Sentenza 4 dicembre 2020
Massime • 2
Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti.
In materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2020, n. 16523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16523 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2020 |
Testo completo
16523-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 601/2020 - Presidente - GIUSEPPE SANTALUCIA UP 04/12/2020- FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 47923/2019 Relatore RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: AN IC nato a [...] il [...] AN UD nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi RY inoltre: ZE LU GI AU GI RD GI RI DI EP IS GI OM RD IS NA IE avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico MIstero, in persona del Sostituto Procuratore EP CASELLA 1- 1 che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 2 e il rigetto nel resto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato MACRI' MARIAIS del foro di TORINO in difesa di: GI AU GI RD GI RI GI EP IS GI OM NA IE, anche quale sostituto processuale dell'avvocato VALLESE SIMONE del foro di TORINO in difesa di RD IS, come da nomina depositata in udienza, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di AN IC che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Pocuratore generale. E' presente l'avvocato TIZZANI STEFANO del foro di TORINO in difesa di AN UD che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Procuratore generale. 2 -2- RITENUTO IN FATTO 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di OM IC (classe 1996) e OM LA (classe 1962) sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Torino in data 19 giugno 2018 e dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Torino in data 11 luglio 2019. I fatti oggetto di giudizio sono i seguenti. Al capo numero 1 si contesta agli imputati (anche in concorso con SC NU, separatamente giudicato) l'omicidio di NO LE, in concorso materiale e morale, commesso con condotta tenuta da OM IC e consistita nella esplosione di più colpi di arma da fuoco tramite una pistola semiautomatica marca Glock verso il gruppo dei 'motociclisti' (tra cui la vittima), a seguito di una lite sorta per futili motivi;
un frammento di proiettile raggiungeva, di rimbalzo, al capo, NO LE, che decedeva nei giorni successivi in conseguenza del trauma (condotta del 12 gennaio 2017/evento del 19 gennaio 2017). La condotta è stata contestata con l'aggravante della premeditazione, esclusa in secondo grado. Il capo n.2 riguarda il tentato omicidio di OZ IG, commesso nel RM medesimo contesto, con condotta tenuta da SC NU a seguito di investimento di OZ con l'autovettura MI OO (la vittima riportava frattura del femore destro).
2. Gli esiti dei due giudizi di merito.
2.1 In primo grado è stata affermata la penale responsabilità di OM IC e OM LA per entrambi i reati contestati, riuniti dal vincolo della continuazione. Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza (con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi). La pena per OM IC veniva così determinata: pena finale anni 18 di reclusione (anni 24 di reclusione per il delitto di omicidio, anni tre in aumento per la continuazione e riduzione rito). La pena per OM LA veniva così determinata : pena finale anni 16 di reclusione (anni 22 per l'omicidio, con anni due di aumento per continuazione e riduzione per il rito).
2.2 In secondo grado i due imputati sono stati assolti dalla imputazione di cui al capo n.
2. E' stata esclusa l'aggravante della premeditazione, fermo restando il giudizio di equivalenza (ora tra futili motivi e generiche). La pena per OM IC 3 è stata determinata in anni 16, quella per OM LA in anni 14 e mesi otto di reclusione.
3. Sintesi dei fatti per come ricostruiti nelle due decisioni di merito.
3.1 Va premesso che alcune circostanze di fatto sono incontroverse e vanno qui rievocate. La vicenda si svolge in due fasi, temporalmente di poco successive (circa mezz'ora) all'esterno di un albergo-ristorante (L'Aquila) sito in alta montagna, nei pressi del comune di GI. La sera del 12 gennaio 2017 nevicava e nel piazzale antistante la struttura ricettiva si erano formati cumuli di neve e lastre di ghiaccio. Era abitudine dei giovani di GI (tra cui, quel giorno, OM IC, il cugino raggiungibile SC ed altri amici) recarsi, alla prima nevicata, in quel luogo - per effettuare manovre spericolate attraverso una tortuosa strada di montagna- con le auto, approfittando dello spazio vuoto e del fondo stradale innevato. Sta di fatto che proprio quella sera nel locale adiacente al ristorante, adibito da tempo a sede sociale, era programmata una riunione di un gruppo di motociclisti aderenti alla associazione Hell's Angel, in numero di diciotto soggetti, tesa alla RM programmazione delle attività sociali ( soggetti da ora in poi detti bikers). La prima fase della sequenza processualmente rilevante si svolge intorno alle ore 22.00, quando il gruppo dei ragazzi di GI (IC OM, NU SC e una coppia di altri amici) che stavano 'sgommando' con le vetture nel piazzale, vengono redarguiti da quattro o cinque dei 'bikers' che si trovavano all'esterno della sede sociale. Ne nasce un diverbio, vola qualche parola di troppo', e il duo OM-SC (seguiti dagli altri compagni), prima di fare rientro verso GI minaccia in - particolare il OM IC di 'ritornare di lì a poco' (secondo le deposizioni dei bikers.. per fare il culo a tutti..).
3.2 La seconda fase dell'azione, durante la quale accadono i fatti descritti nelle imputazioni, si verifica dopo poco più di mezz'ora. In questa occasione a risalire sul piazzale sono, a bordo di due vetture diverse ed in tempi di percorrenza molto rapidi, viste anche le condizioni atmosferiche, IC OM e SC NU (a bordo di una MI OO) e LA OM (padre di IC e non presente al primo litigio) con un fuoristrada Nissan. E' pacifico che in questa seconda occasione IC OM portò con sé due armi -un revolver ed una semiautomatica Glock che aveva prelevato nella comune abitazione familiare dopo la prima discesa. 4 Si tratta di armi legalmente detenute, con numerose altre, dai OM, che risultano essere dediti ad attività sportiva di tiro. E' pacifico che durante tale segmento di condotta LA OM ebbe a prelevare dalla sua vettura un 'palanchino' di colore rosso, poi ritrovato sul posto e dunque perso in una colluttazione (sul posto vengono trovati anche gli occhiali di OM LA). LA OM, che al rientro a GI non ritenne opportuno farsi refertare, ha riportato dei segni sul viso (escoriazioni) ed una ferita al braccio destro, che ha provveduto a fotografare. E' pacifico che IC OM, in questo secondo segmento dell'azione, ebbe ad utilizzare le armi di cui era in possesso ed in particolare la pistola semiautomatica Glock che esplodeva un particolare tipo di munizioni 'ad espansione' non consentite. Sul posto si rinvengono ben undici bossoli esplosi con la Glock e tra questi sei in posizione tra loro ravvicinata. E' pacifico che durante questo secondo segmento dell'azione, caratterizzata da un conflitto insorto tra il gruppo 'dei OM' e quello dei bikers (che stavano per abbandonare il locale) il SC si pose alla guida della MI OO ed effettuò delle manovre particolari e spericolate, nel corso delle quali la vettura venne in RM contatto con il corpo di OZ. E' altresì pacifico che i colpi esplosi da IC OM con la semiautomatica Glock, ed in particolare quelli i cui bossoli sono stati trovati abbastanza vicini tra loro (in numero di cinque o sei ) vennero esplosi verso il suolo ma 'nella direzione' in cui avevano trovato riparo la maggior parte dei bikers (la scalinata dell'albergo). I colpi, impattando contro la superficie rigida, ebbero a frantumarsi e le 'schegge' di piombo si innalzarono e andarono a colpire, in più punti, la facciata della struttura alberghiera. Uno di questi frammenti (dal peso di quasi tre grammi) è quello che ha cagionato il decesso di NO LE. Secondo l'opinione tecnica ritenuta preferibile in sede di merito questo 'gruppo' di colpi sarebbe stato esploso in rapida sequenza da IC OM in fase di 'allontanamento' dal piazzale, dopo essere salito a bordo del fuoristrada Nissan su cui era posizionato anche LA OM (così anche le deposizioni dei bikers). Poco prima lo stesso fuoristrada era stato danneggiato dal lancio di un tubo di ferro (probabilmente il palanchino rosso perso dal OM LA) verso il vetro posteriore, che veniva infranto, gesto ammesso da uno dei bikers. 50 Anche la vettura MI OO, condotta dal SC risultava, all'atto della prima verifica (operata alle 3.00 di quella notte), ammaccata in alcuni punti e con il parabrezza frantumato. Più di dieci (14) sono i frammenti di ogiva rivenuti e repertati, in zone adiacenti la scalinata dell'albergo (vedi sent. di secondo grado, pag. 55), nel piazzale ° nell'atrio dell'albergo.
4. Le valutazioni in punto di responsabilità.
4.1 A fronte dei dati sin qui sommariamente rievocati, le valutazioni espresse nei due gradi di merito hanno, ovviamente, preso in esame il compendio dichiarativo (tanto proveniente da ciascuno dei bikers che da quello dei soggetti imputati) e le poche risultanze di tipo tecnico, alcune delle quali già anticipate. Non potendosi, nella presente sede, rievocarsi il complesso materiale dichiarativo, ci si limiterà a porre in evidenza i soli punti rilevanti ed utilizzati nei due gradi di giudizio per sostenere le affermazioni di penale responsabilità. Giova precisare, in ogni caso, che mentre nel giudizio di primo grado è stato ampiamente esplorato il tema della legittima difesa introdotto dagli imputati e dai rispettivi difensori -, nel giudizio di secondo grado tale tema risulta essere sostanzialmente abbandonato, in favore di una tesi difensiva basata sulla 'diversa' RM identificazione dell'elemento psicologico che avrebbe sorretto l'azione di IC da parte di LA OM (si prospetta la colpa), in una con la contestazione Σ concorso materiale che del OM dei pretesi indici rivelatori tanto del coefficiente psicologico di adesione all'evento morte del NO LE. Da qui una certa diversità delle argomentazioni espresse nelle sentenze relative alle due fasi processuali che precedono la presente, fermo restando che su numerosi punti della ricostruzione del fatto la Corte di Assise d'Appello richiama e conferma i contenuti della prima decisione.
