Sentenza 15 settembre 2009
Massime • 1
La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con la peculiare intensità del dolo riconducibile alla posizione di capo di una associazione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 15/09/2009, n. 46817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46817 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - DE 15/09/2009
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 114
Dott. DIOTALLEVI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24223/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. LE IO, nato a [...] il [...];
2. AR IN, nato a [...] il 29/ 07/1971;
3. CA CO, nato a [...] il 18/ 08/1966;
4. SC CO, nato a [...] il 28/ 06/1957;
5. DI GR EN, nato a [...] il [...];
6. DI PI TO, nato a [...] il [...];
7. DI PI TO, nato a [...] l'[...]:
8. ON IN, nato a [...] il [...];
9. SU AL, nato a [...] il [...]:
10. DO EP, nato a [...] il [...];
11. MO AT, nata a [...] il [...];
12. OL CO, nato a [...] il [...];
13. IM AR, nato a [...] il [...];
14. RN PI, nato a [...] il [...];
15. RN AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 08/03/2007 (depositata ex art. 544 c.p.p., comma 3, in data 1.12.2008) dalla Corte di Appello di
Messina;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione DE consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona DE sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati ES, CÒ, CA, CI, Di EG, Di PI TO, Di PI TO, SE e OL PI e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti:
- per Di PI TO, per SE e per US (quale sostituto processuale DEl'avv. Mazzacuva) l'avv. D'Ascola Nico, che - riportandosi ai motivi di impugnazione - ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
- per IM e PA l'avv. Minniti Eugenio, che -
riportandosi ai motivi di impugnazione - ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
- per TO, OL PI e OL AL l'avv. Autru Ryolo Carlo, che - richiamatosi ai motivi di impugnazione - ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito di articolate indagini preliminari su estesi traffici di sostanze stupefacenti accertati a Messina in località AL, indagini caratterizzate da molteplici intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali tra gli indagati, da apporti conoscitivi di collaboratori di giustizia ovvero di acquirenti al dettaglio, da complementari attività di osservazione e controllo svolte dalla polizia giudiziaria, in alcuni casi contrassegnate da arresti in flagranza di taluni indagati e da sequestri di sostanze stupefacenti in possesso degli indagati (in una circostanza rinvenuti in possesso anche di armi da sparo: due pistole ed un fucile da guerra), i sopra elencati imputati, con decreto dispositivo DE 7.7.2004 DE g.u.p. DE Tribunale di Messina (che aveva previamente respinto la richiesta di giudizio abbreviato di alcuni giudicabili, condizionato al deposito DEla trascrizione in forma peritale DEle molte conversazioni intercettate in corso di indagini, incombente - per altro - richiesto anche dal p.m. e già disposto dallo stesso g.u.p.), erano tratti a giudizio davanti al medesimo Tribunale di Messina per rispondere - con altri numerosi coimputati (procedimento
contro
ES IO + 33) - DE reato di associazione per DEinquere pluriaggravata destinata al traffico di sostanze stupefacenti DE tipo eroina e cocaina (acquisto, detenzione e cessione di quantitativi anche ingenti e attività di spaccio al minuto), promossa, diretta e organizzata da PI OL, CO CA e TO Di PI (capo 1 DEla rubrica) nonché di una foltissima serie di reati fine previsti dal D.P.R. n.309 DE 1990, art. 73, oltre che di connessi reati in materia di detenzione di due pistole con matricola abrasa, clandestine, e di un fucile da guerra (capi 7, 8, 10, 11 e 12 DEla rubrica). Reati commessi dall'ottobre DE 2000 fino al maggio 2001.
1.1. Al termine di vasta e prolungata istruttoria dibattimentale il Tribunale di Messina con sentenza di condanna dei quindici odierni ricorrenti pronunciata il 20.12.2005 concedeva le circostanze attenuanti generiche ai soli ES, TO, US, IM e TO Di PI e l'attenuante DEla collaborazione L. n. 203 DE 1991, ex art. 8 all'OR (stimate prevalenti sulle aggravanti per la IM e per l'OR), riteneva i reati ascritti con i capi 4) e 72) DEla rubrica a PI OL, CA e TO Di PI assorbiti nel reato di cui al capo 56) ascritto a tutti e tre (concorso in cessioni di droga ad SM TO e AL OL). Per l'effetto, unificati sotto il vincolo DEla continuazione i plurimi reati ad ognuno ascritti, dichiarava i quindici imputati (e diversi coimputati) colpevoli DE reato associativo - se a ciascuno attribuito - e di quasi tutti gli altri reati strumentali rispetto al quadro associativo criminoso ad essi rispettivamente contestati, condannandoli alle correlative cospicue pene di giustizia.
1.2. Sul piano procedimentale il Tribunale negava agli imputati la diminuente per la richiesta, ritualmente rinnovata in limine (giusta sentenza DEla Corte Costituzionale 23.5.2003 n. 169), di giudizio abbreviato condizionato avanzata dagli imputati e rigettata dal g.u.p. disponente il giudizio. All'esito DEl'operata prognosi postuma di decidibilità o non DE processo allo stato degli atti il Tribunale valutava insussistenti i presupposti di "assoluta necessità" ai fini DEla decisione DEla invocata trascrizione peritale (recte DE deposito DEl'elaborato peritale avvenuto nel corso DE dibattimento) DEle conversazioni oggetto di captazione nel corso DEle indagini preliminari. Evidenziava, infatti, il Tribunale la non decisività DEla espletata trascrizione a mezzo di perizia fonica DEle conversazioni intercettate (ordinata dallo stesso g.u.p.), atteso che il diretto ascolto DEle conversazioni da parte DElo stesso Tribunale aveva permesso di constatare la "oggettiva correttezza DEle trascrizioni (dei dialoghi già) disposte dall'ufficio DE pubblico ministero" e di risolvere in termini di immediatezza i numerosi e talora grossolani errori di ascolto e di traslitterazione di espressioni e lemmi gergali compiuti dal perito di ufficio e di dissipare le apparenti discrasie insorte rispetto alla originaria trascrizione DEle medesime conversazioni effettuata dai procedenti ufficiali di p.g. DEla Questura di Messina (quasi tutte le conversazioni sono distinte da costante impiego di forme lessicali di stretto dialetto peloritano).
1.3. Sul piano sostanziale e probatorio il Tribunale reputava acquisiti persuasivi e molteplici elementi dimostrativi DEla sussistenza ed operatività DEla prefigurata associazione DEinquenziale dedita al narcotraffico riferita agli imputati, DE ruolo apicale in essa svolto dagli imputati CO CA, OL PI e TO Di PI nonché DEla pedissequa consumazione dei connessi episodi di acquisto e cessione di stupefacenti DEineati con i singoli capi di imputazione integranti la regiudicanda.
Premetteva in fatto il Tribunale che l'attività investigativa aveva preso le mosse da un episodio, accertato il 30.10.2000, di cessione di stupefacente dal pregiudicato AL AG al sorvegliato speciale di p.s. Emanuele CA (ucciso in un agguato omicidiario l'11.3.2002). Sulla base DEle spontanee dichiarazioni collaborative subito rese dal AG gli organi inquirenti acquisivano indizi DEl'esistenza di una organizzazione DEinquenziale dedita al traffico e allo spaccio di droga in località AL. Erano disposti servizi di intercettazione, regolarmente autorizzati dall'A.G., sulle utenze telefoniche in uso a PI OL (in stabile contatto con il detto AG), via via estesi alle utenze di altri indagati e - mediante captazione ambientale - all'interno di autovetture e in particolare DEla FI Croma in disponibilità di CO CA. Alla attività di ascolto si coniugavano correlati servizi di osservazione e controllo DEla p.g. che permettevano di DEineare i contorni effettuali DEla ipotizzata associazione criminosa D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 e di eseguire diretti interventi di p.g., tra i quali emergeva quello compiuto il 3.3.2001 mediante perquisizione DE domicilio DEl'imputato EN Di EG. La perquisizione conduceva al rinvenimento e sequestro di kg 1,471 di eroina (nell'abitazione) di gr. 859 di eroina e gr. 15 di marijuana all'interno di un nascondiglio occultato da una "botola" (di cui è fatta menzione nelle conversazioni intercettate). Nascondiglio in cui erano ritrovate anche due pistole semiautomatiche calibro 9 e 7.65 con matricole abrase (e, quindi, clandestine) oltre ad un fucile da guerra (moschetto mod. 91) trovato in un ripostiglio sul retro DEla casa.
Alla stregua DEle emergenze processuali, quindi, il Tribunale considerava dimostrata la responsabilità degli imputati cui aveva inflitto la condanna sulla base, in sintesi, dei seguenti compendi probatori:
- inequivoci contenuti DEle numerose conversazioni intercettate, asseveranti la continuità organizzativa, attuale e funzionale, di una consorteria criminale dedita al traffico di stupefacenti, e in modo particolare DEle conversazioni oggetto di captazioni ambientali all'interno di autovetture, durante le quali gli imputati (persuasi di essere al riparo da possibili ascolti) dialogano con assoluta chiarezza di sostanze stupefacenti, di ruoli svolti nella DEittuosa attività di spaccio, di guadagni e bilanci pecuniari;
- risultati DEle operazioni di controllo dinamico DEla p.g., contestuali alle emergenze dei servizi di intercettazione e da esse innescati, volte alla identificazione e al riscontro dei contenuti dei dialoghi captati e alla definizione di ruoli e rapporti interpersonali tra gli indagati, ivi comprese le plurime reciproche cessioni di droga da destinare in tutto o in parte alla vendita al dettaglio;
operazioni di p.g. scandite, come detto, anche da interventi immediati con sequestri di sostanze stupefacenti (arresto in flagranza DEl'imputato EN Di EG);
- dichiarazioni (chiamate in reità e/o in correità):
- DE collaboratore di giustizia CO TO sull'esistenza di un gruppo criminoso preposto alla gestione di traffici di sostanze stupefacenti nella località AL, facente capo ai tre indicati organizzatori PI OL (ha venduto 50 grammi di eroina a settimana a suo cognato CA, episodi cui in più casi ha assistito di persona), CO CA e TO Di PI, gruppo di cui assicura aver fatto parte molti degli odierni ricorrenti, tra cui IO ES e OR EP;
- DE collaboratore di giustizia EP OR, coimputato, che ha ammesso la partecipazione al sodalizio di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, altresì effettuando specifiche chiamate in correità,
descrittive DEl'organigramma DE gruppo (clan) di AL, DEla posizione preminente occupatavi da PI OL (di cui egli esegue le direttive), degli apporti operativi offerti da altri sodali coimputati, DEl'esistenza di una stabile fonte di approvvigionamento di droga da parte DE gruppo attiva a RO in Calabria, fonte da individuarsi nei coimputati coniugi PA CO e AT IM (il Tribunale, a sostegno DEla speciale attenuante di cui alla L. n. 203 DE 1991, art. 8 riconosciutagli, reputa "determinante" il contributo collaborativo offerto da OR nella raccolta dei dati decisivi per la ricostruzione dei fatti reato e la compiuta individuazione dei colpevoli).
2.- Adita dall'impugnazione dei quindici attuali ricorrenti, la Corte di Appello di Messina con la sentenza in data 8.3.2007 richiamata in epigrafe ha condiviso l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti di causa definito dalla sentenza DE Tribunale ed ha confermato, per i quindici imputati, la loro penale responsabilità in ordine al reato associativo D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 e a tutti gli altri reati in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309 DE 1990, art.73) e di armi loro rispettivamente ascritti e per i quali erano stati condannati in primo grado. La Corte territoriale al pari DE Tribunale ha ritenuto raggiunti elementi probatori rappresentativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, DEla penale rilevanza DEle condotte individuali e concorsuali, associative e non, riferite a ciascun imputato. Ciò sia con riguardo alla rilevata sussistenza DEle componenti strutturali, organizzative e operative, DE configurato sodalizio criminoso dedito al narcotraffico e alla funzione direttiva e propulsiva in seno ad esso svolta D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74, comma 1 dagli imputati PI OL,
CA e TO Di PI. Sia con riguardo alla consumazione dei reati fine DE sodalizio in tema di acquisizione, detenzione e vendita illecite di eroina e di cocaina e dei reati concernenti la disponibilità di armi da fuoco, disponibilità idonea ad integrare la contestata aggravante DEla natura armata DEl'associazione DEinquenziale (D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 4). Elementi di prova radicati nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche e ambientali (in special modo DEle seconde, in cui gli interlocutori discutono in forma palese DEle loro attività di narcotrafficanti), nei servizi di controllo di p.g. (asseveranti i costanti rapporti intessuti tra gli imputati e i loro referenti personali e la disponibilità di ragguardevoli "riserve" di sostanza stupefacente, come dimostra l'operazione DE 3.3.2001 culminata nell'arresto DE Di EG e nel sequestro di complessivi kg. 2,330 di eroina e di armi da sparo), nelle attendibili chiamate in reità DE c.d.g. TO e chiamate in correità DE c.d.g. OR (intraneo alla consorteria criminosa).
2.1. Nondimeno la Corte di Appello ha sensibilmente mitigato il trattamento sanzionatorio applicato a tutti gli imputati in virtù DEla riconosciuta diminuente per il giudizio abbreviato condizionato richiesto dai prevenuti (con l'eccezione di US e Di PI TO), respinto prima dal g.u.p. ed ex post dal Tribunale. La verifica DEla postuma decidibilità DE processo in virtù DEla "necessità" DEla integrazione probatoria (esiti DEla perizia fonica e traspositiva DEle intercettazioni pur già disposta dallo stesso procedente g.u.p.) è il solo profilo DEla regiudicanda sul quale si registra una divergenza valutativa (di stretta natura endoprocedimentale) tra i giudici di primo e di secondo grado. La Corte di Appello con l'impugnata sentenza ha rilevato la contraddittorietà DEla soluzione negativa al riguardo adottata dal Tribunale, fondata sulla postuma constatazione DEla non decisività e non necessarietà DEla trascrizione DEle conversazioni intercettate per come emersa dalla depositata relazione peritale alla luce DEle discrasie lessicali e interpretative in essa ravvisabili, sanate dal Tribunale con il diretto ascolto camerale DEle registrazioni captate. Da un lato la sentenza impugnata ha osservato come (in difetto di accordo DEle parti sulla utilizzazione DEle trascrizioni dei dialoghi eseguite dalla stessa p.g.) la perizia fonica si rendesse nel caso di specie ineludibile, proprio in ragione di talune perplessità ricostruttive riconosciute dallo stesso p.m. e -in definitiva- dallo stesso g.u.p., che pur aveva doverosamente ordinato (ex art. 268 c.p., art. 7 c.p.p.) la perizia fonica. Da un altro lato, recependo uno specifico rilievo critico degli imputati appellanti, la sentenza di appello ha rimarcato l'irrirualità (illegittimità) DEl'iniziativa DE Tribunale di procedere al diretto ascolto DEle registrazioni foniche, onde dirimere le discordanti letture (DEla p.g. e DE perito) DEle conversazioni, senza disporre una nuova perizia e soprattutto al di fuori DE contraddittorio DEle parti, così ledendo i diritti di difesa degli imputati. Sicché la Corte territoriale, coerentemente rilevando che "la ritenuta inattendibilità in alcuni punti DEl'elaborato peritale non può valere per negare giustificazione alla richiesta di giudizio abbreviato", ha riconosciuto l'applicabilità agli imputati che ne aveva fatto richiesta DEla diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. con connessa riduzione DEle relative pene.
