Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 2
Il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale si configura come un reato di pericolo, a consumazione istantanea, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia subito un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia, onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima ne' altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia ravvisabile un reato perseguibile di ufficio.
Ai fini del divieto di "reformatio in pejus", per "pena" deve intendersi non solo il risultato finale ottenuto dopo avere calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Sicché, qualora l'appello dell'imputato sulla entità della pena sia accolto il giudice ha solo l'obbligo di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva. Peraltro, ove il giudice di appello abbia diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risulti diminuita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 12936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12936 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25/06/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " BR LI " N.1247
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " CO MI " N.16916/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS IC, nato a [...] il [...]; GE AD, nato a [...] il [...]; NZ DR, nato a [...] il [...]; LI IN, nato ad [...] il [...]; OT OR, nato a [...] il 1^.10.1938;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze i data 18.12.1998
Sentita la relazione fatta del Consigliere Dott. F. Trifone Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con ogni altra conseguenza di legge;
udito il difensore della parte civile Avv. D'angelo, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti Rainaldi, Lo Piano, Melani e Cristiani, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
Osserva in
Fatto e diritto
Nel novembre 1994 il direttore della sede INAIL di Livorno segnalava agli organi inquirenti la indebita erogazione di indennità a favore di AR DI, IL RI, RG CI, AN IS e IO OT, i quali, asseritamente colpiti da infortuni sul lavoro, al fine di lucrare la relativa prestazione previdenziale, erano stati falsamente indicati come dipendenti della ditta "Navital". Da ulteriori accertamenti, disposto dallo stesso direttore dell'istituto dott. Arturo Pagliara (subentrato nelle suddette funzioni al dott. NT TA, il quale, a sua volta, aveva sostituito il dott. Cogio, deceduto nel maggio 1994), emergevano altri casi di analoghe indebite erogazioni quanto a MB NI, OR TT, RI DI, MO CH e IN SS nonché addebiti impropri alle posizioni assicurative delle ditte "Fratelli AR ed "Interservice". Le indagini di polizia - svoltesi mediante perquisizioni, sequestri, intercettazioni e con l'assunzione di dichiarazioni al P.M. - facevano emergere nel suddetto contesto il ruolo di maggiore responsabile dei fatti di NI AS, socio della "Interservice" s.n.c. e già dipendente dell'INAIL nella sede di Livorno, il quale, con l'ausilio di AD GE e AN IL, dipendenti INAIL, fingendo l'esistenza di infortuni sul lavoro ovvero estendendo artificiosamente inabilità lavorative conseguenti a lesioni di lieve entità, mediante certificati medici in bianco abusivamente compilati anche con timbri prelevati all'interno dell'istituto, predisponeva pratiche di denuncia a nome di ditte di cui i falsi infortunati figuravano come dipendenti;
ne otteneva la relativa liquidazione;
ne incassava in parte l'importo con il GE ovvero veniva talvolta per detta sua attività altrimenti compensato;
faceva in modo, con la complicità del IL, che le pratiche relative alle false invalidità fossero occultate o soppresse al fine di distruggere la prova degli altri commessi reati.
Il tribunale di Livorno, con sentenza in data 2.5.1997, condannava NI AS alla pena di sette anni di reclusione e lire quattro milioni di multa;
AD GE alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e lire due milioni di multa;
AN SI alla pena di tre anni di reclusione e lire 1.500.000 di multa. Per i suddetti imputati, ritenuta la continuazione tra i reati ad essi ascritti, il tribunale giudicava in concreto la truffa aggravata come reato più grave, rispetto al quale gli altri delitti di truffa, falso, corruzione, abuso in atti di ufficio e soppressione di atti fungevano da reati-satellite.
A OR TT il tribunale irrogava la pena di un anno ed otto mesi di reclusione e lire ottocentomila di multa in ordine ai delitti di falso, truffa e corruzione nella ipotesi della continuazione.
NT TA, inoltre, accusato di avere abusato della sua qualifica di direttore dell'INAIL di Livorno per procurare al IO un ingiusto vantaggio omettendo di denunciarlo per le truffe in danno dell'istituto previdenziale, veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e mesi uno di reclusione, ritenuta la continuazione tra i delitti ex artt. 361 e 323 c.p., il secondo giudicato più grave.
Il tribunale, infine, condannava i penalmente responsabili, in solido, al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede alla costituita parte civile INAIL.
