atti al suddetto Tribunale per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009