Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di fare parte e di contribuire al mantenimento dell'associazione.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2006, n. 41717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41717 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI OV - Consigliere - N. 1353
Dott. CARCANO DO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17988/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC MB, n. a Bisacquino l'11.11.1943;
2) AC OV, n. a Vizzolo Predabissi il 30.7.1972;
avverso la sentenza in data 13 dicembre 2004 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OV Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avv. Enzo Fragalà, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 13 maggio 2003, il Tribunale di Palermo condannava MB AC, tenuto conto della recidiva, alla pena di anni dodici di reclusione, e OV AC, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, a quella di anni sette di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre alle pene accessorie, in quanto responsabili dei seguenti reati:
MB AC:
b) del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per essersi associato con altri al fine di commettere più delitti di acquisto, trasporto, vendita e commercio di eroina (in Palermo e Milano, tra il settembre 1997 e il maggio 1998);
MB AC e OV AC:
c) del delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere in concorso tra loro illecitamente acquistato,
trasportato, venduto e commerciato quantitativi di eroina (in Palermo e Milano, tra il settembre 1997 e il maggio 1998).
In parziale accoglimento dell'impugnazione dei predetti imputati, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, esclusa nei confronti di MB RA l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, riduceva la pena inflitta al medesimo ad anni undici di reclusione e quella inflitta a OV RA ad anni sei di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
Rilevava tra l'altro la Corte di appello che la responsabilità penale degli imputati si fondava sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, su servizi di osservazione di p.g. e sulle risultanze di intercettazioni telefoniche. Con riferimento a MB RA, il suo inserimento nel sodalizio criminoso derivava dal suo ruolo di stabile acquirente dei quantitativi di eroina trattati dal gruppo. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore avv. Enzo Fragalà, che deduce:
1. Con riferimento alla posizione di MB RA, violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 in relazione all'art. 192 c.p.p.. Gli indizi posti a sostegno dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori La IA, AT e TO, non erano ne' precisi nè concordanti.
Nessuno di detti dichiaranti ha saputo precisare il tempo in cui l'imputato avrebbe operato nel sodalizio, il ruolo da lui svolto e la sua consapevolezza di operare all'interno dell'organizzazione. TO ha avuto difficoltà di riconoscerlo in foto e ha riferito di un improbabile incontro con lui nella sala avvocati del carcere dell'Ucciardone, in occasione del quale, comunque, l'altro gli aveva riferito solo della sua attività di traffico in stupefacenti, senza fare riferimento ad alcuna associazione nella quale era inserito. La IA ha escluso che RA fosse in società, limitandosi a dichiarare che egli acquistava da loro eroina, senza sapere che uso ne facesse. Le sue dichiarazioni non potevano del resto ritenersi disinteressate, dato che tra lui a RA vi erano gravi motivi di astio, come precisato dall'imputato.
AT ha rilasciato dichiarazioni confuse e incerte con riferimento al quantitativo di eroina che avrebbe venduto al RA, non sapendo indicare ne' l'esatto quantitativo ne' la somma pagata nè con certezza chi aveva effettuato il pagamento.
Il colloquio telefonico tra il RA e il figlio OV è stato contraddittoriamente valutato, posto che da esso è stata tratta la dimostrazione che l'imputato aveva rapporti con il capo clan EN La TA, detto il TU, senza tenersi conto del fatto che, come riferito dal AT, nel maggio 1997 RA aveva interrotto ogni rapporto con La TA.
In conclusione, non è stata fornita prova ne' della esistenza dell'associazione, ne' del ruolo rivestito dal RA ne' della sua stabile volontà di farne parte.
2. Sempre con riferimento al capo B, violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p.. La condanna per il reato sub B avrebbe dovuto semmai essere pronunciata in relazione alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Mancava infatti la prova del pactum seceleris, di una stabile organizzazione e di un programma indeterminato finalizzato al traffico di stupefacenti.
Anzi, proprio la telefonata intercorsa tra l'imputato e il figlio, relativa al TU, combinata con le dichiarazioni di AT, che attestavano la rottura di rapporti tra il RA e il La TA, dimostra la mancanza di uno stabile patto tra gli affiliati rivolto alla commissione di più delitti in materia di stupefacenti.
3. Quanto al capo C, relativo a entrambi gli imputati, violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione all'art. 192 c.p.p. e relativo vizio di motivazione.
La Corte di appello ha fondato l'affermazione della responsabilità degli imputati sugli stessi elementi considerati ai fini del reato associativo e sul contenuto di intercettazioni telefoniche che non solo non erano probanti ma che dimostravano la estraneità quanto meno di OV RA ai fatti contestati.
