Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di configurabilità dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 443 cod. pen. - commercio o somministrazione di medicinali guasti - se la detenzione per la somministrazione non integra il reato consumato di cui al citato art. 443 cod. pen., ben può concretare una ipotesi di tentativo punibile ex art. 56 cod. pen. quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1997, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco SACCHETTI Presidente del 17/12/1997
1. Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere SENTENZA
2. " Edoardo FAZZIOLI " N. 1850
3. " Camillo LOSANA " REGISTRO GENERALE
4. " Piero MOCALI " N. 39256/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 14.3.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Giuseppe VENEZIANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato sub C), estinto per prescrizione;
rigetto del ricorso nel resto;
OSSERVA
Con sentenza resa in data 18.4.1995, il Pretore di Palermo dichiarava - fra l'altro - il BA colpevole dei reati previsti e puniti dagli artt. 443 e 674 c.p. (ritenuti fra loro in continuazione), e - concesse attenuanti generiche, lo condannava alla pena di otto mesi, dieci giorni di reclusione e L.250.000 di multa, confermando per il resto, nei suoi confronti, la decisione impugnata.
Osservavano i secondi giudici che la penale responsabilità del BA per i reati ascrittigli, derivava dal ritrovamento, all'interno di una casa di cura della quale costui svolgeva funzioni di direttore sanitario, e precisamente nel locale adibito a farmacia o comunque a deposito di farmaci, ma anche in un carrello di somministrazione all'interno della sala di medicazione, in una vetrina di uno studiolo e perfino in una valigetta aperta (unitamente ad altri) nella sala operatoria, di numerosissimi medicinali, scaduti anche da lungo tempo.
Riteneva la Corte che i medesimi fossero detenuti per la somministrazione ai pazienti, essendo impensabile che fossero stati nei luoghi suddetti per altra ragione;
ciò configurava il reato previsto dall'art.443 c.p. dal momento che la detenzione per la somministrazione altro non è che un aspetto della detenzione per la commercializzazione, normativamente prevista, dal momento che un medicinale scaduto è comunque una sostanza imperfetta. Ma il BA doveva rispondere anche della contravvenzione all'art.674 c.p., in relazione al constatato abbandono di rifiuti ospedalieri all'interno dei contenitori di rifiuti urbani, implicante il getto di cose atte ad offendere persone.
In ogni caso, l'incensuratezza del prevenuto gli valeva la riduzione della pena sopra indicata.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il BA, che denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in punto di ritenuta responsabilità per il delitto ex art.433 c.p. Nessuna delle condotte previste dalla norma incriminatrice era stata attuata dal ricorrente. Anzitutto, la circostanza che i medicinali fossero scaduti, non ne comprometteva la genuinità; ma, in ogni caso, la norma non punisce ne' la detenzione, ne' la detenzionè finalizzata alla somministrazione. Diversamente argomentando, la sentenza impugnata si avvaleva di una interpretazione analogica in malam partem, inammissibile nel processo penale. Ed infatti, la somministrazione non può equipararsi alla commercializzazione e la dettagliata indicazione normativa delle condotte punibili, non consente equiparazioni od estensioni ad altri comportamenti;
- con il motivo, declaratoria di estinzione del reato contravvenzionale, per intervenuta prescrizione, considerando il tempo di commissione del medesimo.
Osserva preliminarmente la Corte che il reato di cui all'art.674 c.p. è estinto per prescrizione.
La violazione ascritta al BA si è infatti consumata fino al 28.9.1992, con la conseguenza che e ampiamente decorso il termine massimo della prescrizione, stabilito in ragione della natura contravvenzionale dell'illecito - in quattro anni e mezzo dagli artt.157 e 160 u.c. c.p.
Non vi è luogo ad applicazione del, disposto dell'art.129 c.2 c.p.p., alla stregua del contenuto del ricorso, con il quale si insta solo per la declaratoria di estinzione.
La sentenza deve pertanto essere annullata, sul punto, senza rinvio. Appaiono parzialmente fondate le censure mosse al provvedimento impugnato, con l'altro motivo di ricorso.
Secondo la piu recente (e preferibile) l'art.443 c.p. punisce chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, cosicché, dinanzi a tale inequivoco elemento testuale, non può assimilarsi alla detenzione per il commercio la detenzione per la somministrazione, senza ricorrere all'applicazione analogica della fattispecie incriminatrice, con violazione dei principi di legalità e tassatività della norma penale (cfr. Sez. I, 1.12.1995, n. 1636). Tale indirizzo giurisprudenziale opportunatamente corregge quello precedentemente formatosi, secondo il quale non avrebbe alcun fondamento la distinzione fra detenzione per il commercio e detenzione per la somministrazione, sia l'una che l'altra rendendo probabile, o quanto meno possibile, l'utilizzazione concreta del medicinale a scopo terapeutico, che il legislatore ha inteso evitare e prevenire con la norma incriminatrice sopra citata (così si esprimeva Sez. I, 5.5.1994, Coturri). La decisione ultima citata, contiene tuttavia uno spunto interpretativo, che in seguito è stato adeguatamente sviluppato, osservandosi che se la detenzione per la somministrazione non integra il reato consumato previsto dall'art. 443 c.p., ben può concretare una ipotesi di tentativo punibile ex art. 56 c.p., quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale (così Sez. I, 10.2.1995, P.M. c/Sciutto). Ovviamente, il relativo accertamento non può che essere svolto nella sede di merito, alla stregua degli elementi di fatto che, peraltro, nella fattispecie non sono in contestazione quanto all'acclaramento materiale.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto;
il giudice del rinvio, che si individua in altra sezione della Corte palermitana, procederà a nuovo giudizio al fine di accertare se, nella fattispecie, sia concretizzata l'ipotesi del tentativo del delitto punito dall'art. 443 c.p.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ascritto nel capo C) dell'imputazione perché estinto per prescrizione;
annulla la sentenza impugnata anche in ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1998