Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2025, n. 37951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37951 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
IU CI MI RE AM
EL GI
SC FI
CO MA NA
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37951/2025 Roma, li, 21/11/2025
Sent. n. sez. 597/2025 UP 08/10/2025 R.G.N. 15928/2025
sui ricorsi proposti da:
ES AN nato a [...] il [...]
IT IU nato a [...] il [...]
FA SC nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SC FI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
uditi i difensori:
- avv. ROCCO GUTTÀ che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese.
- avv. ANTONIO RICUPERO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
- avv. GUIDO CONTESTABILE che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
- avv. CISTIAN CISTIANO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione, in data 28 giugno 2022, con cui la Corte di assise di Locri aveva riconosciuto colpevoli del reato di omicidio ai danni di NZ RD: NN CI, convivente della vittima, RA FA e US ME, rispettivamente figlio ed amante della CI (capo A). NN CI era stata riconosciuta altresì colpevole del reato di tentato omicidio, commesso sempre ai danni di RD, il 15 aprile 2016 (capo D). Per l'effetto, la Corte distrettuale, riconosciuta, quanto al capo A), l'aggravante della premeditazione e, per la sola CI, anche l'aggravante dall'essere stato commesso il fatto nei confronti del compagno stabilmente convivente o comunque legato da relazione affettiva, aveva confermato la condanna di CI e ME alla pena dell'ergastolo e la condanna di FA alla pena di anni 23 di reclusione, previa concessione quest'ultimo delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante della premeditazione.
1.2. Con riferimento al reato di omicidio consumato di cui al capo A), la sentenza impugnata, anche attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado (quasi integralmente riportata nel corpo della motivazione), ha ricostruito i fatti di causa principalmente valorizzando: - le risultanze del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria nel luogo dove, il giorno il 13 novembre 2019, era stato rivenuto cadavere di NZ RD, all'interno del relitto completamente carbonizzato della sua autovettura Fiat Sedici, che hanno, tra l'altro, consentito di rivenire in prossimità dell'autovettura data alle fiamme un accendino antivento con tracce di DNA di NN CI;
- l'accertamento autoptico, che ha ricondotto la causa della morte di RD NZ ad una intossicazione da monossido di carbonio "in soggetto in precedenza tramortito con colpi alla calotta cranica che avevano provocato due lesioni traumatiche di entità lesiva tale da determinare una perdita di conoscenza e del tutto attendibilmente anche l'exitus sia pure non in tempi stretti"; - gli elaborati tecnici, principalmente la perizia eseguita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. nel giudizio di appello dall'ing. OG e dal dott. OR, che,
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feasb6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
incrociando gli orari e i tempi di percorrenza sia dell'autovettura Fiat Sedici sia di un'altra autovettura, la Fiat Punto di proprietà di NN CI ed in uso al figlio RA FA, come ricavati dalle immagini riprese dalle telecamere installate lugo il percorso nelle ore immediatamente precedenti all'allontanamento di RD dalla sua abitazione, con il traffico telefonico e l'aggancio celle delle utenze in uso ai tre imputati e allo stesso RD, ha consentito di ricostruire in modo affidabile non solo il lasso temporale dell'azione omicidiaria ma anche gli spostamenti della vittima e degli imputati nel periodo immediatamente precedente e successivo;
- i messaggi estrapolati dai telefoni delle persone coinvolte, in particolare dalle tre utenze in uso alla CI, attestanti la crisi della relazione sentimentale tra quest'ultima e RD;
-le deposizioni testimoniali rese dai familiari ed amici sulle tensioni e contrasti che minavano da tempo il rapporto di coppia tra la CI ed il RD nonché dalle persone che avevano incontrato la vittima nelle ore precedenti la morte;
- le dichiarazioni rese dalla CI, che aveva fornito un alibi rivelatosi falso, e da ME che aveva ammesso di essersi trovato la sera del delitto in compagnia di FA RA all'interno della Fiat Punto in occasione del riempimento della tanica di benzina presso un distributore automatico di carburante. Sulla scorta delle menzionate evidenze probatorie i Giudici del merito hanno ritenuto accertato che NN CI - da tempo animata da forte risentimento nei confronti del compagno, già manifestatosi nel 2016 con tentativo di avvelenamento di cui al capo D) ed accresciutosi negli ultimi dieci mesi per il timore che RD, come esternato in alcuni messaggi e confidato ai suoi familiari, potesse far riaprire le indagini relative a questo episodio o decidesse di separarsi sottraendole i figli gemelli aveva persuaso il figlio e l'amante, che a loro volta nutrivano ragioni personali di astio verso la vittima, a pianificare e porre in esecuzione l'azione omicidiaria risuscita grazie alla preventiva distribuzione dei compiti tra i partecipanti. Secondo le conformi valutazioni delle sentenze di entrambi i gradi del giudizio, l'esecuzione dell'azione omicidiaria ha avuto il seguente sviluppo: - NN CI propone a NZ RD di recarsi insieme in una zona isolata, contrada "La Scialata", in passato abitualmente frequentata dalla coppia;
- RD, nonostante le pessime condizioni atmosferiche che avevano indotto le autorità ad emanare un'allerta meteo, accetta l'invito perché desideroso di rappacificarsi con la convivente, trascorrendo con la stessa momenti di intimità utili a porre fine alla conflittualità che negli ultimi mesi aveva reso il rapporto sentimentale sempre più teso;
- alle ore 21.55.10 CI e RD si allontanano dall'abitazione familiare a bordo della Fiat Sedici condotta da RD;
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CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feasb6eb2b6b
Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
- durante il tragitto, dalle 22.07.14 alle 22.09.29, CI e RD effettuano una sosta intermedia presso il bar "La Lanterna, ubicato nella strada che conduce alla contrada "la Scialata", il solo RD esce dall'autovettura per entrare nell'esercizio dove acquista una merendina;
- alle 22:08:27, la CI, chiama il telefono di ME, il quale, però, non risponde, ma interpreta gli squilli come il segnale di inizio dell'azione concordata raccordandosi con FA;
- due minuti dopo, alle 22:10:06, FA RA e US ME escono dall'abitazione RD - CI per dirigersi nella zona dei parcheggi;
- alle 22.12.14, FA e ME si allontanano a bordo dell'autovettura Fiat Punto, per dirigersi presso il distributore di benzina RETITALIA;
- alle 22:24 circa la Fiat Sedici giunge nel posto dove sarà data alle fiamme;
- dalle 22:35 alle 22.41 circa, FA e ME sostano presso la stazione di servizio dove, servendosi del distributore automatico, prelevano cinque litri di benzina, riempiendo un bidone;
- alle 22:43:01, ME telefona alla CI intrattenendo una conversazione di un secondo;
alle 22:59:37 e alle 23:00:02, la CI invia un sms rispettivamente a ME e al figlio;
- alle 22:47:20 e alle 22:55:48, ME tenta, senza riuscirsi, di telefonare
alla CI;
- alle 22:59:41, ME riceve un sms dalla CI;
alle 23:00:05, RA FA riceve un sms dalla madre;
- dalle 23:00:12, ME ricontatta telefonicamente la CI;
- alle 23:04:48, la Fiat Punto è ripresa dalla telecamera installata presso il ristorante ""La Lanterna"" mentre procede in direzione della contrada "La Scialata"; alle 23:13:17, ME, mentre si sposta, in compagnia di FA a bordo della Fiat Punto, dal bar "La Lanterna" in direzione di contrada la Scialata, tenta nuovamente di contattare la CI ad un'utenza diversa da quella delle ore 23:00:12; - alle 23:16:17, l'utenza in uso a RD termina la connessione dati;
alle 23:17:00, la CI chiama RA FA con il quale ha una conversazione durata 18 secondi;
- fino alle 23.17:18, i tre imputati si scambiano contatti telefonici impegnando più celle, la cui attivazione, tenuto conto dei tempi di percorrenza, attesta non solo un progressivo avvicinamento al luogo dove è stata rinvenuta l'autovettura con il cadavere di RD, ma anche la loro contestuale presenza in contrada La Scialata proprio in concomitanza con il lasso temporale (tra le 23:20 e le 23.30) in cui
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
RD, precedentemente tramortito, è stato trasportato di peso nell'autovettura data alle fiamme;
dalle 23:17:18 alle 23:52:44, quindi per un intervallo protrattosi per 35 minuti e 26 secondi, il traffico telefonico tra le utenze in uso ai tre imputati si interrompe, ad eccezione di un sms, con avviso di chiamata, ricevuto dalla CI ed inviato dall'utenza di ME alle 23:25:13, per riprendere dopo il ritorno nelle rispettive abitazioni;
- alle 23:44:01, la Fiat Punto è videoripresa mentre transita nei pressi della Bar "La Lanterna", provenendo da contrada La Scialata;
- dalle 23:52:18 e alle 23:52: 31 FA tenta di chiamare la nonna, RO LO, che però non è raggiungibile;
- alle ore 00,06, l'autovettura Fiat Punto arriva nell'area adibita a parcheggio dell'abitazione CI - RD.
1.2. Con riferimento al capo D), la Corte di assise di appello, in sintonia con il Giudice del primo grado del giudizio, ha ritenuto accertato che sia stata CI NN a somministrare a NZ RD il quantitativo di benzodiazepine sufficiente per procurargli la perdita di conoscenza mentre si trovava alla guida della sua automobile, con conseguente incidente dal prevedibile esito mortale solo per caso non verificatosi. I giudici calabresi hanno valorizzato quali rassicuranti prove di accusa: - le confidenze con cui RD aveva rilevato a più familiari che era stata proprio la CI preparargli l'ultima bevanda ingerita subito prima di mettersi alla guida;
- il contenuto di alcuni messaggi inviati alla CI in cui RD aveva minacciato di fa riaprire le indagini a suo carico, ritrattando le precedenti dichiarazioni liberatorie, evidentemente rilasciate per non compromettere la relazione di convivenza;
- le dichiarazioni dell'ex marito dell'imputata, il quale durante la convivenza con quest'ultima era stato, suo malgrado, vittima d un episodio simile.
Ricorrono per Cassazione tutti e tre gli imputati.
2. NN CI ricorre per il tramite del difensore di fiducia avv. Cristian Cristiano, articolando sei motivi, alla cui esposizione premette critiche riferite all'intero percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. La ricorrente si duole, oltre che del rinvio alle argomentazioni della Corte d'assise in assenza dei presupposti cui la richiamata giurisprudenza di legittimità subordina la motivazione per relationem e del mancato esame delle specifiche doglianze difensive illustrate nell'atto di appello, del travisamento del compendio
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Firmato Da: IU
CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
probatorio o comunque del sistematico ricorso nella sua valutazione a ragionamenti di tipo circolare. Al riguardo evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata: - le iniziali dichiarazioni con cui imputata aveva avvalorato la tesi del suicidio del compagno non costituiscono l'espressione di un "patologico atteggiamento mistificatorio", ma sono fondate sulla volontà suicidiaria espressa dallo stesso RD la sera prima della morte, in più messaggi ritenuti dalla stessa Corte distrettuale attendibili;
non sono rinvenibili negli atti fotografie di atteggiamenti amorosi tra CI e ME utili a dimostrare l'esistenza di una relazione sentimentale tra i due coimputati in epoca precedente all'omicidio; - RD aveva problemi relazionali non solo con l'imputata, ma quantomeno con la sorella, così come si evince dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese il 20 agosto 2016 per spiegare le modalità di consumazione del tentato omicidio contestato al capo D). La sentenza ha, invece, ignorato dati oggettivi incontestabili, che, se correttamente valutati, avrebbero escluso il giudizio di responsabilità a carico della ricorrente: - la sproporzione in ordine all'altezza tra RD e CI, tale da rendere irrazionale il conferimento proprio a quest'ultima dell'incarico di compiere l'aggressione; - la direzione dei colpi inferti a RD alla nuca e la posizione dei traumi, l'una e l'altra attestanti l'esecuzione dell'aggressione, non all'interno da parte del passeggero, identificato nella CI, ma all'esterno dell'autovettura cui era seguita il posizionamento del corpo nel sedile del guidatore;
- le condizioni in cui versava la vittima, al momento dell'intossicazione per inalazione di fumo, ovvero quelle proprie di un soggetto così inerme da potere essere ritenuto dagli astanti come già morto;
- il messaggio delle ore 23:09 con cui la CI scrive al compagno "torna che ti perdono", per di più utilizzando un'utenza che aggancia la cella compatibile con la casa coniugale;
- il rinvenimento di una formazione pilifera sul telefono distrutto di RD riconducibile a persona diversa dalla CI, dei coimputati e dalla vittima;
- l'assenza di una certa identificazione della persona che sale con RD a bordo dell'autovettura incendiata.