Non si è tenuto poi conto delle dichiarazioni dei collaboratori:
TO ha affermato di non conoscere OV RA;
La IA lo ha dipinto come un tossicodipendente, che faceva le "bustine per i fatti suoi"; anche AT ha escluso ogni coinvolgimento di OV nell'associazione, indicandolo come tossicodipendente. Inoltre la condanna per il reato di cui al capo C è in contraddizione con l'assoluzione dal reato di cui al capo A, con il quale era stato contestato agli imputati di avere detenuto e ceduto eroina in concorso con IN DO e AM AL: applicando gli stessi criteri (incertezza sulla sostanza ceduta) si sarebbe dovuto pervenire anche per il capo C a una decisione assolutoria, considerato che in questo caso nessun quantitativo di era stato sequestrato.
Non valevano a sorreggere la statuizione di condanna nemmeno gli equivoci riferimenti a "scarpe" o "jeans" contenuti nelle conversazioni intercettate.
DIRITTO
1. Le doglianze di MB RA in punto di affermazione della responsabilità penale per il reato sub b) appaiono fondate. La Corte di appello, al pari del Tribunale, ha tratto dal ruolo di stabile acquirente di sostanze stupefacenti svolto dal RA il convincimento dell'inserimento dell'imputato in una struttura finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui facevano anche parte LE TA, EN ed RD La TA, IN PP, NI e AM PE, CH La DE, PP OL e NI Di IO (tutti giudicati separatamente). In particolare è stato evidenziato che della continua attività di acquisto di ingenti quantitativi di eroina da parte dell'imputato hanno riferito EN La IA (peraltro con riferimento a un periodo di tempo antecedente a quello considerato in imputazione), BI NI AT (che tuttavia aveva riferito che il RA dal maggio 1997 aveva spezzato ogni legame con La TA EN "per mettersi per conto suo"), ES TO (che però si è limitato a dire di avere saputo dallo stesso RA che questo "lavorava con gli stupefacenti") e OV TT (che ha rilasciato analoghe dichiarazioni, sempre apprese de relato dal RA).
Inoltre, dal contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra MB e OV RA si ricavava, ad avviso della Corte territoriale, che il primo si mostrava interessato ad apprendere notizie circa un trasporto di eroina effettuato da LE TA, che, secondo il La IA, aveva il ruolo di corriere dell'organizzazione criminosa).
Infine, i servizi di osservazione di polizia avevano permesso di accertare i contatti del RA con EN La TA, La TA RD e LE TA, tutti aderenti al sodalizio. Ad avviso della Corte di appello, il ruolo di stabile acquirente di eroina svolto da MB RA aveva comportato un rilevante contributo al sodalizio, al fine del perseguimento dello scopo comune, atteso che il RA assicurava il sicuro smercio degli ingenti quantitativi di detta sostanza stupefacente trattati dall'associazione.
In linea di diritto va osservato che se è vero che è configurabile l'ipotesi della partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di colui che opera come acquirente stabilmente disponibile a ricevere le sostanze trattate dal sodalizio, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell'intera attività criminale e assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto (v. tra le altre Cass., sez. 6^, 8 maggio 2006, Esposito;
Cass., sez. 5^, 5 novembre 1997, Saletta;
Id., 23 settembre 1997, Bruciati;
Cass., sez. 2^, 13 novembre 1996, Bruni;
Cass., sez. 1^, 2 novembre 1995, IN;
Cass., sez. 6^, 15 febbraio 1993, Barlovv;
Cass., sez. 4^, 9 dicembre 1992, Giannoccaro;
Cass., sez. 6^, 21 dicembre 1989, Anzalone), purtuttavia occorre che in tale condotta sia rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo, e cioè che l'attività dell'acquirente sia posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi automaticamente desumere tali caratteri da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone (Cass., sez. 6^, 7 aprile 2003, Marrone;
Id., 18 marzo 2003, Madaffari;
Id., 18 marzo 2003, Salerno). Ne consegue che l'utilizzazione di una struttura associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, già organizzata e autonomamente funzionante, da parte di un soggetto che operi per suo conto e con propri mezzi, al solo fine dell'acquisto di partite di simili sostanze, non può di per sè configurare a carico del medesimo l'ipotesi di partecipazione all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (Cass., sez. 6^, 22 marzo 1996, Battistelli;
v.
inoltre, in termini non dissimili, Cass., sez. 5^, 17 marzo 1997, Beraj).
Ora, gli elementi di prova richiamati dal Tribunale non offrono indicazioni logicamente ineccepibili circa la prova di una stabile adesione di MB RA alla associazione capitanata dal TA, dai La TA e dagli altri soggetti sopra riferiti.
In primo luogo, i contatti tra il RA e alcuni degli appartenenti al sodalizio (TA, i due La TA, IN) sono stati accertati attraverso i servizi di osservazione della p.g. nel breve periodo di tempo compreso tra il 21 settembre e l'inizio di novembre del 1997 (v. sent. Trib., p. 18-20). Successivamente, secondo il Tribunale, problemi legati alla puntualità dei pagamenti avrebbero consigliato il RA a rivolgersi ad altri canali di rifornimento (ivi, p. 43). Ciò risulta confermato dalle dichiarazioni del AT, che, verosimilmente per un errore di data, anticipa al maggio del 1997 la rottura del legame tra il La TA e il RA, che, come da questo comunicatogli, aveva deciso di "mettersi per conto suo" (v. sent. app., p. 16).