4.2 Va dunque rilevato che, sulle questioni ancora controverse : A) in entrambi i gradi di giudizio sono state ritenute nel loro complesso e pur con attendibili le deposizioni sullale inevitabili discrasie o parziali rimozioni del ricordo - dinamica dei fatti rese dagli appartenenti al gruppo dei bikers. Alcuni di loro hanno ammesso di aver reagito a quella che è stata definita una aggressione portata dal gruppo dei OM, cercando di disarmare sia IC che LA OM (il secondo armato solo del palanchino) e ammettendo di aver danneggiato, nel contesto venutosi a creare, le autovetture. Tutti hanno però escluso di aver 'teso un agguato' ai OM, non avendo realmente creduto, data la banalità della prima lite -e le avverse condizioni meteo- che il ragazzo sarebbe 'realmente' risalito sullo spiazzale 6 antistante l'albergo. Da qui la considerazione per cui la manifestazione iniziale di aggressività è venuta dal trio 'salito' da GI e non dai bikers e la ulteriore considerazione per cui, data la : a1) esistenza di un contatto telefonico intervenuto durante prima discesa tra IC e LA OM;
b1) la contemporanea uscita dal cancello di casa OM delle due auto (asseverata da uno degli amici di IC OM che era presente al primo litigio); c1) i tempi ristretti di percorrenza della tortuosa strada di montagna;
la presenza di LA OM (che si arma del palanchino una volta sceso dall'auto) manifesta unità di intenti con il figlio ed il PO circa la necessità di 'dare una lezione' al gruppo che aveva offeso IC OM B) In entrambi i gradi di giudizio è stata, di contro, evidenziata la inattendibilità -delle versioni rese nella immediatezza dei fatti - dai due imputati. Entrambi hanno sostenuto la tesi dell'accerchiamento, una volta giunti sul piazzale, da parte dei bikers armati di mazze e bastoni, con aggressività rivolta in particolare verso LA OM, ma le lievi escoriazioni riportate da costui (peraltro solo fotografate) non collimano con la descrizione del 'pestaggio' cui sarebbe stato sottoposto, né in sede di sopralluogo risultano rinvenuti strumenti di offesa attribuibili ai motociclisti. Al contempo, la necessità difensiva invocata, in RY particolare, da IC OM non trova reali riscontri e, in ogni caso, l'esplosione del colpo ritenuto letale è avvenuta nella parte finale dell'azione, quando i due OM, sorpresi probabilmente dal numero più elevato del previsto dei soggetti che pensavano di dover fronteggiare (il litigio iniziale era avvenuto con solo cinque persone) si stavano allontanando a bordo del fuoristrada Nissan. Si evidenziano anche talune condotte posteriori al reato (mancato avviso alle forze dell'ordine, immediato contatto con un avvocato, mancata refertazione delle escoriazioni, tentativi di concordare deposizioni a loro favorevoli) come indicative della consapevolezza della illiceità dell'azione e della necessità di apprestare una versione non corrispondente al reale svolgimento dei fatti (ad es. LA OM afferma, per giustificare la scarsa entità delle lesioni riportate, di aver indossato un cappello, non rinvenuto sul posto e mai descritto da alcuno del gruppo avverso, le cui prime indicazioni si basano sull'aspetto fisico di un soggetto in quel momento sconosciuto, così come da una intercettazione si coglie un tentativo di condizionare la deposizione di RI circa la comune partenza delle auto da GI). C) quanto alla ricostruzione delle finalità dell'azione nella decisione di primo grado ci si sofferma sulla progettazione comune di 'dare una lezione' ai bikers che avevano 'cacciato' IC OM da un luogo che apparteneva ai ragazzi di 7 GI'. Viene citata una conversazione intercettata intercorsa tra due amici di IC AN e Laba), secondo cui .. IC doveva dimostrare che ce l'aveva più grosso lui, che doveva comandare in quel punto.. Dunque una sorta di riaffermazione di sovranità su quello spazio, condivisa e sostenuta dalla presenza di LA OM e derivante dall'affronto subito. In tale chiave la decisione di primo grado afferma che il possesso delle armi in capo ad IC non appare finalizzato ab initio ad un loro utilizzo quali strumenti di offesa alla persona ma appare funzionale ad invertire i rapporti di forza (rispetto al primo incontro) in chiave di intimidazione. I bikers, messi sotto tiro, avrebbero dovuto 'chiedere scusa' e riconoscere (in tale deviata logica) la 'supremazia territoriale' del ragazzino di GI prima allontanato. Solo in virtù dello sviluppo degli eventi (presenza di un numero di antagonisti superiore al previsto, tentativo di alcuni bikers di disarmare sia il padre che lo stesso IC) si sarebbe venuta a creare una situazione di 'svantaggio', 'frustrazione' e necessità di utilizzo delle armi da parte di IC. Costui avrebbe esploso dei colpi prima in aria, per diradare la presenza degli avversari e, una volta rientrato nell'auto del padre, anche in virtù del supporto fornito con la seconda auto dal SC (che faceva i 'caroselli' con la vettura tanto da colpire OZ, sia RY pure di striscio) avrebbe, con manifestazione di rabbia, esploso gli ulteriori colpi prima di fuggire, con dolo alternativo di lesioni o morte degli antagonisti, data la direzione dei colpi (v. pag. 75 della sentenza di primo grado, con argomento ripreso a pag. 147). La manovra 'di disturbo' fatta da SC con la vettura MI si ritiene collegata sempre in primo grado - alla comune finalità di reagire all'avanzata del gruppo dei bikers ed espressiva di una finalità di agevolazione della 'risalita in auto' di IC OM, con affermazione di responsabilità collettiva in riferimento al capo n.2 (il tentato omicidio OZ). Nell'analisi della condizione di OM LA viene altresì valorizzato un segmento della condotta (narrato dai bikers) ed in particolare il fatto che, essendo sorti dubbi in capo agli antagonisti circa la carica 'a salve' del revolver (qualcuno avrebbe detto.. è finta), quando IC OM inizia ad usare la Glock proprio LA OM avrebbe detto.. questa è vera.., in ciò esprimendo sostegno alla condotta tenuta dal figlio.
5. In particolare: il ragionamento probatorio espresso nella decisione di secondo grado. In parte motiva, la sentenza di secondo grado, sempre procedendo per punti: a) dichiara inammissibile (pag.49) il motivo di appello nuovo - contenuto in una delle memorie presentate da IC OM e relativo alle caratteristiche dei proiettili 8 utilizzati con la pistola Glock, ipotizzate come difformi da quanto 'garantito dalla casa costruttrice', perché non correlato al motivo principale;
b) riafferma la non acquisibilità della sentenza (dibattimentale) di primo grado che ha esaminato la posizione di SC, trattandosi di decisione non assimilabile ad un documento in senso tecnico, in quanto contenente elaborazioni e valutazioni basate su prove diverse da quelle acquisite in primo grado, ove si è proceduto con rito abbreviato;
c) quanto alle specifiche doglianze (pag. da 51 a 74), dopo aver rimarcato l'importanza di alcuni dati istruttori (al paragrafo 5, vedi deposizione RI sulla uscita comune delle due auto e deposizione IR) ed esposto i contenuti 'ondivaghi' del memoriale di IC OM (fermo restando che costui ammette la volontà punitiva che ha animato il suo ritorno sul piazzale e ammette di aver esploso i colpi verso terra, convinto della loro non frantumabilità) la Corte di secondo grado riprende una circostanza di prova generica relativa all'altezza dal suolo dei segni sull'edificio dell'albergo ricondotti ai frammenti dei proiettili esplosi con la pistola Glock (v. pagina 56). In particolare viene evidenziato che l'altezza dal suolo di codeste tracce (in numero complessivo di 11) varia da mt. 0,76 a mt. 3,27. RM Si conferma che tutti i colpi vennero sparati verso il basso, in direzione del gruppo dei bikers, ma ebbero a frantumarsi, con partenza delle schegge che hanno dato luogo agli esiti di cui sopra. d) si ritiene che effettivamente non vi è prova generica che attesti se e quanti colpi siano stati esplosi con il revolver, e si ritiene erronea l'ipotesi che la stessa fosse stata caricata a salve;
è invece certa la riconducibilità dei bossoli e dei frammenti di ogiva alla pistola marca Glock;
e) si ribadisce il giudizio di sostanziale attendibilità delle deposizioni rese dai bikers;
si afferma che non vi è alcuna prova sulla pretesa natura 'paramilitare' del gruppo dei motociclisti e si ribadisce l'assenza di prova della pretesa 'manovra di accerchiamento' ipotizzata dalle difese degli imputati;
f) si ribadisce che la finalità comune della risalita sul piazzale era quella di realizzare una spedizione punitiva e si ribadiscono le circostanze di fatto che rendono dimostrata l'adesione di LA OM a tale iniziativa, ben consapevole del fatto che il figlio si fosse armato (telefonata durante la discesa, sosta in casa durata circa otto minuti, ripartenza contestuale, condotta aggressiva tenuta sul piazzale verso i bikers).
