Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 47341
CASS
Sentenza 28 ottobre 2005

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Massime1

Il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: cosicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento del gravame dell'imputato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento dell'appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado per l'esclusione dell'aumento di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado).

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 47341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47341
Data del deposito : 28 ottobre 2005

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