In secondo luogo, le dichiarazioni degli altri collaboratori non portano specifici riscontri alla tesi accusatoria: il La IA riferisce di acquisti del RA dal sodalizio solo in epoca antecedente al maggio del 1997 (data di arresto del collaboratore), precisando peraltro che il predetto non era "in società" (sent. app. p. 13). L'TO e l'TT affermano solo di avere saputo dallo stesso RA che questo "lavorava con gli stupefacenti" (v. app., p. 19-20).
Infine, il contenuto della conversazione intercettata intercorsa tra i due RA il 7 novembre del 1997, nella quale il padre MB manifesta un preoccupato interesse circa il trasporto di eroina effettuato dal TA (conclusosi con l'arresto di questo), nulla aggiungono, ne' sotto il profilo temporale ne' in termini di affectio societatis, alle risultanze di cui sopra si è detto.
Date le accennate carenze motivazionali, non risultando dalla sentenza impugnata indici di un duraturo legame del RA con il gruppo criminoso e tanto meno di una sua identificazione soggettiva con gli scopi perseguiti da questo, da cui anzi sembrerebbe essersi ben presto distaccato, si impone, limitatamente al capo B, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che, all'esito di nuovo giudizio, farà applicazione dei principi sopra enunciati in tema di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
2. Quanto al capo c), va precisato che il motivo di ricorso, seppure formalmente riferito alle posizioni di padre e figlio, contiene nella sostanza censure che attengono prevalentemente alla posizione di OV RA.
La sentenza impugnata in ogni caso non merita le critiche rivoltegli, perché i due RA appaiono raggiunti da sicure prove circa il loro coinvolgimento nel traffico di eroina, effettuato dal figlio secondo le direttive del padre.
Con riferimento alla posizione di MB RA, valgono gli elementi sopra indicati con riferimento al capo b), che seppure non idonei a dare ragione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo, rappresentano un quadro probatorio che sorregge adeguatamente l'ulteriore imputazione di traffico di stupefacenti. Inoltre, a dimostrazione dei vari episodi di spaccio, stanno anche le conversazioni telefoniche tra padre e figlio del febbraio 1998 in cui si fa riferimento a "scarpe" e "jeans" in un contesto comunicativo che ragionevolmente è stato riferito dai giudici di merito a quantitativi di stupefacenti. Non appare avere alcuna incidenza l'assoluzione degli imputati per il capo a), posto che a tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti non perché, come sostenuto dai ricorrenti, si trattava di "droga parlata", ma solo perché non vi era certezza che il sacchetto contenente gr. 400 di eroina gettato sotto un'autovettura da un giovane rimasto non identificato fosse il medesimo che era stato a quello consegnato da AL AM e ancor prima a quest'ultimo da MB e OV RA per il tramite di IN DO. Per ciò che concerne, poi, la specifica posizione di RA OV, occorre considerare che a fornire la prova della sua reiterata attività di spaccio al minuto di eroina per conto del padre stanno le concordi dichiarazioni dei collaboratori La IA e AT nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche del febbraio 1998 di cui si è detto. Completano poi logicamente tale quadro la ricordata telefonata intercorsa tra padre e figlio il giorno 7 novembre 1997 in cui si parla del carico di eroina del TA nonché la presenza di OV RA sul luogo in territorio di Villabate in prossimità del quale avvenne il sequestro di due panetti di gr. 500 ciascuno di eroina occultati sulla IA Thema condotta dal TA.
Si tratta di elementi di prova sicuri e convergenti, che non si vede come possano essere scalfiti dalla tossicodipendenza del giovane, di cui del resto ha parlato anche il AT.
I ricorsi vanno pertanto su tale capo rigettati.
3. Va peraltro avvertito che nel giudizio di rinvio relativo a MB RA dovrà essere fatta applicazione, ai fini della dosimetria della pena per il capo c) (anche se apportata a titolo di continuazione ove fosse ribadita l'affermazione di responsabilità per il capo b), dei nuovi limiti minimi edittali recati dalla attuale formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, introdotta dalla Legge Conversione 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, inserito nel D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, a norma del combinato disposto dell'art. 2 c.p., comma 4 e art. 609 c.p.p., comma 2. Invece, quanto a OV RA, questa Corte può provvedere direttamente a rideterminare la pena, a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 3, dato che essa era stata fissata dalla Corte di appello partendo del minimo edittale allora vigente di anni otto di reclusione, con riduzione di un quarto per le attenuanti generiche. Pertanto, ferma restando la pena pecuniaria irrogata, la pena detentiva va rideterminata in anni quattro e mesi sei di reclusione (p.b. anni sei, meno un quarto ex art. 62 bis c.p.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA MB, limitatamente al capo b), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, rigettando nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA OV limitatamente alla misura della pena detentiva, che ridetermina in anni quattro e mesi sei di reclusione, rigettando nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006