2.2. La sentenza impugnata, affrontate e respinte le altre questioni procedurali sollevate dalle difese degli imputati (nullità DEla sentenza di primo grado per incompatibilità dei giudici componenti il collegio;
inutilizzabilità DEle intercettazioni perché eseguite con impianti in dotazione DEla Questura di Messina), ha passato analiticamente in rassegna le posizioni dei singoli imputati, valutandole alla stregua DEle fonti di prova offerte dall'istruttoria dibattimentale (dialoghi intercettati, coevi servizi di p.g., dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), per giungere alla conclusione DEla raggiunta dimostrazione DEl'operatività DEla prefigurata associazione criminosa attiva nel commercio degli stupefacenti e DEle specifiche responsabilità penali di ciascun imputato (associato o non) in relazione ai singoli episodi DEittuosi ad essi rispettivamente ascritti.
2.3. Sul piano sanzionatorio, come detto, la Corte di Appello di Messina ha mitigato l'entità DEle pene comminate agli imputati per effetto - in primo luogo - DEla riconosciuta diminuente DE rito abbreviato, tranne che per TO Di PI e US. E tranne che per il Di EG, l'unico per il quale la pena sia rimasta invariata rispetto al giudizio di primo grado (nove anni di reclusione), avendo costui già beneficiato DEla riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. per essergli stata inflitta una pena in continuazione con i reati già giudicati con rito abbreviato con precedente sentenza irrevocabile di condanna (reati relativi ai fatti accertati con il suo arresto in flagranza DE 3.3.2001). In secondo luogo i giudici di appello hanno ritenuto di poter concedere l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73, comma 5 agli imputati (non partecipi DEl'associazione criminosa D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74) ES, CÒ, TO Di PI e SE
nonché di stimare prevalenti sulle aggravanti le circostanze attenuanti generiche già concesse al US. In terzo luogo la Corte ha "riqualificato" il contributo collaborativo offerto dall'OR ai sensi DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 7 (in luogo DEla L. n. 203 DE 1991, art. 8) ed ha riconosciuto a PI OL l'attenuante DEla seminfermità mentale ex art.89 c.p., fatta palese dagli accertamenti medico-legali esperiti nel corso DE procedimento. La Corte, infine, ha confermato il provvedimento di confisca di beni immobili, di autovetture, di somme di denaro e di giacenze di conti bancari disposto dal Tribunale nella ritenuta osservanza dei criteri applicativi previsti dalla L. n. 356 DE 1992, art. 12 sexies.
2.4. Conclusivamente, quindi, con la sentenza DEla Corte di Appello impugnata dai quindici ricorrenti sono state inflitte le pene che seguono:
- CO CA, condannato per il reato associativo con ruolo di promotore e organizzatore (capo 1), per plurimi reati di acquisto, detenzione e cessione illeciti di stupefacenti (capi 2, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 65, 68, 76), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 12, 66), pena di diciotto anni e otto mesi di reclusione;
- TO Di PI, condannato per il reato associativo con ruolo di promotore e organizzatore (capo 1), per plurimi reati di acquisto, detenzione e cessione illeciti di stupefacenti (capi 2, 3, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 65), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 12, 66), pena di diciassette anni ed undici mesi di reclusione;
- PI OL, condannato per il reato associativo con ruolo di promotore e organizzatore (capo 1), per più reati di acquisto, detenzione e cessione illeciti di droga (capi 5, 6, 9, 14, 16, 18, 22, 29, 30, 34, 43, 45, 53, 54, 60, 65, 67, 68, 69, 73), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 12, 66), pena di quattordici anni di reclusione;
- EN Di EG, condannato per la partecipazione all'associazione criminosa (capo 1) e per il reato di concorso in detenzione per fini di vendita di gr. 100 di eroina di cui al capo 5), conferma DEla pena (cumulata con quella di precedente condanna definitiva) di nove anni di reclusione;
- AL OL, condannato per il reato associativo (capo 1), per reati D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 73 di cui ai capi 9) e 58), per reati relativi ad armi da sparo di cui ai capi 10), 11) e 12), pena di otto anni e dieci mesi di reclusione.
- CO PA, condannato per partecipazione all'associazione per DEinquere (capo 1) e per i reati di detenzione e cessione illecite di ingenti quantità di cocaina di cui ai capi 62) e 64), pena di otto anni e quattro mesi di reclusione;
- CO CI, condannato per partecipazione associativa(capo 1) e per i reati D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 73 di cui ai capi 41), 42) e 44), pena di otto anni e sei mesi di reclusione;
- AL US, condannato per partecipazione all'associazione per DEinquere (capo 1), pena di otto anni di reclusione;
- IN TO, condannato per partecipazione all'associazione per DEinquere (capo 1), pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- EP OR, condannato per il reato associativo (capo 1), per i reati D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 73 di cui ai capi 3), 6), 9) e 13), per i reati in materia di armi da sparo (capi 7, 8, 10, 11, 13), pena di quattro anni e due mesi di reclusione;
- AT IM, condannata per partecipazione all'associazione per DEinquere (capo 1), pena di quattro anni di reclusione;
- AR SE, condannato per i reati di acquisto e detenzione di cocaina per finalità di successiva rivendita di cui ai capi 70) e 71), pena di tre anni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
- TO Di PI, condannato per il reato di concorso (con il figlio TO) in detenzione per fini di vendita di sostanza stupefacente di cui al capo 57), pena di tre anni di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa;
- TO CÒ, condannato per il reato di acquisto e detenzione di droga per finalità di successiva rivendita di cui al capo 25), pena di tre anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
- IO ES, condannato per i reati di acquisto e detenzione di cocaina per finalità di successiva rivendita di cui ai capi 21) e 23), pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- La descritta sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dagli odierni quindici imputati con ricorsi dei rispettivi difensori, che hanno dedotto, in forma cumulativa o non, plurimi vizi di legittimità DEla decisione, riconducibili alla duplice tipologia DEla violazione o inosservanza DEla legge processuale o sostanziale ovvero DEla insufficienza, contraddittorietà o illogicità DEla motivazione.
Evidenti ragioni di chiarezza e speditezza espositive - tenuto conto DE numero dei ricorrenti e DEl'estensione DEle censure da ciascuno prospettate - suggeriscono di far seguire alla enunciazione dei motivi di ricorso di ogni singolo imputato o gruppo di imputati (per gli effetti cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) le immediate valutazioni di questo giudice di legittimità. Non senza anticipare che tutti e quindici i ricorsi debbono essere rigettati vuoi per la giuridica infondatezza dei motivi proposti, vuoi - in taluni casi - per loro intrinseca indeducibilità, in quanto generici (id est aspecifici), laddove reiterano immutati motivi di appello senza peculiari ed effettive notazioni critiche sul percorso decisorio DEla decisione di secondo grado, ovvero in quanto attinenti a tematiche di solo merito imperniate su una lettura alternativa DEle emergenze processuali e DEle fonti probatorie tesa ad una rivisitazione fattuale DEla regiudicanda certamente estranea alla presente sede di legittimità.
3.1. L'analisi critica esperibile da questo giudice di legittimità in ossequio al principio devolutivo DEl'impugnazione, impone una rapida premessa metodologica in ordine ai referenti o parametri valutativi utilizzabili in questa sede.
Innanzitutto giova rammentare, al di là DEla specifica chiarezza e meticolosità DEl'ampia motivazione DEla sentenza di appello e DEla stessa sentenza di primo grado, che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini DE vaglio di congruità e completezza DEla motivazione DE provvedimento impugnato, deve fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente in sinergica complementarietà, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. Ed il dato, strutturante la dinamica DE processo decisionale DE giudice di merito, diviene ancor più significativo allorché, come nel caso di cui agli odierni ricorsi, la sentenza di appello abbia integralmente confermato in punto di responsabilità le statuizioni DE giudice di primo grado, condividendone l'impianto valutativo DE compendio probatorio (cd. decisione doppia conforme) con varianti afferenti - nei termini già illustrati - alla sola attenuazione DE trattamento sanzionatorio (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 4^, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4^, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, riv. 233187).
3.2. In secondo luogo ulteriore precisazione è imposta, in via generale, dagli stessi contenuti espositivi di gran parte dei proposti motivi di ricorso concernenti addotti vizi di motivazione DEl'impugnata sentenza DEla Corte territoriale, allorché - attraverso una riproposizione DE materiale probatorio cristallizzato dal dibattimento di primo grado - si prospettano esegetiche letture DEle fonti di prova alternative o speculari (segnatamente per i contenuti dialogici DEle conversazioni captate) rispetto a quelle operatene dai giudici di merito, fonti di cui si finisce per DEineare (come anticipato) una surrettizia reinterpretazione in questa sede. Ma il sindacato DE giudice di legittimità sul percorso giustificativo DE provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione DEle regole DEla logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze. Il controllo di legittimità si appunta soltanto sulla coerenza strutturale interna DEla decisione, di cui accerta l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo. Sono preclusi al giudice di legittimità, nell'ambito DE controllo sulla motivazione, il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti (o preferibili) rispetto a quelli adottati dal giudice DE merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa (cfr.: Cass. S.U., 31.5.2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Cass. S.U., 24.09.2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074). Conviene aggiungere che l'indicata area referenziale DE controllo DEla motivazione non è funzionalmente alterata dalla recente novella apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che non ha fatto venire meno il limite
DEla "testualità" DE vizio conoscibile dalla S.C., limite connaturato all'ambito di cognizione DE giudice di legittimità, il cui controllo ed esame sono limitati alla motivazione e non alla decisione. Il pur novellato art. 606 c.p.p., lett. e) non permette, infatti, a questa Corte una rilettura o reinterpretazione dei dati probatori, esulando dal giudizio di legittimità una verifica DEla correttezza DEla motivazione in relazione ai dati probatori. Sicché il richiamo DEla novella agli "altri atti DE processo" sintomatici DE vizio motivazionale deve interpretarsi con riguardo - nel rispetto DE canone di autosufficienza DE ricorso (Cass. Sez. 1^, 18.3.2008 n. 16706, Falcone, rv. 240123) - soltanto ad atti che siano espressivi di un obbligo di pronuncia DE giudice di merito che si assume palesemente violato ovvero di enunciazioni frutto di chiara e ricostruibile distorsione (travisamento), nel senso che il significato e il valore DEle prove debbono essere sempre definiti dal giudice DE merito, non potendoli ricomporre il giudice di legittimità in base ad una non consentita lettura degli atti di causa autonoma ovvero suggerita dal ricorrente (cfr., tra le molte decisioni: Cass. Sez. 6^, 18.12.2006 n. 752, Romagnolo, rv. 235732;
Cass. Sez. 4^, 7.11.2006 n. 2618, Librino, rv. 235782; Cass. Sez. 2^, 11.1.2007 n. 7380, Messina, rv. 235716). 4.- Con un atto d'impugnazione cumulativo a cura DE comune difensore (avv. Marchese Filippo Massimo) gli imputati PI OL, CO CA, TO Di PI, IO ES, CÒ IN, CO CI, EN Di EG, Di PI TO, e AR SE formulano cinque motivi di censura.
1. Violazione DE combinato disposto DEl'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto con conseguente inutilizzabilità DEle eseguite intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Tutte le operazioni di ascolto e registrazione DEle conversazioni autorizzate dal competente g.i.p. sono state eseguite nel presente procedimento per mezzo di impianti audiofonici installati presso la Questura di Messina, giusta quanto disposto - in fase di esecuzione DEle operazioni - dal procedente p.m.. Il ricorso ad impianti esterni a quelli esistenti presso la Procura DEla Repubblica è rigorosamente ancorato a due presupposti: la temporanea insufficienza o inidoneità di tali impianti e l'esistenza di motivate eccezionali ragioni di urgenza, alla strega DEle quali il p.m. può disporre lo svolgimento DEl'attività di ascolto presso gli uffici di p.g.. Nel caso di specie i decreti adottati dal p.m. ai sensi DEl'art. 268 c.p.p., comma 3, se pur documentano l'indisponibilità DEle
attrezzature tecniche esistenti presso la Procura, certamente non offrono adeguata motivazione DEle ravvisate ragioni di ineludibile urgenza legittimanti l'utilizzazione degli impianti DEla p.g.. Ciò vale in particolar modo per cinque decreti dispositivi DE p.m. relativi alle intercettazioni di tre utenze telefoniche mobili (due in uso a PI OL ed una in uso al CA) e alle intercettazioni ambientali a bordo di due autovetture (la FI Croma DE CA e altro veicolo in possesso di tale Vergara EN). Il richiamo contenuto nei decreti DE p.m. all'esigenza di seguire utilmente gli spostamenti e i contatti degli indagati è generico e non soddisfa l'indispensabile obbligo di motivazione DE profilo DEl'urgenza. Ne discende che i risultati DEle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisiti nel corso DEle indagini preliminari non possono essere utilizzati come fonti di prova (art.271 c.p.p., comma 1).