2.1. Con il primo motivo, NN CI deduce apparenza e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
probatorio, in relazione alla affermazione di penale responsabilità per il reato di tentato omicidio di cui al capo D). Lamenta che la Corte distrettuale nonostante le sollecitazioni della difesa nelle memorie difensive: non ha preso in considerazione plurimi atti probatori pur acquisiti al dibattimento. In particolare, non ha attribuito adeguata rilevanza alle dichiarazioni, ampiamente liberatorie, nei confronti della CI rese da RD nell'immediatezza dei fatti ed ha, invece, privilegiato le confidenze che lo stesso ha fatto alla madre e alla sorella, AR, inizialmente indicata da RD come sospetta autrice dell'avvelenamento da benzodiazepine, e all'amante, per di più, per come riferito dalla madre, aventi ad oggetto le convinzioni maturate dall'interessato molti anni dopo il fatto, in seguito ad un sogno avvenuto nel febbraio 2019; ha considerato OC FA, marito separato della CI, testimone attendibile, senza, però, approfondirne la credibilità alla luce dei palesi motivi di risentimento che lo stesso nutriva nei confronti della CI, che in passato lo aveva denunciato per condotte di molestia sessuale;
- ha enfatizzato i messaggi in cui RD, significativamente nel marzo 2019, minaccia la CI di far riaprire il caso, ignorando che la destinataria non si è mostrata per nulla intimorita.
2.2 Con il secondo motivo denuncia incongruità ed apparenza dell'impianto motivazionale con cui ha ritenuto sussumibile la condotta ascritta all'imputata nella fattispecie di tentato omicidio di cui al capo D). Lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del quantitativo effettivo di benzodiazepina assunto da RD, che, come risulta dal diario clinico aggiornato con l'esito degli esami chimici, era pari a circa 377,00 ng/l quindi in misura pacificamente non in grado di comportare effetti letali, tranne nel caso, nella specie indimostrato, di interazione con altre sostanze. Non ha operato il giudizio di idoneità degli atti nella prescritta prospettiva ex ante - ovvero in rapporto alle circostanze di fatto conosciute o conoscibili dall'imputata e alle modalità della sua condotta ma ex post, finendo per considerare decisive le conseguenze effettivamente realizzatesi, ovvero l'incidente con il violento impatto dell'autovettura guidata da RD con un albero. Avrebbe dovuto, invece, confrontarsi con il dato relativo alla accertata non micidialità del quantitativo di sostanza somministrata, all'incertezza sui sintomi di sonnolenza provocati, all'incidenza nello sviluppo causale dell'imprevedibile assunzione di caffeina.
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
2.3. Con il terzo motivo, sempre relativo al reato di cui al capo D), deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo omicidiario diretto ovvero intenzionale. La sentenza, pur riconoscendo implicitamente la natura eventuale del dolo riscontrabile in capo all'imputata, non ha escluso la responsabilità a titolo di tentato omicidio nonostante quest'ultimo reato, per giurisprudenza consolidata, non sia configurabile con tale forma di dolo e comunque allorquando, come nel caso in esame, l'agente ha agito accettando il rischio dell'evento morte.
2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al capo A) dell'imputazione, apoditticità e circolarità della motivazione in relazione a temi probatori di valenza decisiva nonché violazione dei principi che governano la valutazione della prova indiziaria. - Quanto al riconoscimento dell'imputata nella sagoma ripresa mentre sale a bordo dell'autovettura della vittima, rimarca che esso è avvenuto valorizzando un fotogramma caratterizzato da incontestabile non nitidezza e senza valutare le ulteriori risultanze istruttorie di segno contrario rinvenibili: - nelle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria LO e AN (in quali, hanno escluso la possibilità di riconoscere i soggetti ripresi nel filmato) nonché del proprietario del bar La Lanterna, Misiti, (che ha riferito di non avere visto occupanti dell'autovettura diversi da RD ); - nella relazione dei IS (che ha escluso la presenza di materiale biologico della CI nella scena criminis rilevando la presenza di formazione pilifera non appartenente ne alla vittima né agli imputati); - nella consulenza medico legale a firma dei consulenti di parte del pubblico ministero (da cui è emerso che i due colpi che attingevano il cranio di RD non potevano essere stati inferti dal soggetto occupante il lato passeggero ma fuori dell'autovettura, rendendo improbabile che l'aggressione possa essere stata eseguita dalla CI stante la sproporzione sul piano fisico con la vittima). Non regge l'affermazione secondo cui la persona ripresa non poteva che essere la CI "perché è lei che vive nell'abitazione dalla quale è vista uscire"; nel medesimo complesso abitativo, infatti, abitativo vivono altre persone con corporatura identica alla CI. - Quanto alla riconducibilità in capo alla CI dell'uso di due delle tre utenze a lei riferite nell'esame dei tabulati e delle celle impegnate, la sentenza è incappata in un travisamento probatorio omissivo. In disparte dell'illogicità della ricostruzione accusatoria recepita dalla sentenza impugnata, secondo cui la CI la sera dei fatti aveva portato con sé tre telefoni diversi usandoli tutti a fasi alterne, è un dato incontestato, risultante dagli accertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria mai messi in discussione, che tanto
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
l'utenza con finale 839 tanto quella con finale 528 sono entrate in contatto tra loro più volte nelle settimane precedenti l'omicidio e tre volte il giorno 11 novembre 2019, sicché è impossibile sostenere che appena qualche ora dopo queste utenze nella evidente disponibilità di persone diverse fossero in uso contemporaneamente alla stessa persona, per quanto ne fosse la formale intestataria. Allo stesso modo, L'utenza con finale 528 ha più volte contattato nei mesi precedenti l'omicidio l'utenza con finale 297, senz'altro in uso alla CI come della stessa indicata nella denuncia di scomparsa del compagno. Fino al giorno dell'omicidio, pertanto, le tre utenze prese in esame con finale 297, 528 e 839 sono state, conseguentemente, nella disponibilità di tre persone diverse, non potendosi certamente ipotizzare che la CI si chiamasse da sola. La Corte distrettuale, pur sollecitata, non si è occupata di questo aspetto, attribuendo decisiva rilevanza alla formale intestazione delle utenze e all'avvenuto riconoscimento della sagoma filmata nella CI. - Quanto alla compatibilità delle celle agganciate dalle utenze considerate in uso alla CI con il percorso che conduce dal bar "La Lanterna" al luogo di rinvenimento del cadavere, la Corte distrettuale, nonostante le chiare considerazioni espresse nelle memorie difensive, non ha tenuto conto del dato pacifico che l'unica utenza sicuramente in uso alla CI, quella con finale 297, alle ore 23:16 ha agganciato una cella, la CGI 22210088660013, che non ricomprende nel suo cono di irraggiamento il luogo di ritrovamento del cadavere bensì la sua abitazione, e che l'utenza con finale 839, appena un minuto dopo alle ore 23:17, ha agganciato un'altra cella dotata di un diverso cono di irraggiamento. Ciò è spiegabile solo ammettendo che, contrariamente alla ricostruzione accusatoria, l'utilizzatore delle due utenze si trovava al momento dei contatti in luogo diverso e che l'utenza confinale 297 è stata utilizzata in un luogo diverso da quello in cui è stato consumato l'omicidio. Non è stata adeguatamente valutata la rilevanza probatoria del messaggio con il testo ""torna a casa che ti perdono" inviato alle ore 23:09 dall'utenza di NN CI con finale 297, come attestato dallo screenshot consegnato dall'interessata alla polizia giudiziaria. Ingiustificatamente è stato considerato messaggio di servizio del gestore quello ricevuto dall'utenza 297 alle 23:43:20 proveniente dall'utenza in uso a RA FA. Sono stati erroneamente valutati i contatti tra gli imputati nel periodo in cui gli stessi dovevano trovarsi insieme a bordo della medesima autovettura.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di omicidio nonché in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione.
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CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feaab6eb2b6b
Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
La sentenza impugnata ha ricostruito il movente dell'azione omicidiaria in modo non solo contraddittorio, ravvisandolo sia nell'essere la vittima un ostacolo alla relazione sentimentale della CI con ME sia nella gelosia nutrita dalla donna a seguito della scoperta del tradimento da parte di RD, ma anche incompleto, trascurando che la vittima, attraverso messaggi la cui autenticità non è stata messa in discussione, aveva manifestato alla CI l'intenzione di suicidarsi appena il giorno prima rispetto agli eventi occorsi. Non si comprende perché la CI considerasse l'omicidio come unica soluzione, pur potendo interrompere la relazione, come richiestole dallo stesso compagno, per reagire al tradimento. Non possono nemmeno valorizzarsi le minacce asseritamente pronunciate, qualche mese prima dell'episodio omicidiario, da RDì in alcuni messaggi indirizzati alla donna, nei quali paventava la riapertura del caso con riferimento al tentato omicidio contestato a capo D), poiché la CI nei medesimi messaggi non mostra alcuna preoccupazione né ha una reazione scomposta limitandosi ad affermare la propria estraneità ai fatti. Quanto alla premeditazione, la Corte distrettuale muove dal presupposto indimostrato che l'omicidio sia il risultato di un'ideazione meticolosa e risalente nel tempo, con una ripartizione dei ruoli ben determinata, senza, però, considerare il dato, certo ed oggettivo, costituito dalle azioni contestate a ME e a FA. Questi ultimi infatti hanno acquistato la tanica di benzina soltanto la sera del delitto alle 22:35; né in senso contrario può osservarsi che non potevano fare diversamente in ragione della natura del bene, che non è affatto un ben reperibile e facilmente occultabile. Non può parlarsi di un piano delittuoso scandito e predefinito, tenuto conto dei ritenuti plurimi contatti intercorsi tra gli imputati, compatibili in via esclusiva con una realizzazione del delitto talmente disordinata da richiedere continui coordinamenti e aggiornamenti. Non è stata attribuita adeguata rilevanza all'unico dato certo: la presenza di ME e FA la sera del delitto, alle 22:35 circa, presso la stazione di servizio intenti a riempire una tanica di benzina. Trattasi di condotta non compatibile con la preventiva organizzazione del reato, tant'è vero che la stessa Corte distrettuale per spiegarla o introduce un argomento eccentrico (la benzina sarebbe un bene soggetto a deperimento e difficilmente occultabile) oppure, discostandosi alla sentenza di primo grado, attribuisce alla chiamata alle ore 23:17, dall'utenza in uso alla CI al figlio, un significato diverso da quello attribuito alle numerose altre registrate nel medesimo arco temporale, ritenendo che essa sia servita all'imputata per avvisare FA e
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
ME della necessità del loro intervento nel luogo dell'omicidio in esecuzione dell'asserito piano già predefinito nei luoghi ruoli e tempi. In realtà, la sequenza di contatti tra gli imputati è compatibile soltanto con una disordinata realizzazione del delitto. E stata valorizzata a sostegno della contestata premeditazione la responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di tentato omicidio di cui al capo D), nonostante non vi sia prova adeguata del coinvolgimento dell'imputata in tale episodio. Non è comunque ipotizzabile che l'intento omicidiario sia rimasto immutato dal 2016 al 2019, soprattutto tenuto conto delle diverse modalità esecutive tra i due episodi lontani nel tempo. Da nessun elemento si evince, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di premeditazione, il radicamento nella psiche della CI del proposito omicida e la sua persistenza per un apprezzabile lasso temporale, non essendo sufficiente la mera preordinazione dei mezzi esecutivi. La sentenza impugnata non ha esaustivamente risposto alla richiesta difensiva di riqualificazione delle condotte concorsuali secondo lo schema giurisprudenziale del "dolo colpito a mezza via dall'errore", in base al quale se taluno, convinto di aver cagionato la morte di una persona con una precedente condotta dolosa, ne occulti il cadavere e la morte si verifichi come conseguenza dell'azione di occultamento, egli risponderà di tentato omicidio e di omicidio colposo in concorso reale tra loro. La sentenza impugnata ha valorizzato, per escludere l'assunto difensivo, la sussistenza della premeditazione di cui, invece, non vi è adeguata prova. Eliminando siffatto errore di valutazione, la tesi alternativa acquista piena validità per la evidente aderenza alle risultanze probatorie. E' pacifico, alla luce delle risultanze degli incontestati accertamenti medici, che quando il corpo di RD è stato posizionato all'interno dell'autovettura, immediatamente prima di appiccare il fuoco, appariva privo di sensi ed inerme a causa dei colpi ricevuti alla nuca. Tale situazione ben poteva convincere le persone, presenti sul posto dell'avvenuto decesso di RD, tenuto conto che questi ultimi avevano appiccato l'incendio del veicolo in tempi strettissimi e non avevano nemmeno atteso la diffusione delle fiamme. Al contrario, è irragionevole ipotizzare che, come sostenuto dalla Corte di assise di appello, gli imputati potessero avvertire un "sia pure flebile respiro della vittima" in considerazione del tempo, non superiore a cinque minuti, impiegato per spostare il corpo della vittima che, come si ricava dall'esame del medico legale, Introna, non era stata colpita all'interno del veicolo.