Sulla impugnazione degli impugnati la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 18.12.1998 e depositata il 5.1.1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva NI AS dal delitto di ricettazione dal delitto di ricettazione nonché dai delitti di corruzione (ad eccezione di quello contestato al capo 7) perché il fatto non sussiste;
assolveva AN IL da tutti i reati di falso per soppressione per non aver commesso il fatto nonché AD GE dai reati di corruzione (eccetto quello al capo 6) e dal reato di abuso ufficio del capo 5 perché il fatto non sussiste;
assolveva, altresì, NT TA dal delitto ex art. 323 c.p. perché il fatto non era previsto dalla legge come reato;
rideterminava, di conseguenza, le pene inflitte, riconosciute le attenuanti generiche al IL ed al GE e la diminuente del rito abbreviato al AS;
correggeva l'errore materiale della sentenza di primo grado statuendo che dal delitto di corruzione di cui al capo 64 OR TT era stato già assolto dal tribunale perché il fatto non sussiste;
dichiarava che la condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile INAIL era "in relazione ai reati per i quali è stata affermata la loro responsabilità con vincolo di solidarietà per quei reati nei quali rispondono concorsualmente".
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
NI AS, in unico motivo, deduce la eccessività della pena inflittagli per violazione dell'art. 81 cpv. c.p. (quanto all'aumento della sanzione in virtù della continuazione) e dell'art. 133 (quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, implicitamente richieste), aggiungendo che il giudice d'appello non aveva motivato in ordine alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento relativamente al delitto di falso.
OR TT lamenta il difetto assoluto di motivazione della sentenza in ordine all'affermata sua responsabilità per i delitti di truffa continuata e falso, di cui al capo n. 61.
Motivo di impugnazione comune a AN IL e AD GE è quello relativo alla violazione dell'art. 513 c.p.p., in rapporto alla disciplina transitoria della nuova formulazione della noma quale prevista dall'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 e in conseguenza della sopravvenuta sentenza n. 368 del 1998 della Corte costituzionale, per avere il giudice di secondo grado utilizzato le dichiarazioni rese di NI AS nella fase delle indagini preliminari nonostante che lo stesso si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.
AN IL, a sua volta, denuncia il vizio di motivazione della sentenza per avere il giudice di merito ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie del AS nonostante la illogicità e la contradditorietà delle medesime.
Le altre censure prospettate da AD riflettono, sotto il profilo del vizio di motivazione, la omessa valutazione della ritrattazione dell'accusa da parte del AS in grado di appello;
la condanna per il delitto di corruzione di cui al capo n. 6, nonostante la sua assoluzione da ogni altra ipotesi corruttiva contestata;
l'affermata sua consapevolezza della irregolarità delle pratiche e del coinvolgimento in dette irregolarità del AS. I motivi di impugnazione di NT TA concernono:
a) il vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto ex art. 361 c.p., per avere il giudice di merito omesso di considerare che analoga accusa non era stata formulata contro il suo successore nella direzione dell'istituto previdenziale, che pure aveva presentato denuncia dopo oltre due anni a seguito dei necessari accertamenti occorrenti;
b) la violazione dell'art. 597, 3^ comma, c.p.p. per avere il giudice di secondo grado revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la scadenza di primo grado, mediante non consentita "reformatio in peius";
c) la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla sua condanna, in solido, con gli agli altri, alle spese a favore della parte civile, pur non essendo esso istante compreso tra i soggetti condannati a risarcimento dei danni.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha chiesto il rigetto dei ricorsi ed alla richiesta, cui si è associato il difensore della costituita parte civile, deve seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità, che ritiene infondate le proposte impugnazioni.
Quanto alla posizione di NI AS - premesso che la censura relativa la mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di motivo non dedotto già con l'appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo in proposito il giudice di merito giustificato il diniego con la notevole gravità dei fatti e l'ampio lasso di tempo in cui le condotte criminose sono state reiterate - rileva questa Suprema Corte, quanto alla dedotta violazione dell'art. 81 cpv. c.p., che il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di impugnazione, il codice di rito del 1988 con la disposizione innovativa di cui all'art. 597, 4^ comma, c.p.p. ha inteso rendere effettivo il divieto di "reformatio in peius", imponendo al giudice d'appello di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione. Di conseguenza, ai fini di detto divieto, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo avere calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione;
sicché qualora l'appello dell'imputato relativo alla entità della pena venga accolto, è fatto obbligo al giudice soltanto di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva.