5.1 Le valutazioni in diritto espresse dalla Corte di secondo grado e relative ai temi oggetto del giudizio di appello [si tratta di : a) l'elemento psicologico di IC OM, b) gli indici fattuali del concorso di LA OM, c) l'esistenza o meno di un concorso dei due OM nella condotta di cui al capo n.2 commessa materialmente dal SC] muovono, ovviamente da considerazioni in fatto, in massima parte derivanti dai dati e dalle valutazioni di cui sopra. In particolare, non si ritiene decisiva ad incrinare la ricostruzione la circostanza di fatto che il solo IC fosse in possesso delle due armi. Si afferma che i tre non avevano contezza del numero complessivo dei bikers (nella prima fase ne erano b presenti solo cinque) e dunque le due armi + il palanchino che venne preso dal OM LA) potevano essere ritenuti strumenti sufficienti a realizzare l'obiettivo di intimidazione e 'sottomissione' del gruppo avverso. Quanto alla identicazione del momento in cui venne esploso, insieme ad altri cinque, il colpo che dopo l'impatto con il suolo ebbe a frammentarsi e a - raggiungere la vittima, si ribadisce che tale momento è collocabile nella parte finale dell'azione, quando le vetture si stavano allontanando dal piazzale. Ciò posto, si affronta la ricostruzione del dolo dell'autore primario IC OM, a pagina 69 della decisione di secondo grado. Si evidenzia, in sostanza, che : a) il numero dei colpi esplosi, verso il suolo, è di sei;
b) la direzione è quella che vede presenti, nei pressi dell'edificio ristorante, ben quindici soggetti;
c) la imprevedibilità della direzione delle schegge derivanti dall'impatto dei prioettili RIT con il suolo è un dato fenomenico reale e percebile, ma in simile circostanza è proprio l'effetto di frantumazione e dispersione dei frammenti a rendere ancora più elevata la probabilità di raggiungere con le schegge - uno o più dei soggetti presenti in direzione delle medesime;
d) le risultanze di generica, prima evidenziate, finiscono con il confermare questo assunto, data l'altezza ed il numero dei segni rinvenuti sulle pareti dell'edificio. In buona sostanza, la Corte di secondo grado, adattando le considerazioni di cui sopra alla persona di IC OM, tiratore esperto, afferma che " costui non può non aver calcolato che i frammenti di sei proiettili sparati in rapida successione verso terra.. in direzione di un gruppo di persone (dalla vettura). avrebbero potuto raggiungere lo scopo di colpire una o più di esse meglio di quanto non avrebbero potuto fare uno o più colpi diretti, per sparare i quali sarebbe stato necessario fermarsi e prendere la mira, scegliendo un unico bersaglio". Se la volontà era di minacciare, avrebbe ben potuto sparare verso l'alto. Tutto ciò, in modo ancora più marcato rispetto alla valutazione del Gup, sostiene la valutazione di un coefficiente psicologico in termini di dolo diretto alternativo, teso 10 -del grave ferimento o alla rappresentazione e volizione in modo equivalente della morte di uno o più soggetti posti in direzione delle esplosioni. Si afferma inoltre che l'argomento, introdotto come motivo nuovo, della 'imprevedibilità' della frantumazione dei proiettili ad espansione utilizzati con la Glock, sulla base delle (prospettate) indicazioni della casa produttrice, non soltanto è processualmente tardivo ma è smentito dalla realtà dei fatti, posto che tutti i proiettili ebbero, nell'occasione, a frantumarsi (cosi come accertato nelle consulenze balistiche e in sede di rilievi). Da ciò la considerazione per cui la particolare competenza di IC OM lo poneva in grado di compiere una scelta che era, in realtà, tesa ad un aumento della potenzialità lesiva della condotta.
5.2 Quanto al concorso di OM LA, una volta ribaditi gli indicatori fattuali, la Corte di secondo grado affronta il tema del coefficiente psicologico nei termini che seguono. Si ritiene che avendo costui programmato la 'spedizione punitiva' con gli altri due correi ed essendo consapevole della presenza delle armi, lo sviluppo dell'azione pur diverso dalle iniziali intenzioni era senz'altro prevedibile, come sviluppo - ulteriormente violento di una iniziativa criminosa già connotata da aggressività verso le persone, anche con uso delle armi. RY5 A diversa conclusione, circa la ravvisabilità del concorso (di IC e LA OM) nel delitto di cui al capo 2, perviene la Corte di secondo grado rispetto a quanto sostenuto dal GUP. La Corte ne mantiene la qualificazione in termini di tentato omicidio, perché le manovre spericolate avevano la finalità di utilizzare l'auto come strumento di offesa alla persona, ma afferma che si trattò di una iniziativa del tutto autonoma del SC, non concordata né prevedibile rispetto all'originario progetto criminoso, che non includeva le autovetture come strumento di possibile offesa. Vi è dunque statuizione di assoluzione dal fatto di cui al capo 2 (oggetto di ricorso da parte della pubblica accusa). Le ulteriori statuizioni riguardano la eliminazione della aggravante della premeditazione (atteso che il proposito iniziale era di semplice aggressione ed insorge in tempi rapidi), il mantenimento dei motivi futili, il bilanciamento delle J circostanze e il trattamento sanzionatorio in genere. Su tali punti si rimanda al testo della decisione.
5.3 Va tuttavia precisato, in sintesi, che nella decisione di secondo grado : a) si ribadisce che lo stimolo esterno è l'avvenimento iniziale, ossia il litigio verbale verificatosi nella prima fase e relativo al rimprovero per le 'sgommate', ricevuto da OM IC. Il resto è, sostanzialmente, catena causale non alterata dalla 11 dinamica del conflitto posteriore, anche in ragione del fatto che i colpi 'letali' vennero esplosi in fase di allontanamento e in assenza in quel frangente - di alcuna esigenza di difesa (con atteggiamento che non fa che ribadire un intento ritorsivo, accresciuto dalla intervenuta reazione dei bikers); b) si ritiene di mantenere inalterato il giudizio di equivalenza tra residua aggravante dei motivi futili e le circostanze attenuanti generiche;
c) si ridimensiona pertanto il trattamento sanzionatorio con la sola esclusione della incidenza della continuazione per l'assoluzione dal capo n.2. 6. La sintesi degli atti di ricorso, nei limiti di cui all'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen.. 6.1 Il ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale deduce, con distinti motivi, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla assoluzione dei due imputati dal delitto di tentato omicidio cui al capo n.2 Si rappresenta, al primo motivo rubricato in termini di violazione di legge, la sottovalutazione dei termini dell'accordo iniziale, che legava i tre soggetti alla comune adesione al progetto 'punitivo'. Non si ritiene esatta la considerazione per cui l'utilizzo, come strumento di offesa, लो dell'auto esprima una visibile eccentricità dalla programmazione iniziale. Le auto, si afferma, erano due proprio perché, logicamente, in caso di necessità una poteva essere utilizzata come diversivo e agevolare la fuga dell'altra. L'azione era dunque animata dal medesimo finalismo, con concorso morale pieno da parte dei due imputati, come ritenuto dal giudice di primo grado. Si deduce, al secondo motivo, vizio di motivazione. Sulla base delle premesse l'apparato esposte al primo motivo, si definisce lacunoso ed apodittico argomentativo utilizzato al fine di escludere la responsabilità concorsuale.
6.2 Ricorso proposto nell'interesse di OM IC. Sono introdotti per OM IC sette motivi di ricorso, con atto a firma del difensore avv. Luca Cianferoni 6.2.1 Al primo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alla qualificazione dell'elemento psicologico. La difesa ripropone il tema della colpa cosciente e critica la ricostruzione degli indicatori del dolo, per come esposti e interpretati in sentenza. In sintesi, si insiste in modo particolare su un preteso vizio di metodo, consistente nell'aver trascurato l'affidamento riposto da OM IC nella 'non frantumabilità' del particolare tipo di proiettili utilizzati. Per verificare tale affermazione, che porterebbe ad escludere il dolo data l'avvenuta esplosione dei colpi verso il suolo 12 - la Corte di secondo grado avrebbe dovuto, si insiste, disporre una perizia lì dove si è affidata a mere osservazioni empiriche dal sapore congetturale. Non può essere ritenuta tardiva, si afferma, l'allegazione di una circostanza di fatto (le caratteristiche obiettive dei proiettili) dirimente a fini di raggiungere la esatta qualificazione della condotta, né l'imputato può essere penalizzato da una scelta difensiva erronea (quella di invocare la legittima difesa) tenuta durante il giudizio di primo grado. La Corte di Appello, una volta mutata la strategia difensiva, non avrebbe esplorato il tema in modo convincente, rifugiandosi in considerazioni non validate dal sapere scientifico e da una accurata verifica del tipo di proiettili esplosi. Le consulenze operata in sede di indagini hanno soltanto esplorato il tema della 'avvenuta frantumazione' ma nessuno si è chiesto se questo evento fosse prevedibile in capo allo sparatore, a fronte di una assicurazione contraria fornita, si afferma, dalla ditta costruttrice. Nessuno ha esplorato tale tema anche alla luce delle particolari condizioni atmosferiche e della particolare conformazione dei luoghi. In dette condizioni attribuire a OM IC, in chiave di riaffermazione del dolo, la consapevolezza della frantumazione dei colpi e del conseguente effetto moltiplicatore sarebbe una mera congettura, cui si perviene per colmare un totale Ry vuoto dimostrativo. L'unico dato obiettivo è che i colpi vennero tutti esplosi vero terra, il che porta a ritenere assente il dolo di omicidio. Il fatto andava riqualificato come colposo.