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
Peraltro, un'aggressione all'esterno del veicolo ben difficilmente poteva essere realizzata dalla CI stante la palese operazione fisica esistente essendo RD alto 1,89 mentre la CI appena 1,50 Gli imputati, pertanto, possono avere agito al sole fine di occultare quello che credevano essere un cadavere.
2.6. Con il sesto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 1 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'aggravante di avere agito contro la persona stabilmente convivente o ad esso legata da relazione affettiva. L'impianto motivazionale è estremamente contraddittorio: pur dando atto che molti testimoni hanno evidenziato le forti criticità del rapporto tra l'imputata e la vittima, che addirittura temeva di essere uccisa e che pertanto ricorreva abitualmente alla famiglia di origine per tutte le esigenze di vita, ha ritenuto non cessata la convivenza, valorizzando la condivisione delle abitazione familiare, che, tuttavia, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, costituisce concetto diverso dalla convivenza perché richiede un rapporto di intimità, di fiducia e di affidamento, a prescindere dal tipo di legame formale. D'altra è lo stesso RD in uno dei messaggi ad ammettere di non convivere più con l'imputata, tanto da chiederle di ritornare insieme. Il nuovo testo dell'art. 577, primo comma, n. 1 cod. pen. come modificato dalla legge numero 69 del 2019, mentre con riferimento al rapporto di coniugio precisa che l'aggravante è configurabile anche nel caso di separazione legale tra i coniugi, per i soggetti conviventi richiede l'attualità dello status di stabile condivisione morale e materiale.
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha denegato il riconoscimento dell'attenuante, valorizzando principalmente la pervicacia dell'imputata nel dichiararsi innocente, così ledendo gravemente il suo diritto, costituzionalmente tutelato, di difendersi e professarsi non colpevole. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha precisato che è illegittimo il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla mancata confessione e che la protesta di innocenza non può essere assunta da sola come elemento decisivo sfavorevole. Sono stati ignorati vari dati pur sintomatici della meritevolezza del beneficio come lo stato di incensuratezza, l'assenza di collegamenti con ambienti vicini alla criminalità organizzata, l'avere agito in un particolare stato emotivo e passionale,
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
la gelosia, i condizionamenti alla sua personalità legate al precedente rapporto coniugale caratterizzato da violenze sia psicologiche che morali del partner.
3. FA RA ricorre per il tramite del difensore di fiducia avv. Antonio ricupero, articolando sei motivi, alla cui esposizione premette una critica di fondo alla sentenza impugnata: l'utilizzo diffuso della tecnica del copia e incolla e l'assenza di rilievi specificamente riferiti ai motivi dedotti con l'atto di appello.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonché incompatibilità dello standard probatorio con la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento ad una pluralità di temi.
In particolare:
- con riferimento all'aggancio della cella telefonica dall'utenza radiomobile ritenuta in uso a RA FA in relazione alla telefonata delle ore 23.17.00 dal giorno 11 novembre 2019, lamenta l'acritico recepimento delle valutazioni espresse dai periti nominati in accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello. La circostanza che l'utenza in uso allo FA si trovasse in prossimità della casa dei nonni, così come sostenuto dalla difesa, è stata esclusa sulla base di un giudizio meramente probabilistico, per di più ritenendo accertato che anche in passato per ben sedici volte, anche in orario notturno, l'utenza in questione aveva attivato la stessa cella attivatasi la notte dell'omicidio. Gli stessi periti hanno finito per ammettere la possibilità che l'utenza radiomobile di FA, qualora si fosse trovata presso l'abitazione dei nonni, avrebbe potuto comunque agganciare la stessa cella telefonica che copriva la zona in cui è stato commesso l'omicidio. Dall'altra parte, le indicazioni fornite dal segnale captato dalla cella non consentono l'esatta localizzazione dell'utenza abbinata ad un apparecchio telefonico mobile, sussistendo margini di errore, anche di centinaia di metri se non di chilometri. Per questa ragione la giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata ha affermato che la presenza in un certo luogo del detentore del dispositivo richiede necessariamente elementi ulteriori e diversi da quelli ricavati dall'attivazione della cella in grado di precisare l'esatta posizione all'interno dell'area coperta da quest'ultima. Nemmeno è decisivo il direzionamento della cella verso il luogo del delitto anziché verso la casa dei nonni dell'imputato, in linea d'aria assai vicina, essendo pacifico, come chiarito dai consulenti di parte, che le antenne irradiano il loro segnale, seppure con intensità minore, anche nella direzione opposta a quella principale.
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CI
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
In ogni caso, la Corte distrettuale ha ritenuto estremamente improbabile la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa pur ritenendo scientificamente corretti i dati su cui essa è fondata. - Con riferimento tanto all'identificazione di RA FA quale conducente dell'autovettura Fiat Punto quanto alla fondatezza della tesi della sua presenza all'interno dell'abitazione dei nonni paterni dalle ore 22.30 alle 23.00, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le doglianze articolate dalla difesa nell'atto di appello riportate per stralcio nel ricorso. La Corte distrettuale ha continuato a valorizzare, ai fini dell'identificazione di FA, il presunto colore bianco dell'indumento indossato dal guidatore e le dichiarazioni del teste di PG AN, che ha riconosciuto FA nel volto ripreso dalle telecamere in forza di una pregressa conoscenza diretta, nonostante sia pacifico che le immagini registrate dalle telecamere non siano nitide e non consentano l'individuazione certa di persone e veicoli. Non ha adeguatamente valutato le prove a discarico: sia la consulenza di parte del dott. Milicia (che ha confermato la ricostruzione difensiva secondo cui FA, anziché essere presente nel luogo di consumazione dell'omicidio, si trovava nell'abitazione dei nonni, dove era entrato servendosi di un ingresso secondario non riprese dalle videocamere di sorveglianza) sia le dichiarazioni della nonna, RO LO, la quale, con precisione, ha collocato cronologicamente il ritorno a casa del nipote tra le 22.30 e le 23.00. In contrasto con i principi in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati, ha ritenuto credibili le dichiarazioni, tardive e contraddittorie, rese da US ME sugli spostamenti a bordo della Fita Punto di NN CI in compagnia di FA, pur in assenza di adeguati riscontri ed in presenza di plateali smentite da parte dei testimoni che avrebbero dovuto confermarle.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La Corte distrettuale è partita dalla premessa corretta che gli elementi costituivi dell'aggravante, ovvero quello cronologico e quello ideologico, possono essere dimostrati con ricorso alla prova logica sulla scorta degli indizi ricavabili delle modalità del fatto e dalle circostanze di tempo nonché dal concorso di più persone e dal movente e che non è necessario che tutti i correi partecipino all'originaria deliberazione volitiva essendo sufficiente che ne abbiano acquisito piena consapevolezza in epoca precedente al loro contributo e a distanza di tempo tale da consentire la prevalenza della maturazione del proposito criminoso sui motivi inibitori. In quest'ottica avrebbe, però, dovuto accertarsi in capo allo FA un movente certo precisando il momento in cui era insorto il proposito criminoso.
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Firmato Da: IU Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3 CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b
Invece, la Corte ha considerato decisivo il rapporto poco sereno con la persona offesa e non ha chiarito se l"accertata occasionalità della consumazione del reato, abbia avuto carattere preponderante e se l'imputato abbia avuto il tempo necessario per riflettere sulla decisione omicidiaria, finendo per ritenere sufficiente la mera preordinazione e l'apprestamento dei mezzi necessari per l'esecuzione". Non ha approfondito il tema principale dell'imputazione soggettiva dell'aggravante al ricorrente in modo da escludere forme occulte di responsabilità oggettiva o ipotesi di responsabilità aggravata per dolo altrui. In violazione dell'art. 118 cod. pen., la sentenza impugnata ha esteso in modo automatico a tutti i concorrenti l'aumento di pena per la mera partecipazione ad un fatto premeditato, senza accertare se FA avesse partecipato consapevolmente alla decisione omicidiaria, eventualmente assunta dai uno o più correi, e se tale sua intenzione fosse perdurata nel tempo, ferma e costante, fino al momento esecutivo. In quest'ottica ha ritenuto decisiva ai fini della premeditazione la circostanza che l'imputato, qualche ora prima del delitto, aveva partecipato alle operazioni di procacciamento della benzina, pur trattandosi di un'operazione compatibile con un'azione omicidiaria estemporanea. Non vi è dubbio, sul piano logico, che, qualora il piano criminoso, come in concreto realizzato, fosse stato effettivamente organizzato molto tempo prima, la benzina sarebbe stata prelevata in un giorno diverso da quello in cui era programmato l'agguato, evitando il rischio delle riprese da parte delle telecamere di video sorveglianza della stazione di servizio.
senza
La Corte non ha chiarito perché FA abbia agito quale concorrente nell'omicidio premeditato anziché, come sostenuto dalla difesa in una delle sue ricostruzioni alternative, limitarsi a svolgere un adempimento esecutivo, avere alcuna consapevolezza del piano delittuoso ordito dalla madre.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di omicidio nelle ipotesi di omicidio tentato in concorso con il successivo omicidio colposo. Con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle esposte nel corrispondente motivo del ricorso proposto nell'interesse di NN CI, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non ha chiarito le ragioni in forza delle quali non è applicabile l'istituto giuridico del "dolo colpito a mezza via dell'errore". Quali che siano le precise modalità esecutive dell'omicidio, non ricostruite dai giudici del merito in termini di certezza, è senz'altro più aderente al compendio probatorio la scomposizione dell'intera vicenda in due condotte: la prima sorretta
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Firmato Da: IU
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dall'animus necandi ma non conclusasi con l'evento morte;
la seconda caratterizzata dal dolo di occultamento di cadavere. Sia che si accetti la ricostruzione secondo cui l'aggressione della CI ai danni di RD è avvenuta all'interno dell'abitacolo sia che si aderisca alla ricostruzione secondo cui la CI ha colpito la vittima fuori dall'autovettura, rimane fermo il dato che FA e ME sono intervenuti quando la vittima appariva, come spiegato nella consulenza medica in atti, un corpo privo di vita, sicché la successiva condotta tenuta da entrambi non poteva che essere finalizzata a distruggere o ad occultare quello che ritenevano essere un cadavere nella totale assenza del dolo omicidiario. Nemmeno è ipotizzabile che FA fosse comunque in grado di accorgersi della presenza di segni vitali alla luce delle gravità delle lesioni encefaliche e della posizione in cui è stato trovato il corpo carbonizzato, tale da escludere qualunque forma di resistenza alle fiamme.
3. ME US ricorre, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giacomo Curti, sviluppando sei motivi alla cui esposizione premette alcune osservazioni utili a dimostrare l'insussistenza di una "doppia conforme di merito".