Nel caso in esame, rispetto alla statuizione di primo grado, in cui a titolo di continuazione era stata "raddoppiata" la pena base di tre anni e sei mesi di reclusione inflitta per il più grave reato di truffa aggravata, il giudice di secondo grado ha ritenuto reato più grave quello di corruzione di cui al capo n. 6; per esso ha determinato la pena base in due anni di reclusione;
a titolo di continuazione per i residui reati-satelliti ha proceduto all'aumento complessivo di anni due e mesi quattro, precisando, altresì, le singole componenti del predetto aumento (mesi 12 per i vari episodi di truffa aggravata, mesi 9 per i reati di falso ideologico, mesi 6 per gli episodi di falso per soppressione e mesi 1 per la falsità materiale); la pena complessiva di anni quattro e mesi quattro ha ridotto di un terzo per diminuente ex art. 442 c.p.p. Di conseguenza, non risulta compiuta alcuna violazione della legge penale, dato che l'aumento di pena a titolo di continuazione - la cui discrezionale determinazione non è censurabile in questa sede di legittimità - non ha superato il triplo della pena base ed è stato, comunque, inferiore a quello irrogato con la sentenza di primo grado, non avendo anche il giudice di secondo grado l'obbligo di lasciare inalterato il rapporto proporzionale tra pena base ed aumento ex art. 81 c.p., quale indicato dal giudice di primo grado, detto rapporto ben potendo mutare a condizione che la pena complessiva ne risulti diminuita e l'aumento per la continuazione, naturalmente non superi i due terzi della nuova e ridotta pena base. Per il AS, ancora, non è fondata la censura di omessa valutazione circa la richiesta di innovazione parziale del dibattimento per il delitto di falso, giacché, secondo principio pacifico di questo giudice di legittimità, la motivazione sulla completezza della indagine dibattimentale di primo grado e sulla non assoluta necessità della rinnovazione ex art. 603 c.p.p. ben può essere ricavata implicitamente quando dal contesto logico del ragionamento del giudice d'appello si desumono con evidenza - siccome è avvenuto nella specie - di elementi idonei a dimostrare la inutilità ovvero la irrilevanza della rinnovazione medesima. Non è fondato neppure il ricorso di OR TT, per il quale la sentenza impugnata, in modo logico adeguato, ravvisa la responsabilità dello stesso in base alle precise circostanze secondo cui l'imputato nel giro di due anni percepiti per tre falsi infortuni sul lavoro, quale lavoratore dipendente di tre distinte ditte, assegni INAIL per circa trenta milioni e che la giustificazione adotta a riguardo del ricorrente (avere, cioè, esso istante incassato dette somme in buona fede, quale corrispettivo di lavori effettuati a favore della società del AS a seguito di cessioni di credito da quest'ultimo a lui effettuate) deve considerarsi del tutto pretestuosa, data la specifica causale dei titoli.
Infondata ancora è la censura comune ai ricorrenti IL e GE, relativa alla inutilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni accusatorie di NI AS in quanto costui nel giudizio di appello si era avvalso della facoltà di non rispondere e nei suoi confronti non era stato attivato, da parte del P.M. il meccanismo delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. Questa Suprema Corte (da ultimo: Cass. pen. sez. VI, 8 gennaio 1999, ric. De Vita, m. CED 212.9 22) ha affermato che la disciplina legislativa, risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 (dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p., nel testo introdotto dalla legge n. 267, nella parte in cui non prevede che qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p.), si osserva anche nei giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, che, per il recupero del contraddittorio attraverso il modulo dell'art. 468 c.p.p., secondo le prescrizioni della suddetta norma dell'art. 500, commi 2 bis e 4, stesso codice, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma ciò soltanto nel caso di una esplicita richiesta di parte, trovando, altrimenti, applicazione le regole di assunzione stabilite dall'art. 513 nel testo anteriore alla novella introdotta con la citata legge n. 267 del 1997. All'annullamento con rinvio, perciò, non deve farsi luogo qualora - siccome avvenuto nel caso di specie - la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale sia intervenuta dopo che, a seguito della entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 267, nel giudizio di appello, ai sensi della norma transitoria di cui al terzo comma dell'art. 6 della predetta legge, sia stata disposta, a richiesta della parte interessata, la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro delle cui dichiarazioni era stata data lettura in primo grado, e, sull'accordo delle parti, a seguito del rifiuto a rispondere degli stessi, sia stata data lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni. In detta ipotesi, infatti, l'accordo delle parti alla lettura garantisce il rispetto del contraddittorio e rende utilizzabili le dichiarazioni pregresse (acquisite al processo e perciò, non bisognosa, a tal fine, di meccanismo della contestazione) e suscettibile di essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando altri elementi di prova, non desunti ai sensi dell'art. 6, 5^ comma, stessa legge n. 267 del 1997, ne abbiano confermato la attendibilità.