La doglianza è infondata fino a lambire i contorni DEla indeducibilità in ragione DEla sua sostanziale natura aspecifica, dal momento che con tale motivo di ricorso si riproduce pedissequamente (pressoché alla lettera) l'omologo motivo di appello contro la sentenza di primo grado, ampiamente vagliato dalla Corte territoriale, senza che si esprima alcun rilievo specifico sulle considerazioni svolte dai giudici di appello.
In vero la Corte di Appello ha messo in luce come i censurati decreti con cui il p.m. ha disposto l'uso degli impianti in disponibilità degli ufficiali di p.g. operanti, ferma l'inidoneità DEle strutture esistenti presso la Procura DEla Repubblica (profilo non contestato dagli attuali ricorrenti), siano sorretti da una motivazione sufficiente e pertinente rispetto alle ragioni di eccezionale urgenza poste alla base DEl'impiego DEle apparecchiature di p.g.. Ragioni correlate alla tipologia dei reati oggetto di indagine e segnatamente DE reato associativo D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 (i decreti recano esplicito riferimento ai reati di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, artt. 73 e 74), cioè di un reato con caratteri di persistenza attuativa (permanenza), sì da rendere senz'altro funzionale all'efficace espletamento DEle investigazioni la possibilità di una tempestiva e costante verifica DEle emergenze rivenienti dalle captate conversazioni mediante predisposizione di servizi di controllo e osservazione atti a riscontrare le evenienze svelate dai dialoghi e ad identificarne i protagonisti (sentenza pp. 47-48: "... necessità di immediato controllo DEle conversazioni di soggetto indagato per un reato in itinere ... mezzo di ricerca DEla prova in relazione a condotte criminose in corso e i cui sviluppi non possono essere preventivati con certezza").
Le osservazioni dei giudici di appello sono logiche ed esaurienti e permettono di considerare idoneamente rappresentate le indifferibili ragioni di urgenza legittimanti il disposto uso di impianti in dotazione DEla p.g. contenute nei decreti DE p.m. esecutivi DEle operazioni di captazione, non sembrando revocabile in dubbio l'assorbente ricaduta sul piano DEla efficacia DEle indagini DEla possibilità di monitorare con continuità e accessibilità a contestuali interventi di p.g. gli sviluppi di una attività criminosa associativa (e di quella realizzatrice di singoli reati fine). Ciò che è in concreto avvenuto nell'ambito DEle indagini dalle quali è scaturito l'odierno processo, in cui il p.m. e gli organi di p.g. hanno potuto seguire - per dir così - in presa diretta l'evoluzione DEle condotte criminose dalla loro fase DEiberativa sino a quella attuativa. Non a caso, va aggiunto, questa S.C. ha precisato come le eccezionali ragioni di urgenza imposte dall'art. 268 c.p.p., comma 3 per svolgere le operazioni di ascolto con apparecchi in uso DEla p.g. ben possano desumersi anche implicitamente dal contesto storico e progressivo DE processo e dalla natura DEle imputazioni formulate nei confronti degli indagati (cfr., in un caso di associazione D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74:
Cass. Sez. 6^, 11.12.2007 n. 15396, Sitzia, rv. 239633).
2. Inosservanza dei criteri di valutazione DEla prova dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 3 con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e carenza di motivazione in rapporto alla ritenuta sussistenza di una associazione per DEinquere sanzionata dal D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno - per un verso - valorizzato le dichiarazioni degli "pseudocollaboratori" TO, OR e (in parte) AG nel supporre dimostrata la effettualità DEla contestata associazione dedita al narcotraffico, eludendo i principi ermeneutici in tema di verifica DEle chiamate in reità e in correità in rapporto al controllo DEla attendibilità intrinseca dei dichiaranti e al susseguente rilevamento di riscontri estrinseci cd. individualizzanti che avvalorino le accuse. I giudici di merito non hanno tenuto in alcun conto il fatto che l'OR chiama in correità coimputati (in particolare PI OL e gli altri due "promotori" e vertici DE sodalizio) con i quali ha da tempo interrotto ogni rapporto di frequentazione e che, anzi, lo sospettano di essere un DEatore DEla polizia, coltivando il dubbio che egli abbia determinato l'operazione che ha condotto al sequestro DE consistente quantitativo di eroina e DEle armi reperite il 3.3.2001 nel corso DEla perquisizione domiciliare a carico DE Di EG (l'OR abita nello stesso stabile e la botola che da accesso al sottotetto ove sono state trovate parte DEl'eroina e due pistole è allocata sul pianerottolo di ingresso al suo appartamento). Sicché non può escludersi che l'OR si sia indotto a collaborare e ad accusare i coimputati soltanto perché da essi emarginato e, quindi, mosso da rancore nei loro confronti. Del pari difettano i requisiti DEla precisione, DEla coerenza e DEla costanza nelle accuse provenienti dall'altro pentito TO (esistenza di un "cartello" associativo regolante il commercio DEla droga nella località AL), DEla cui credibilità non può non dubitarsi, sol che si consideri che si è spinto ad accusare (dopo aver confessato l'uccisione di un cognato) di traffici di stupefacenti anche le sorelle, che però sono state assolte dalle imputazioni loro ascritte.
Per altro verso i giudici di merito hanno enfatizzato profili probatori a sostegno DEl'esistenza DEl'associazione D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74, attribuendo valore di riscontro ad una semplice, seppure continuativa, attività di piccolo spaccio di stupefacenti attuata dal trio composto da PI OL, CO CA e TO Di PI, tralasciando di considerare che essi - come gran parte dei loro sodali coimputati - sono tossicodipendenti e, dunque, agiscono mossi soltanto dalla frenetica esigenza di assicurarsi lo stupefacente per il proprio personale fabbisogno di consumatori.
D'altro canto, a fronte DEla ritenuta storica esistenza DE sodalizio criminoso oggetto di indagine, la sentenza di appello (come la decisione di primo grado) non ha sviluppato alcuna specifica analisi sulla reale ravvisabilità DEl'elemento soggettivo DEla fattispecie associativa, inteso come consapevolezza di far parte di un gruppo finalizzato allo stabile commercio di droghe e di contribuire con le proprie azioni al radicamento e al perpetuarsi DEla consorteria.
L'articolato motivo di ricorso, che per gran parte riproduce immutati i rilievi censori svolti con l'atto di appello ed ai quali la sentenza di secondo grado pure ha fornito appagante risposta, non è fondato, poiché risulta avulso da una effettiva lettura critica DEla motivazione elaborata dai giudici di appello (e in verità dalla stessa sentenza di primo grado).
Premesso che nell'economia DE percorso giustificativo DEla condanna per il reato associativo le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia OR e TO sono soltanto uno degli elementi di prova su cui è imperniata la decisione (insieme ai contenuti DEle intercettazioni, chiarissimi per quel che si desume dalle captazioni ambientali, e ai servizi ed interventi compiuti dalla p.g.), opportunamente la sentenza DE Tribunale di Messina ha enunciato una premessa metodologica sui criteri normativi, suffragati dalla giurisprudenza di legittimità, che presiedono alla valutazione DEle chiamate in reità o in correità, criteri sui quali ha parametrato il giudizio di valenza probatoria DEle dichiarazioni dei due collaboranti e in particolare di EP OR, autoaccusatosi dei medesimi gravi reati ricondotti al concorso criminoso dei coimputati (sentenza Tribunale, pp. 21-26: credibilità intrinseca, riscontri esterni specificativi, possibile "convergenza DE molteplice", eventuale frazionabilità DEle dichiarazioni eteroaccusatorie). La sentenza DEla Corte di Appello si è fatta carico di rileggere le risultanze processuali alla luce DEle osservazioni critiche esposte dagli imputati appellanti ed è pervenuta, attraverso una puntuale analisi rigorosamente saldata ai dati probatori venuti in luce nel corso DE dibattimento di primo grado e agli atti utilizzabili raccolti in corso di indagini, alle stesse conclusioni dei giudici di primo grado sulla sussistenza ed operatività DEl'organizzazione criminosa composta dagli imputati ed attiva nel settore DE commercio di sostanze stupefacenti. Muovendo dal presupposto che la tipizzazione DEla fattispecie plurisoggettiva di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74 è scandita sul piano organizzativo, rivelatore DEla effettività di una associazione e DE relativo pactum sceleris, dai caratteri DEla continuità spazio- temporale e DEla stabilità modale e referenziale dei contegni illeciti che ne costituiscono l'attuazione, la sentenza impugnata ha chiarito come la consorteria DEittuosa facente capo agli imputati si inserisca in un ambito intermedio DEla catena commerciale e distributiva degli stupefacenti, in cui l'assetto organizzativo si manifesta in forme fluide e flessibili, privilegiando - più che rigidi schemi gerarchici distinti da ruoli funzionali fissi di ciascun membro - la sfera DEle relazioni reciproche e incrociate tra i diversi consociati. Relazioni che si sviluppano nel contempo secondo concomitanti direttrici "verticali" (rapporti con i fornitori di consistenti quantità di droga, tali da poter essere rivendute ancora ed anche in senso lato all'ingrosso) e "orizzontali" (ramificata rete di distribuzione per il consumo con vendite al minuto DEle sostanze stupefacenti). Connotazioni che ben si coniugano con il fatto che nessuno degli associati, incluso il trio dei tre elementi direttivi (PI OL, CA, Di TO PI), disdegna di operare anche come spacciatore al minuto ovvero si adopera per assicurare le forniture di droga al gruppo e di programmarne modi e tempi di distribuzione (sentenza p. 50: "La stabilità e il consolidamento di tale rete di relazioni integra l'elemento oggettivo DEl'associazione in esame, perché garantisce a tutti i soggetti in gioco un canale stabile di diffusione, funzionale ad assicurare la distribuzione DElo stupefacente sul territorio"). Ha buon motivo la Corte territoriale di ribadire che l'assetto organizzativo di un sodalizio deputato al traffico di stupefacenti presenta, secondo quanto più volte affermato da questa S.C., segni distintivi più sfumati rispetto ad apparati criminali di altra natura (soprattutto di stampo mafioso), come deve desumersi dalla stessa previsione DEl'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 6 integrata da una associazione dedita a commettere fatti reato di piccolo spaccio. Nondimeno la sentenza di appello dimostra, in virtù di una meticolosa disamina dei dati probatori, che l'associazione DEinquenziale per cui è processo non può riduttivamente considerarsi come un aggregato estemporaneo o precario di soggetti mossi da un comune stato di tossicodipendenza, che agisca secondo logiche momentanee od effimere. Al riguardo i giudici di appello evidenziano che la dimensione organizzativa DE sodalizio in parola non presenta affatto i caratteri DEla labilità e apparenza postulati dalla difesa degli imputati, poiché il sodalizio: a) si avvale di stabili collegamenti con fornitori di droga e in particolare con i coniugi PA ed IM, con i quali i vertici DE gruppo hanno stretto solidi contatti, con reciproche "visite" a RO e a Messina, univocamente riferibili a forniture di stupefacenti (v. sentenza Tribunale, p. 209, ripresa sul punto dalla sentenza di appello: "L'associazione di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74 deve ritenersi sussistente anche nell'ipotesi DE
vincolo che accomuna in maniera durevole il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla sul mercato;
la diversità di scopo personale non è ostativa, infatti alla realizzazione DE fine comune, che è quello di sviluppare il consumo degli stupefacenti per conseguire un sempre maggiore profitto"); b) dispone di un luogo sicuro e affidabile, vigilato da un consociato, in cui custodire le scorte di stupefacente in dotazione DE gruppo: abitazione e pertinenze di Di EG EN, come emerso dal sequestro di oltre due chili di eroina il 3.3.2001 con contestuale arresto DE Di EG;
c) opera secondo criteri di reciproca mutualità, come si desume - all'atto DEl'arresto DE Di EG - dalla preoccupazione e sollecitudine degli intercettati capi DE gruppo di fornire aiuto economico alla famiglia DE complice arrestato e di assicurargli una valida difesa processuale;
d) ha la tutt'altro che innocua disponibilità di più armi da fuoco clandestine, verosimilmente utilizzate anche come merce di scambio per il narcotraffico (nel maggio DE 2001 PA CO è tratto in arresto per il possesso illegale di una pistola marca Astra, che gli imputati messinesi riconoscono essergli stata a suo tempo da loro stessi fornita); e) vanta una ramificata rete di distribuzione e vendita al minuto DEla droga saldamente radicata nell'area di AL, che gli consente di gestire in esclusiva il traffico di stupefacenti nella zona. Nè sul piano DEl'elemento soggettivo DE reato la Corte peloritana trascura di osservare che i comportamenti criminosi dei singoli imputati accusati DE reato di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74 denotano, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in special modo DEle innumerevoli conversazioni intercettate, piena consapevolezza di ciascuno DEl'esistenza DE sodalizio criminoso e DEla inquadrabilità DEle proprie illecite condotte nel progetto di raggiungimento degli scopi DE sodalizio (sfruttamento economico DE commercio di stupefacenti).
Nessuna censura è, dunque, formulabile nei riguardi DEla linearità DE procedimento di valutazione probatoria seguito dalla sentenza di appello e nei riguardi DEla logicità argomentativa con cui gli esiti DEla valutazione DEle prova sono trasfusi nella estesa motivazione DEl'atto decisorio.
Merita aggiungere, da un lato, che il DEitto di (mera) partecipazione ad una associazione per DEinquere D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 si atteggia quale reato a cosiddetta forma libera,
nel senso che qualunque contegno, con qualsiasi modalità attuato, purché causalmente collegato all'evento tipico (cioè idoneo a cagionarlo: persistenza DEl'assetto associativo e DEl'immanente accordo dei sodali), assume connotati realizzativi DEla materialità di tale fattispecie DEittuosa. Da un altro lato, se per la configurazione di una associazione per DEinquere finalizzata a traffici di stupefacenti occorre la presenza dei medesimi requisiti che distinguono il DEitto di associazione di tipo comune (art. 416 c.p.), non è però necessario ai fini DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74 - come osservano i giudici di appello - che accanto alla specificità dei reati-fine sussista un'articolata e complessa organizzazione dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per attuare un esteso commercio di stupefacenti, essendo sufficiente anche la semplice ed elementare predisposizione di mezzi, forniti pur occasionalmente da uno o più degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare con i crismi DEla stabilità e permanenza temporali quel programma DEinquenziale per cui il vincolo associativo è sorto (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 5^, 5.11.1997 n. 11899, Saletta, rv. 209646; Cass. Sez. 6^, 6.11.2006 n. 41717, Geraci, rv. 235589; Cass. Sez. 1^, 9.12.2008 n. 1849/09, Cucchiarelli, rv. 242726: "In tema di associazione per DEinquere finalizzata al traffico di stupefacenti anche l'attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente DEle risorse DEl'organizzazione e con la coscienza di farne perdo parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento DE fine di profitto perseguito dall'organizzazione stessa").