6.2.2 Al secondo motivo si sviluppano, su tale falsariga, doglianze integranti denunzia di vizio motivazionale. Le istruzioni della casa costruttrice sono chiare ed inequivoche. I proiettili ID Shock sono proiettili pensati per la espansione e non per la frantumazione. In particolare, dopo una modifica strutturale avvenuta nel 1980, all'interno del corpo si espandono ma non si frantumano (così secondo le indicazioni della casa costruttrice) . Il fatto che si siano, nel caso in esame, frantumati, non autorizza a ritenere che ciò rappresenti la regola del loro comportamento, né autorizza a credere che IC OM potesse prevedere simile effetto (definibile come anomalo) e la successiva direzione delle schegge. Sul secondo aspetto, gli stessi consulenti escussi hanno affermato che la direzione dei frammenti è del tutto imprevedibile, specie su una tipologia di 'fondo' come quella in concreto presente sul piazzale interessato (asfalto ormai sbriciolato misto a neve e ghiaccio) . Da qui la totale irragionevolezza delle conclusioni cui perviene 13 su un punto decisivo della causa il giudice di secondo grado, non potendosi affermare che l'esplosione dei colpi verso terra era addirittura indicativa di una più elevata intensità del dolo. Tale conclusione travisa i dati processuali e omette di confrontarsi con la necessaria evidenza scientifica.
6.2.3 Al terzo motivo il medesimo punto viene censurato in termini di vizio processuale ed in rapporto al diniego di perizia sulla qualità strutturale' dei proiettili. Si afferma, in sintesi, che non si trattava di un 'motivo nuovo', quanto di una argomentazione espressa in una memoria, con cui la Corte di secondo grado ha omesso di confrontarsi. Si lamenta altresì la mancata acquisizione della decisione di primo grado emessa nei confronti del SC, che avrebbe consentito di meglio inquadrare il preteso rapporto concorsuale. Ci si diffonde ampiamente sul fatto che non si trattava in alcun modo di un motivo di appello, quanto di una argomentazione, si nuova ma consentita perché relativa Ry alla individuazione del coefficiente psicologico in termini di colpa e non di dolo, punto decisivo sia per l'autore del fatto che per i pretesi concorrenti nel reato. Ancora una volta si censura, dunque, la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale con supplemento di perizia.
6.2.4 Gli ulteriori motivi riguardano deduzioni di violazione di legge e vizi motivazionali sui punti circostanziali e sul trattamento sanzionatorio. In estrema sintesi: a) quanto alla circostanza aggravante dei motivi futili si ritiene non esplorato il contesto ambientale e culturale in cui si è verificato il fatto. Si ritiene altresì la motivazione 'perplessa' perché da un lato valorizza il primo diverbio e dall'altro la parte finale dell'azione, con assenza di chiarezza. Ed ancora si evidenzia che, in quanto tale, la vendetta non è ritenuta in giurisprudenza quale motivo futile;
b) quanto alla permanenza del bilanciamento in termini di equivalenza, si evidenzia il travisamento dei contenuti del memoriale di IC OM, improntato a profonda revisione critica, tale da rappresentare un dato che, unito alla elisione della premeditazione, doveva portare alla prevalenza delle generiche;
c) quanto alla determinazione della pena si evidenzia che non è stato, in sostanza, esaminato il motivo, posto che la pena inflitta in primo (e in secondo grado) per l'omicidio volontario è quella massima di anni ventiquattro, che esige puntuale motivazione a sostegno di siffatta scelta. 14 6.3 Nell'interesse di OM LA sono stati introdotti otto motivi di ricorso, con atto a firma dei difensori avv. Ezio Audisio e avv. Stefano Tizzani.
6.3.1 Al primo motivo deduce vizio di motivazione in riferimento al formulato giudizio di attendibilità dei motociclisti. Il motivo è particolarmente articolato e riprende elementi istruttori, che vengono riprodotti allo scopo di dimostrare che entrambi i giudici del merito (in primo e in secondo grado) hanno finito per trascurare profili di contraddizione ed inverosimiglianze delle singole narrazioni rese da ciascuno dei bikers. Su questi temi si rinvia al contenuto dell'atto. Si è finito per non rispondere, in secondo grado, a specifiche censure (che vengono rievocate) riproponendo un giudizio di attendibilità fallace. Le ammissioni dei bikers circa l'uso della violenza sono state minimali e sempre indirizzate soggettivamente ad altri, così come è stata esclusa in modo frettoloso e travisante l'esistenza di una possibile manovra di accerchiamento (tramite l'uso, ammesso da taluno) di percorsi alternativi che consentivano di giungere sul piazzale sorprendendo 'alle spalle' il terzetto antagonista . Non è stato considerato l'interesse dei bikers ad evitare incriminazioni per il delitto di rissa, aspetto che sostiene l'esistenza di versioni preconcordate tra i diversi RT dichiaranti. In simile contesto si è finito per attribuire un elevato tasso di corrispondenza al reale della 'versione del gruppo dei motociclisti', in modo illogico, con tutto ciò che ne deriva in termini di coerenza complessiva della ricostruzione ed attribuzione di ruoli a ciascuno degli imputati. Analogamente si è in modo apodittico ritenuta inaffidabile la versione dei fatti resa dagli imputati, svalutando i riscontri obiettivi, tra cui le lesioni subite proprio da OM LA.
6.3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione del momento immediatamente successivo all'arrivo sul piazzale degli imputati con le due vetture MI OO e Nissan. La ricostruzione, pur se affidata alle scarne deposizioni dei bikers, è rimasta oscura su momenti fondamentali del conflitto e sulle effettive ragioni che hanno indotto IC OM a servirsi delle armi di cui era in possesso. Le conclusioni sono assertive e si riportano in modo incongruo a quanto sostenuto dal giudice di primo grado. Anche in tal caso non è stata fornita risposta alle puntuali critiche introdotte con i motivi di appello. 15 Vengono anche qui evidenziate le contraddizioni relative alle diverse versioni fornite dai bikers, con rinvio al testo dell'atto. Si sostiene, in effetti, che i bikers siano stati volutamente reticenti allo scopo di evitare incriminazioni per rissa o altre fattispecie di reato.
6.3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione del consenso prestato da OM LA a prendere parte ad una spedizione punitiva. Non vi è stato alcun apprezzamento della positiva personalità di OM LA, incompatibile con simile ipotesi di scarso controllo degli impulsi e tradimento del suo ruolo educativo nei confronti del figlio IC. Non si è tenuto conto, si afferma, del fatto che dei tre soggetti coinvolti nella pretesa 'spedizione' il solo IC OM fosse armato (pur possedendo OM LA altre armi), i colpi esplosi da IC erano verso il suolo e nessuno poteva prevedere un simile epilogo, derivato essenzialmente dal numero inaspettato dei bikers e dalla aggressività mostrata da costoro. A fronte della negazione circa la ricorrenza di un accordo, il concorso del OM LA è stato costruito su elementi indiziari dal debole significato e dall'incerto R accertamento in fatto. Si contesta, partitamente, la valenza indicativa dei pretesi indizi relativi all'esistenza dell'accordo iniziale. Sul punto si rinvia al testo dell'atto.
6.3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dalla decisione di primo grado emessa in dibattimento nei confronti di SC NU. -Si contesta la decisione in diritto, trattandosi in tesi di documento acquisibile ai sensi dell'art.234 cod. proc.pen. e di certo rilevante per il pieno accertamento dei fatti.
6.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'avvenuto riconoscimento del dolo e vizio di motivazione in rapporto al riconoscimento del contributo causale concorsuale ed alla estensione della circostanza aggravante dei motivi futili. Il motivo è molto ampio e contiene una trattazione estesa dei parametri utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per il riconoscimento del dolo eventuale. Si evidenzia, nel caso in esame, che i giudici di secondo grado hanno ritenuto estranea all'accordo la condotta 'autonoma' del SC (con assoluzione dal capo 2), ma hanno ritenuto, in modo contraddittorio e travisante, il OM LA portatore di un dolo (eventuale) di concorso nella condotta tenuta da OM IC. 16 Ciò sarebbe frutto di una erronea ricostruzione sia dell'apporto causale che è del tutto insussistente che del relativo coefficiente psicologico. L'unico dato certo è la presenza di LA OM sul piazzale, ma tale aspetto non è di per sé indicativo di alcun rafforzamento dell'altrui determinazione criminosa, non essendo univoco. Vi sarebbe assoluta carenza, in ogni caso, nella ricostruzione dell'elemento psicologico rispetto all'evento morte determinatosi. Si ipotizza che le considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado abbiano attribuito al OM LA una adesione all'evento, materialmente commesso da IC OM a titolo di dolo eventuale. Si contesta tale qualificazione che sarebbe erronea sia in fatto che in diritto. Nel dolo eventuale il soggetto si determina all'azione pur avendo 'previsto' l'evento lesivo e ne accetta consapevolmente il rischio della sua verificazione, ma nel caso in esame l'evento nei termini in cui si è verificato non è stato assolutamente - previsto dal OM LA, né tantomeno accettato . Per la verità non era stato previsto neanche da OM IC, si afferma, data la traiettoria dei colpi e la assoluta imprevedibilità della direzione delle schegge. Non vi è, in ogni caso, alcuna dimostrazione circa la avvenuta previsione, da parte 17 di LA OM del fatto che agevolando la condotta di IC OM si sarebbe con alta probabilità verificato l'evento morte di NO LE.