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata individuazione dello specifico contributo concorsuale fornito dall'imputato. La sentenza impugnata, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, analiticamente richiamati, ha offerto una motivazione cumulativa della responsabilità, non specificando quale sia stata la condotta omicidiaria attribuita ad ogni concorrente. La partecipazione consapevole di US ME e di RA FA alla pianificazione e all'esecuzione dell'omicidio è stata desunta dalla circostanza, ritenuta decisiva pur in assenza di adeguato sostegno nel compendio probatorio, che entrambi fossero a bordo della Fiat Punto nell'intervallo di tempo in cui fu commesso l'omicidio. È stata valorizzata anche la circostanza che ME aveva partecipato alle operazioni di riempimento della tanica di benzina presso la stazione di rifornimento circa un'ora prima del delitto. Alla condotta del ricorrente, così genericamente ricostruita, non può attribuirsi alcuna efficacia facilitatrice o agevolatrice rispetto alla realizzazione dell'omicidio perché difetta la prova sia che egli fosse in quel momento consapevole dell'uso cui era destinato il carburante sia che l'incendio dell'autovettura con a bordo RD fosse stato appiccato proprio con l'uso della benzina procurata da ME sia che
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
l'incendio avesse avuto un ruolo determinante nella causazione del decesso della vittima. A quest'ultimo proposto va considerata la natura delle lesioni procurate in precedenza a RD, definite dai consulenti di così grave entità da determinare la perdita di conoscenza del soggetto nonché l'exitus anche se in tempi non serrati.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonché impiego di uno standard probatorio incompatibile con la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nessuna delle evidenze indicate dalla Corte come dimostrative della colpevolezza dell'imputato è in grado di assurgere a dato certo, noto è provato. Non vi è prova: - che ME si sia posto alla guida della Fiat Punto;
anzi, dalle immagini riprese dalle telecamere della stazione di servizio risulta che ME viene immortalato mentre scende dall'autovettura dal lato del sedile del terzo trasportato;
- che l'utenza in uso a ME allorquando ha agganciato, nel periodo di interesse, la cella n. 222104001662751, si trovasse nel contesto spaziale in cui è stato consumato l'omicidio, considerato che l'accertamento peritale utilizzato per pervenire a tale conclusione non è attendibile per non avere i periti potuto compiere necessari rilevamenti sul posto a causa dell'intervenuta dismissione delle antenne;
- che ME abbia fornito una falsa ricostruzione dei fatti quando, in sede di interrogatorio, ha affermato di non avere proseguito la marcia con l'autovettura di FA in direzione del luogo del delitto, contrada La Scialata, ma di essersi fermato, come confermato dall'esame dei tabulati compiuto dal suo consulente di parte e dai periti, all'altezza di un vecchio casello Anas dove per circa mezz'ora aveva aspettato il ritorno di FA (È pacifico, infatti, che tutte le telefonate effettuate da ME verso le utenze in uso alla CI dalle 23:08:14 alle 23:12:39 hanno agganciato una cella diversa da quella, la n. 222104001662752, che irradia con maggiore copertura verso la zona dove è stato rinvenuto il cadavere;
non rileva, invece, che la cella effettivamente agganciata, la n. 222104001662751, ha un cono di operatività che "include e supera il comune di San Giovanni Gerace", estendendosi per circa 6 chilometri;
ciò che conta è che tale cella effettivamente impegnata dall'utenza in uso a ME nel periodo di interesse copre con certezza il luogo dove lo stesso ha riferito di essersi fermato e la zona di ritrovamento del cadavere soltanto in presenza di peculiari condizioni, di cui, tuttavia, non vi è alcuna prova nel caso di specie); - che ME abbia continuato la marcia a bordo della Fiat Punto dal bar La Lanterna, dove il veicolo è stato video ripreso alle 23:04 e alle 23:44:01 mentre
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CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feaab6eb2b6b
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
percorreva la strada nelle opposte direzioni, fino a raggiungere il luogo di ritrovamento del cadavere ed abbia avuto il tempo di percorrere, in andata e ritorno, tale percorso in tempo utile per porre in essere la contestata condotta agevolatrice dell'azione omicidiaria;
- che ME e FA siano intervenuti su sollecitazione della CI dopo che la stessa aveva neutralizzato il compagno, muniti della tanica di benzina utilizzata per appiccare l'incendio; - che durante l'intervallo di tempo, dalle 23.17.18 alle 23:52.44, della durata di 35 minuti e 26 secondi non ci siano contatti telefonici tra gli imputati;
al contrario risulta dalla perizia l'utenza intestata alla CI riceve un sms dall'utenza intestata al figlio alle 23:43.20. In definitiva, la difesa ha allegato per ogni singolo indizio una spiegazione alternativa non solo compatibile con le prove assunte ma dotata di pari o maggiore persuasività tale da rendere, comunque, applicabile in favore dell'imputato la regola di giudizio prevista dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. che impone al giudice di condannare l'imputato alla sola condizione che le prove acquisite lasciano fuori soltanto eventualità remote. La ricostruzione fattuale della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria sia laddove ritiene verosimile che gli imputati, nell'elaborare il piano criminoso, abbiano attribuito il compito di neutralizzare fisicamente la vittima alla CI e non agli altri due complici, dotati di ben maggiore forza fisica, sia laddove individua un movente dell'azione omicidiaria fondato in particolare sull'interesse comune della CI e di ME di eliminare fisicamente RD in quanto ostacolo alla loro relazione, senza affrontare il tema decisivo della prova della volontà in capo al ME di intraprendere con la CI una relazione di stabile convivenza. In ogni caso, come risulta da più messaggi scambiati con RD, la CI aveva la possibilità di porre fine alla relazione con quest'ultimo senza necessità di ucciderlo.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione di elementi di prova a discarico, pur ritualmente acquisiti. La sentenza impugnata non si è confrontata con le specifiche censure articolate dalla difesa per dimostrare la radicale illogicità della ricostruzione storica fatta proprio dalla Corte d'assise con riferimento a punti essenziali, come le ragioni che avevano indotto la vittima ad uscire di casa nonostante l'allerta meteo. Ha spiegato semplicisticamente con la "sicurezza dell'impunità" l'episodio che vede ME, CI e FA, pochi giorni dopo il rinvenimento del cadavere, recarsi insieme presso un centro commerciale
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
Ha definito irrilevante la "paura del sangue" patita da ME nonostante trattasi di circostanza adeguatamente provata da più dichiarazioni testimoniali. Avrebbe dovuto invece spiegare perché il ricorrente alla vista del sangue che fuoriusciva dal cranio di RD non era andato nel panico, come è accaduto in altre occasioni, prestandosi invece a trasportare il corpo insanguinato e a collocarlo nell'autovettura data alle fiamme. Ha trascurato l'atteggiamento sereno tenuto da ME nell'occasione della perquisizione a suo carico e nel corso delle conversazioni intercettate con FA.
3.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 83 e 586 cod. pen. nella parte in cui la sentenza ha escluso la configurabilità dell'istituto del "dolo colpito a mezza via dall'errore", esponendo argomenti sovrapponibili a quelli degli altri ricorrenti principalmente incentrati sull'irragionevole mancata distinzione del ruolo della CI da quello dei complici.
3.5. Con il quinto motivo deduce violazione nell'articolo 577, n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ravvisata sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La Corte ha esteso l'aggravante, valutata sussistente in relazione alla sola CI, al concorrente ME ritenendo che questi fosse consapevole del particolare atteggiamento soggettivo della complice ed avesse deciso di abbracciarlo e farlo proprio. Tale operazione ricostruttiva risulta, però, fondata su mere presunzioni non risultando provato in alcun modo che l'intera azione omicidiaria sia stata oggetto di un'organizzazione corale, preparata nei minimi dettagli da tempo, con puntuale distribuzione dei ruoli tra la CI, incaricata di neutralizzare RD, e FA e ME, chiamati ad intervenire per concludere definitivamente l'azione omicidiaria. Difetta la necessaria indagine circa il momento di insorgenza del proposito criminoso in capo a ME, pur trattandosi di un dato indispensabile per la configurabilità degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, che non è integrata dalla mera predisposizione dei mezzi minimi necessari per l'esecuzione dell'azione delittuosa.
3.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice ha omesso qualsiasi considerazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. L'invocato beneficio non è stato concesso nonostante l'acquisizione di elementi favorevoli quale l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'indagato e nonostante la necessità di adeguare e rendere armonica la pena rispetto al fatto concreto.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi proposti da CI NN, ME US e FA RA nei rispettivi ricorsi siano infondati con esclusione di quelli con cui ME e FA hanno censurato il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione con riferimento al reato di omicidio di cui al capo A).
1. I primi tre motivi dedotti da NN CI con riferimento al tentato omicidio di NZ RD contestato al capo D) sono privi di pregio.
1.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, la Corte distrettuale (pagg. 198 e seg.) ha fondato il giudizio di responsabilità senza sottrarsi all'esame delle doglianze difensive, integralmente riproposte in questa sede, e seguendo un percorso motivazionale non illogico in fatto ed immune da errori sul piano giuridico. La sentenza impugnata ha spiegato, anche con rinvio non acritico alla motivazione della Corte di assise, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto maggiormente credibili, rispetto alle iniziali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da NZ RD, le confidenze che lo stesso aveva reso negli anni successivi a più persone, alle quali, per i forti vincoli affettivi, non aveva alcuna ragione di mentire: la madre, la sorella, un amico di lunga data, la donna con la quale aveva una relazione sentimentale. A tutte queste persone, in più occasioni, RD aveva fornito, espresse e chiare, indicazioni per identificare non certo nella sorella, nei confronti della quale si era limitato ad esternare in sede di denuncia generici sospetti, ma univocamente nella CI la persona che aveva preparato l'ultima bevanda sorbita immediatamente prima di porsi alla guida dell'autovettura, con cui si recava al posto di lavoro, e di impattare violentemente contro un albero a causa della perdita di conoscenza provocata dall'assunzione di benzodiazepine. Le dichiarazioni con cui RD nell'immediatezza aveva scagionato NN CI sono state giustificatamente considerate non veridiche ma rese al solo fine di tutelare la compagna e, quindi, non compromettere il rapporto affettivo non solo con lei ma soprattutto con i figli minori ai quali lo stesso era legatissimo. Indici sintomatici della falsità di tali dichiarazioni sono stati considerati il loro contenuto inverosimile, le ripetute smentite ai familiari nonché il contenuto di alcuni messaggi scambiati da RD con la CI. RD per allontanare ogni sospetto sulla CI aveva condito il racconto con forzature fantasiose, arrivando a sostenere di avere bevuto, dopo la colazione con la compagna, il the preparato dalla madre ma contenuto in una bottiglia lasciata il
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
giorno prima dalla sorella nella sua autovettura, per di più rimasta tutta la notte aperta con la concreta possibilità che terzi avessero potuto accedervi eventualmente per somministrare il quantitativo di benzodiazepine necessario a provocare l'incidente. Le confidenze fatte ai familiari ed il tentativo riuscito di RD di scagionare la CI, nonostante la consapevolezza della sua colpevolezza, sono perfettamente in linea con il contenuto dei messaggi scambiati dalla CI e da RD nel 2019, qualche mese prima dell'omicidio. Nei messaggi, RD, al fine di superare le difficoltà frappostegli dalla CI nella frequentazione dei figli, aveva esternato la minaccia di "riaprire il caso", evocando, con precisi riferimenti all'ospedale e all'intervento dei carabinieri, l'episodio dell'avvelenamento da benzodiazepine, evidentemente chiusosi senza danni per l'interlocutrice grazie alla scelta dello stesso RD di non rilevare particolari fortemente compromettenti. Immune da criticità è anche la valutazione delle dichiarazioni rese da OC
FA.
FA è stato ritenuto testimone attendibile per la parte in cui aveva riferito di essere stato vittima durante la convivenza matrimoniale con la CI di un episodio simile a quello occorso a RD, ma con la precisazione che le sue dichiarazioni costituivano soltanto un risconto idoneo a corroborare la riferibilità "alla CI del tentato omicidio risultante aliunde al di là di ogni ragionevole dubbio". 1.2. È condivisibile la qualificazione della condotta ascritta all'imputata come tentato omicidio, sussistendo gli estremi di tale fattispecie: sia quelli oggettivi dell'idoneità ed inequivocità degli atti, sia quello soggettivo del dolo alternativo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della idoneità degli atti a determinare l'evento mortale deve essere valutato, come ricordato dalla difesa del ricorrente, alla stregua di un giudizio di prognosi postuma, compiuto cioè ex ante ovvero facendo riferimento alla situazione presentatasi all'agente al momento dell'azione, al fine di valutare se, in tale momento, potesse ritenersi probabile una sua evoluzione sino all'evento fatale. In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale fase, la verificazione del risultato offensivo voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, [...], Rv. 256991-01; Sez. 2, n. 44148 del
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7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855-01; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, [...], Rv. 277032-01). Non è rilevante la circostanza che la vittima abbia subito un effettivo vulnus della propria integrità psico-fisica (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, [...], Rv. 261702), essendo, in realtà, sufficiente che l'azione offensiva sia stata attuata in modo da configurare, secondo una valutazione prognostica riferita al momento in cui detta azione si dispiegava, il probabile conseguimento del risultato offensivo avuto di mira. L'idoneità dell'azione, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato assume valore determinante anche ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, che nel tentato omicidio può assumere anche le forme del dolo alternativo. Tale forma di dolo ricorre quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (ade esempio morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, [...], Rv. 287335-01; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, [...], Rv. 274402; Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487; Sez. U, n. 3428 del 06/12/1991, [...], Casù, Rv. 189405). In puntuale applicazione di tali principi, la sentenza impugnata ha considerato irrilevante il quantitativo effettivo di benzodiazepine somministrato dalla CI a RD, osservando, attraverso valutazioni di tipo prognostico fondate su dati concreti e non su congetture, che l'imputata non aveva usato la sostanza per causare direttamente, attraverso la sua ingestione, la morte della vittima designata, ma per determinare in quest'ultima l'improvvisa ed inaspettata perdita di coscienza o, comunque, un gravissimo calo di attenzione nei minuti immediatamente successivi all'assunzione, condizione dalla quale sarebbe necessariamente derivata o la sua morte o un evento lesivo della sua integrità fisica molto grave, perché in concomitanza con tali effetti - la cui produzione da parte di tutti i sonniferi era nota all'agente, come a tutti i consociati - l'assuntore era impegnato in un'attività estremamente pericolosa, ovvero la guida dell'autovettura. Risulta, pertanto, accertato che la CI non aveva agito con il dolo eventuale bensì con il dolo diretto alternativo: si era prefigurata, infatti, che l'incidente stradale cui RD sarebbe andato incontro, con probabilità prossima alla certezza, durante il tragitto, non breve, a bordo dell'autovettura per recarsi al posto di lavoro, una volta assunto il quantitativo di benzodiazepine somministratogli a colazione, avrebbe provocato indifferentemente o la sua morte o lesioni gravi alla sua integrità fisica.
