Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 12936
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

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Il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale si configura come un reato di pericolo, a consumazione istantanea, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia subito un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia, onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima ne' altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia ravvisabile un reato perseguibile di ufficio.

Ai fini del divieto di "reformatio in pejus", per "pena" deve intendersi non solo il risultato finale ottenuto dopo avere calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Sicché, qualora l'appello dell'imputato sulla entità della pena sia accolto il giudice ha solo l'obbligo di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva. Peraltro, ove il giudice di appello abbia diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risulti diminuita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 12936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12936
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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