Esattamente la sentenza impugnata insiste sui caratteri di permanenza e stabilità DEl'azione illecita DE sodalizio criminoso, dal momento che - se l'accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale - la linea di demarcazione tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non può che essere individuata proprio nell'indispensabile connotazione DEl'accordo associativo penalmente rilevante con i crismi DEla permanenza costitutiva DE sodalizio, cioè con i caratteri di un assetto stabile, nel quale i singoli associati divengono (ognuno nell'ambito dei compiti assunti o affidatigli) parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di DEitti (cfr.: Cass. Sez. 6^, 5.12.2003 n. 7957/04, Giacalone, rv. 228482; Cass. Sez. 1^, 18.2.2009 n. 10758, Urio, rv. 242897).
3. Violazione DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 1 in relazione all'art. 192 c.p.p. e carenza e illogicità di motivazione in ordine alla "posizione verticistica" assegnata in seno alla contestata associazione agli imputati PI OL, CA CO e TO Di PI.
L'indagine processuale non ha offerto affidabili prove di un concreto ruolo di preminenza svolta nell'attività associativa criminosa dai tre imputati cui si attribuiscono funzioni di promozione e organizzazione DE sodalizio. Non sono stati individuati specifici interventi nell'acquisto e nel successivo collocamento sul mercato DEl'eroina da parte dei tre imputati, che si limitano (al di là DE fatto che ogni cessione di droga presuppone un precedente acquisto) a vendere cocaina "per strada". Nè sono acquisiti elementi per conferire al CA e al Di PI una posizione apicale per poi asserire, come fanno i giudici di merito, che il referente principale DEl'associazione è PI OL, rispetto al quale i primi due - pur talvolta criticandone le decisioni - finiscono per eseguire gli ordini, mostrando di ricoprire un ruolo subordinato. Quanto - poi - alla specifica posizione di PI OL, la Corte di Appello non ha lumeggiato sulla base di quali dati possa riconoscersi al medesimo la posizione di capo DE sodalizio criminoso, pur se lo stesso al momento dei fatti indagati versava in condizioni di salute mentale tali da scemarne notevolmente la capacità di intendere e di volere. Tant'è che con l'impugnata sentenza gli è stata riconosciuta la diminuente DEla seminfermità mentale ex art. 89 c.p.. La censura non ha pregio, a prescindere dalla sua larvata genericità (salvo che per i profili concernenti la seminfermità mentale DElo OL e la sua veste di capo DEla consorteria criminosa), in quanto riproduttiva di omologo motivo di appello esaminato e disatteso con idonea motivazione dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata, infatti, fornisce ampia giustificazione DEla correttezza DEla attribuzione ai tre imputati di una posizione apicale ai sensi DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 1, per come essa viene DEineandosi alla luce DEle emergenze probatorie fatte palesi dalle molteplici conversazioni soprattutto "ambientali" registrate all'interno DEl'autovettura FI DE CA (come già precisato, in tali occasioni tutti gli imputati - persuasi di essere al riparo da intrusivi mezzi di ascolto - discorrono senza far uso di linguaggi allusivi e criptici, così da rendere immediati i riferimenti alla loro perdurante attività di lucrosa compravendita di eroina e di cocaina) e dagli elementi di riscontro raccolti dalla polizia giudiziaria (in uno alle indicazioni eteroaccusatorie dei c.d.g. OR e TO nonché di AL AG, che puntualizzano la durevole vitalità DEl'associazione criminosa anche in periodi antecedenti e successivi all'avvio dei servizi di captazione).
La sentenza di appello (al pari DEla sentenza DE Tribunale) correla l'opera di promotori e organizzatori svolta dai tre imputati ad una composta serie di dati oggettivi, sintomatici dei loro ruoli apicali (cfr. sentenza pp. 54-59). Sono loro a coordinare l'attività di tutti gli altri consorziati in funzione DE profitto da ricavare dal narcotraffico. Ad essi fanno capo le consistenti disponibilità finanziarie occorrenti per l'acquisto dei non modesti quantitativi di droga di cui volta per volta risultano disporre. Sono loro che decidono dove nascondere la droga. Sono loro a stabilire quali siano i prezzi da praticare nella vendita al dettaglio. Sono ancora i tre imputati a disporre di droga in grado di soddisfare le esigenze di altri gruppi criminali che gestiscono il narcotraffico in aree territoriali contigue nonché a determinare la partecipazione a taluni episodi di vendita o di occultamento DEla droga di soggetti minorenni ivi compresi i propri figli (in particolare di OL PI, che si giova - per altro - DE supporto DEl'intero suo nucleo familiare). I tre imputati costituiscono, insomma, "il cuore DEla associazione criminale che si fonda, prima di ogni altra cosa, sull'esistenza di una società tra i tre indagati con conferimento di risorse, relazioni e denaro" (sentenza p. 55). Quanto alla posizione di capo svolta dallo OL in seno al direttorio
DEl'associazione, la sentenza di appello rimarca che è proprio lo OL ad impartire le direttive ai consociati (avvalendosi dei bracci destri CA e Di PI), ad assumere le decisioni strategiche, a mantenere personalmente i contatti con gli stabili e affidabili fornitori DE gruppo, i coimputati coniugi calabresi PA e IM, ad elaborare i bilanci economici DE sodalizio, a dirimere le eventuali controversie insorte tra i consociati.
Nè a siffatto descritto ruolo di vertice rivestito da OL PI può far velo alcuno la circostanza che la Corte territoriale ne abbia ratificato uno stato di ridotta capacità di intendere e di volere nel periodo interessato dai fatti reato, concedendogli la diminuente di cui all'art. 89 c.p.. In vero non è ravvisabile alcuna incongruenza o ragione di incompatibilità logica e giuridica tra la ritenuta peculiare intensità DE dolo, riconducibile alla posizione di chi veda attribuirsi il ruolo di capo o di vertice di una associazione criminosa, e il coevo riconoscimento DE vizio parziale di mente. Tra la diminuente prevista dall'art. 89 c.p., inerente alla capacità intellettiva e volitiva DE soggetto e alla sua imputabilità, e l'intensità DE dolo, intesa come grado rilevante di determinazione ad attuare uno specifico progetto DEittuoso, deve ritenersi sussistente una relazione di autonomia e di non sovrapponibilità concettuali. La seminfermità mentale investe la sfera psichica DE soggetto e l'ordinario processo formativo DEla sua volontà, laddove l'intensità DE dolo afferisce alla dinamica, resa manifesta da evenienze estrinseche (esteriormente ripercorribili), attraverso cui la volontà si esprime e persegue l'illecito obbiettivo avuto di mira. I due concetti di vizio parziale di mente e di dolo operano, dunque, su piani diversi e non omogenei (cfr. Cass. Sez. 3^, 7.4.2005 n. 19248, Tiani, rv. 231849).
4. Violazione DEl'art. 192 c.p.p. e insufficienza e illogicità DEla motivazione in relazione alle singole fattispecie criminose ascritte individualmente a ciascun imputato.
Con tale motivo si censura la ritenuta adeguatezza DEle fonti di prova accreditanti la responsabilità di ciascuno dei nove ricorrenti per i reati fine DE sodalizio ad essi rispettivamente ascritti, a titolo personale e/o in concorso, ai sensi DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73 nonché per i connessi reati di detenzione di armi da sparo anche clandestine e di ricettazione e furto DEle medesime. - Per i reati di detenzione di eroina e cocaina per fini di spaccio definiti dai capi 2)-3)-4) DEla rubrica ascritti ad Di PI TO ed CO CA (il capo 4 al Di PI e all'OR) la sentenza di appello non chiarisce da quale dato debba desumersi la destinazione alla vendita DEla sostanza stupefacente da essi detenuta e destinata invece al loro personale consumo di tossicodipendenti.
- Per il reato di cui al capo 5), ascritto a PI OL, CO CA e EN Di EG per l'illecita detenzione di gr. 100 di eroina, materialmente custodita dal Di EG, i fatti possono e debbono ricostruirsi "in maniera alternativa rispetto a quanto si legge in sentenza" sì da escludere la responsabilità dei tre prevenuti.
- Per i reati di cui ai capi 6)-7)-8)-9)-10)-11)-12) ascritti a PI OL, TO Di PI ed CO CA (oltre che a EP OR), integrati dalla detenzione di complessivi kg. 2,300 di eroina e dalla detenzione e ricettazione di due pistole con matricola abrasa e dalla detenzione di un fucile da guerra (fatti emersi dalla operazione di p.g. DE 3.3.2001 culminata nell'arresto di EN Di EG, separatamente giudicato e condannato per tali fatti), non sarebbero configurabili convincenti prove DEla concorrente responsabilità degli imputati quanto meno per la droga (gr. 859 di eroina e gr. 15 di marijuana) e le armi occultate nella "botola" allocata nel sottotetto DEl'immobile di pertinenza DE Di EG (dove si trovano anche le abitazioni di OL OV e EP OR).
- Per i reati di cui ai capi 14)-15)-16)-17)-19)-20)-22)-24) e per il reato associativo di cui al capo 1) (per il quale si riprendono gli argomenti già oggetto DE secondo esaminato motivo di ricorso), ascritti a vario titolo agli attuali nove ricorrenti (ma dal reato di cui al capo 15, contestato al solo CA, costui è stato assolto in primo grado), partecipi o non DEl'associazione D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74, si è in presenza, a tutto voler concedere, di singoli episodi riconducibili nella previsione DE fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73, comma 5 e in conseguenza (e in subordine) l'associazione criminosa avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 6. - Per i reati di cui ai capi 21)-23) DEla rubrica ascritti ad IO ES (al quale non è contestata la partecipazione associativa) non sono state raggiunte prove affidabili che i quantitativi di cocaina cedutigli da PI OL, CA e TO Di PI siano stati destinati ad una successiva rivendita al dettaglio. Le dichiarazioni dei collaboratori OR e TO, secondo cui l'ES sarebbe uno degli spacciatori di riferimento DE gruppo criminoso (inserito nella rete di distribuzione DEla droga), debbono considerarsi generiche e non dimostrate.
- IN CÒ cui è attribuito il solo reato di cui al capo 25), in quanto cessionario di gr. 20 di stupefacente (eroina o cocaina) consegnatigli dal CA e da TO Di PI, è stato arrestato in flagranza di reato il 4.4.2001 venendo già giudicato e condannato con sentenza definitiva per lo spaccio di gr. 13,3 di eroina e gr. 1 di cocaina. L'attuale accusa avrebbe dovuto considerarsi sussunta nell'anteriore e definita accusa, operando in suo favore il canone DE ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), e l'CÒ non avrebbe dovuto essere giudicato e condannato - come con le due decisioni di merito in esame - per l'attività di spaccio DEla parte residua degli iniziali 20 grammi di droga venuti in suo possesso.
- Per i reati di cui ai capi 70)-71) ascritti ad SE AR (detenzione a fini di spaccio di cocaina cedutagli da CA e PI OL) la modestia quantitativa DElo stupefacente in suo presunto possesso rende credibile il suo assunto difensivo DEla destinazione DEla droga all'esclusivo suo personale consumo. - CO CI, condannato per partecipazione all'associazione criminosa e per i reati fine di cui ai capi 41)-42)- 44) (acquisti di cocaina dai tre capi DEl'associazione per destinarli alla vendita al minuto) è raggiunto da dati probatori che non suffragano la sua adesione al sodalizio criminoso e, quanto ai reati fine D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 73, avrebbe dovuto beneficiare DEla invocata (in subordine) attenuante DE fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73, comma 5, profilo su cui la Corte di Appello non si è pronunciata.
Il motivo di censura in questione assume, in tutte le sue articolazioni, i connotati DEl'inammissibilità sotto il duplice profilo DEla genericità per difetto di enunciazione di reali ragioni critiche DEla trama decisoria espressa dalla motivazione DEla sentenza impugnata e DEla intrinseca indeducibilità dei formulati rilievi, tutti pertinenti a dati meramente fattuali. Quanto alla aspecificità DE motivo di doglianza, è agevole constatare che esso si traduce nella semplice letterale trasposizione degli identici motivi DEl'atto di appello (si pone oggi, ad esempio, il problema DEla posizione DEl'imputato OV OL, obliterandosi che costui non ha impugnato la sentenza di appello). Nessuna attenzione è dedicata agli argomenti con cui la decisione DEla Corte territoriale ha vagliato scrupolosamente le censure mosse alla sentenza DE Tribunale ed ha largamente motivato le proprie confermative determinazioni, limitandosi il ricorso a supposte critiche meramente assertive ed avulse da una effettiva lettura DEla sentenza di secondo grado. Quanto alla complementare non deducibilità dei presunti rilievi critici, è agevole osservare che le minimalistiche ricostruzioni alternative DEle condotte dei singoli ricorrenti sono imperniate sulla prospettazione di un riesame degli elementi fattuali che sostanziano le regiudicande, certamente impraticabile nella odierna sede di legittimità.
