Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
La notificazione degli atti all'imputato, arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, e di cui risulti agli atti il luogo della detenzione, con conseguente cessazione dello stato di latitanza prima dichiarato, devono compiersi secondo la disciplina prescritta per l'imputato residente o dimorante all'estero e non secondo quella per la notifica al latitante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 9746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9746 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1667
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 027521/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EY ER IT N. IL 07/10/1958;
avverso ORDINANZA del 09/07/2008 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LE RT IT, cittadino australiano, veniva condannato per importazione e spaccio di sostanze stupefacenti - violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - alla pena di anni dodici e mesi nove di reclusione dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 25 marzo 1998, divenuta irrevocabile il 23 settembre successivo. Il 10 ottobre 2006 il LE veniva arrestato in attuazione dell'ordine di esecuzione pena relativo alla indicata sentenza all'Aeroporto internazionale di Roma - Fiumicino.
La notifica dell'estratto contumaciale e dell'avviso di deposito della sentenza in questione era avvenuto ai sensi dell'art. 165 c.p.p. essendo stato il LE dichiarato latitante dal GIP presso il Tribunale di Roma il 29 maggio 1996.
L'incidente di esecuzione, con il quale il condannato sosteneva che non gli era mai stato notificato l'estratto contumaciale della citata sentenza, che, pertanto, non sarebbe mai divenuta irrevocabile, promosso dal LE avverso l'indicato ordine di esecuzione veniva rigettato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 20 giugno 2007. La Corte di Cassazione, con sentenza del 30 gennaio 2008, in accoglimento del ricorso del LE, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale avendo ravvisato un contraddizione nella motivazione, perché mentre da un lato si sosteneva che correttamente l'estratto contumaciale era stato notificato al latitante LE ai sensi dell'art. 165 c.p.p., dall'altro si ammetteva che già il 2 febbraio del 1998 il Tribunale di Roma era a conoscenza del fatto che il LE fosse detenuto in Thailandia e che fosse stata avviata la procedura per la sua estradizione in Italia.
Il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, con ordinanza del 9 luglio 2008, a conclusione di una lunga ed articolata motivazione, dichiarava inammissibili le doglianze del LE sul presupposto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza e dell'avviso di deposito della stessa fossero stati effettuati correttamente ai sensi dell'art. 165 c.p.p. trattandosi di imputato latitante.
Con un nuovo ricorso per cassazione il LE, tramite il suo difensore, impugnava l'ordinanza del Tribunale e, riepilogata brevemente la vicenda, deduceva la violazione degli artt. 169, 175 e 585 c.p.p. per illegittimità delle notifiche in corso di giudizio nonché per la insussistenza e la contraddizione della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale quale giudice di rinvio;
sosteneva il ricorrente, in estrema sintesi, che il Tribunale di Roma al momento della pronuncia della sentenza, ed ancor di più al momento della notifica dell'estratto contumaciale della stessa e della notifica dell'avviso di deposito della sentenza, fosse a conoscenza del fatto che il LE era detenuto in Thailandia e che, pertanto, avrebbe dovuto procedere alla notifica degli atti ai sensi dell'art. 169 c.p.p.. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando che era stato violato l'art. 627 c.p.p., comma 3, e non era stato rispettato il principio della effettiva conoscenza dell'atto notificato di cui al modificato art. 175 c.p.p.. Non sembra, comunque, che si versi in una ipotesi di restituzione in termini, che, peraltro, non risulta essere stata richiesta e che presuppone una avvenuta rituale notifica, in quanto si verte in materia di esecuzione e, quindi, di pretesa carenza di un valido titolo di detenzione.
I motivi di impugnazione sono fondati.