6.3.6 Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ricostruisce il momento della esplosione dei colpi come quello 'finale'. Si riproducono atti processuali allo scopo di evidenziare la fallacia argomentativa. Le condizioni del piazzale, innevato, non hanno consentito di realizzare una repertazione appropriata e ci si è affidati ad uno schizzo planimetrico redatto nella immediatezza del fatto da uno degli operanti. Da tale schizzo risulta che i bossoli raggruppati erano in una posizione intermedia tra il centro del piazzale e l'uscita e non vi è certezza alcuna che siano stati esplosi mentre i due OM erano in uscita dal piazzale ed a bordo dell'auto. Ben potrebbero essere stati esplosi fuori dall'auto e durante le concitate azioni che hanno preceduto la fuga dei OM, in virtù dell'aggressività mostrata dai bikers verso le due autovetture.
6.3.7 Il settimo e ottavo motivo introducono doglianze in punto di circostanze, giudizio di equivalenza e trattamento sanzionatorio. OM LA è pacificamente estraneo all'antefatto che avrebbe fatto insorgere - in OM IC - il proposito criminoso e non si vede come la relativa circostanza 17 aggravante possa essergli stata estesa, non essendovi prova della sua adesione alla 'spedizione punitiva'. Anche in questo atto di ricorso si contesta inoltre la 'doppia argomentazione' espressa dalla Corte di secondo grado sulla futilità del motivo (vendetta o frustrazione?). Quanto al mantenimento del giudizio di equivalenza, una volta esclusa la premeditazione, se ne contesta il fondamento logico, sia in rapporto al diverso 'carico' delle aggravanti che in riferimento alla mancata considerazione della offerta risarcitoria, nei limiti delle possibilità economiche del OM LA, che in riferimento alla marginalità dell'apporto fornito.
6.4 Nell'interesse delle costituite parti civili è stata depositata memoria di replica dall'avv. Mariacristina Macrì. In tale atto si prospetta la infondatezza dei motivi di ricorso introdotti nell'interesse dei due imputati. Si ripercorre la motivazione espressa dalla Corte di secondo grado e si ribadisce la corretta qualificazione del dolo diretto e alternativo di omicidio in capo a OM IC e a OM LA.
6.5 Nell'interesse di OM IC sono stati depositati motivi aggiunti, tesi a ribadire i contenuti di alcune doglianze esposte nel primo atto di ricorso. Riy Si ribadisce in particolare, al primo motivo, la deduzione di erronea applicazione delle disposizioni di legge di cui agli artt.43 e 575 cod.pen. Si ritiene non configurabile, nel caso in esame, il dolo diretto di omicidio, sia pure nella forma del dolo alternativo,e si evidenzia come la Corte di secondo grado ne - -per converso affermato la sussistenza con un ragionamento probatorio abbia assertivo ed erroneo. L'esame delle concrete circostanze di fatto in cui è maturata l'azione portava ad identificare, secondo la difesa, la colpa cosciente e non il dolo. Si insiste sulla non prevedibile frantumazione dei proiettili, aspetto che la Corte di merito ha senza adeguato supporto scientifico ritenuto implausibile. Si ribadisce che se OM IC avesse agito con dolo omicidiario l'azione di sparo essere diversa, ben potendo dirigere il tiro in via diretta verso il gruppo deiwhite dov M bikers. Non vi sarebbe logica argomentazione in fatto, nella sentenza impugnata, tale da sostenere la qualificazione dell'elemento psicologico doloso. Al secondo motivo si riprende la doglianza in tema di ricorrenza della circostanza aggravante dei motivi futili. Si ribadisce, in particolare, la doglianza relativa alla pretesa incertezza del reale motivo della condotta delittuosa. 18 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i ricorsi : a) del Procuratore Generale, in riferimento alla assoluzione di OM IC e OM LA dalla imputazione contestata al capo n.2 b) di OM LA in riferimento al fatto di reato di cui al capo n.1, limitatamente ai punti della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi e alla omessa applicazione dell'art. 116 cod.pen. • E' infondato il ricorso proposto da OM IC, per le ragioni che seguono.
2. La vicenda oggetto dei giudizi di merito presenta aspetti di forte interrelazione nella posizione processuale dei due imputati OM IC e OM LA, il che si riflette inevitabilmente sulla esposizione delle ragioni della decisione.
2.1 Conviene in via preliminare evidenziare taluni aspetti di metodo, sì da incentrare la posteriore trattazione sui punti che risultano decisivi nell'ottica del giudizio di legittimità. Non vi è dubbio circa il fatto che il caso in esame offre un plastico esempio di quanto le argomentazioni di merito relative al coefficiente psicologico delle condotte - specie in caso di azioni collettive - risultino influenzate da aspetti fattuali idonei a fungere da indicatori» del complesso percorso psichico che ha sostenuto l'azione RM dei singoli soggetti cui sono attribuite, sul piano materiale e causale, le condotte di reato. Ciò deriva, essenzialmente dal fatto che il dolo è fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà di condotta ed evento) che si ricostruisce in ambito processuale necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U n. 38343 del 29.4.2014, Espenhanh e altri, decisione nel cui ambito argomentativo si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento indiziario di particolare complessità «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici ». -Se ciò è vero, ne deriva che in sede di giudizio di legittimità sulla base dei contenuti degli atti di ricorso che segnano la particolare cognizione della Corte di cassazione- si verifica, di regola, una sequenza logica interna alla dinamica di 19 controllo del ragionamento probatorio espresso in sede di merito, posto che risulta necessario compiere una duplice valutazione : a) assenza di vizi di logicità o contraddittorietà nell'apprezzamento dei singoli segmenti del fatto idonei a fungere, a loro volta, da indicatori ragionevoli del coefficiente psicologico di ciasun imputato rispetto all'evento verificatosi;
b) apprezzamento, una volta superato il primo step della corretta qualificazione giuridica del coefficiente psicologico individuato per ciascun concorrente nel reato in sede di giudizio di merito. Rimarcare la scissione tra questi due «momenti» di controllo delle argomentazioni espresse in sede di merito è particolarmente utile nel caso di azione collettiva, come quello oggetto della presente decisione.
2.2 I fatti oggetto del giudizio e le prospettazioni difensive che si sono esposte in parte narrativa consegnano al Collegio un quadro fattuale che va ritenuto, per le ragioni che si esporranno, coerentemente argomentato in sede di merito quanto ai seguenti punti : a) esistenza della prima lite, a seguito della quale IC OM manifestava (nei confronti di un ridotto numero di soggetti antagonisti) un intento ritorsivo per i rimproveri ricevuti in virtù delle manovre azzardate;
17 b) risalita sul piazzale delle due vetture in tempi alquanto rapidi, durante i quali IC OM preleva dalla comune abitazione familiare due armi da fuoco;
c) compresenza in tale seconda fase di LA OM, che a sua volta risulta essere in possesso di un attrezzo atto ad offendere;
d) esplosione di un numero di colpi 'consistente' da parte di IC OM con la pistola semiautomatica Glock in fase di allontanamento dal piazzale e verso il suolo, ma nella direzione dell'edificio che in quel momento vedeva 'radunati' sulla scalinata esterna o nei pressi della medesima i motociclisti, tra cui la vittima LE NO. Da qui muovono le considerazioni ricostruttive - quanto al fatto di maggiore gravità espresse nelle decisioni di merito, con individuazione di singoli segmenti dell'azione e di specifiche modalità del fatto come espressive di una volontà comune tra IC OM e LA OM di determinare, in un contesto di crescente aggressività (in parte correlato alla condizione di svantaggio derivante dalla presenza di un numero di antagonisti più elevato di quanto prevedibile) un evento altamente lesivo o mortale di almeno uno dei soggetti che stazionavano in quel momento nei pressi della scalinata dell'albergo. La razionalità di tali argomentazioni e la esatta individuazione dei caratteri del coefficiente psicologico è oggetto, con prospettive in parte diverse, dei due atti di ricorso che si passa ad esaminare. 20 2 0 3. I primi tre motivi del ricorso di IC OM riguardano, sotto diversi profili, la tenuta delle argomentazioni espresse dalla Corte di secondo grado in riferimento alla qualificazione dell'elemento psicologico del reato di cui al capo n.1, dandosi per scontato che la condotta materiale (esplosione dei colpi di arma da fuoco) da cui è derivata la morte di SS NO è ascrivibile al comportamento tenuto dal medesimo IC OM (come ammesso dallo stesso imputato). -La difesa del ricorrente, in particolare, censura le argomentazioni con cui come si è descritto in parte narrativa la Corte di secondo grado ha ritenuto sussistente il - dolo diretto alternativo (gravi lesioni o morte) in ragione del numero e della direzione dei colpi, con attribuzione a IC OM di una capacità di prevedere la frantumazione» dei proiettili ad espansione, esplosi vero il manto stradale, sì da determinare la successiva direzione delle schegge 'in direzione' del gruppo dei bikers.
