Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 19132
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Sentenza 26 marzo 2009

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Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" il fatto che il giudice di appello, sul gravame del solo imputato, nel riderminare la pena, a seguito della nuova disciplina in tema di stupefacenti introdotta dalla L. n. 49 del 2006, applichi una pena complessiva meno grave di quella precedentemente irrogata, calcolando la percentuale di riduzione delle attenuanti in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 19132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19132
    Data del deposito : 26 marzo 2009

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