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2. Nell'esaminare le impugnazioni proposte dai ricorrenti con riferimento al reato di omicidio di RD NZ di cui al capo A), è utile, sul piano espositivo, dopo una breve premessa, nel paragrafo 3), sui limiti e l'oggetto del giudizio di legittimità nonché sull'unica questione processuale comune a tutti i ricorrenti, trattare nei paragrafi 4) e 5) le censure dedotte da NN CI che, sotto vari profili, si riferiscono alla ideazione e realizzazione del delitto in forma concorsuale (quarto e quinto motivo) nonché all'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1 cod. pen. (sesto motivo), per poi passare in rassegna, rispettivamente nei paragrafi 6) e 7), le censure dedotte da FA (primo motivo) e da ME (primi tre motivi), che attengono al contributo personale dei due ricorrenti e, infine, nei paragrafi 8), 9), 10) e 11), le censure relative alla qualificazione giuridica (quinto motivo CI, terzo motivo FA, quarto motivo ME), all'aggravante della premeditazione (quinto motivo CI, secondo motivo FA, quinto motivo ME) e alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio (settimo motivo CI e sesto motivo ME).
3. Lamentando i ricorrenti l'illogicità e l'incompletezza dell'apparato giustificativo nonché la violazione dei criteri legali prescritti per la valutazione della prova indiziaria, vanno in premessa, ricordati i limiti che incontra il sindacato di legittimità nello scrutinio di tale tipo di vizi.
3.1. Alla Corte di cassazione in tema di controllo sulla motivazione;
è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda. Pertanto, il vizio di motivazione che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (ex plurimis Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, [...], Rv. 285504 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 229369 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621-01). In altri termini, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove venga denunziato il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato - per espressa
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volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione;
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074). Il ricorrente, dunque, non può pretendere di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente espresse dal Giudice di merito, né può chiedere alla Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che esulano dal sindacato che le compete. Oggetto del giudizio di legittimità non è il controllo delle possibilità rappresentative - anche plausibili del fatto, ma la verifica sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che al fondo non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale (in tal senso già Sez. U. Clarke del 1996, Rv 203428).
3.2. Il controllo di legittimità sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che
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presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate (Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, [...], Rv. 261992-01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020., dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01). Ne consegue che in questo ambito la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, [...], Rv. 237145 -01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, [...], Rv. 245627 - 01; Sez. 6 n. 31706 del 7.3.2003, Abbate, Rv 224801). Come diretta conseguenza dei principi sin qui enunciati, non è ravvisabile il vizio di motivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, [...], Rv. 286492-01). Non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione neanche l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, potendo siffatto vizio essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 27122701; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267723-01; Sez. 1 n. 6922 del 11.5.1992, Cannarozzo, Rv 190572).
3.3. Il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce, un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di *apparenza» di
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motivazione, secondo quanto affermato, tra le molte, da Sez. 6 n. 8705 del 24.1.2013). Oltre a definire lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, la regola di giudizio fissata dall'art. 533 cod. proc. pen. costituisce "un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese" (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, [...], Rv. 285548-15). Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone di ancorare l'accertamento di responsabilità dell'imputato ad un dato probatorio che "lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, [...], Rv. 240763 - 01) ed implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3 n. 5602 del 21/01/2021, [...], Rv. 281647-04; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, [...]; Esposito, Rv. 275290 -01).
3.4. Il giudizio di legittimità incontra limiti anche nella valutazione della prova
indiziaria.
3.4.1. L'indizio, come è noto, è costituito da circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare ma idonea ad attivare un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio. La sua peculiare forza dimostrativa ha indotto il legislatore a dettare regole di valutazione ispirate a grande cautela;
il risultato probatorio è, infatti, ancorato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si
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Firmato Da: IU CI
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Emesso Da: RO Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (cfr. Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, Mannino, Rv. 231678). Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da concorrere all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. I n. 42750 del 9.11.2011, Livadia, Rv 251502), fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di «gravità» (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) <<precisione» (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e <<concordanza» (il che implica almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita'). Il diverso grado di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, di recente «in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto>> (Sez. 5, n. 36152 del 0/04/2019, [...], Rv. 277529).
3.4.2. Al contempo, la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione offrire una
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rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta. Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, esclusa l'interferenza di percorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, [...], P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280605) In presenza di dati indizianti, peraltro, è sempre necessario l'apprezzamento di ulteriori circostanze fattuali posto che il giudicante deve porsi il problema della compatibilità di tali risultanze con l'ipotesi di accusa.
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Firmato Da: IU
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CI Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
È evidente, infatti che li dove emergano dati idonei a minare detta compatibilità il procedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mente i dati compatibili con l'ipotesi formulata, pur avendo una portata conoscitiva non decisiva, finiscono con il concorrere, come si è detto, al raggiungimento del risultato dimostrativo nell'ambito della verifica di compatibilità dell'ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine di escludere l'emersione di dati antagonisti. La giurisprudenza di legittimità, a questo proposito, ha affermato che in sede di motivazione la prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza;
un tale divieto però non sussiste e non potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici ed idonei a dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa. 3.5. È formulata in termini generici ed è comunque manifestamente infondata la censura di carattere processuale formulata da tutti e tre i ricorrenti sulla violazione dei principi in tema di motivazione per relationem, anche sotto il profilo dell'acritica adesione alle valutazioni della pronuncia emessa in esito al primo grado del giudizio. In coerenza con la funzione dell'appello e con la necessaria specificità dei motivi di impugnazione, è stato condivisibilmente affermato che è possibile motivare la sentenza di secondo grado per relationem facendo riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi;
il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, [...]; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056-01). In applicazione di tale principio, la Corte di assise di appello, pur facendo ricorso alla tecnica informatica del "copia-incolla" di intere pagine della sentenza di primo grado, non ha abdicato alla sua funzione di giudice cui spetta la revisio
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
prioris istantiae, pur se nel circoscritto ambito del devolutum, recependo in modo critico le valutazioni della sentenza impugnata, poste sistematicamente a raffronto con le risultanze della riapertura dell'istruttoria su temi decisivi della decisione, e ripercorrendo e ad approfondendo alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo in definitiva di esaminare autonomamente solo le doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
4. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso di CI NN nella parte in cui censurano il giudizio di penale responsabilità non sono fondati.
4.1. In ordine alla ricostruzione dell'ideazione, preparazione ed esecuzione dell'azione omicidiaria commessa in concorso da tutti e tre gli imputati, la sentenza impugnata si è posta in sostanziale continuità con quella emessa in esito al primo grado del giudizio, muovendo dalla premessa - invero posta in discussione dalla difesa dei ricorrenti soltanto in relazione a specifici punti con critiche che, come si vedrà nel proseguo, si sono rivelate infondate che l'accertamento era stato consolidato e rafforzato dalle conclusioni cui era pervenuta - attraverso l'impiego di un metodo scientifico valido fondato su dati (immagini riprese dalle telecamere, risultanze dei tabulati e della memoria degli apparecchi cellulari, cono di irraggiamento del segnale delle celle coinvolte sul territorio) in larga parte dotati di significato univoco, messi in correlazione tra loro sulla base della concatenazione logica e cronologica la perizia disposta ex art. 603 cod. proc. pen. per fare chiarezza sulle incongruenze tecniche sollevate dalla difesa sul tema, cruciale, della piena coerenza fra immagini delle due autovetture, eventi telefonici generati dagli apparecchi in uso ai tre imputati e ai tempi di percorrenza tra i luoghi interessati. Seguendo il modello ricostruttivo tipico della prova indiziaria, la Corte distrettuale ha dapprima individuato una pluralità di elementi fattuali certi, sia pure dotati di forza dimostrativa diversa, per poi procedere, ai fini della verifica dei requisiti della precisione e concordanza, alla loro valutazione unitaria, così da pervenire, in conformità ai criteri ricordati in premessa, ad un risultato probatorio univoco e capace di resistere a tutte le obiezioni ragionevoli. In questa prospettiva, la sentenza impugnata ha dato per accertato che: - NN CI è salita a bordo sull'autovettura condotta da NZ RD nell'ultimo viaggio compiuto da quest'ultimo prima di essere ucciso (evento ripreso dalle telecamere) ed è rimasta in sua compagnia fino all'aggressione mortale e al successivo incendio del veicolo (circostanza dimostrata dalle riprese delle telecamere poste lungo il percorso, dall'analisi condotta dai periti delle celle impegnate, nell'arco temporale di interesse, dai tre cellulari intestati ed in uso alla
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
CI e da quello in possesso di RD, rivenuto nel luogo del delitto, attestanti, come si legge a pag. 250 e seg., lo spostamento di entrambi verso il luogo di ritrovamento del cadavere, con l'attivazione di celle mai impegnate nei mesi precedenti dalle utenze della CI, alcune molte distanti dalla sua abitazione, luogo in cui pertanto non poteva trovarsi); - qualche minuto dopo, anche FA e ME sono partiti, a bordo dell'autovettura Fiat Punto, sempre dall'abitazione RD - CI per dirigersi, dapprima, presso la stazione di servizio per prelevare un tanica di benzina, successivamente, nel luogo di rinvenimento dell'autovettura incendiata con a bordo il cadavere di RD, previo passaggio davanti al bar "La Lanterna" (eventi in parte ripresi dalle telecamere, confermati dai tabulati delle utenze in uso ai protagonisti e alla CI, che attestano l'aggancio di celle compatibili con un progressivo spostamento verso il luogo del delitto ed in parte ammessi da ME nel suo interrogatorio sia pure fino alla sosta alla stazione di servizio, cfr. pag. 252); - tra la CI, FA e ME, sin dai minuti immediatamente successivi alla partenza dell'autovettura condotta da RD, vi sono stati, come attestato dai tabulati come interpretati dai periti OG e OR, numerosi contatti telefonici incrociati, che sono, però, cessati, se si esclude un sms avviso di chiamata ricevuto alle 23.25:13 dalla CI dall'utenza di ME, per un intervallo di circa 35 minuti, salvo riprendere quando i tre imputati sono ritornati nelle rispettive abitazioni, dopo essere ritornati a bordo della Fiat Punto davanti al Bar "La Lanterna"; - nel menzionato arco temporale, protrattosi dalle 23.17:00 alle 23.52:18, considerati i tempi di percorrenza in andata e ritorno dal Bar "La Lanterna" a contrada "La Scialata", calcolati in circa 34 minuti, ME e FA hanno avuto a disposizione almeno 5 minuti, all'incirca tra le 23.21 e le 23.26, per ricongiungersi con la CI, che, attraverso ripetuti contatti telefonici, li aveva tenuti costantemente informati, ed intervenire personalmente nella fase finale di esecuzione del delitto;
- EN RD, dapprima colpito violentemente alla nuca con "un piccolo mezzo battente con una certa obliquità rispetto alla calotta cranica. e di entità lesiva tale da determinare una perdita di conoscenza del soggetto", è deceduto "per intossicazione da monossido carbonio" a seguito dell'incendio dell'autovettura all'interno della quale era stato collocato dopo essere stato "trascinato di peso", e non posizionato sul sedile, dopo le ore 23.00 in stretta vicinanza cronologica alle ore 23.16, quando è avvenuto l'ultimo collegamento alla rete internet del suo cellulare, rinvenuto nel luogo del delitto con il display rotto insieme con un accendino, contenente esclusivamente materiale genetico della CI.
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Firmato Da: IU
CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feasb6eb2b6b
CI Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
La Corte reggina ha poi operato la necessaria valutazione globale, pervenendo alla conclusione che l'unica spiegazione razionale della concatenazione, logica e cronologica, degli eventi accertati è che la CI, in precedenza accordatasi con il figlio RA FA e l'amante US ME, incaricati di procacciare la benzina - individuata come mezzo necessario per raggiungere l'obbiettivo finale preso di mira di cagionare la morte di NZ RD abbia, con il contatto telefonico delle 23:17 - peraltro, preceduto da altri tentativi sia con il FA che con ME - dato il via libera al già previsto intervento dei complici nella fase conclusiva dell'azione omicidiaria, iniziata dalla stessa CI fuori dall'autovettura quando aveva a sorpresa tramortito con un colpo alla nuca RD, cagionando gravi lesioni traumatiche alla vittima, infine collocata all'interno del veicolo cui era stato dato fuoco con la benzina prelevata in precedenza da FA e ME.