3.1 I motivi sono infondati. L'utilizzo di canoni di logica comune, asseverati dalle risultanze di prova generica attentamente esaminate dalla Corte di secondo grado, porta effettivamente a ritenere che l'azione di sparo era diretta in modo consapevole a determinare eventi lesivi di particolare intensità o in modo indifferente - la morte di uno o più dei - soggetti che si trovavano in direzione delle esplosioni, sia pure tramite il rimbalzo di parti delle munizioni esplose. RM Ciò perché corrisponde a canoni logici di intuitiva evidenza affermare che le ordinarie caratteristiche 'funzionali' del proiettile (ad espansione) sono correlate ad un utilizzo del medesimo verso bersagli (ad es. un corpo) caratterizzati da vulnerabilità alla penetrazione (con successiva espansione), lì dove è congruo ritenere che il direzionamento verso una superficie di inusuale e particolare rigidità (come il fondo stradale in parte ghiacciato) venga a determinare (in ragione di un utilizzo anomalo) la frantumazione e la contestuale dispersione, per la forte energia cinetica, dei frammenti in direzione comunque corrispondente alla iniziale traiettoria dei colpi (traiettoria più o meno conforme alla direzione dell'arma), così come affermato dalla Corte di secondo grado a pag.69 della sentenza impugnata. Può dunque affermarsi che la Corte di secondo grado ha esaminato in modo pieno le doglianze e la 'nuova' prospettazione difensiva, ancorando la propria valutazione a dati empirici e ai contributi tecnici emersi nel giudizio di primo grado in modo consentito e con approdo del tutto razionale e, pertanto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, posto che il ricorso a criteri di logica comune è insito nella nozione stessa di libero convincimento e trova adeguato contraltare nell'obbligo di motivazione (ex multis, sul tema, già Sez. III n.1271 del 20.4.1996, 21 secondo cui principio del libero convincimento del giudice consente di utilizzare nella decisione qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente vietato dalla legge e che, ritualmente accertato e contestato all'imputato, abbia in se l'attitudine, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l'esistenza del fatto e la responsabilita del suo autore). L'assetto logico delle considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado appare asseverato, dunque, non soltanto dai risultati della osservazione empirica (le numerose tracce sull'edificio dell'albergo, derivanti dai frammenti, poste a diversa altezza, sono state repertate in corrispondenza del luogo ove si erano rifugiati i bikers, come evidenziato in sentenza a pag.56), pur significativi, ma da criteri di apprezzamento delle modalità della condotta (in particolare il numero e la direzione dei colpi) che risultano idonei - nella logica indiziaria che caratterizza, come si è detto, la ricostruzione del dolo a sostenere le conclusioni cui si è pervenuti. Peraltro, la Corte torinese non si rifugia nella ragione formale di inammissibilità dei motivi aggiunti (come contestato dalla difesa) ma esamina il profilo in fatto allegato dalla difesa quanto alle particolari caratteristiche delle munizioni-, nell'ambito del punto della decisione devoluto ed in riferimento alle considerazioni espresse dal consulente tecnico della difesa. Non vi è pertanto alcuna incompletezza cognitiva o valutativa sanzionabile in sede RM di legittimità, né (quanto ai contenuti del terzo motivo) la scelta di non disporre perizia valutabile solo in termini di vizio di motivazione della decisione - risulta illogica, in rapporto alla valorizzazione del complesso dei dati storici e tecnici emergenti dall'istruttoria, dati che rendono - per le ragioni già esposte - del tutto razionali le affermazioni contenute nella decisione impugnata.
3.2 Va dunque ribadito, che in materia di prova indiziaria (tale essendo il criterio di metodo che ha portato a ricostruire la sussistenza dell'elemento psicologoco doloso), il controllo di questa Corte di legittimità sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate su l' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (tra le molte, Sez. I n. 18118 del 11.2.2014, rv 261992). Proprio in adesione a tale principio di diritto va affermato in rapporto alle doglianze qui in trattazione che nel caso in esarne la Corte di secondo grado ha 22 coerentemente apprezzato tutti gli elementi disponibili (tipologia di arma usata, numero dei colpi esplosi, direzione dello sparo, altezza delle tracce dei plurimi frammenti di piombo rinvenuti sul posto) ed in modo non implausibile ha ritenuto, sulla base di osservazione empirica delle risultanze istruttorie unita alla considerazione della esperienza nel campo del soggetto utilizzatore dell'arma (dato processuale del tutto pacifico, visto che nella abitazione dei OM erano presenti al momento del fatto più di venti armi oltre a quelle utilizzate nella occasione per cui è processo), sussistente tanto la rappresentazione che la volizione di un evento (la morte di uno dei soggetti che erano posti in direzione delle esplosioni) che si pone effettivamente, in termini logici, come altamente probabile in rapporto alla dinamica dell'azione.
3.3 Non vi è alcun dato di critica che consente di incrinare la linearità di simile giudizio di tipo logico. In particolare, va ribadito che la valutazione espressa in secondo grado risulta coerente con le risultanze di prova generica sia in - riferimento al momento in cui i colpi vennero esplosi che in rapporto alla sequenza finale che ebbe a determinare il decesso di SS NO e ricostruisce il - coefficiente psicologico doloso di IC OM attraverso un logico apprezzamento RM di un complesso di dati indizianti, risultando pienamente soddisfatto il primo dei passaggi argomentativi indicati in premessa al par.
2.1. Ciò consente di ritenere immune da vizi la motivata ricorrenza del dolo diretto di tipo alternativo. Riprendendo i principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittmità sul tema (a partire da Sez. U n. 748 del 12.10.1993, dep. 25.1.1994, rv 195804), va ribadito che in tema di elemento soggettivo del reato possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento (previa sua concreta rappresentazione), si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'agente non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione del rischio di significativa possibilità di sua verificazione (previa rappresentazione in concreto), mentre negli altri casi suindicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui 23 l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (affermazione ripresa e ulteriormente specificata, tra le molte, da Sez. VI n. 1367 del 26.10.2006, rv 235789; Sez. VI n. 6880 del 15.4.1998, rv 211082; Sez. I n. 3277 del 29.1.1996, rv 204188) . Dunque per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche in via cumulativa e alternativa - l'evento di lesioni. Corretta è pertanto l'affermazione secondo cui anche il cd. dolo alternativo è dolo diretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che parifica le conseguenze altamente lesive della condotta ed include l'evento morte come altamente probabile e dunque previsto anch'esso e non meramente accettato come conseguenza possibile dell'azione ( v. Sez. I n.267 del 14.12.2011, rv 252046). Nel caso in esame, per le ragioni sin qui esposte, la condotta materiale tenuta da IC OM, così come ritenuto in sede di merito, è sostenuta da tale tipologia di elemento psicologico, risultando congrua l'argomentazione per cui l'azione di sparo, ripetuta più volte, con la particolare angolazione data all'arma, è indicativa di Riy coerente rappresentazione e volizione delle altamente probabili conseguenze gravemente lesive o mortali verso uno o più dei soggetti che erano posti in direzione dei frammenti di proiettile. Ne deriva il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, sin qui trattati.
4. I residui motivi di ricorso proposti nell'interesse di IC OM sono, parimenti, infondati.
4.1 Quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante dei motivi futili, va premesso che la Corte di secondo grado rapporta la «futilità» del motivo alla lievità dello stimolo esterno rispetto alla particolare gravità del reato, sulla scia della copiosa giurisprudenza di legittimità che appare inutile rievocare. E lo stimolo esterno è identificato con assoluta chiarezza espositiva nel banale litigio verbale iniziale, di cui si è detto. La particolare aggressività mostrata da IC OM più volte ricollegata, in sentenza, alla 'abnorme' reazione al rimprovero ricevuto da alcuni dei moticiclisti per le 'sgommate' sul piazzale innevato. Tale episodio innesca l'intera catena causale e caratterizza l'elemento volitivo di IC OM in termini di reazione ad un accadimento, appunto, del tutto banale. Non si tratta, come evidenziato in sede di merito, di una vendetta, posto che la vendetta richiede, per l'appunto, una seria compromissione di valori primari (incolumità, reputazione) subita dal soggetto che 24 la realizza, mentre nel caso in esame nulla di tutto questo è emerso dalla istruttoria e dal testo delle decisioni impugnate. Non vi è, peraltro, alcuna incertezza in sentenza - circa l'identificazione dei due - 'poli fattuali' su cui si basa l'applicazione, per IC OM, dell'aggravante in parola. La critica difensiva, a ben vedere, finisce da un lato per inserire ipotesi di possibile adeguamento» della proporzione tra fatto e reazione (il contesto socio-culturale) che risultano inconferenti non essendovi alcuna particolare ragione di affievolimento di una reazione violenta, non ricollegabile a matrici culturali, religiose o ideologiche degne di nota -, dall'altro pone in essere un sostanziale travisamento dei contenuti della decisione, lì dove denunzia una inesistente perplessità argomentativa. In effetti, alle pagine 72 e 73 della decisione impugnata la Corte di secondo grado, per mero scrupolo argomentativo, afferma che quand'anche si volesse accedere alla tesi difensiva per cui l'azione omicida sarebbe 'derivata' dalla frustrazione per l'intervenuta reazione del gruppo antagonista .. si finirebbe per cogliere una vistosa sproporzione .. . RM nonMa attraverso tale passaggio argomentativo meramente ipotetico e focalizzante il reale pensiero dei giudici del merito non viene variata la argomentazione principale su cui si fonda la decisione, posto che immediatamente dopo la Corte di secondo grado ribadisce .. e in ogni caso si finirebbe per tornare alle origini vere dell'accaduto, risalenti all'episodio verificatosi dopo la prima acesa all'Alpe Colombina, quali in precedenza descritte .. . Non vi è pertanto una reale variazione dell'iter argomentativo, ferma restando la inopportunità sul piano del metodo - di inserire nei percorsi decisionali passaggi - ipotetici tesi a smentire ipotesi diverse da quelle che si sono appena affermare come dimostrate.
4.2 Quanto ai punti del giudizio di comparazione tra le circostanze e della entità della pena i motivi di ricorso sono inammissibili. Le ragioni del mantenimento del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante dei motivi futili sono ampiamente esposte nella decisione impugnata, con percorso argomentativo che non appare illogico e nei confronti del quale la difesa del ricorrente introduce un mero dissenso chiedendo, a ben vedere, una rivalutazione di aspetti del fatto e della personalità non consentita in sede di legittimità. 2 25 5 Anche lo scostamento dal minimo edittale è oggetto di puntuale argomentazione a pag. 74 della decisione impugnata, con percorso argomentativo con cui il ricorrente omette di confrontarsi in modo compiuto. Il ricorso di IC OM va, nel suo complesso, respinto.