Per sola completezza espositiva può evidenziarsi che in ogni caso le enunciazioni di merito DE motivo di ricorso sono palesemente contraddette dall'analitico percorso giustificativo DEla confermata decisione di primo grado, alla cui luce la motivazione DEl'impugnata sentenza ripercorre le posizioni di ciascuno dei nove ricorrenti. Motivazione che offre esauriente contezza DEle fonti di prova prese in esame e DEla valutazione DEle loro valenze probatorie alla luce di ragionamenti immuni da discrasie od illogicità. Così, a titolo esemplificativo, la sentenza di appello rende ragione DE pieno coinvolgimento concorsuale dei tre "capi" DEl'associazione nei reati più gravi loro contestati, cioè quelli scaturiti dall'arresto DE coimputato Di EG e dal sequestro DEl'ingente quantità di eroina da costui occultata e DEle armi da sparo affidate alla sua custodia. L'esame DEle conversazioni intercettate nella circostanza (che assumono quasi i contorni di una confessione DEl'addebito) non lascia dubbi sulla corresponsabilità di PI OL, CA CO e TO Di PI (capi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Così agli imputati ES, CÒ, SE e Di PI TO la Corte di Appello ha riconosciuto, in accoglimento DE subordinato motivo di gravame oggi impropriamente rinnovato con il ricorso, l'invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art.73, comma 5. Così la sentenza rende ragione DEla responsabilità
DEl'ES, ponendo in luce i dati probatori che lo individuano come acquirente abituale di cocaina dal gruppo criminoso in vista di successive ulteriori subvendite di droga (la sentenza osserva che gli enunciati eteroaccusatori DEl'OR trovano sicuri riscontri nelle conversazioni intercettate a bordo DEl'autovettura DE CA). Analoghe considerazioni vanno svolte per l'esame DEle posizioni degli imputati CÒ e SE. Così è per l'ampia motivazione con cui la sentenza di appello analizza la posizione DEl'affiliato CO CI (sentenza pp. 64-66), di cui rimarca il ruolo di stabile rivenditore DEla droga consegnatagli dal gruppo criminoso, ruolo che svolge con continuità e in costante contatto con i tre capi DE sodalizio, evenienza escludente la configurabilità DEla ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73, comma 5 per i tre reati fine di cui egli è accusato
(capi 41, 42, 44). Così è, infine, per il ruolo di spacciatore svolto da AR SE in regime di contiguità operativo con il sodalizio criminoso, come deve desumersi da implicite indicazioni DElo stesso imputato sulla sua attività di rivenditore di stupefacente ricavabili dalle captazioni foniche (sentenza pp. 97- 98).
5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione in merito alla confermata confisca dei beni patrimoniali degli imputati sottoposti a sequestro ordinata con la sentenza DE Tribunale di Messina. Provvedimento ablativo che dovrebbe considerarsi inefficace nei confronti degli intestatari dei beni, primi fra tutti i genitori DEl'imputato PI OL, neppure citati come terzi interessati nel giudizio di primo grado. In ogni caso si assume che la Corte territoriale ha omesso di affrontare la tematica DEla differenza intercorrente tra la posizione DE soggetto indagato o imputato per i reati previsti dalla L. n. 356 DE 1992, art. 12 sexies (inclusi quelli di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, artt. 73 e 74 per cui si procede) e la posizione DE soggetto terzo che sia proprietario DE bene che si assume essere in interposta disponibilità DE primo. La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale opera - con sostanziale inversione DEl'onere DEla prova - soltanto nei confronti diretti DEl'imputato limitatamente ai beni in sua formale proprietà, ma non anche per i beni in proprietà di terzi, rispetto ai quali si richiede una rigorosa prova DEla supposta interposizione fittizia o formale. Prova che difetta per quel che concerne i beni confiscati ai genitori di PI OL, asseritamente acquistati "prima che lo stesso cominciasse a DEinquere".
Il motivo, affetto da sostanziale genericità (perché anch'esso replicante un anteriore motivo di appello), è infondato, dal momento che la sentenza di appello ha fornito adeguata e giuridicamente corretta risposta alla problematica DEineata dalla difesa degli imputati.
Il motivo riguarda in via principale la posizione DEl'imputato PI OL. I beni dei quali il Tribunale ha ordinato la confisca, già sottoposti a decreto di sequestro preventivo emesso dal g.u.p. ai sensi DEl'art. 321 c.p.p., comma 2, sono costituiti da: 1) un appartamento in cui anagraficamente risiede ed effettivamente abita l'imputato; 2) un terreno sito a Messina cointestato all'imputato e alla moglie;
3) un appartamento acquistato a Messina dai genitori DEl'imputato, la cui nuda proprietà è intestata ai figli minorenni DElo OL;
4) un terreno intestato ai genitori DEl'imputato; 5) le disponibilità di conti correnti bancari e di deposito titoli (bancari e postali) intestati all'imputato; 6) l'autovettura Alfa ME intestata al coimputato IN TO, cognato di PI OL, che ne ha la diretta disponibilità; 7) l'autovettura Peugeot intestata all'imputata AT IM (confisca disposta in questo caso ai sensi DEl'art. 240 c.p., comma 1, trattandosi di veicolo utilizzato dai coniugi PA-IM, come si afferma nella sentenza DE Tribunale, "per trasportare periodicamente ingenti quantitativi di droga dalla Calabria a Messina per rifornire il clan di AL").
La sentenza DEla Corte di Appello ha chiarito, da un lato, che non sussiste alcuna inefficacia DE provvedimento di confisca nei confronti dei terzi (i genitori di OL), nessuna disposizione normativa prevedendo la loro eventuale citazione come terzi interessati nel giudizio di cognizione DE merito DEla regiudicanda. Da un altro lato la sentenza, richiamandosi all'ampia motivazione offerta dalla decisione DE Tribunale, ha osservato che al momento dei rispettivi acquisti DEl'appartamento (stipula notarile DE 14.12.2001) e DE terreno (29.7.1996) i due genitori DEl'imputato non disponevano di fonti di reddito, all'infuori DEle loro pensioni per un complessivo modesto importo mensile di Euro 986,00, che permettessero l'acquisto dei beni ad essi intestati. Analogamente, quanto ai beni a lui personalmente intestati, l'imputato non ha dimostrato di godere di alcuna lecita fonte di reddito che gli consentisse una legittima acquisizione DE beni confiscati. Mette conto osservare, ancora con riguardo agli immobili solo formalmente intestati ai genitori DEl'imputato, che la sentenza DE Tribunale puntualizza al riguardo che (a fronte
DEl'indisponibilità di redditi diversi dalle pensioni da parte dei genitori DE ricorrente) le intercettazioni, già richiamate nel provvedimento di sequestro preventivo DE g.u.p., chiariscono che l'acquisto dei beni (quanto meno DEl'appartamento la cui nuda proprietà è stata intestata ai figli DEl'imputato) è avvenuto con denaro in possesso di PI OL.
La motivazione DEineata dalla Corte territoriale è, d'altro canto, perfettamente in linea con gli indirizzi interpretativi definiti da questa Corte regolatrice in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto ai mezzi finanziari (ovviamente leciti e documentati) DEl'indagato/imputato. A tal fine non vi è dubbio che la prova DEla sproporzione DE valore economico DE bene da confiscare rispetto alla reale capacità di reddito DEl'imputato di uno dei reati previsti dalla L. n. 356 DE 1992, art. 12 sexies grava sulla accusa, ma - quando tale prova sia fornita, come deve ritenersi nel caso di specie in base alla motivazione DEle due conformi decisioni di merito - è altrettanto indubbio che diviene operante una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata solo da specifiche e verificabili produzioni o indicazioni documentali DEl'imputato, completamente carenti nel caso di PI OL (cfr.: Cass. S.U., 17.12.2003 n. 920/04, Montella, rv. 226491; Cass. Sez. 1^, 5.6.2008 n. 25728, Cicala, rv. 240471; Cass. Sez. 1^, 18.2.2009 n. 10756, Pelle, rv. 242896). Quando il bene che si presume acquistato con mezzi derivanti da DEitto risulti intestato ad un terzo e gravi sull'accusa - quindi - l'onere di provare l'esistenza di situazioni in concreto dimostrative di una fittizia interposizione DE terzo (titolarità apparente) volta a preservarne l'effettiva disponibilità da parte DEl'imputato (reale proprietario), il giudice è tenuto ad esporre le ragioni DEla ipotizzata interposizione simulata, indicando dati fattuali dimostrativi DEl'assunto qualificati da gravità, precisione e concordanza. Ciò è quanto è avvenuto nell'odierno processo alla stregua DEla motivazione offerta (non soltanto per i due beni immobili intestati ai genitori di PI OL) dalla sentenza DE Tribunale condivisa sul punto e ripresa dalla decisione di appello (cfr.: Cass. Sez. 6^, 26.9.2006 n. 721/07, Netruno, rv. 235607; Cass. Sez. 2^, 10.1.2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). 5.- Con un secondo ricorso presentato dal codifensore (avv. Autru Ryolo Carlo) nell'interesse di PI OL si formulano tre motivi di censura.
1. Erronea applicazione DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 1 e difetto di motivazione con riferimento alla confermata aggravante DEla promozione e direzione DEl'associazione criminosa dedita al narcotraffico contestata all'imputato, pur dovendosi la stessa ritenere incompatibile con la riconosciuta diminuente di cui all'art.89 c.p. per la seminfermità mentale DEl'imputato. Non sembra logico che un soggetto con acclarati disturbi comportamentali possa aver assunto un ruolo direttivo criminoso, che presuppone un completo controllo DEla propria condotta e di quelle degli altri sodali. Il rilievo è infondato per le ragioni già illustrate con riferimento all'identico motivo di censura enunciato con il precedente ricorso, non sussistendo alcuna incompatibilità concettuale tra lo svolgimento di un ruolo direttivo e organizzativo in un ambito criminale che non richiede certo qualità intellettive di eccellenza, quale quello sotteso alle semplici dinamiche in cui si sviluppa l'azione di una consorteria criminosa operante nel commercio di stupefacenti, e una condizione soggettiva di disturbo DEl'adattamento (quale quella sofferta dallo OL) legittimante la diminuente DE vizio parziale di mente (v. antea paragrafo 4/3).
2. Erronea applicazione DEl'art. 23 c.p. per avere la Corte di Appello determinato la pena base per il più grave DEitto associativo sub 1), tra i reati ascritti all'imputato e unificati sotto il vincolo DEla continuazione, nella misura di ventiquattro anni e dieci mesi di reclusione, laddove l'art. 23 c.p. fissa il limite massimo DEla pena DEla reclusione in ventiquattro anni. La censura, cui per la verità in discussione il difensore DE ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare, è manifestamente infondata.
L'art. 23 c.p. pone una regola generale, introduttiva DE divieto di valicare i limiti di pena previsti per la reclusione nella inflizione di una condanna a tale specie di pena detentiva, che è valevole intuitivamente - in sede giudiziaria applicativa - per i soli casi in cui il legislatore non abbia indicato per la singola fattispecie criminosa un predefinito limite edittale, minimo o massimo (arg. ex Cass. S.U., 24.4.2002 n. 26350, Fiorenti, rv. 221656). Ciò accade, ad esempio, per le fattispecie di partecipazione ad una associazione criminosa dedita al narcotraffico ovvero di promozione e direzione DElo stesso D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74, commi 1 e 2, per le quali il legislatore indica pene edittali minime ("reclusione non inferiore a dieci anni" ovvero a "venti anni"), lasciando indeterminato il limite edittale massimo, che per l'appunto non potrà - per la regola fissata dall'art. 23 c.p. - superare in concreto (e per un solo fatto DEittuoso) la misura di ventiquattro anni di reclusione. Ma è ovvio che la regola DEl'art. 23 c.p. non pone limiti al legislatore e non sia applicabile tutte le volte in cui il legislatore stesso abbia individuato per una determinata fattispecie criminosa pene edittali reclusive superiori nel massimo al tetto dei ventiquattro anni. È quel che è previsto, non a caso, per l'ipotesi DEl'associazione DEinquenziale D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74, comma 4, aggravata dalla disponibilità di armi,
come quella contestata allo OL, per la quale la pena DEla reclusione non può essere inferiore per il promotore-direttore DEl'associazione a ventiquattro anni di reclusione (possono ricordarsi altri casi nei reati di rapina o estorsione aggravati e commessi per finalità mafiose L. n. 203 DE 1991, ex art. 7, di sequestro di persona a scopo estorsivo seguito da morte DEl'ostaggio, reati tutti puniti con pene superiori ai ventiquattro anni di reclusione). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno individuato per PI OL una concreta pena base per il reato di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, commi 2 e 4 non inferiore ai ventiquattro anni di reclusione.
3. Erronea applicazione degli artt. 81, 63 e 133 c.p. e contraddittorietà DEla motivazione nella parte in cui la Corte di Appello nel quantificare la pena finale ha applicato la diminuente DE vizio parziale di mente alla sola pena base e non anche ai reati ulteriori commessi in esecuzione DE medesimo disegno criminoso. I giudici di secondo grado, muovendo dalla medesima pena base individuata dal Tribunale (24 anni e 10 mesi di reclusione), hanno ridotto tale pena per effetto DEl'art. 89 c.p. (18 anni e 11 mesi di reclusione), operando poi un aumento di un mese di reclusione per ciascuno degli ulteriori venticinque reati ascritti allo OL e, quindi, riducendo in via definitiva la pena ai sensi DEl'art. 442 c.p.p.. Hanno applicato, quindi, incrementi sanzionatori per i reati ritenuti unificati dalla continuazione uguali a quelli individuati dal primo giudice (1 mese di reclusione x 25: 2 anni e 1 mese di reclusione), in tal modo eludendo il principio DE divieto di reformatio in peius ("nella misura in cui a seguito DEl'applicazione DEla diminuente di cui all'art. 89 c.p. la quantità di pena inflitta a titolo di continuazione è rimasta invariata tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado").
Il motivo di censura è ribadito con memoria difensiva depositata il 10.9.2009, con la quale si precisa che il riconoscimento di una circostanza attenuante rispetto a tutti i reati contestati (reato più grave e reati satellite) incide non solo sulla pena da comminare per la violazione più grave, ma pure sugli aumenti di pena per le ulteriori singole violazioni. Tale interpretazione sarebbe desumibile anche da una recente decisione DEle Sezioni Unite di questa S.C. (Cass. S.U., 27.11.2008 n. 3286/09, Chiodi, rv. 241755: "In tema di continuazione, la circostanza attenuante DEl'integrale riparazione DE danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso").