4.2. La difesa di NN CI ha censurato non tanto il procedimento logico induttivo utilizzato dai Giudici del merito quanto il livello di accertamento delle singole circostanze che sono state poste a fondamento di esso, definito inadeguato o comunque insufficiente, sollecitando, per questa via, o una nuova lettura del compendio probatorio o un suo diverso apprezzamento o ancora l'omessa esplorazione della valenza dimostrativa di prove, operazioni tutte estranee al giudizio di legittimità il cui ambito, come già chiarito, è circoscritto al controllo della logicità dell'apparato giustificativo della decisione. In quest'ottica, la difesa della ricorrente ha riproposto le doglianze formulate nell'atto di appello, lamentando la non esaustività o l'inadeguatezza delle risposte ricevute dalla Corte distrettuale, che, invece, sono complete e comunque non sindacabili perché prive di incongruenze tali da comprometterne la tenuta logica. La sentenza impugnata ha infatti: - ritenuto prevalente la forza dimostrativa degli argomenti logici di segno contrario rispetto al contenuto generico delle deposizioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria LO e AN e a quello, contraddittorio e sospetto, delle dichiarazioni rese solo in dibattimento dal proprietario del bar "La Lanterna"; - ha individuato in NN CI la persona ripresa mentre fa ingresso dal laro passeggero all'interno della Fiat 16 condotta da RD non solo dalla perfetta corrispondenza della corporatura di tale soggetto con quella dell'imputata e dal luogo dal quale la persona effigiata proveniva (l'abitazione CI - RD), ma anche dalla valutazione unitaria di tali dati, già significativi, con l'accertato aggancio, nei minuti immediatamente successivi alla partenza del veicolo, da parte di tutte le utenze telefoniche in uso alla CI, in occasione di ripetuti contatti con i suoi familiari, di celle sovrapponibili a quelle agganciate dal conducente in
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feasb6eb2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
concomitanza con il percorso seguito ripreso nelle sue tappe fondamentali da alcune telecamere;
ha escluso che RD sia giunto da solo al bar "La Lanterna", persuasivamente osservando che nessun testimone attendibile aveva prestato attenzione alla presenza di passeggeri a bordo dell'autovettura e che la CI aveva un forte l'interesse a non seguire RD dentro al locale e a rimanere all'interno dell'autovettura sia per non farsi vedere in compagnia della vittima del programmato omicidio sia per approfittare della situazione che rendeva più sicuro contattare telefonicamente i complici: non a caso in un lasso temporale coincidente con la sosta è stato registrato un contatto con ME;
- ha ritenuto accertato, in conformità alle conclusioni dei medici legali che la CI abbia colpito RD fuori dall'autovettura mentre le dava le spalle, ritenendo non ostativa la minore forza fisica della donna e le differenti corporature dei protagonisti sul rilievo che l'imputata aveva colto di sorpresa la vittima, che in quel particolare contesto, nonostante i dubbi manifestati in passato, non temeva per la sua vita, tanto da avere scelto di appartarsi con la compagna in un luogo isolato ed in piena allerta meteo, nella speranza che la CI, apparentemente ben disposta verso di lui, intendesse superare le criticità che da qualche mese rendevano complicato il rapporto sentimentale.
4.2.1. Il tema della disponibilità, nell'arco temporale in cui è stata preparata e realizzata l'azione omicidiaria, da parte della CI di tutte e tre le utenze pacificamente a lei intestate è stato risolto dalla Corte territoriale con argomenti logicamente ineccepibili. La sentenza non ha mai affermato che la CI portava con sé tre distinti telefoni cellulari, bensì che quest'ultima, dal momento in cui era salita a bordo dell'autovettura guidata da RD (ore 21.55.10) e fino al ritorno nell'abitazione dopo l'omicidio (ore 00,06), fosse in grado di utilizzare, in entrata ed in uscita e a fasi alterne, le tre utenze. Al riguardo ha utilizzato un argomento logico ineccepibile: solo ammettendo che le tre utenze fossero contemporaneamente nella disponibilità della CI si comprende perché le stesse, così come risulta dalla geolocalizzazione, non solo hanno impegnato, durante il tragitto da Casa RD CI a contrada "La Scialata" e viceversa, le medesime celle con cono di irraggiamento perfettamente compatibile con il percorso seguito dall'autovettura in cui si trovava la CI, ma, per di più, sono state contattate indifferentemente dalle utenze in uso ai medesimi soggetti, ME e FA, al punto che ME dalle 23.00 in poi contatta nel giro di pochi minuti dapprima quella con finale 297 e subito dopo quella con finale 528.
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
D'altra parte, è pacifico che la CI nel corso delle indagini aveva cercato di occultare il telefono cellulare che utilizzava per contattare RD, quello marca Huawei cui è associata l'utenza con finale 528, consegnando soltanto l'apparecchio Samsung con all'interno altre due schede telefoniche, tra cui quella con finale 297 (pagg. 152 e seg.). Rispetto a questi dati nessun rilievo assume la circostanza, enfatizzata dalla difesa, relativa ai ripetuti contatti tra le schede intestate alla CI nelle settimane precedenti l'omicidio e la mattina del giorno 11 novembre 2019, che, a tutto concedere, dimostrano la disponibilità delle utenze in capo a persone diverse in periodi diversi da quello di interesse.
4.2.2. Tutt'altro che illogico e strettamente ancorato alle risultanze della perizia eseguita ex art. 603 cod. proc. pen. dall'ing. OG e dal dott. OR è il ragionamento in forza del quale la Corte distrettuale ha escluso che la ricostruzione dei movimenti della CI, fondata sulla geolocalizzazione delle tre utenze in suo uso nel periodo di interesse, sia stata in qualche modo messa in crisi dagli agganci a celle apparentemente incompatibili con la sua presenza nel luogo di consumazione dell'omicidio. Al riguardo, la sentenza, rispondendo alle doglianze difensive, ha chiarito che: l'aggancio dell'utenza con finale 297 alle ore 23:16 alla cella CGI 22210088660013 non è significativo;
se è vero che tale cella, attivata alle ore 23:16:05 all'inizio di una connessione dati per la durata di " 3337 s", è lontana dal luogo di ritrovamento del cadavere, è altrettanto certo che essa ha, comunque, una direzione di irraggiamento compatibile con quest'ultimo luogo, sicuramente coperto a differenza della casa di RD -CI, dove l'imputata si sarebbe trovata secondo la versione difensiva, dalle celle che la medesima utenza aveva agganciato pochi minuti prima e che soltanto la cella n. 222104605347167, - agganciata a fine collegamento, alle 00:11:42, quando cioè l'azione omicidiaria era stata consumata e la CI era ritornata a casa ha una direzione di irraggiamento in grado di coprire la casa di RD -CI, ma non il luogo di ritrovamento del cadavere;
- la diversità tra la cella attivata ad inizio connessione (ore 23:16) e la cella agganciata alla fine della connessione (ore 00:11:42), è spiegabile unicamente con lo spostamento, nel periodo di interesse, dell'utenza con finale 297, in incontestato uso alla CI NN, in più zone ed esclude categoricamente sua costante ed ininterrotta presenza all'interno dell'abitazione;
la
- l'utenza con finale 839 alle ore 23:17:00, in occasione della chiamata verso l'utenza intestata a FA, ha agganciato la cella 222104605340257, che presenta, al pari della cella 22210088660013, una mappa di radio-copertura compatibile con la zona di ritrovamento del cadavere;
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feasb6eb2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
-il messaggio con il testo "torna a casa che ti perdono" inviato alle ore 23:09 dall'utenza con finale 297 all'utenza in uso a RD, una volta escluso che la CI sia rimasta all'interno della sua abitazione, non può che costituire uno dei tanti tentativi compiuti dall'imputata per allontanare i sospetti sulla sua persona, costruirsi un alibi e depistare le indagini. Basta, a quest'ultimo proposito, considerare che la CI: - aveva ritardato la presentazione della denuncia di scomparsa;
- nell'immediatezza, parlando con amici e familiari, aveva avvalorato l'ipotesi che RD fosse morto suicida oppure vittima di un incidente causato dallo stato di ubriachezza;
- aveva sin da subito messo a disposizione degli inquirenti il telefono cellulare Samsung,contenente le recenti chat whatsapp intrattenute con il RD dalle quali emergeva la figura del compagno disperato e pronto anche a morire pur di recuperare il rapporto sentimentale, mentre aveva cercato di sottrarre il telefono marca Huawei contenenti dati altamente compromettenti anche dopo la quasi integrale cancellazione delle chat whatsapp (le ricerche internet finalizzate ad ottenere le ultime notizie di cronaca sulla zona dove sarebbe stato rinvenuto il cadavere e gli screenshot delle chat in cui RD NZ aveva esplicitato le minacce circa la riapertura del "caso"); - aveva tentato di nascondere la sua relazione sentimentale con ME.
4.2.3. Non è sufficientemente chiarita, ai fini della tenuta della decisione, la rilevanza che il ricorrente attribuisce all'omessa valutazione del messaggio ricevuto dalla CI dall'utenza 297 alle 23:43:20 proveniente dall'utenza in uso a RA FA, sicché la relativa censura non supera il vaglio di ammissibilità.
5. Il sesto motivo del ricorso di NN CI, relativo all'aggravante prevista dagli artt. 575 e 577, primo comma, n. 1 cod. pen., che sanziona con l'ergastolo l'omicidio commesso (fra l'altro) «contro la persona convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva», è interamente versato in fatto. La sentenza impugnata, con argomentazioni plausibili fondate sulle emergenze probatorie, ha escluso che l'omicidio sia stato commesso quando la convivenza tra l'imputata e NZ RD e la loro relazione affettiva erano già cessate. Al riguardo, ha rimarcato che nonostante il rapporto attraversasse un periodo di crisi, RD non solo continuava a frequentare stabilmente l'abitazione in cui viveva la CI ed i suoi figli minori allo scopo di incontrare quotidianamente questi ultimi, sia pure adottando precauzioni volte a tutelarsi da eventuali azioni ai suoi danni della compagna, e, come si evince dagli ultimi messaggi, era ancora
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Firmato Da: IU
CI Emesso Da: RO QUALIFIED
CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feasb6eb2b6b
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
animato dalla convinzione, confortata da condotte ambigue della CI, di recuperare la relazione sentimentale, cui evidentemente ancora teneva. Trattasi di argomentazioni in sintonia con il principio - che qui si condivide e riafferma - espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità all'indomani della novella legislativa di cui alla I. 19 luglio 2019 n. 69, che ha reso gli elementi della relazione affettiva e della «stabile convivenza», dapprima necessariamente contestualmente sussistenti, quali requisiti in termini alternativi, secondo cui «l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona legata all'agente da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente trova applicazione nel caso in cui sussista, in concreto, tra i soggetti una prossimità affettiva e una duratura comunanza di vita, con legami di reciproca assistenza e protezione o, comunque, una stabile condivisione dell'abitazione, non dovendo necessariamente ricorrere l'ipotesi disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223» (Sez. 1, n. 3686 del 13/09/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285718-01). In motivazione, la Corte evidenzia condivisibilmente che la ratio della circostanza aggravante risiede nella sanzione del maggiore disvalore insito nella lesione di una persona legata all'agente da prossimità affettiva e comunanza di vita e che il bilanciamento di valori e interessi che essa esprime risponde alla necessità di attualizzare l'impianto normativo penale alla mutata sensibilità dei consociati verso il gravissimo fenomeno della violenza domestica e di genere. Sicché, tra le norme che riconoscono la gravità di crimini perpetrati in contesti familiari o di altre forme di prossimità di vita, è stato inserito anche l'omicidio in danno della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, secondo una rimodulazione imposta dalla recrudescenza di tali eventi e dall'acuito allarme sociale che ne deriva. Ulteriore corollario espresso nel richiamato arresto è che dev'essere respinto ogni tentativo di ridimensionare la portata della innovazione legislativa (all'attualità ancora più stringente, per essersi contemplate in via alternativa le due situazioni aggravanti), pretendendo di restringere la tutela rafforzata a relazioni connotate da un mero adempimento burocratico quale la dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13 del DPR 30/5/1989, n. 223 (così § 1.2. del Considerato in diritto della citata sentenza). Le obiezioni sollevate dalla difesa sollecitano un'alternativa lettura delle prove volta a mettere in dubbio la sussistenza degli elementi fattuali valorizzati ai fini della configurabilità dell'aggravante, senza riferimenti specifici al compendio probatorio, se non ad una conversazione in cui è lo stessi RD nel chiedere alla CI di "ritornare insieme" ad esternare la sua percezione soggettiva sulla stato
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED
CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feaab6eb2b6b
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
non definitivo della crisi del rapporto sentimentale, come tale suscettibile di superamento.