5. Quanto alla posizione di LA OM, è fondato, nei termini che seguono, il quinto motivo del ricorso.
5.1 La difesa rimprovera essenzialmente alla Corte di secondo grado in detto motivo di aver erroneamente qualificato l'atteggiamento psicologico di LA - OM rispetto al delitto di omicidio materialmente commesso, nelle circostanze di fatto già evidenziate, da IC OM. Non potrebbe parlarsi di dolo eventuale, pur se in ambito di concorso, in riferimento alla posizione di LA OM, secondo la nozione che dell'istituto è offerta negli arresti di questa Corte ed in particolare secondo quanto precisato dalla già citata decisione Sez. U Sez. U n. 38343 del 29.4.2014, Espenhanh e altri, secondo cui in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale RM prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Gli indicatori fattuali, si assume da parte della difesa del ricorrente, non sono univoci sul punto e la stessa Corte di secondo grado finisce per inquadrare l'attegiamento psicologico non in termini di 'rappresentazione e adesione' all'evento omicidiario, quanto in termini di mera prevedibilità delle conseguenze dell'azione collettiva, il che avrebbe dovuto al più determinare una responsabilità per fatto colposo.
5.2 La trattazione del motivo, come si è anticipato in premessa, implica la rievocazione dei profili in fatto e in diritto che hanno determinato, in secondo grado, la conferma della sussistenza del concorso 'pieno' (ai sensi dell'art. 110 cod.pen.) di LA OM nel delitto di omicidio materialmente commesso da IC OM. La Corte di Assise di Appello ricostruisce in termini di certezza una adesione di LA OM maturata durante il colloquio telefonico con il figlio IC mentre costui scendeva verso GI dopo il primo contatto con i motociclisti e immediatamente realizzata con la posteriore risalita-, ad una 'spedizione puntitiva' da attuarsi nei confronti di coloro che avevano 'cacciato' dal piazzale IC OM e i suoi amici. Si afferma la consapevolezza, in tale contesto, della presenza delle due armi (portate dal figlio IC) ma si evidenzia, al contempo, che non vi è prova della 26 esistenza di una deliberazione comune di tipo omicidiario o altamente lesivo, quanto della volontà di porre in essere una azione dimostrativa (in termini di grave minaccia o violenza privata, è da ritenersi) tesa sostanzialmente a riaffermare in modo intimidatorio le prerogative 'territoriali' violate. In tale ambito, al di là della assenza di vizi logici in punto di ricostruzione di tale segmento della condotta (oggetto di diverso motivo di ricorso, respinto come da argomentazioni poste infra) va detto che effettivamente la Corte di secondo grado ha mantenuto fermo il coefficiente doloso di imputazione concorsuale dell'evento di maggiore gravità facendo riferimento al parametro della «prevedibilità», in simile contesto, in capo a LA OM dell'evento in questione (rispetto a quanto concordato), rappresentato dalla morte di LE NO (si vedano le considerazioni espresse a pag. 70). In altre parole, si è ritenuto che l'evento omicidiario, in ragione delle modalità concordate della condotta, era da ritenersi sviluppo dell'azione pur diverso dalle iniziali intenzioni di certo 'prevedibile' - - come sviluppo ulteriormente violento della iniziativa criminosa.
5.3 Le suddette argomentazioni, che pure vanno ritenute coerenti in fatto, non integrano - ed in tale punto vi è fondatezza del ricorso - i presupposti, in diritto, del concorso 'pieno' ex art.110 cod.pen. ma realizzano quelli del concorso anomalo RM ex art.116 cod.pen., aspetto non espressamente affermato dalla Corte territoriale. In ciò consiste il vizio. Ed invero, in diritto, ciò che consente di ritenere sussistente il concorso 'pieno' (ai sensi dell'art. 110 cod.pen.) in luogo del cd. 'concorso anomalo' (art. 116 cod.pen., come risulta applicabile in virtù della interpretazione adeguatrice offerta da Corte cost. n. 42 del 1965, su cui si tornerà in seguito) è proprio un aspetto di logica probatoria, in rapporto alle particolari previsioni di legge. Lì dove, infatti, per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni>> di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità sia possibile identificare (al di là di ogni ragionevole dubbio) l'avvenuta previsione in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' (quantomeno in termini di dolo eventuale) come conseguenza probabile dell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (in tal senso, v. Sez. I n. 11595 del 15.12.2015, rv 266647; Sez. II n.20793 del 15.4.2016, rv 267038, quanto alla connotazione del dolo eventuale v. Sez. U. n. 38343 del 24.4.2014, rv 261104) lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo modalità realizzative 'includenti' la probabilità di realizzazione comune con dell'evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri 2 27 2 esclusivamente la «prevedibilità» di simile evento si avrà concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod.pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata). Il limite esterno di tale assetto è rappresentato, inoltre, dal fatto che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, renda 'imprevedibile' lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più grave essere attribuito ai concorrenti primari (coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale. Ciò deriva dal fatto che - come di recente evidenziato, tra le altre, da Sez. I n. 1452 del 2015 (ud. 5.10.2016) ric. Peruzzi, il fondamento della punibilità del soggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato - in realtà dalla semplice colpa (ed in ciò non può accedersi in toto alla impostazione del ricorrente), quanto da un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore in un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto da Corte cost. n.42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata alle caratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente RY condotta collettiva il reato diverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbia preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (così la citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai cui contenuti si presta adesione). Ciò spiega perchè il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure con attenuazione sanzionatoria, del reato consumato рій grave qualificato complessivamente come doloso.
5.4 Dunque, l'elemento storico-fattuale che consente di distinguere, a fronte di azione collettiva nell'ambito della quale si verifichi un evento più grave (nel caso di specie l'omicidio) rispetto a quello oggetto di programmazione comune 'primaria' (nel caso in esame quantomeno la minaccia grave o la violenza privata) sta, come si è anticipato, nell'analisi probatoria delle caratteristiche dell'accordo criminoso e nella fissazione del grado di consapevolezza di ciascuno dei concorrenti circa le modalità realizzative, atteso che lì dove sia identificabile - con certezza - una forma di effettiva 'adesione' all'evento ulteriore (pur di raggiungere lo scopo primario), si avrà concorso pieno con dolo eventuale, mentre lì dove tale evento sia qualificabile in termini di mera «prevedibilità» (sia pure in rapporto ai contesti effettivi di 28 produzione dell'evento) si avrà concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., come si è sin qui precisato. Va altresì ribadito che l'analisi delle concrete forme dell'accordo criminoso - in assenza di prova diretta è per forza di cose indiziaria e si basa sui segni esteriori - aventi elevata capacità indicativa. Dunque non può sostenersi che la punizione del correo per l'evento ulteriore e 'diverso da quello programmato sia solo il frutto della violazione di una regola prudenziale (nel senso di responsabilità francamente e tipicamente colposa), posto che nelle dinamiche di realizzazione di azioni collettive vi è una 'accettazione' delle prevedibili conseguenze di tale contesto che confina (nella interpetrazione adeguatrice fornita dalla Corte Cost.) con il dolo, pur nell'ambito di una sua costruzione tipicamente normativa contenuta nell'art. 116 cod.pen., norma che non esaurisce i suoi connotati tipici nella dimensione della attenuazione della pena (trattandosi di circostanza attenuante) ma che finisce con il rappresentare uno strumento regolativo della punibilità (nelle sole azioni collettive) con regole sue proprie, correlate al coefficiente psichico della prevedibilità. L'attenuazione del trattamento sanzionatorio correlata al riconoscimento delle condizioni applicative - funge infatti da fattore di 'bilanciamento' rispetto ad una R rigidità della regola estensiva della punibilità che, per come scritta ab origine, poteva ritenersi espressiva di un disegno poltico-criminale confinante con la responsabilità oggettiva (mero nesso causale) mentre per come 'rettificata' dalla Corte Costituzionale (sent. n. 42 del 1965) richiede il coefficiente psicologico della 'prevedibilità', recuperando connotati psichici in punto di colpevolezza, di certo atipici (in quanto non catalogabili nè nella colpa in senso stretto nè nelle figure ordinarie del dolo).
5.5 Al tempo stesso, se si ragiona come nelle argomentazioni esposte nella decisione impugnata quanto alla posizione di OM LA in termini di prevedibilità in concreto» del fatto di più elevata gravità, individuando in ciò il fondamento psichico della colpevolezza, non può in alcun modo affermarsi la penale responsabilità per concorso 'pieno' ai sensi dell'art.110 cod.pen. ma deve necessariamente applicarsi l'ipotesi attenuata di cui all'art. 116 cod. pen. . In tal senso, la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, quanto al tema qui scrutinato, proprio in virtù della omessa 'applicazione' della circostanza attenuante di cui art.116 cod.pen., nei confronti di OM LA, tale essendo la corretta conclusione in diritto derivante dallo stesso percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito. 2 29 9 Per completezza, va precisato che la qualificazione in termini di 'prevedibilità' dell'evento più grave è operata dalla Corte di secondo grado in piena aderenza ai materiali cognitivi, non potendosi presumere senza adeguato supporto dimostrativo un atteggiamento psicologico di effettiva previsione ed adesione all'evento omicidiario, in ragione della particolare dinamica dell'azione e della pacifica attribuzione ad IC OM dell'azione di sparo.