Il motivo di doglianza è infondato, non avendo la Corte di Appello violato il principio DE divieto DEla reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4. Il richiamo alla recente decisione DEle Sezioni Unite di questa Corte n. 3286/09 Chiodi è improprio, poiché tale decisione non affronta il tema DE divieto DEla reformatio in peius, ma al più investe - per quel che in questa sede rileva - la natura giuridica DE reato continuato, di cui considera ormai concettualmente superata la connotazione di unitarietà, all'infuori degli effetti (quoad poenam) sulla misura DEla pena, non venendo meno la pluralità e autonomia dei singoli reati che ne formano la compagine ai sensi DEl'art. 81 cpv. c.p. (v. parte motiva: "il reato continuato va considerato come una pluralità di illeciti ... si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione DEla pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo. Va affermato, conseguentemente, il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo DEla continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggrazianti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti"). Per i fini di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 valgono le regole ermeneutiche precisate con la
sentenza DEle Sezioni Unite 27.9.2005 n. 40910, Morales rv. 232066, secondo cui nella nozione di pena rilevante agli effetti DE divieto di reformatio in peius, in caso di appello DE solo imputato, deve includersi non soltanto il risultato finale DEla sanzione inflitta e complessivamente ridotta rispetto alla decisione di primo grado, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua pur ridotta determinazione. Con l'effetto che non possono essere quantificati ex art. 81 cpv. c.p. incrementi di pena maggiori di quelli individuati in primo grado. Nel caso di specie la Corte di Appello di Messina, ridotta la pena base a seguito DEla concessione DEla diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha mantenuto fermi gli incrementi sanzionatori (un mese per ognuno degli altri 25 reati) operati per i reati ulteriori unificati dalla continuazione, giudicandoli - nell'esercizio DE proprio autonomo potere di quantificazione DEla pena, limitato dal solo divieto di applicare una pena più grave per ognuno dei singoli reati ulteriori (art. 597 c.p.p., comma 4) - adeguati alla concreta offensività DEl'antigiuridica condotta di PI OL. Il giudice di appello che accolga il gravame DE solo imputato non ha, infatti, alcun obbligo di operare decrementi sanzionatori sui reati avvinti da continuazione simmetrici (cioè nelle medesima proporzione) alla misura DEla riduzione apportata al reato identificato come più grave per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p.. Il giudice di appello non può quantificare gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p. in misura maggiore di quelli definiti dal giudice di primo grado, soltanto in tali termini dovendosi interpretare - in base alla citata decisione Morales DEle Sezioni Unite - l'art. 597 c.p.p., comma 4 in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3. Laonde nel caso DE ricorrente PI OL
non è stato in alcun modo vulnerato il divieto di reformatio in peius, avuto riguardo alla complessiva e ben inferiore pena (rispetto alla sentenza DE Tribunale) inflittagli con l'impugnata sentenza, scandita da incrementi di pena per i reati satelliti uguali ma non superiori rispetto a quelli determinati in primo grado (v: Cass. Sez. 6^, 25.6.1999 n. 12936, Castiglioni, rv. 216028; Cass. Sez. 4^, 28.10.2005 n. 47341, Salah, rv. 233177; Cass. Sez. 6^, 26.3.2009 n. 19132, Bussu, rv. 244184; Cass. Sez. 1^, 28.5.2009 n. 24895, Calabrese, rv. 243806).
6.- Con il ricorso proposto per AL OL si deducono due censure. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione criminosa (capo 1), di concorso nella detenzione DEl'eroina (gr. 859) e DEle due pistole clandestine rinvenute nel sottotetto DEl'immobile occupato dall'abitazione di EN Di EG il 3.3.2001 (capi 9, 10, 11, 12) nonché di cessione di cinque grammi di eroina a BI GI, originario coimputato nel presente processo (capo 58).
2. Violazione DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 2 e difetto di motivazione sugli elementi fondanti la ritenuta partecipazione associativa DEl'imputato e il suo concorso nei connessi reati riguardanti la sostanza stupefacente e le armi da sparo. La sentenza afferma che l'imputato avrebbe avuto conoscenza dei luoghi in cui erano occultati l'eroina e le pistole (cd. botola nel sottotetto DEl'immobile) ed avrebbe stabilmente collaborato nell'attività di vendita al minuto DEle sostanze droganti per quel che dovrebbe evincersi dalle conversazioni ambientali registrate il 3.3.2001. In realtà soltanto in una conversazione intercorsa tra CA e TO Di PI si opera un riferimento a OL AL, DE tutto generico e non idoneo a radicarne il supposto ruolo partecipativo. Va ritenuto assertivo l'assunto dei giudici di appello allorché sostengono che l'imputato sarebbe stato a conoscenza dei luoghi di custodia DElo stupefacente e DEle armi riconducibili al gruppo criminale nonché dei fornitori di droga DElo stesso gruppo (nella la conversazione captata che può essere riferita al prevenuto non si fa alcun cenno alla "botola" scoperta dalla polizia giudiziaria nel corso DEla perquisizione nei confronti DE Di EG).
La censura, che lambisce contorni di genericità espositiva (laddove ripropone per lo più i medesimi argomenti critici elaborati con l'atto di appello), è basata su motivi non consentiti, atteso che gli stessi sono incentrati su una non ripercorribile valutazione alternativa DEle fonti di prova a carico DElo OL, di cui le due conformi decisioni di merito hanno affermato la concludenza e convergenza dimostrative DEla responsabilità DE prevenuto, ed è altresì in ogni caso non fondata, sol che si presti attenzione alla analisi DEla posizione DEl'imputato effettuata dalla Corte territoriale. Analisi in tutto aderente al valore rappresentativo degli elementi di prova raccolti e sviluppata con criteri di logicità e compiutezza immuni da censure di legittimità. La sentenza di appello, che anche in questo caso si integra e completa con la decisione di primo grado, desume con corretta logica dalle conversazioni intercettate il 3.3.2001 che OL AL è non solo perfettamente al corrente DEl'esistenza DE nascondiglio (botola) di droga e pistole (posto, DE resto, nello stabile in cui - oltre al Di EG - abitano altri sodali come il fratello OV OL e EP OR poi divenuto collaboratore di giustizia), ma altresì in rapporto di piena contiguità e comunanza di interessi con i vertici DE sodalizio criminoso (sentenza p. 86: "... interloquisce a pari titolo con tutti i maggiorenti DE gruppo presenti all'interno DEl'auto DE CA e dimostra di avere piena conoscenza diretta e non già de relato di quanto custodito nella botola"). Aspetto, quest'ultimo, che è avvalorato da altre conversazioni intercettate risalenti ad epoca precedente l'intervento di p.g. DE 3.3.2001 e radicano la concorrente responsabilità DE ricorrente per l'ulteriore reato di cessione di droga a BI GI ai fini di ulteriori vendite. Da conversazioni captate nella vettura DE CA il 27.1.2001 tra lo stesso CA, TO Di PI e
OL AL si apprende che il GI per evitare di essere scoperto dalla polizia in possesso di droga si è visto costretto a distruggere cinque grammi di eroina suddivisa in 30 dosi consegnatigli dallo OL per conto DEl'associazione. Lo OL discute con il CA e il Di PI sulla opportunità o meno di affidare altri cinque grammi di eroina al GI per consentirgli di ripianare il suo debito per la precedente fornitura (v. sentenza Tribunale, pp. 178-182). Ma non basta. AL OL, al di là DEla sua veste di fratello DE capo DEl'associazione di narcotrafficanti PI OL, non è una figura di secondo piano o un semplice esecutore di altrui direttive impartitegli volta per volta. Egli mostra di partecipare ai momenti essenziali DEl'attività DE gruppo, tra cui quelli relativi all'acquisizione DEle forniture di droga. Sempre a bordo DEla vettura FI di CA il 28.2.2001 è registrata altro dialogo tra CA e TO Di PI, che - preoccupati per il mancato arrivo DE "calabrese" compare CI (il coimputato PA CO) - si interrogano su eventuali indicazioni provenienti da AL OL circa l'arrivo DEla droga da immettere sul mercato locale (sentenza p. 61: "AL OL è informato sui luoghi, e vi ha accesso, in cui sono custoditi droga e armi riconducibili al gruppo nonché sui fornitori;
inoltre provvede personalmente a distribuire sostanze stupefacenti a terzi, GI BI, per l'ulteriore spaccio, cooperando fattivamente all'attività e alla organizzazione DE sodalizio criminale").
2. Difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione DEla consorteria criminosa ai sensi DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 6 in quanto destinata a realizzare episodi di vendita di stupefacente di minima offensività e omessa motivazione sul rinnovato diniego DEle circostanze attenuanti generiche. La censura è infondata.
Il rilievo concernente la qualificazione D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74, comma 6 "attenuata", se così può dirsi, DEl'associazione dedita al narcotraffico nella zona AL di Messina, rilievo comune anche ad altri ricorrenti, è contraddetto con logica coerenza dall'intero percorso valutativo DEla regiudicanda espresso nella sentenza di appello e nella sentenza di primo grado con riguardo al profilo DEla dinamica organizzativa DE sodalizio, attivo sia nella distribuzione e vendita al minuto di sostanze droganti di tipo diverso (eroina e cocaina), sia nella subfornitura di stupefacente ad altri gruppi criminosi e comunque non alieno dall'operare cessioni di droga di entità quantitative certamente non modiche. Assetto funzionale che si esprime mediante una continuativa operatività territoriale.
Quanto alla doglianza sull'asserita carente motivazione sottesa al confermato diniego DEle attenuanti generiche, deve osservarsi che la Corte di Appello innanzitutto enuncia - sia pure in forma cumulativa per più imputati - di non ritenere concedibili le attenuanti generiche all'imputato (sentenza p. 107). In secondo luogo la Corte messinese offre una indiretta ma chiara spiegazione DEl'immeritevolezza DEle attenuanti ex art. 62 bis c.p. da parte di AL OL, quando ne rimarca il ruolo non secondario rivestito in seno all'associazione criminosa diretta dal fratello PI, dal CA e da TO Di PI. Per altro, avverso l'omologa decisione negativa DEle attenuanti generiche adottata dal Tribunale (le cui valutazioni sono in limine richiamate dalla decisione di secondo grado) l'atto di appello DEl'imputato enunciava una lamentela assolutamente generica volta a contestare l'indiscussa e oggettiva valenza dei numerosi e gravi precedenti penali DE giudicabile. È necessario riaffermare, allora, che l'obbligo per il giudice di fornire una risposta a tutte le questioni sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione incontra l'ovvio limite DEla constatazione DEla palese infondatezza DE motivo, in guisa che non può sostanziare alcun vizio di legittimità l'omesso esame ad opera DE giudice di appello di un motivo di impugnazione soltanto esposto nell'atto di appello, ma non surrogato da indicazioni degli elementi specifici avvaloranti la doglianza (cfr. Cass. Sez. 6^, 28.9.2006 n. 5777, Ferrante, rv. 236060). 7.- La difesa di IN TO, riconosciuto colpevole DE solo reato di partecipazione all'associazione criminosa dedita al commercio di stupefacenti, DEinea nel corrispondente ricorso cinque ragioni di censura. Le prime quattro sostanzialmente espressione di un unitario rilievo di erronea applicazione DEl'art. 192 c.p.p. in rapporto alla chiamata in correità operata dal coimputato OR e agli elementi di riscontro suffraganti la confermata partecipazione DEl'imputato all'associazione per DEinquere. L'ultima, subordinata, relativa alla gravosità DEla pena comminata al ricorrente.
1. Difetto di motivazione DEla sentenza impugnata per omessa disamina di tutte le specifiche doglianze formulate con l'atto di appello e in susseguente memoria difensiva con peculiare riguardo: a) alle evidenziate discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese dal collaborante OR nel corso DEle indagini preliminari e quelle rese nel corso DE dibattimento di primo grado in merito al ruolo DEl'TO di custode DE denaro DEl'associazione criminosa;
b) alla mancata acquisizione di adeguati riscontri alle accuse DEl'OR; c) alla alternativa interpretazione di conversazioni telefoniche dai contenuti asseritamente criptici o elusivi.
2. Erronea applicazione DEl'art. 192 c.p.p. e illogicità DEla motivazione con riguardo alla confermata responsabilità associativa DEl'TO basata su dati episodici che, obliterando il suo rapporto parentale con PI OL (di cui è cognato), non possono ritenersi idonei ad accreditare l'accusa di cui al D.P.R. n.309 DE 1990, art. 74, comma 2, quali ad esempio una consegna di droga a terzi compiuta dal CA in casa DEl'TO ovvero il valore attribuito ad espressioni lessicali che non avrebbero alcun riferimento alla droga ("dolci", "scotch" e simili).
3. Contraddittorietà DEla motivazione per travisamento DEle dichiarazioni dibattimentali (udienza 27.6.2005) DE c.d.g. OR EP sull'asserito ruolo di custode e cassiere dei proventi DElo spaccio di droga realizzati dal gruppo criminale e reimpiegati nell'acquisto di partite di droga, che sarebbe stato svolto dall'TO e alla inaffidabile indicazione DE luogo di custodia di tale denaro.
4. Erronea applicazione DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74 e difetto di motivazione sull'elemento centrale DEla ritenuta partecipazione associativa DEl'imputato, valorizzato senza che siano stati raccolti dati idonei a chiarire - in ipotesi - se l'TO abbia custodito il denaro DEla associazione globalmente considerata o non soltanto il denaro DE cognato PI OL derivante dai suoi personali traffici di sostanze stupefacenti.
I quattro ordini di rilievi, che costituiscono articolazione (talora confusa e puramente ripetitiva) di una unitaria censura sulla adeguatezza DEla motivazione asseverante la stabile adesione DEl'TO all'associazione DEinquenziale, non sono fondati, ponendosi ai limiti DEl'inammissibilità per la loro inerenza ad ambiti di mera valutazione fattuale DEle emergenze di causa (segnatamente per quel che attiene alla pretesa di una reinterpretazione, in questa sede, DEle valenze semantiche di alcune parole ed espressioni utilizzate in conversazioni intercettate, che pure sono oggetto di meditata e logica esegesi da parte DEle due conformi decisioni di merito).
La sentenza impugnata non mostra il fianco alla esposta generale censura di erronea applicazione dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p. in rapporto alle fonti di prova che attingono la posizione
DEl'imputato. I giudici di secondo grado hanno sottoposto a rinnovata analisi le emergenze processuali, alla stregua DEle critiche espresse con l'atto di appello, pervenendo a conclusioni confermative DEla responsabilità penale DEl'TO, espresse con coerenza e rigore e tali da non offrire spazio ad ambiti revisori nella presente sede di legittimità.