Sono, invece, inammissibili gli altri motivi di impugnazione del IL e del GE, quanto al dedotto vizio ex art. 606, 1^ comma, lett. e), c.p.p. di omessa, carente o illogica motivazione della sentenza impugnata, giacche con essi i ricorrenti mirano ad ottenere, in questa sede di legittimità, una diversa valutazione delle fonti di prova rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che, sia in primo che in secondo grado, ha esaminato tutti gi elementi a disposizione;
di essi ha fornito una corretta applicazione delle parti;
ha applicato esattamente le regole della logica;
ha sviluppato argomentazioni idonee a giustificare le conclusioni adottate a preferenza di altre.
È da rigettare, infine, anche il ricorso di NT TA, del quale è imposto il motivo d'impugnazione di cui sub a), che costituisce reiterazione di analoga censura svolta già con l'appello e in relazione alla quale la corte territoriale ha spiegato in modo convincente e logico come l'imputato ebbe piena possibilità di leggere la relazione, in cui senza equivoci era detto che gli imputati non erano dipendenti della ditta che si era lamentata dell'aumento del premio assicurativo;
che lo stesso fu tanto sicuro della fondatezza del reclamo della "Navital" che, sia pure con titubanza, esentò la ditta dal pagamento del maggior premio;
che l'imputato era addirittura a conoscenza del coinvolgimento del AS nelle vicende, siccome costui aveva dichiarato e siccome poteva ricavarsi dal rinvenimento presso il dichiarante del documento sequestrato;
che del tutto palese, pertanto, fu la consapevolezza del TA di trovarsi di fronte ad una serie di reati, che, invece di denunciare, tentò di "insabbiare".
Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione dell'art. 361 c.p. ne' il vizio di motivazione sul punto, dato che il delitto in questione ha la duplice finalità di garantire buon funzionamento della giustizia penale, mediante la doverosa cooperazione imposta al pubblico ufficiale, e di esigere il dovere di legalità nell'attività di rilevanza pubblica affidata ai pubblici ufficiali, si configura come reato di pericolo, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia riportato un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia, onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima ne' altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia dato ravvisare la ipotesi di un reato perseguibile d'ufficio; ha natura, perciò di reato istantaneo, che suppone la semplice consapevolezza di un fatto sussumibile in una fattispecie criminosa.
Quanto al motivo di cui sub b), circa la presunta violazione dell'art. 597, 3^ comma, c.p.p. conseguente alla revoca "ex officio" del beneficio della sospensione della pena concessa con la sentenza di primo grado, occorre rilevare che manca assolutamente l'interesse alla impugnazione sul punto, giacché il presupposto sul quale la censura si fonda (la revoca, cioè, della sospesa) non sussiste. La sentenza di secondo grado, infatti, non contiene affatto una simile statuizione sulla revoca;
ma, nel confermare nel resto le statuizioni sul giudice di primo grado, espressamente ribadisce che il beneficio resta in rapporto alla condanna residua alla pena principale ed a quella accessoria.
Quanto al motivo di cui sub c) - con cui il ricorrente denuncia la illegittimità della sua condanna, solido con gli altri imputati, alle spese liquidate a favore della parte civile pur non avendolo la corte fiorentina ricompreso tra i soggetti condannati al risarcimento dei danni dell'INAIL - deve, infine, questa Corte suprema rilevare che è del tutto erronea la interpretazione data dal ricorrente della sentenza di secondo grado relativamente ad una pretesa sua esclusione dal novero dei soggetti tenuti per i danni della costituita parte civile.
Il contenuto esatto della statuizione del dispositivo circa la pronuncia di tutti gli imputati al risarcimenti dei danni (e, perciò, anche del TA, del quale la sentenza di primo grado non ha escluso la responsabilità per danni civili) concerne, infatti, soltanto la entità ed il regime solidale della responsabilità di ciascuno per i danni e tanto espressamente si ricava dalle precisazioni contenute nell'ultimo periodo (pag. 16) della impugnata sentenza, laddove ancora si chiarisce che "tutti gli imputati devono essere condannati al risarcimento del danno in favore dell'INAIL";
che ciascun imputato risponde dei danni conseguenti al reato commesso;
che il vincolo di solidarietà passiva sussiste in relazione al risarcimento connesso al reato addebitato in concorso. Di conseguenza il TA, del quale il giudice di appello ha confermato la responsabilità per danni nei confronti dell'INAIL relativamente soltanto a quelli derivanti dal commesso reato ex art.361 c.p., correttamente è stato condannato in solido alle spese del grado.
Tutti i ricorsi debbono, perciò, essere rigettati, con la condanna, in solido, dei ricorrenti alle spese del procedimento nonché a quelle sostenute in questa sede della parte civile, giusta liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali nonché a rifondere alla parte civile le spese sostenute in questa sede, che si liquidano complessivamente in lire 4.000.000 (quattromilioni) a titolo di onorario, oltre IVA e C.P.A. Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999