Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 19248
CASS
Sentenza 7 aprile 2005

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La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali, pur avendo accertato la sussistenza di un vizio parziale di mente dell'imputato, avevano negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'elevata gravità della condotta da questi posta in essere, consistita in reiterate molestie - anche di carattere sessuale - ai danni di una giovane donna, di natura simile ad altri specifici precedenti penali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 19248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19248
    Data del deposito : 7 aprile 2005

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