Sentenza 10 gennaio 2008
Massime • 1
In relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, nel caso in cui il bene che si assume illecitamente acquistato risulti intestato a terzi incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca; in tal caso, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2008, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/01/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 14
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 034162/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AT, N. IL 26/03/1977;
2) SA AN, N. IL 15/02/1973;
avverso ORDINANZA del 18/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Stroscio Salvatore, del Foro di Messina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di CA IA e VA AN ricorre avverso l'ordinanza sopra indicata che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Messina in data 2 luglio 2007 ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, nella parte che ha per oggetto il bar ritrovo
"Sarah" sito in Messina ed intestato alla società "Caramella s.n.c." della quale sono compartecipi i ricorrenti.
Il Tribunale ha accertato che l'effettivo proprietario di quell'esercizio commerciale è GA PE, persona reggente la cosca mafiosa imperante nel rione Giostra di Messina e che Lo ES RI, intestataria fittizia dell'immobile per conto del GA, ha alienato con vendita simulata ai due ricorrenti l'esercizio commerciale nell'anno 2003 pur essendo costoro persone impossidenti che non hanno pagato il canone di locazione dell'immobile e che non sono divenuti titolari dei preesistenti rapporti di lavoro con il personale alle loro dipendenze. Il difensore deduce violazione di legge non potendosi, in assenza di contestazione di specifici reati, procedere a sequestro nei confronti di terzi estranei all'associazione mafiosa. Lamenta inoltre il mancato accertamento di concreti elementi che siano espressione di interposizione fittizia, essendo quanto rilevato dal Tribunale del riesame solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario non concludente, trattandosi di dati privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza di per sè non idonei a costituire prova indiretta della altrui titolarità del bene sottoposto a provvedimento cautelare. Rileva al riguardo che la vendita dell'esercizio commerciale è stato effettuata in favore dei ricorrenti da parte di persona diversa dal preposto.
Il ricorso è inammissibile. Va confermata la giurisprudenza di legittimità che ha statuito che ai fini della legittimità della confisca dei beni patrimoniali prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, non è necessario accertare l'appartenenza dell'agente ad associazioni mafiose, anche se la rubrica del decreto legge è intitolata, tra l'altro, a provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Il legislatore, attraverso questa misura di sicurezza patrimoniale ha inteso colpire gli autori di reati volti all'accumulo di ricchezze sproporzionate alle rispettive disponibilità patrimoniali, prescindendo dal fatto che l'agente sia stato condannato o sia perseguibile anche per l'inserimento in una organizzazione criminale mafiosa (Cass. 2, 10.10.02 n. 33984, c.c. 29.5.02, rv. 222272; Cass. 2, 6.3.03, Scuto ed altri). Inoltre la norma trasferisce a chi ha la titolarità o la disponibilità di beni, l'onere di giustificarne la provenienza, con l'allegazione di elementi che siano idonei a vincere la presunzione di illecito acquisto. Peraltro, come rileva correttamente lo stesso ricorrente, quando il bene che si assume illecitamente acquistato risulta intestato a terzi, l'indagine al fine di disporre la misura di sicurezza patrimoniale deve essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un estraneo che non abbia vincoli di parentela o di convivenza con il preposto, rispetto ai quali è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità dei beni da parte del medesimo. In queste situazioni la confisca può investire beni che in tutto o in parte possono essere di un soggetto che non è neppure imputato ed allora sarebbe, illogico ed improprio gravare la stessa persona, immune da censure sotto il profilo penale, della misura di sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio. In questo caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo da potere affermare con certezza che il terzo intestatario si è prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al preposto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha quindi l'obbligo di spiegare le ragioni della interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, si da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Cass. 1, 5.2.01 n. 11049, depositata 21.3.01, rv. 226053; Cass., Sez. 5, 28.5.1998, Di Pasquale, rv. 211832). Sul punto il ricorrente assertivamente sostiene che il giudice di merito non ha indicato detti elementi e al riguardo propone una negativa aspecifica senza riferimenti agli elementi di accusa riportati nell'ordinanza impugnata, elementi che invece nella loro organica complessità evidenziano l'interposizione fittizia in maniera non meramente presuntiva ma circostanziatamente concludente. Infatti l'impossidenza dei ricorrenti a fronte del pagamento integrale del prezzo accertato dal giudice di merito come sottostimato, il mancato trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale dipendente dell'esercizio commerciale e l'assenza di pagamento del canone di locazione dell'immobile ove è sito il bar, sono dati probatori che dimostrano l'interposizione fittizia che non può essere contrastata dalle generiche negative portate con il presente atto di gravame.
Alla declaratoria di inammissibilità, pronunciata a norma dell'art.606 c.p.p., comma 3, segue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008