Le riduttive prospettazioni DE ricorso sul ruolo di TO IN non hanno ragion d'essere. La sua posizione è oggetto di attenta e articolata verifica soprattutto da parte DEla sentenza DE Tribunale (pp. 335-345), che afferma la responsabilità associati va DE prevenuto all'esito di una meticolosa selezione DEle fonti di prova, le cui inferenze valutative sono condivise dai giudici di appello che non reputano idonee a scalfirle le rivisitazioni probatorie avanzate nell'atto di gravame (sentenza di secondo grado, pp. 61-63). La chiamata in correità DEl'imputato sviluppata dal c.d.g. OR è puntuale e stabile, atteso che - se discrasie vi sono nel suo racconto - esse investono, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la sola posizione DEl'originaria coimputata AM De EN, convivente DEl'TO, la quale non a caso è stata mandata assolta dall'accusa di adesione alla consorteria criminosa. Così, ancora, appare un fuor d'opera la tesi alternativa che il ricorso DEinea in merito ai ripetuti moniti che PI OL, dopo l'allarmante (per i sodali) intervento di p.g. DE 3.3.2001, rivolge alla moglie e al figlio perché si affrettino a portare allo zio NO (l'TO) cose che non debbono restare in casa sua ovvero, in epoca di poco successiva, a non ricevere dallo stesso eventuali "dolci" che costui intenda portare a casa OL. Per quel che può valere nell'ambito DEla presente trattazione, a sola riprova DEla logicità argomentativa DEl'impugnata decisione, deve osservarsi come supporre che l'invito rivolto da OL al figlio in avanzata ora serale (ore 22. 30 DE 25.3.2001) a declinare l'offerta di "dolci" DElo zio NO TO debba intendersi davvero riferito a dei dolciumi (e non più verosimilmente ad imbarazzanti quantitativi di droga) divenga tesi davvero ardita e (essa sì) travisante.
5. Con l'ultimo motivo di ricorso si censura la carenza di motivazione DEla sentenza di appello nella parte dedicata alla quantificazione DEla pena, pur ridotta per effetto DEla riconosciuta diminuente DE rito abbreviato, inflitta all'TO. La Corte di Appello non ha preso in esame il rilievo mosso alla sentenza di primo grado in merito alla asserita mancata enunciazione DEle ragioni di cui all'art. 133 c.p. inducenti l'individuazione di una pena fissata in misura superiore al minimo edittale.
La doglianza è manifestamente infondata.
Sarebbe sufficiente richiamare le osservazioni esposte in margine alla genericità DE motivo di ricorso con cui l'imputato OL AL si duole DEla omessa motivazione DE diniego DEle attenuanti generiche (antea par. 6/2), atteso che anche nel caso di specie non può non constatarsi la genericità DE motivo di appello di IN TO sulla pena (che si limitava ad invocare una sanzione meno rigorosa), genericità mutuata dall'attuale omologo motivo di ricorso. Nondimeno non può non rilevarsi, nel caso specifico DEl'TO, che la Corte di Appello non aveva obbligo ne' ragione alcuna di dare risposta al motivo di appello subordinato sul tema sanzionatorio, ulteriore rispetto a quella con cui, determinando la pena inflitta all'imputato, ha in realtà accolto la censura. La pena irrogata al ricorrente, cui erano state già concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (DE numero dei concorrenti e DEla natura armata DEl'associazione), infatti, è stata stabilita (diversamente dalla sentenza DE Tribunale) nella misura minima edittale di dieci anni di reclusione (D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 2), ridotta ex art. 442 c.p.p. in misura di un terzo a sei anni e otto mesi di reclusione.
8.- L'imputato EP OR con il suo ricorso deduce carenza e illogicità manifesta DEla motivazione con riferimento al generale tema DEla gravosità DE trattamento sanzionatorio applicatogli (non venendo in discussione la sua confermata responsabilità per tutti i fatti ascrittigli, ammessi dallo stesso imputato nel quadro DEla sua collaborazione giudiziaria) con specifico riguardo ai due concorrenti profili: a) DEla limitata intensità DEl'elemento soggettivo (dolo) dei reati ascrittigli (avendo egli agito "in stato di costrizione e coartazione DEla coscienza e volontà ... in quanto succube di una potente organizzazione malavitosa siciliana"); b) al diniego di concessione DEle circostanze attenuanti generiche nella loro massima ampiezza, circostanze da reputarsi "grandemente compatibili" con le attenuanti speciali di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73, comma 7 e D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74, comma 7 riconosciutegli dalla
Corte di Appello (preminenti e assorbenti rispetto alla circostanza attenuante speciale di cui alla L. n. 306 DE 1991, art. 8). La doglianza nella sua duplice articolazione è infondata. L'esame dei contribuiti dichiarativi offerti all'indagine dall'imputato ripercorso attraverso le due decisioni di merito, che ne hanno messo in risalto la spontaneità, la continuità e coerenza narrative, sì da accreditarli di una generale e piena attendibilità, non portano in luce alcun elemento che possa far dubitare DEla consapevole partecipazione criminosa, sotto il profilo intellettivo e volitivo, dispiegata dall'OR nel concorrere nei reati connessi all'associazione criminosa D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 di cui egli ha fatto parte. Quanto al diniego DEle
circostanze attenuanti generiche, il rilievo DE ricorrente è DE tutto privo di pregio, dal momento che la sentenza di appello ha diffusamente esaminato (sentenza pp. 105-107), con procedimento logico insindacabile in questa sede, le ragioni giudicate ostative alla concessione DEle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. (oltre che di quella, pure invocata con l'appello, DE ravvedimento operoso ex art. 62 c.p., n. 6, assorbita dalla riconosciuta attenuante speciale DEla collaborazione). Evenienza che, tuttavia, non ha impedito alla Corte territoriale di ridurre congruamente (anche con minimi incrementi sanzionatori per i reati in continuazione con quello di cui al D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74) la pena inflitta dal giudice di primo grado.
9.- Con ricorso proposto nell'interesse di AL US si espongono cinque motivi di censura, per più versi riproduttivi di omologhi motivi di appello, per violazione dei criteri di valutazione DEla prova (art. 192 c.p.p.) e connessa insufficienza o illogicità di motivazione sulla partecipazione criminosa DEl'imputato al sodalizio diretto tra gli altri da PI OL. Ricordato che al ricorrente è contestata la sola partecipazione al sodalizio D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 (capo 1), la sua posizione è uniformemente trattata dalla sentenza DE Tribunale (pp. 324-335) e dalla sentenza DEla Corte di Appello (pp. 66-70) in sinergica fusione valutativa.
1. Violazione DEl'art. 513 c.p.p. quanto alla inutilizzabilità DEle dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini dal collaborante OR (riconosce nella fotografia DE US uno dei soggetti che sì recano a casa DElo OL per eseguirvi acquisti di consistenti quantitativi di stupefacente per poi rivenderli a Catania o a Giarre), essendosi la difesa ritualmente opposta (al contrario di altri difensori) alla acquisizione dei corrispondenti verbali di interrogatorio e, quindi, alla loro utilizzazione a fini di prova (il US non ha chiesto, a suo tempo al g.u.p., di essere giudicato con le forme DE rito abbreviato). I giudici di merito hanno invece utilizzato ampiamente le contestate dichiarazioni predibattimentali DEl'OR per trarne elementi asseverativi di responsabilità nei confronti DE US e di molti altri coimputati, le cui posizioni processuali "rifluiscono" su quella DE US. Nè la Corte di Appello si è fatta carico di rispondere alle critiche enunciati sul punto con l'atto di appello.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Per un verso nessuna censura è formulabile sul valore indicativo o accusatorio attribuito dai giudici di merito alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dall'OR nei confronti dei coimputati, le cui difese hanno prestato consenso alla acquisizione dei verbali recanti le dichiarazioni DE collaborante. Va nondimeno precisato che EP OR in realtà ha confermato in dibattimento tutte le sue precedenti dichiarazioni allorché è stato ritualmente esaminato nel contraddittorio DEle parti, laonde l'anteriore opposizione difensiva alla acquisizione dei verbali raccolti nelle indagini è in fatto vanificata dalle stesse dichiarazioni dibattimentali DE coimputato OR (al cui controesame ha proceduto la difesa DE US), le precedenti dichiarazioni essendo divenute utilizzabili in forma integrativa, oltre che per verifica di eventuali difformità dichiarative (contestazioni), per altro non rilevate in dibattimento, secondo l'ordinaria disciplina di cui all'art. 503 c.p.p., comma 4, art. 511 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 (arg. ex Cass. Sez. 6^, 29.1.2009
n. 8738, Sarno, rv. 243066). Va aggiunto che in dibattimento l'imputato OR è stato esaminato ripetutamente. Dapprima all'udienza DE 18.4.2005, in seguito - sopravvenuta una diversa composizione DE collegio decidente - il suo esame è stato ampiamente rinnovato nelle udienze DE 27.6.2005, DEl'11.7.2005 e DE 19.9.2005.
Tanto precisato, per altro verso, è facile osservare che - alla stregua DEla motivazione DEl'impugnata sentenza di appello - le fonti di prova decisive nei confronti DE US sono individuate nei contenuti inequivoci per fatti di compravendita di droga DEle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra l'imputato e PI OL. Conversazioni che si protraggono nel tempo e testimoniano un continuativo e stabile rapporto di frequentazione, che inerisce a vicende riguardanti sostanze stupefacenti. Frequentazioni tra l'altro riscontrate, come precisa la sentenza di appello, da un incontro avvenuto il 4.2.2001 a casa di OL (la moglie lo avverte che sono arrivati AL e la moglie;
la p.g. constata nel servizio di osservazione all'uopo attivato che una vettura Lancia con a bordo il US e la convivente si allontana dai luoghi prossimi all'abitazione DElo OL). Non è questa la sede per ripercorrere le interpretazioni degli stilemi verbali con cui dialogano reciprocamente lo OL e il US, ma le considerazioni sulla riferibilità DEle "figurine DE presepe" (che si scambiano, cedono o restituiscono) a sostanze stupefacenti svolte dai giudici di merito non lasciano spazio ad interpretazioni di segno diverso. Tanto più che, come ancora si osserva in sentenza, lo OL quando dialoga per telefono è assai prudente ed accorto nell'evitare accenni espliciti all'oggetto dei suoi interessi economici (le sostanze stupefacenti). Nè possono qui riassumersi le singole conversazioni in parola, bastando a tal fine ricordare che la sentenza di secondo grado (come la sentenza DE Tribunale) ne segnala soltanto le più significative svoltesi a partire dal dicembre 2000 (12.12.2000, 18.12.2000,30.12.2000) e proseguite nei mesi successivi.
2. Difetto di motivazione sulla riconducibilità al US di una condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. Le telefonate intercorse tra l'imputato e il coimputato OL PI sono in numero ben inferiore a quelle che paiono voler fare intendere le due sentenze di merito, poiché non superano il numero di sei. Per di più le conversazioni non contengono alcun esplicito o oggettivo riferimento a sostanze stupefacenti ne', tanto meno, a quantitativi di droga, la cui supposta non modesta entità è - in tesi - unicamente desunta dalle inutilizzabili dichiarazioni DE c.d.g. OR (US avrebbe acquistato quantitativi tra i 100 e i 500 grammi di stupefacente DE tipo eroina o cocaina). I giudici di appello hanno tralasciato di considerare che le perquisizioni e i controlli di p.g. effettuati nei confronti DE US hanno avuto esiti sempre negativi, mai conducendo al rinvenimento di stupefacente o strumentazione collaterale nella sua abitazione, nella sua autovettura o sulla sua persona. Non solo. Non sussiste, a ben riflettere, neppure positiva prova DEla effettiva attribuibilità alla persona DE US DEle conversazioni che si assume siano avvenute tra lui e PI OL, dal momento che per le stesse sarebbe stato usato dal US (secondo l'ipotesi di accusa) un telefono cellulare che risulta intestato a tale LE TA, soggetto sul quale non è stata svolta alcuna indagine.
I rilievi sono privi di pregio e, in realtà, generici (riprendendo identiche censure espresse con l'appello) e indeducibili, poiché attengono ad una rivisitazione meramente fattuale DEle fonti probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. Ciò non esime da rapide puntualizzazioni a riprova DEla logicità e solidità dimostrative che scandiscono l'apparato argomentativo DEla decisione. Innanzitutto le conversazioni coinvolgenti il ruolo DE US, come punto di riferimento stabile DEla associazione criminosa nella distribuzione e rivendita DElo stupefacente acquisito dal gruppo, non è formato dalle sole conversazioni in cui l'imputato interviene di persona, ma anche da quelle in cui altri soggetti (coimputati) parlano di lui, focalizzandone il ruolo. È il caso DEla conversazione registrata a bordo DEla vettura DE CA tra il CA e PI OL il 31.12.2000, durante la quale lo OL informa l'amico e sodale che "quello di A" (US), che è solito "venire" a Messina in compagnia di una giovane donna, deve cedergli un autoveicolo ME (vettura all'epoca realmente in possesso DE US) e che per il prezzo DEla cessione si accorderanno operando anche una compensazione con i pregressi rapporti di dare-avere relativi a cessioni di stupefacente (OL menziona esplicitamente la "roba"). La conversazione in parola, da un lato, giova anche a dimostrare che il US è uno stabile interlocutore DElo OL (la conversazione segue la chiamata telefonica DE US che avverte OL che gli porterà la ME) e, da un altro lato, non lascia incertezze sulla riferibilità DEl'utenza telefonica chiamante (il cellulare intestato a TA LE) alla persona DE ricorrente, quando questi si mette direttamente in contatto con OL, sgombrando il campo da dubbi sulla sua corretta identificazione (US si avvale di una utenza intestata a lui stesso, DEl'utenza cellulare intestata alla convivente FI LA e DEl'utenza cellulare DE ridetto TA). Ma v'è di più. Perché, mettendo da canto le indicazioni provenienti dall'OR, la conversazione tra CA e OL, nell'indicare il veicolo ME (vettura di non infimo valore) come mezzo di scambio o compensazione con anteriori debiti DE US per acquisiti di droga, vale ad offrire sicuro indice dei quantitativi di droga certamente non modesti o irrisori oggetto degli acquisti perfezionati dal ricorrente.
