Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: cosicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento del gravame dell'imputato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento dell'appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado per l'esclusione dell'aumento di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado).
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 47341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47341 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1642
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 25653/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA HI, n. ad Algeri il 04/01/1976;
avverso la sentenza in data 14/11/2003 della Corte di appello di Bologna;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con la relativa determinazione della pena complessiva. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza ex art. 442 c.p.p., del G.U.P. di Bologna HI LA era stato ritenuto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di gr. 380,75 di eroina e gr. 18,18 di cocaina e ravvisato il vincolo della continuazione con riferimento alle diverse specie di stupefacente detenuto, con la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della diminuente del rito, veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 18.000 di multa (p.b. anni 9 di reclusione ed Euro 27.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni sei di reclusione ed Euro 18.000 di multa, aumentata ad anni 9 ed Euro 27.000, e diminuita di un terzo ex art. 442 c.p.p.). Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo sul punto uno dei motivi di appello dell'imputato, escludeva la pluralità dei reati, sia pure riuniti sotto il vincolo della continuazione, sul rilievo dell'appartenenza delle due diverse sostanza stupefacenti alla stessa tabella e lasciando inalterata la pena base di anni 9 di reclusione ed Euro 27,000 di multa, con l'esclusione dell'aumento per la continuazione, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
La Corte giungeva a tale determinazione operando, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, una minore diminuzione rispetto alla massima estensione del terzo della sentenza di primo grado, sottolineando che la condotta dell'imputato, caratterizzata dai segni della professionalità dello spaccio, giustificava la diminuzione della pena base non oltre sette anni e sei mesi di reclusione ed Euro 21.000 di multa.
Propone ricorso per Cassazione HI LA, articolando un unico motivo di censura, con il quale lamenta la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 e 4, in ordine alla quantificazione della pena: il giudice di secondo grado, in assenza di impugnazione sul punto, aveva rideterminato in negativo la diminuzione applicata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operando così una illegittima reformatio in peius.
Il ricorso è fondato.
In primo grado l'imputato ha beneficiato delle attenuanti generiche con riduzione della pena nella misura massima di un terzo. Nel giudizio di appello la pena complessiva è stata diminuita con l'esclusione del vincolo della continuazione ma, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, la diminuzione ex art. 62 bis c.p., è stata operata nella misura inferiore di un sesto
(diciotto mesi in presenza di una pena di anni 9 di reclusione e 6.000 Euro di multa).
La questione relativa al potere di riformulazione della pena da parte di giudice di appello.
In presenza dell'impugnazione del solo imputato, con riferimento alla configurabilità del divieto di reformatio in peius in relazione anche a tutti gli elementi del calcolo della pena e non solo al risultato finale, è stata oggetto di contrasto, sul quale si sono ancora una volta pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte in data 27/09/2005, Morales, n. 40910, con decisione depositata in data 10/11/2005, di cui alla data dell'udienza era comunque nota la massima provvisoria.
La citata sentenza, con motivazione condivisa da questo Collegio, alla quale si fa integrale riferimento, ha ritenuto che, nel codice vigente, la disposizione (innovativa rispetto al codice previgente) di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, è da considerare dimostrativa del fatto che il divieto della reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.
Cosicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello dell'imputato.
Da questa prospettazione ermeneutica, discende che l'avverbio "corrispondentemente" utilizzato dell'art. 597 c.p.p., comma 4, con riguardo alla diminuzione della pena in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato, ha un'applicazione che trascende la pena finale complessivamente irrogata, onde evitare un sostanziale svuotamento del divieto della reformatio in peius.
E discende, per quanto qui interessa, l'intervenuta violazione del divieto suddetto, nella vicenda de qua, per avere il giudice proceduto ad una rivalutazione in peius del quantum della diminuzione per le attenuanti stabilita dal primo giudice.
Ciò impone l'annullamento della sentenza, che va disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lettera l), e 621 c.p.p., potendo essere effettuata in questa sede, mediante semplice operazione matematica, la nuova determinazione della pena (pena base nove anni di reclusione e 27.000 Euro di multa - un terzo per le attenuanti generiche = 6 anni e 18.000 euro - un terzo per il rito = quattro anni ed Euro 12.000 di multa).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e determina quest'ultima in anni quattro di reclusione ed Euro 12.000 (dodicimila) di multa.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2005