Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche l'attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione stessa.
Commentario • 1
- 1. Requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (Corte di Cassazione, n. 49135/2013)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO AN M. S. - Consigliere - N. 3503
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 032640/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IA, N. IL 11/09/1961;
2) FF DI, N. IL 30/03/1955;
avverso ORDINANZA del 25/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente al delitto di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74 e il rigetto dei ricorsi nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 25 agosto 2008 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., respingeva le richieste di riesame avanzate da RI EL e LA FF e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti il 30 luglio 2008 dal Gip del Tribunale di Roma in relazione ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 73, comma 1 (otto episodi).
Il Tribunale riteneva che gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati fossero costituiti dai seguenti elementi:a) informativa del Gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza dell'Aquila in data 19 agosto 2008; b)sequestro effettuato in danno di AU RO, trovata in possesso, all'uscita dalla casa degli indagati, di gr. 4,816 di cocaina, con percentuale di purezza pari al 9,5%, da cui erano ricavabili ventidue dosi medie singole;
c) dichiarazioni rese da AN RI LL, il quale riferiva di recarsi, mediamente una volta alla settimana e previo appuntamento telefonico, presso l'abitazione di LL e IN per acquistare quantitativi di cocaina pari a uno - tre grammi per volta;
d) contenuto delle intercettazioni telefoniche, evidenzianti la sistematica attività di approvvigionamento di droga degli indagati presso EI, tramite WI RY, incaricata delle attività di consegna.
Ad avviso del Tribunale le esigenze cautelari sussistevano sotto il profilo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità dei fatti, delle loro modalità di consumazione, del pericolo di reiterazione e l'unica misura adeguata a contenere il rischio di recidiva appariva la custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la citata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LL e IN, i quali lamentano: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa, atteso il breve lasso di tempo in cui si sono consumati gli illeciti, i rapporti intrattenuti esclusivamente con Nwaje, l'assenza di prova di una struttura organizzativa e della volontà di aderire ad un sodalizio criminale;
b) manifesta illogicità e carenza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari e sulla adeguatezza e proporzionalità della misura.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorso non sono fondati.
1. Per quanto attiene al dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la Corte osserva che l'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile nell'accordo stabile fra tre o più persone, aventi consapevolezza di parteciparvi, destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure non complesse, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose con il contributo degli associati (Cass. Sez. 1^, 23.12.1999, n. 14578, ric. Calzolaio, rv. 216124; Cass. Sez. 5^, 11.8.1999, n. 10076, ric. Bugio, rv. 213978; Cass. Sez. 5^, 17.9.2001, n. 33717, ric. Cantatore, rv. 219921).
Anche l'attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione medesima (Cass. Sez. 6^, 25.1.2000, n. 00 856, ric. Campanella, rv. 216657). Il provvedimento impugnato è conforme ai principi in precedenza enunciati, in quanto, con motivazione esauriente e logicamente argomentata correlata alle risultanze di fatto acquisite, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità (cfr. contenuto delle intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese da TI AN RI, sequestro di droga effettuato il 28 aprile 2007 in danno di AU RO, esito dei servizi di osservazione e pedinamento svolti), ha evidenziato la sussistenza di un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla sistematica commissione di delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, all'interno del quale EI rivestiva un ruolo apicale quale fornitore delle sostanze stupefacenti, RY WI e AW NN fungevano da tramite tra EI e la coppia LL-IN in vista delle consegne di droga destinate all'immissione sul mercato, gli indagati, a loro volta, utilizzavano la base logistica costituita dal loro appartamento per la vendita al minuto della cocaina. Ha, infine, illustrato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dai ricorrenti alla vita associativa in vista della piena operatività della stessa e della sua espansione economica. Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di LL e IN in ordine al delitti di partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p., per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
2. Privo di pregio è anche il secondo motivo di doglianza, avendo il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, valorizzato, quali elementi univocamente indicativi della sussistenza dei parametri di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), e della proporzionalità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere quale unica misura a prevenire il pericolo di recidiva, la qualità e natura dei reati commessi, le loro modalità di consumazione, indicative di uno svolgimento sistematico dell'attività di cessione a terzi di cocaina, la personalità degli indagati che, nonostante la presenza di un figlio minore in casa, non hanno esitato a utilizzare la loro abitazione come base logistica per i traffici di droga. In conclusione, risultando infondati in tutte le loro articolazioni, i ricorsi deve essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009