3. Difetto di motivazione in punto di rilevanza dei trascorsi di tossicodipendenza da cocaina e cannabinoidi DEl'imputato nella dinamica DEla condotta criminosa a lui ascritta. La Corte di Appello, pur dando atto DEla condizione di tossicodipendenza DE US (certificazione DE s.e.r.t. territoriale prodotto dalla difesa) e DEla sua possibile incidenza sulla sua antigiuridica condotta, si esime DE tutto dal vagliare gli effetti di tale stato di dipendenza DE ricorrente. La sentenza apoditticamente afferma che i quantitativi non minimi (non si comprende da cosa desunti) DElo stupefacente acquistato presso lo OL e l'associazione operante a AL di Messina non possono ritenersi compatibili con la loro eventuale destinazione al personale consumo non terapeutico DEl'imputato (più che ad una successiva rivendita a terzi).
La doglianza è indeducibile, perché riguardante esclusivamente un profilo di merito DEla regiudicanda, e comunque manifestamente infondata.
Della significatività dei quantitativi di droga acquisiti dal US si è già detto, esaminando il precedente motivo di ricorso. Che poi l'anteatta condizione di tossicodipendenza DEl'imputato non possa far velo (in termini di un presunto uso personale DEla droga acquisita) al suo inserimento nell'associazione o clan criminoso di AL, come soggetto deputato ad assicurare uno stabile canale di distribuzione sul mercato (vendita al dettaglio) DEla droga in disponibilità DE gruppo, è evenienza che non richiede particolari ragionamenti o analisi da parte dei giudici di merito. Per la semplice ragione che l'illecita attività DEl'imputato è vieppiù rafforzata dal fatto che egli è stato tratto in arresto il 10.7.2002 perché raggiunto da ordinanza applicativa di custodia cautelare carceraria DE g.i.p. DE Tribunale di Catania, in quanto indagato per aver fatto parte di una associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana attiva nelle province di Catania e Messina ed in Calabria a far data dal mese di ottobre 2000.
4. Illogicità DEla motivazione per la parte in cui la sentenza di appello non prende in esame il fatto che a seguito DE provvedimento coercitivo appena citato emesso a suo carico dall'autorità giudiziaria di Catania, coincidendo i periodi di consumazione DE reato associativo D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74 nei due procedimenti penali, il US si sarebbe trovato implausibilmente a far parte di due diverse associazione criminose aventi la gestione di traffici di sostanze stupefacenti, svolgendo in entrambe il medesimo ruolo di distributore e rivenditore DElo stupefacente ("è inverosimile ipotizzare che il US contestualmente avesse interessenza alle presunte attività di ben due diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e che pertanto il predetto partecipasse, rivestendo identico ruolo, alla vita di entrambe le associazioni").
Il motivo, in verità generico, è infondato.
L'adesione ad un sodalizio criminoso teso a trafficare in sostanze stupefacenti non implica certamente un rapporto di rappresentanza esclusiva, quasi che il soggetto partecipante al sodalizio abbia con questo stipulato una sorta di formale contratto di agenzia. Nulla impedisce che egli agisca anche per conto di altro o altri gruppi criminosi, nel cui contesto venga a trovarsi funzionalmente inserito in ragione DEla specifica sua veste di spacciatore ricoperta in seno ad entrambi i gruppi di narcotrafficanti, tale specializzazione professionale - se così può dirsi - non potendo dar vita, di per sè, a conflitti di interesse che rendano incompatibile la coeva appartenenza criminosa all'uno e all'altro sodalizio previsti dal D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 74 (v. Cass. Sez. 6^, 11.2.2008 n. 20069, Oidih, rv. 239643).
5. Difetto di motivazione per mancanza di una puntuale verifica, ai fini DEla prova DEl'inserimento DE US nella consorteria criminosa attiva a AL, DE dolo "specifico" DE reato di partecipazione associativa, inteso come consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita di una associazione che operi con la convergenza degli apporti dei singoli consociati. La censura, anch'essa sostanzialmente indefinita, non ha fondamento, avendo le conformi sentenze di primo e di secondo grado largamente argomentato la sussistenza DE reato associativo in capo al US in conseguenza DElo stabile legame che lo lega a OL PI e al sodalizio da lui codiretto, cui garantisce - come detto - un affidabile e costante canale di smercio DEla droga. Per altro l'elemento soggettivo DE DEitto di partecipazione ad una associazione per DEinquere punita dal D.P.R. n. 309 DE 1990, art.74, comma 2 non ha natura di dolo specifico, essendo integrato dalla coscienza e volontà di condividere efficacemente la realizzazione DEl'accordo (pactum sceleris) e concorrere a realizzarne il progetto DEinquenziale in modo stabile e permanente. Tale genere di verifica processuale è stata compiuta dai giudici di merito dei due gradi e si è conclusa, in base a motivazione logica e corretta, in senso positivo per il US (cfr. Cass. Sez. 6^, 5.12.2003 n. 7957/04, Giacalone, rv. 228483: "L'associazione a DEinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione, contribuendo con i ripetuti apporti alfine comune di trarre profitto dal commercio DEla sostanza stupefacente").
10.- Gli imputati coniugi CO PA ed IM AT con un atto di impugnazione comune adducono motivi di censura (articolazioni di unitario motivo di ricorso) per violazione di legge (artt. 187 e 192 c.p.p.) e carenza di motivazione in ordine alla partecipazione associativa contestata ad entrambi (capo 1) e ai due episodi di detenzione di kg 1,5 di cocaina (capo 62) e di vendita di un chilo DEla stessa sostanza al trio OL-CA-Di PI per L. 40 milioni (capo 64), contestati al solo PA.
1. La sentenza di appello ha imperniato il giudizio di responsabilità dei due imputati sul contenuto di talune "captazioni indirette eteroaccusatorie" e su contraddittorie propalazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia OR e TO, ma ha omesso di individuare elementi di riscontro oggettivi e affidabili che permettano di controllare l'attendibilità dei due collaboratori e di verificare i riferimenti tratti dalle intercettazioni avvenute tra persone diverse dai due coniugi. In queste ultime si menziona, come fornitore stabile di ingenti quantitativi di eroina e cocaina DE gruppo criminoso, un certo "compare CI", ma non sono emerse (per la presenza di altri indagati aventi il comune nome o soprannome CI) persuasive prove che costui si identifichi con l'odierno imputato PA. Tale non può ritenersi l'accertamento compiuto dalla p.g. allorché il 14.2.2001 il PA e la IM, reduci da un incontro in casa di OL (che si ignora se davvero verificatosi), sono stati sottoposti a controllo e a perquisizione (con esiti negativi) mentre si allontanavano a bordo DEla loro auto.
La censura, depurata dai suoi nessi meramente fattuali, non è fondata.
La sentenza di appello (così come la sentenza DE Tribunale) ha offerto un diagramma DEle posizioni dei due imputati aderente alle emergenze processuali e basato su canoni inferenziali logici e lineari, evidenziando sia l'univocità DEle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia e in particolare DEl'OR (chiamante in correità), che ha indicato senza riserve o contraddizioni nel "calabrese" PA un fornitore di droga DE sodalizio criminoso (droga che sarebbe stato solito far consegnare da una persona insospettabile), sia la assoluta convergenza e chiarezza dei riferimenti alla sua persona venuti in luce - nella ridetta stabile veste di fornitore di droga - dai diversi dialoghi intercettati tra PI OL, il CA e TO Di PI. Alla significatività dei dialoghi captati fanno riscontro, poi, i frequenti incontri accertati tra i tre capi DE sodalizio criminoso e i coniugi PA e IM, dai quali traspare come l'imputata IM partecipi in tutto e per tutto all'illecita attività DE marito sino a divenirne una sorta di alter ego, in grado di assicurare ai sodali messinesi di AL la prosecuzione DEle forniture di droga pure durante i periodi in cui il marito ha necessità di non rendersi rintracciabile. Contegno che la donna assume anche prima DEl'arresto DE marito avvenuto nel maggio 2001 perché trovato in possesso di una pistola. Pistola che ulteriori conversazioni intercettate conclamano essergli stata a suo tempo consegnata da PI OL. Dato ulteriore, questo, che offre misura degli intensi legami operativi stretti tra gli esponenti siciliani DEla consorteria e i due adepti calabresi, che con il loro stabile contributo di fornitori di stupefacente ne costituiscono una irrinunciabile e rilevante componente personale.
2. Insufficiente motivazione in ordine alla confermata colpevolezza di CO PA per i reati fine di cui ai capi 62) (detenzione per la vendita di un chilo e mezzo di cocaina) e 64) (vendita allo OL e agli capi DEl'associazione di un chilo di cocaina per L. 40 milioni), colpevolezza basata unicamente su conversazioni svoltesi tra i coimputati (non vi prende parte direttamente il PA) rispettivamente il 20.12.2000 (per i fatti di cui al capo 62) ed il 27.2.2001 (per i fatti di cui al capo 64), atteso che non sono stati acquisiti dati sull'effettiva esistenza DElo stupefacente nei due casi ne' comunque DEla sua effettiva destinazione ai messinesi. A ciò dovendosi aggiungere che dagli atti non emergerebbe la decisività DE ruolo di fornitore di droga DEl'imputato, dal momento che PI OL e gli altri due capi si gioverebbero, stando a più conversazioni captate, anche di altre fonti di rifornimento di droga.
La doglianza è affatto priva DE necessario requisito DEla specificità. È integrata, infatti, dall'esclusiva riproduzione (rectius copia letterale) DEl'identica censura enunciata con l'atto di appello, senza avere alcuna attinenza critica alla motivazione DEla impugnata sentenza di secondo grado sui temi relativi alla confermata responsabilità DE PA per gli anzidetti due episodi criminosi qualificati ai sensi DE D.P.R. n. 309 DE 1990, art. 73. Temi che pure la sentenza affronta e risolve, confermando la decisione di primo grado, sulla scorta di un percorso giustificativo lineare e in piena aderenza alle emergenze processuali e che - a supporto DEl'ulteriore intrinseca infondatezza DEla generica (id est aspecifica) tesi difensiva esposta con il motivo di ricorso- si rivela scevro da discrasie o incompletezze valutative.
3. Carenza e illogicità DEla motivazione con riguardo ai dati probatori asseveranti la partecipazione dei due imputati al reato associativo D.P.R. n. 309 DE 1990, ex art. 74. Le conversazioni intercettate, pur mettendo da parte le incertezze sulla reale identificazione DE PA con il "compare CI" di cui parlano gli interlocutori messinesi, non offrono prova convincente DEl'esistenza dei presunti rapporti di frequentazione dei due coniugi di RO con lo OL e i suoi più stretti collaboratori (i presunti viaggi DE PA e DEla IM a Messina ovvero di OL, DE CA e DE Di PI a RO per incontrare la coppia di fornitori debbono ritenersi privi di oggettivi riscontri), ne' comunque attestano l'effettività DEle forniture di stupefacente. In atri termini non sono raccolte fonti conoscitive che dimostrino l'organico e funzionale inserimento DE PA e DEla IM nel sodalizio criminoso che ha il suo epicentro a Messina. Non soccorrono a tal fine neppure le sommarie indicazioni offerte dai collaboratori TO e OR, che non sono state integrate dalla ricerca di reali riscontri esterni e che si contraddicono circa l'epoca DEle asserite forniture di droga da parte dei due imputati. Per essere più precisi DE solo PA, dal momento che nell'esame reso in dibattimento l'OR sembra escludere una consapevole attività partecipativa DEla IM nella supposta opera di fornitura di droga attribuita al marito, di tal che nei confronti DEla donna non sono acquisiti elementi indiziari dotati di precisione e gravità.
Anche questa censura è immeritevole di considerazione per sua palese genericità. Ad onta DEl'articolazione dei rilievi e DEl'ampiezza espositiva degli enunciati (talora intercalati da richiami non sempre pertinenti alla giurisprudenza di legittimità) il motivo di ricorso non è altro che la feDEe (letterale) trasposizione in parte qua DEl'atto di appello, priva di una qualche effettiva analisi critica DEla censurata motivazione DEla sentenza DEla Corte di Appello di Messina. La palese genericità DEla censura esime dalla disamina DEle correlate valenze di palese infondatezza DEla stessa alla luce dei dati storico-fattuali esposti nella sentenza e legittimanti - in virtù di un adeguato vaglio dei numerosi elementi di prova raccolti - il giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati formulato (in uno alla sentenza DE Tribunale) dai giudici di appello con una decisione la cui trama motivazionale è DE tutto esente dalle critiche di maniera rivoltele dai ricorrenti, rivelandosi coerente e sviluppata con criteri di corretta logica deduttiva che la rendono insuscettibile di possibili censure nell'odierno giudizio. Mette conto solo evidenziare per la posizione concorsuale nel reato associativo DEl'imputata AT IM che le due conformi sentenze di merito pongono in luce, sulla base degli oggettivi dati processuali (accompagnamenti DE marito a Messina e personali rapporti con i coimputati OL-CA-Di PI;
assicurazioni ai correi sulla continuità DEle forniture di droga anche in precaria assenza DE marito), il ruolo criminoso svolto dalla donna in supplenza o alternanza rispetto al marito. Le conversazioni intercettate passate in rassegna dalla sentenza DEla Corte peloritana, DE resto, accreditano il pieno inserimento tutt'altro che passivo DEla IM nelle dinamiche operative DE gruppo criminoso finalizzato al traffico di droga, giacché le evenienze processuali dimostrano che: la donna si attiva anche per propria iniziativa personale nel preservare la continuità DE rapporto criminoso con OL e i suoi collaboratori, anzi esplicitamente invitando costoro a mantenere fermi gli "accordi" di fornitura anche in assenza DE PA, in tal modo non sottraendosi ad un ruolo che, più che di supplenza DE marito, è espressione di diretta e non gregaria (nonché risalente) partecipazione criminosa;
specularmente OL e gli altri coimputati non solo non si mostrano sorpresi dall'iniziativa DEla IM, tesa ad assicurare la continuità dei rapporti di fornitura, ma accettano subito e senza riserve le proposte DEla IM a riprova DEl'indifferenziata funzione criminale svolta da ambedue i coniugi calabresi.
Al rigetto DEle impugnazioni di tutti gli odierni quindici ricorrenti segue per legge la loro individuale condanna al pagamento DEle spese DE procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare singolarmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009