6. Il primo motivo del ricorso di RA FA, relativo al suo contributo concorsuale al reato di omicidio di EN RD, è infondato. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale abbia disatteso la sua ricostruzione alternativa imperiata sull'impossibilità materiale di partecipare all'esecuzione dell'omicidio, svolgendo il ruolo contestatogli, per essere rimasto, dalle 22.30 circa e per tutto il periodo di interesse presso l'abitazione dei nonni, dove abitualmente viveva con argomentazioni illogiche e sganciate dalle complessive risultanze degli accertamenti tecnici sulla geolocalizzazione della sua utenza cellulare. Sarebbe stata, infatti, attribuita una ingiustificata prevalenza alle osservazioni espresse dai periti OG e OR nominati, in accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel giudizio di appello, trascurando, invece, i rilievi dei consulenti di parte, pur ritenuti scientificamente validi. L'assunto difensivo è infondato perché non si confronta con il reale contenuto della sentenza impugnata, che ha desunto la partecipazione di FA all'azione omicidiaria, in concorso con la CI e ME, valorizzando non solo i dati provenienti dai tabulati e dai filmati delle telecamere, nei termini già ricordati trattando la posizione della madre, ma anche ulteriori elementi di prova ampiamente confermativi delle conclusioni cui sono pervenuti i periti nominati nel giudizio di appello. Si tratta delle dichiarazioni rese dal concorrente ME, il quale ha confermato la veridicità della ricostruzione degli spostamenti suoi e di FA a bordo della Fiat Punto, già positivamente accertata attraverso i dati tecnici, dall'abitazione RD - CI in direzione del distributore di benzina, dove era avvenuta la sosta ripresa dalle telecamere, e, successivamente, dalla stazione di servizio al bar "La Lanterna", lungo la strada che conduce al luogo di ritrovamento del cadavere. Per converso, i dati tecnici accertati dai periti costituiscono un formidabile riscontro anche di carattere individualizzante alle dichiarazioni di ME nei termini richiesti dall'art. 192, comma, 3 cod. proc. pen. La sentenza si è fatta, comunque, carico della doglianza difensiva sulla rilevanza liberatoria per FA dell'aggancio della sua utenza, in occasione della telefonata delle ore 23.17.00, ad una cella telefonica il cui cono di irradiazione comprende astrattamente la casa dei nonni. Al riguardo ha rilevato, reiterando le osservazioni persuasive della Corte di assise, invero nemmeno contestate nel ricorso, che, contrariamente a quanto
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CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feaab6eb2b6b
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sostenuto dalla difesa, tale dato non comprova affatto l'alibi dell'imputato perché esso non può essere valutato isolatamente, ma deve necessariamente essere valutato insieme con le ulteriori risultanze dei tabulati ed in particolare alla luce delle telefonate intercorse tra FA e la nonna, RO LO, prima (22.44.59) e dopo (23:52 18 e 23:52.31) la telefonata delle ore 23.17.00 tra lo stesso FA e la CI In disparte delle argomentazioni tecniche sulla possibilità, invero remota, che la cella di elezione per le utenze localizzate in prossimità al luogo di ritrovamento del cadavere potesse essere agganciata dalle utenze localizzate presso la casa dei nonni di FA, la disamina complessiva dei contatti telefonici con la nonna esclude, in modo categorico ed inconfutabile, l'asserita presenza di FA in quest'ultima abitazione nell'arco temporale in cui è stato commesso l'omicidio. Osservano perspicacemente i Giudici del merito che se FA dalle 22.30 in poi e comunque in occasione della telefonata delle ore 23.17.00 si fosse trovato a casa dei nonni e non invece a bordo dell'autovettura Fiat Punto, di cui era l'utilizzatore abituale, per recarsi in compagnia di ME dapprima presso la stazione di servizio - dove era stato filmato mentre aspettava ME, intento a riempire una tanica di benzina, in immagini riconosciute dal testimone di polizia giudiziaria AN (dalle ore 22:35 alle 22.41 circa) - per poi transitare davanti al bar Lanterna, seguendo un percorso di avvicinamento al luogo di ritrovamento del cadavere e di successivo allontanamento, attestato dalle celle agganciate dai ripetuti contatti con le utenze in uso alla madre (22:59:37, 23:00:02, 23:00:05, 23:44:01), non si comprende perché la nonna lo aveva contattato alle 22.44.59, pur sapendolo, come dichiarato in dibattimento, all'interno della sua abitazione dalle 22.30 in poi, e, soprattutto, perché lui stesso aveva cercato di contattare con la sua utenza la nonna alle ore 23:52 18 e 23:52.31 anziché incontrarla de visu, essendo pacifico ed incontestato che l'LO in quel frangente si trovava all'interno dell'abitazione comune. L'unica spiegazione logica è che alle 22.44 FA non era nella stessa abitazione in cui si trovava la nonna e che a partire dalle 23:52.31 avesse cercato di contattarla per avvisarla del suo imminente rientro a casa. Le dichiarazioni di segno contrario di RO LO costruiscono un tentativo evidente di fornire un alibi al congiunto.
7. I primi tre motivi del ricorso di US ME sono, in parte, inammissibili nel resto infondati.
7.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa all'individuazione dello specifico contributo concorsuale fornito dall'imputato perché formulata in termini generici ed aspecifici, senza tener conto del contenuto complessivo della sentenza
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CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feasb6eb2b6b
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che, come già precisato trattando la posizione degli altri due concorrenti, ha ritenuto accertato, sulla scorta principalmente di argomenti logici e di dati tecnici ma anche delle significative ammissioni fatte dallo stesso ME e della loro disamina globale e non parcellizzata nel pieno rispetto delle regole poste a presidio della formazione della prova indiziaria, una precisa condotta partecipativa dell'odierno ricorrente, senz'altro decisiva per la consumazione dell'omicidio in forma concorsuale. Secondo i Giudici del merito ME, dopo l'adesione al piano previamente concordato con la CI e FA, si era attivato, agendo in stretto rapporto con FA, per reperire la benzina, uno dei mezzi necessari per portare a termine l'azione, ed aveva collaborato alle operazioni di trasporto e di sistemazione del corpo tramortito di NZ RD all'interno dell'autovettura, data alle fiamme con l'impiego della benzina (come accertato dal IS di Messina che ha rinvenuto sul materiale combusto prelevato dalla Fiat Sedici, nonostante si trattasse di un automobile alimentata a gasolio, le varie componenti della benzina ed ha riscontrato un forte odore di benzina durante le operazioni di esame del cellulare marca Huawei, appartenuto in vita a RD NZ, rinvenuto, a circa quattro metri dalla carcassa di auto bruciata, con il display frantumato che presentava dei tagli in parallelo).
7.2. Sono, invece, infondate le censure che contestano l'efficacia dimostrativa attribuita alle risultanze dalla geolocalizzazione dell'utenza in uso a ME e alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia acquisito ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente trascura che le dichiarazioni rese da ME sono state considerate in parte attendibili laddove ricostruiscono gli spostamenti compiuti dallo stesso ME e da FA RA fino alla sosta presso il distributore di benzina perché in piena sintonia con i dati estratti dai tabulati della sua utenza cellulare ed ai filmati delle telecamere, ed in parte inattendibili - laddove ricostruiscono gli spostamenti successivi - perché smentiti dalla medesima prova tecnica, i cui risultati sono stati valutati scientificamente validi anche per l'uso di strumentazione e l'effettuazione di misurazioni sul campo in grado di fornire dati certi sulla radio copertura delle singole celle. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto accertato che ME è rimasto, anche dopo la sosta alla stazione di servizio, in compagnia di RA FA con il quale si è diretto verso il luogo di ritrovamento del cadavere dove era arrivato in tempo utile per partecipare, insieme con i complici, alla fase conclusiva dell'azione omicidiaria, sulla scorta di plurime evidenze affidabili: l'aggancio della sua utenza telefonica con celle non solo sovrapponibili a quelle agganciate dall'utenza in uso a FA, ma, per di più, attestanti, nella loro progressione
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cronologica, l'avvicinamento e l'allontanamento al luogo dove è stato ucciso RD, spingendosi ben oltre la zona dove è ubicato "vecchio casello Anas"- in quanto l'ultimo contatto, come accertato dai periti OG e OR, copre una zona, certamente coperta dalla cella 2221040016662751, l'unica agganciabile dal cellulare 2G in uso a ME, posta "ampiamente sopra" detto casello e comprendente la strada che conduce al luogo di ritrovamento del cadavere perché avente un cono di operatività che "include e supera il comune di San Giovanni Gerace", estendendosi per circa sei chilometri. Anche per altre ragioni i Giudici del merito non hanno creduto alla versione liberatoria fornita da ME, peraltro solo dove avere avuto piena conoscenza dei dati ricavati dai tabulati così da rendere possibile un astrattamente credibile adattamento. Hanno, in particolare, evidenziato che il dichiarante non aveva saputo spiegare perché, prima di interrompere i contatti telefonici per circa mezz'ora, aveva effettuato ripetuti tentativi di chiamata verso l'utenza n. 3483142297 in uso a CI NN alle ore 23:07:34, 23:08:14, 23:12:39 e 23:13:17, quindi in concomitanza o poco prima del momento in cui, secondo la sua versione, avrebbe scelto di non seguire più RA FA, preferendo rimanere in una zona isolata, in piena notte, in condizioni meteo allarmanti, confidando che l'accompagnatore, impegnato nel compiere un'attività non meglio precisata ma di carattere illecito, sarebbe ritornato a riprenderlo per nulla infastidito dall'improvviso cambiamento di programma. Hanno poi efficacemente osservato che lo stesso ME, in una conversazione con la sorella AR Grazia, intercettata presso la Casa circondariale dove era ristretto, ben consapevole della valenza accusatoria nei suoi confronti della circostanza, ormai positivamente accertata, che la sua utenza telefonica, negli orari di interesse, aveva agganciato celle compatibili con la zona dove era stato rinvenuto il cadavere di RD e sovrapponibili a quelle agganciate in concomitanza dalla utenza di FA RA, aveva fornito una spiegazione diversa da quella sviluppata nell'interrogatorio affermando che nel periodo coincidente con l'assenza di contatti con FA e la CI non era rimasto da solo nel casello abbandonato, ma aveva lasciato il suo telefono nella autovettura di FA per consentirgli di chiamare sua madre, rimanendo fino a tardi in un bar, senza essere al corrente di quello che fosse successo nel frattempo.
7.3. La sentenza impugnata, al contrario di quanto denunciato nel ricorso, non ha trascurato alcuna delle doglianze denunciate dalla difesa appellante e riproposte nel ricorso senza, peraltro, evidenziarne il carattere decisivo. Nel considerare tali criticità giustificatamente inidonee a scalfire la solidità della piattaforma accusatoria (pag. 263 e seg.), ha evidenziato, tra le altre cose,
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
che la relazione sentimentale fra ME e CI è ampiamente provata dal contenuto di numerosi messaggi e dalle fotografie estratte dalle memorie dei telefoni cellulari in uso alla CI e che la "paura del sangue" patita da ME non gi aveva impedito di partecipare alla fase esecutiva dell'omicidio tenuto conto deli compiti in concreto disimpegnati.
8. Il quinto motivo del ricorso CI, il terzo motivo del ricorso FA ed il quarto motivo del ricorso ME, relativi alla riqualificazione delle condotte concorsuali secondo lo schema giurisprudenziale del "dolo colpito a mezza via dall'errore", sono privi di pregio.
8.1. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui, quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione del medesimo evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo (Sez. 1, n. 34021 del 29/04/2022, [...], Rv. 28357401; Sez. 1, n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266600-01; Sez. 1, n. 631 del 07/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236560-01; Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, [...], Rv. 224153-01; Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, [...], Rv. 179560-01). Tale principio va coordinato con quello, altrettanto consolidato, in forza del quale il dolo nell'omicidio può assumere anche le forme del dolo eventuale - che ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, [...], Rv. 261104-01) - o del dolo alternativo che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile (da ultimo Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024 Tavoletta, Rv. 287335-01). Come precisato da Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, [...], *[...] se l'originaria intenzione omicida persista nella fase terminale, nel senso che l'agente ad essa dia corso con una direttiva psicologica che rivesta il contenuto del dolo eventuale (con la volontà quindi che, ove mai gli atti già compiuti non fossero stati sufficienti per il conseguimento del risultato preso di mira, esso sia da quelli successivi cagionato), in detta ipotesi [...] l'evento potrebbe essere ritenuto
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doloso, abbracciando evidentemente l'animus occidendi la condotta in tutto il suo iter» (par.