È necessario premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sembra essere principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza (SS.UU. 26 marzo 2003 - 13 maggio 2003, n. 21035, Candì, CED 224133). Nella presente procedura il problema posto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, ed al quale avrebbe dovuto fornire risposta convincente il Tribunale in sede di rinvio, è il seguente:
quando il Tribunale ha giudicato il LE - sentenza del 25 marzo 1998 -, ed ancor più quando sono stati notificati al LE l'estratto contumaciale e l'avviso di deposito della citata sentenza divenuta irrevocabile il 23 settembre del 1998, era o meno a conoscenza del fatto che il LE si trovasse in Thailandia?
Questo era ed è il problema non essendo nemmeno molto rilevante stabilire se in Thailandia il LE in quel momento fosse o meno detenuto perché in entrambi i casi la notifica degli atti sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 169 c.p.p.. Orbene siffatto problema non è stato risolto dal Tribunale che ha riproposto una motivazione caratterizzata dalle stesse ambiguità e contraddizioni che avevano provocato l'annullamento con rinvio del primo provvedimento del Giudice della esecuzione.
In effetti nel provvedimento impugnato si è affermato che il Tribunale al momento della pronuncia della sentenza ed al momento della notifica dell'estratto contumaciale e dell'avviso di deposito della stessa non sapesse che il LE fosse detenuto o anche soltanto dimorasse in Thailandia;
fatta tale affermazione il Giudice di rinvio ha concluso che il LE fosse da considerare latitante, siccome ritualmente dichiarato tale dal GIP, e che, pertanto, le notifiche degli atti correttamente erano state effettuate ai sensi dell'art. 165 c.p.p., che disciplina, appunto, le notificazioni all'imputato latitante o evaso.
Senonché dai dati esposti nella parte narrativa del provvedimento impugnato sembra emergere una realtà diversa;
si vuoi dire cioè che la base fattuale posta a sostegno della decisione appare in stridente contraddizione con quella descritta nella parte narrativa del provvedimento in esame.
Dalla stessa, infatti, risulta che già il 2 febbraio 2008 (missiva girata, unitamente alla richiesta ministeriale, al Pubblico Ministero in sede, per competenza, dal Presidente del collegio allora giudicante) il Tribunale era a conoscenza non solo del fatto che (giusta la richiesta rivolta il 22 dicembre 1997 dal competente ufficio dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma) la stessa Procura Generale, in data 8 gennaio precedente, aveva chiesto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma la documentazione da utilizzare ai fini della estradizione dalla Thailandia del catturando LE, ma anche del fatto che il Pubblico Ministero in sede aveva tempestivamente provveduto il 3 febbraio 1998 a comunicare al Presidente del Collegio, e, quindi, al Tribunale giudicante, di avere provveduto ad esaudire la richiesta della Procura Generale ( ciò risulta dal visto agli atti stilato sotto la missiva del Pubblico Ministero in sede dal Presidente del Collegio in data 17 febbraio 1998).
Da tali documenti emergerebbe, quindi, che al momento della decisione il Tribunale era a conoscenza del fatto che le Autorità italiane avevano avviato la procedura di estradizione del LE dalla Thailandia e che, pertanto, costui si sarebbe dovuto trovare in tale Paese come dimorante o, più verosimilmente, come detenuto;
una semplice richiesta di informazioni, ove mai fossero esistiti ancora dubbi in ordine al luogo ave si trovava il LE, al Ministero della Giustizia o alla Procura Generale presso la Corte di Appello avrebbe consentito di ottenere ulteriori utili elementi, che sarebbe stato opportuno raccogliere, incidendo siffatte notizie sulle modalità delle notificazioni degli atti, e fugare qualche residua perplessità.
In conclusione la contraddizione esistente tra la decisione adottata sul presupposto che il Tribunale non sapesse al momento della decisione ed in quelli successivi che il LE si trovasse detenuto in Thailandia e che, pertanto, lo stato di latitanza dovesse ritenersi cessato e quanto emerge dai documenti illustrati nella narrativa del provvedimento impugnato, contraddizione, peraltro, già segnalata, come già detto, dalla Corte di Cassazione con la precedente sentenza di annullamento, non è stata risolta dal Tribunale quale giudice di rinvio.
Si impone, pertanto, un ulteriore annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009