Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
In materia di notificazioni, la previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all'art. 169, comma quarto, cod. proc. pen., dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittima emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2010, n. 9443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9443 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 472
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 37941/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR UM N. IL 01/04/1952;
avverso l'ordinanza n. 474/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 12/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 12.1.09 la Corte d'Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata in data 28.7.09, con la quale AR LU, ristretto presso il carcere di Valona (Albania), in esecuzione di pena definitiva inflittagli dal Tribunale di Roma, ha chiesto di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma in data 27.5.03, con la quale era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per reato connesso al traffico di stupefacenti.
La Corte ha ritenuto che correttamente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza era stata effettuata nei suoi confronti col rito degli irreperibili, essendo stato il richiedente dichiarato latitante ex art. 296 c.p.p. sulla base di un verbale di vane ricerche redatto dalla p.g. nei suoi confronti il 24.3.01 e che tale sua qualità era da ritenere sussistente fin quando il provvedimento che vi aveva dato causa non fosse stato revocato ex art. 299 c.p.p.. Avverso detto provvedimento propone personalmente ricorso per cassazione AR PE, deducendo violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, in quanto, ai sensi dell'art.665 c.p.p., giudice dell'esecuzione doveva ritenersi non la Corte
d'Appello di Roma, ma il Tribunale di Roma, avendo la Corte d'Appello confermato la sentenza di primo grado nei suoi confronti. Inoltre da intercettazioni telefoniche era emerso che esso ricorrente si trova in territorio albanese, si che, prima di pronunciare nei suoi confronti decreto di irreperibilità, avrebbero dovuto essere disposte sue ricerche anche fuori del territorio dello Stato;
era stato in tal modo violato il suo diritto di difesa, in quanto non aveva potuto usufruire di tutti i gradi di giudizio.
L'impugnata ordinanza andava pertanto annullata, con sua rimessione in termini per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p.. Il ricorso proposto da AR LU è fondato.
Va innanzitutto rilevato che sussiste nella specie la competenza della Corte d'Appello di Roma quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2. La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti dell'odierno ricorrente risulta infatti essere stata emessa anche nei confronti di altro coimputato, nei cui confronti le statuizioni di prime cure sono state modificate;
il che comporta l'individuazione in tale Corte del giudice dell'esecuzione per tutti gli appellanti e quindi anche per l'odierno ricorrente (cfr., in termini, Cass. 1, 11.6.08 n. 25962, rv. 240474). Con riferimento poi all'istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma, si osserva che l'odierno ricorrente è stato dichiarato latitante ai sensi degli artt. 295 e 296 c.p.p., si che, successivamente a detta dichiarazione, le notifiche nei suoi confronti sono state effettuate nelle forme previste dall'art. 165 c.p.p. e cioè mediante consegna delle copie degli atti al difensore.
Risulta tuttavia che nel verbale di vane ricerche redatto dai carabinieri di Frascati in data 24.3.01, sulla cui base il ricorrente è stato appunto dichiarato latitante, i carabinieri hanno dato atto di attività intercettativa telefonica, dalla quale era possibile desumere la presenza del ricorrente in territorio albanese;
il che si è infatti rivelato sostanzialmente esatto, in quanto l'AR è stato effettivamente rintracciato e tratto in arresto in territorio albanese.
È pertanto da ritenere che le ricerche all'epoca effettuate dalla p.g. per dichiarare l'odierno ricorrente latitante non sono state svolte in modo completo ed esaustivo. Si osserva invero che, in materia di notificazioni di atti, la previsione dell'art. 169 c.p.p., comma 4, dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini di una legittima emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma di irreperibilità, caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo emesso nei suoi confronti;
ed è alla stregua della normativa sopra richiamata che va valutato il grado di completezza delle ricerche del soggetto (cfr., in termini, Cass. 1, 24.4.07 n. 17592, r.v. 236504). Nella specie in esame non sembra che la normativa di cui all'art. 169 c.p.p., comma 4, sopra richiamata, abbia avuto integrale applicazione.
Dal che consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Roma, la quale, in piena autonomia di giudizio, vorrà riesaminare l'istanza proposta dal ricorrente, tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010