3.3. del Considerato in diritto, penultima proposizione). Ciò comporta - come anche ribadito dagli arresti di legittimità successivi, già citati che, qualora l'agente, non essendo certo di averne già cagionato la morte nella prima fase, realizzi anche il secondo segmento della condotta con la deliberata intenzione di uccidere la vittima, in tal caso, pur instaurandosi un nuovo decorso causale, è ravvisabile il dolo diretto nella forma del dolo alternativo, perché la condotta successiva, sebbene ispirata allo scopo di distruggere e occultare il cadavere, è mirata tuttavia a cagionare la morte della vittima per l'ipotesi che questa non si sia già verificata. La realizzazione dell'azione effettivamente produttiva dell'evento letale non è, in quest'ultima ipotesi, assistita dall'errata supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già con la prima attività consumato il delitto voluto. In definitiva, ai fini dell'applicazione del principio di cui si discute, è necessario accertare che in tale seconda frazione non sussista alcun dubbio sulla vitalità del corpo del soggetto passivo del reato, in quanto se non vi fosse "certezza" circa l'avveramento dell'evento morte allora si configurerebbe un omicidio volontario con dolo alternativo ovvero con dolo eventuale.
8.2. La sentenza impugnata non solo ha correttamente richiamato tali principi ma ne ha fatto buon governo. Ha, in particolare, osservato che i concorrenti, come ampiamente dimostrato dai contatti telefonici e, soprattutto, dalla scelta di procurarsi la benzina prima della programmata aggressione fisica, avevano progettato di cagionare la morte della vittima in due fasi: - la prima affidata alla CI, che aveva il compito di tramortire la vittima colpendola violentemente al capo, il cui esito mortale non era, però, ritenuto conseguibile con sicurezza;
- la seconda, affidata oltre alla CI a FA e ME, prevedeva il collocamento del corpo inerme all'interno dell'autovettura e l'incendio di quest'ultima con la benzina all'uopo procurata da ME e FA in modo da cagionare, questa volta senza incertezze, la morte, stante l'impossibilità della vittima di opporre qualunque forma di resistenza. Nel corso dell'esecuzione della seconda fase, prefigurata non come eventuale ma come necessaria, nessuno degli imputati, a causa della concitazione, delle condizioni di luce e della impellente urgenza di portare a termine il progetto in tempi più rapidi possibile, aveva mai avuto la "certezza" che l'evento morte di RD fosse già avvenuto;
anzi nei minuti in cui avevano provveduto, tutt'insieme, allo spostamento del corpo per introdurlo all'interno del veicolo non potevano non
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avere avvertito "un sia pure flebile respiro della vittima" posto che è pacifico ed incontestato che RD in quel frangente era ancora vivo. Con apprezzamenti di merito, logicamente ed esaustivamente motivati, non rivedibili in questa sede, la Corte distrettuale è, in definitiva, pervenuta alla conclusione motivata della non rilevanza nel caso concreto dell'opzione dogmatica del c.d. dolo colpito a mezza via dall'errore, non ravvisando errore sull'intervenuta morte della vittima in quanto gli imputati, nel momento in cui in compivano l'azione finalizzata a collocare all'interno dell'autovettura il corpo, ancorché incosciente, hanno avuto con esso un contatto così ravvicinato da non potersi non accorgere della sua residua vitalità. Ciononostante, hanno provveduto a dare fuoco all'autovettura provocando la morte di RD per "intossicazione da monossido di carbonio".
9. Tra le censure relative alla premeditazione, mentre non coglie nel segno quella dedotta nel ricorso di NN CI nel quinto motivo, sono, invece, fondate quelle articolate da RA FA e US ME rispettivamente nel secondo e nel quinto motivo dei loro ricorsi.
9.1. Va premesso che la premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario, ex art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen., e di lesione personale, ex art. 585, primo comma, cod. pen., è contraddistinta da due elementi costitutivi: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (elemento di natura cronologica), tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, [...], Rv. 241575; tra le successive, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, [...], Rv. 256528; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, [...], Rv. 265149). L'elemento cronologico richiede una estensione temporale tale da consentire all'agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. L'elemento ideologico postula il radicamento e la persistenza costante, nella psiche del reo, del proposito omicida tanto che non è sufficiente ad integrarlo la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, potendo tale comportamento fungere anche da antecedente di una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022 Rv. 283512 01). Neanche l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto di per sé, sufficiente a dimostrare in ogni caso il processo
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2feaab6eb2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa (tra le altre, Sez. 1, n. 47250, del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251503), ovvero si inserisca come mezzo di esecuzione nel quadro complessivo di una macchinazione del delitto (tra le altre, Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, [...], Rv. 260219). Per il reato premeditato occorre, quindi, che l'agente sia animato da un proposito criminoso determinato e duraturo e non insorto ed attuato al momento dell'azione. Ne segue che la premeditazione è incompatibile con il dolo d'impeto e con il dolo eventuale, ma richiede in capo all'agente il dolo diretto o intenzionale, anche nella forma del dolo alternativo (Sez. 1, n. 29013 del 10/06/2021, [...], Rv. 281643-01) o condizionato. Quest'ultima ipotesi ricorre quando la risoluzione criminosa, concretantesi nella ideazione del piano e nell'apprestamento dei mezzi, è già maturata ed è rimasta ferma nel tempo nei termini già chiariti ed è soltanto l'attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l'agente. Realizzatasi la condizione risolutiva, il fatto omicidiario non può non ricollegarsi al proposito delittuoso rimasto persistente nel tempo, nel quale si rivela appunto la maggiore intensità di dolo, che caratterizza l'aggravante. Dovendosi distinguere l'occasionalità dell'insorgenza del proposito omicida (contestualmente attuato) con l'esecuzione del proposito già maturato che sia stato condizionato al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, è evidente che il dolo condizionato "nulla toglie alla fermezza della risoluzione criminosa concretantesi nella ideazione del piano e nell'apprestamento dei mezzi, giacché è soltanto l'attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l'agente, ma, quando ciò si verifichi, il fatto non può non ricollegarsi a quella risoluzione, tractu temporis persistente, nella quale si rivela appunto la maggiore intensità di dolo, che caratterizza l'aggravante" (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, [...], Rv. 279933 - 01; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 242485; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, [...], Rv. 239232; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, [...], Rv. 256180; Sez. 1, n. 1910 del 25/01/1996, [...], Rv. 203806). Ai fini dell'accertamento dell'aggravante è necessario fare ricorso a elementi estrinseci e sintomatici, individuati, a livello esemplificativo, nella causale dell'azione, nell'anticipata manifestazione dell'intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell'occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell'accurato studio preventivo delle modalità
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esecutive, nella violenza e nella reiterazione dei colpi inferti (tra le altre, Sez. 1, 16711 del 17/01/2014, Troia, Rv. 259521). Anche la consumazione dell'omicidio a seguito dell'occasionale incontro con la vittima può essere compatibile con la premeditazione, purché tale circostanza fortuita non sia stata la scaturigine dell'intenzione omicidiaria, ma abbia facilitato o comunque reso possibile l'attuazione di quest'ultima già ferma nell'agente da un lasso di tempo utile ad integrare il già esaminato elemento cronologico (Sez. 1, n. 16142 del 24/01/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273110-01).
9.2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei rammentati principi con riferimento alla posizione di NN CI, mentre ha seguito un percorso motivazionale incompleto, contraddittorio e, in definitiva, illogico con riferimento alla posizione degli altri due concorrenti. La Corte distrettuale ha desunto la maturazione in capo alla CI di un proposito omicidiario, fermo e determinato, da porre in esecuzione al verificarsi dell'occasione più propizia, e la sua insorgenza in epoca non prossima alla consumazione del reato e, comunque, tale costituire un apprezzabile intervallo temporale idoneo a consentirle una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso: - dall'accertata pregressa manifestazione di identico proposito nel 2016, per di più non rimasto a livello puramente teorico ma attuato con il tentativo di omicidio di cui al capo D), e dal riacutizzarsi negli ultimi mesi dell'avversione verso il compagno, divenuto come in passato un ostacolo da eliminare, in conseguenza di molteplici fattori: la gelosia per il tradimento, il timore di perdere i figli qualora RD avesse, come minacciato, ritrattato le precedenti dichiarazioni liberatorie sul tentato omicidio rivelando il suo coinvolgimento, il desiderio di coltivare la relazione sentimentale con ME;
- dalle confidenze della vittima alla madre sul timore di essere ucciso dalla compagna;
- dalle modalità esecutive dell'azione omicidiaria tali da richiedere necessariamente, oltre che la preventiva distribuzione dei compiti più persone, un'accurata ed anticipata programmazione;
dalla condotta tenuta dall'imputata successivamente alla consumazione dell'omicidio, frutto, nel loro complesso, non di scelte estemporanee ma di una preordinata strategia volta ad eliminare, in tempi rapidi, gli elementi compromettenti a suo carico (la CI aveva ritardato la presentazione della denuncia di scomparsa, aveva avallato l'ipotesi che il compagno era morto suicida oppure vittima di un incidente causato dallo stato di ubriachezza, durante la fase esecutiva, aveva nascosto il telefono cellulare in cui erano memorizzate le chat
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con RD, aveva inviato all'utenza del compagno un messaggio whatsapp per precostituirsi un'ulteriore e diversa descrizione degli avvenimenti). Con riferimento allo FA e al ME l'apparato giustificativo non è altrettanto esaustivo. Non risulta infatti, chiarito, a fronte dei rilievi difensivi riproposti nei ricorsi, il momento in cui entrambi hanno aderito all'ideazione criminosa elaborata dalla CI, venendo, in tal modo a conoscenza della fermezza del proposito omicidiario consolidatosi nel suo animo, così da potere, a loro volta, avere il tempo di riflettervi. Trattasi di carenza significativa perché, come ricordato dalla stessa sentenza impugnata, è pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 1 n. 37621 del 14/07/2023, [...], Rv. 285761 02; Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, [...], Rv. 271952-01; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, [...], Rv. 262383) che la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, [...], Rv. 245581). La premeditazione, in altri termini, può essere estesa al coimputato - che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva -se egli ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 5, n. 8346 del 26/06/1997, [...], Rv. 208704). La Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente per l'estensione della premeditazione a FA e ME l'accurata programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione dell'azione delittuosa e la preventiva distribuzione dei ruoli tra i concorrenti;
tuttavia, tali elementi, di per sé dimostrativi della preordinazione e preparazione del reato, così come il rapporto di familiarità e di intimità e confidenza di FA e ME con la CI e per converso la forte ostilità nei confronti di NZ RD, nulla dicono sul momento in cui FA e ME sono venuti a conoscenza del proposito omicidiario e sul tempo avuto a disposizione per introitare l'atteggiamento soggettivo della CI facendolo proprio.
9.3. L'indicata carenza motivazionale impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata nei confronti di ME US e FA RA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria che colmerà l'individuata lacuna nel rispetto dei rammentati principi in tema di premeditazione.
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Firmato Da: IU CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
10. Il settimo motivo del ricorso di NN CI, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché interamente versato in fatto La Corte distrettuale, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dall'ordinamento, ha motivato la scelta di denegare il beneficio di cui all'art. 62- bis cod. pen., con giustificazioni tutt'altro che illogiche, come tali non più suscettibili di essere rivisitate in questa sede. In particolare, ha considerato prevalenti sugli elementi favorevoli allegati dalla difesa, non solo l'estrema gravità dei reati commessi, le modalità della condotta, ed i motivi a delinquere, ma anche la personalità estremamente negativa della CI, la quale non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza, giungendo "finanche ad accusare il proprio fratello", e non facendosi "scrupolo di coinvolgere nel suo piano criminoso non solo l'amante ma altresì il giovanissimo figlio".
11. Il sesto motivo del ricorso di ME US, relativo alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è assorbito e non precluso nel disposto giudizio di rinvio, stante la connessione con il motivo relativo alla premeditazione.
Firmato Da: IU
CI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: SC FI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 6c2feaab6ebe2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f78ac3
12. Al rigetto del ricorso di NN CI segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RD OS AR e AG ER, che liquida, tenuto conto dell'attività professionale prestata e delle tariffe professionali, in complessivi euro 2.975,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME US e FA RA limitatamente all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di ME US e FA RA. Rigetta il ricorso di CI NN e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, CI NN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RD OS AR e AG ER, che liquida in complessivi euro 2.975,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma 8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore RA Aliffi
Il Presidente US Santalucia
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