5.6 Da tale statuizione deriva, per logica conseguenza, la necessaria rivalutazione - in sede di rinvio della ricorrenza della circostanza aggravante dei motivi futili, non - potendosi la stessa rapportare nel caso di LA OM al delitto di omicidio, - trattandosi di un evento diverso da quello voluto dal concorrente anomalo. L'adesione alla spedizione punitiva, in altre parole, pur essendo fonte di estensione della punibilità per l'evento in concreto 'prevedibile' (ai sensi dell'art.116 cod.pen.) non implica la comunicazione a LA OM dell'aggravante in parola, basata sulla particolare sproporzione tra stimolo esterno e una reazione (l'omicidio) il cui coeffciente psicologico, per quanto sinora detto, non è di dolo naturalistico. -Risultano altresì assorbiti ma non preclusi i punti scrutinati con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, dovendosi rimettere al giudice del rinvio nella sua interezza (ed anche in rapporto all'accoglimento del ricorso introdotto dalla parte Riy pubblica sul capo n.2) il tema del trattamento sanzionatorio.
6. I residui motivi del ricorso proposto nell'interesse di LA OM sono inammissibili o infondati, per le ragioni che seguono.
6.1 Il primo e il secondo motivo sono inammissibili in quanto essenzialmente rivalutativi di aspetti in fatto che risultano congruamente apprezzati in sede di merito. Viene chiesta, pertanto, a questa Corte di legittimità una mera rivalutazione, incompatibile con l'assetto normativo tipico del giudizio di cassazione. In particolare, va rilevato che la Corte di secondo grado affronta ampiamente il tema della attendibilità dei bikers e fornisce logica spiegazione di taluni punti di apparente criticità sollevati con l'atto di appello e riproposti nel ricorso. Non vi è pertanto alcun profilo di incompletezza cognitiva e le valutazioni espresse dalla Corte di secondo grado si mantengono in margini di opinabilità senza sconfinare nella illogicità manifesta, il che preclude ogni ulteriore apprezzamento in questa sede. E' rimasta, in particolare, congruamente smentita la tesi di un «accerchiamento>> programmato dai motociclisti, sia per ragioni di ordine logico che appaiono inattaccabili (lo scarso rilievo della prima lite, le condizioni meteo avverse, l'ora tarda, tutti elementi idonei a sostenere le opzioni adottate in sentenza) che per 30 l'assenza di riscontri in punto di prova generica e ciò confina l'ipotesi difensiva in un ambito di irragionevolezza, inidoneo a fungere da limite alla affermazione di responsabilità degli imputati. Non è stato trascurato, sede di merito, l'interesse di cui i componenti del gruppo dei motociclisti erano portatori (a ridimensionare i gesti di reazione), il che ulteriormente si pone come fattore di insindacabilità deella decisione, così come è stata offerta razionale spiegazione di alcune inevitabili contraddizioni tra le - - - diverse versioni rese. Ciò che rileva, nella economia complessiva della decisione, è la considerazione per cui l'aggressione iniziale è stata portata congiuntamente dai due OM e dal - - SC, risaliti con intenzioni «punitive» sul piazzale. Tale punto della decisione non è stato incrinato dalle argomentazioni difensive e risulta asseverato, senza vizi logici, da più dati dimostrativi tra loro correlati (ivi comprese le captazioni di conversazioni citate in parte narrativa e la condotta degli imputati immediatamente posteriore ai fatti, aspetti con cui il ricorrente, pur nella ampia illustrazione del motivo finisce con il non confrontarsi), il che impone di ritenere accertato in modo congruo tale fondamentale segmento dell'azione. E' infatti evidente che, data tale premessa, anche la scomposta reazione di taluno RY dei bikers correttamente non è stata ritenuta passibile di incriminazione, così come le contraddizioni o le 'rimozioni' di cui vi è traccia nella istruttoria vanno calate in contesto altamente drammatico come quello illustrato nelle decisioni di merito.
6.2 Restando sui segmenti delle azioni verificatesi sul piazzale, è, per le medesime ragioni già illustrate, inammissibile il sesto motivo di ricorso. Anche in tal caso, va affermato che la «collocazione storica» dei colpi esplosi con l'arma marca Glock nel segmento finale dell'azione, dalla vettura Nissan in fase di allontanamento, è aspetto congruamente ricostruito in sentenza sulla base di più fonti dimostrative (non soltanto di natura dichiarativa ma anche tecnica) e le allegazioni difensive mirano ad una «riproposizione del tema» non consentita in sede di legittimità, non essendo emersi travisamenti o manifesti vizi logici della ricostruzione.
6.3 Infondato è, inoltre, il terzo motivo di ricorso. Il punto della 'adesione' di LA OM alla azione 'punitiva' rappresenta, come si è detto, il fondamento storico della ricostruzione del concorso di costui, pur con le particolari connotazioni dell'elemento psicologico illustrate ai paragrafi che precedono. Si tratta di un segmento dell'azione congruamente ricostruito nelle due decisioni di merito, in riferimento a più indicatori convergenti. 31 Depongono in tal senso l'esistenza del contatto telefonico durante la prima, rapida discesa di IC OM verso l'abitazione familiare e la posteriore uscita in sequenza» delle due vetture dalla abitazione medesima, inutilmente smentita in sede di dichiarazioni rese da LA OM, ma asseverata dalle deposizioni testimoniali rese dai soggetti che erano in compagnia di IC e che non risalirono sul piazzale. La prova indiziaria dell'iniziale accordo criminoso (e della consapevolezza circa l'avvenuto prelievo delle due armi da sparo) è inoltre asseverata dalla condotta tenuta da LA OM una volta che le due vetture giunsero nei pressi dell'albergo, per come ricostruita, senza vizi logici, nelle fasi di merito. Si tratta di un comportamento concludente, espressivo non certo di una volontà di semplice controllo» dello scenario innescato dal figlio (in condizioni di tempo e luogo del tutto particolari) ma di condivisione di una progettualità quantomeno intimidatoria e rivendicativa nei confronti degli ospiti della struttura alberghiera. A fronte di tali evidenze, di certo indiziarie ma del tutto univoche, il ricorrente prospetta circostanze di fatto prive di efficacia neutralizzante (la assenza di pregiudizi, la condotta di vita antecedente, il ruolo educativo nei confronti del figlio) perché basate su considerazioni inidonee a concretizzare un profilo di estraneità al fatto o si limita a confutare la valenza degli indizi, in prospettiva essenzialmente RM rivalutativa e parcellizzante. Non può accedersi, dunque, ad una rilettura di un compendio probatorio che, valutato in modo coordinato e congiunto, risulta privo di incrinature o illogicità manifeste.
6.4 E' inammissibile, infine, per manifesta infondatezza il quarto motivo di ricorso. La acquisizione di una sentenza di primo grado relativa al medesimo episodio storico ma emessa in diverso procedimento è consentita in rapporto alla documentazione dell'avvenuta decisione (ai sensi dell'art.234 cod.proc.pen.) ma non in rapporto ai contenuti valutativi, trattandosi di decisione non irrevocabile (ed essendo la irrevocabilità il presupposto per un limitato utilizzo argomentativo dei contenuti della decisione medesima ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc.pen.). Ne deriva che il diniego di acquisizione di una decisione non irrevocabile, pur se intervenuta sul medesimo episodio storico, non può mai essere dedotto quale vizio della decisione, in termini di mancata assunzione di prova decisiva, essendo assente il valore dimostrativo dell'atto non acquisito. E' infatti del tutto carente il parametro della decisività, anche ove lo si voglia intendere in termini di manifesta influenza sulla futura decisione. Nel caso in esame, peraltro, la Corte di secondo grado è apparsa consapevole del diverso esito del giudizio nei confronti del SC, e ha rimarcato in ogni caso la propria autonomia di valutazione di - 32 elementi probatori in parte diversi, dipendente dalle diverse modalità di celebrazione dei rispettivi giudizi. Anche in rapporto a tali argomentazioni non sono rilevabili vizi argomentativi o in diritto.
7. E' fondato, quanto alla imputazione di cui al capo n.2, il secondo motivo del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale. vanno7.1 Le ragioni di fondatezza del ricorso quanto al vizio argomentativo rapportate alla complessiva ricostruzione, operata in sede di merito, della dinamica dei fatti e della iniziale direzione della volontà dei tre soggetti (i due OM ed il TR) che ebbero a risalire sul piazzale. Se, come si è ritenuto in precedenza, nel trattare la posizione di LA OM in riferimento al concorso nel delitto di omicidio, l'accordo iniziale era di «dare una lezione» ai bikers, riaffermando la 'violata sovranità' su un determinato spazio, e se vi era comune accordo sulla possibilità di intimidire (anche con armi) i soggetti rimasti sul piazzale, è effettivamente illogico ritenere che tale animus, in un ambito di azione collettiva, non ricomprenda, quantomeno nella forma della «prevedibilità in concreto» le forme di «reazione» a condotte di resistenza attiva opposte dagli RM antagonisti. In tal senso, è fondata la critica di tipo logico al punto della motivazione ove la Corte di secondo grado ritiene di qualificare come «del tutto autonoma e imprevedibile» la iniziativa di NU SC di servirsi, in un particolare frangente, dell'autovettura come strumento di offesa. Ciò perché la originaria prospettiva coltivata dagli agenti, per le circostanze di fatto più volte evidenziate in precedenza, rendeva prevedibile in concreto la manifestazione di condotte lesive da parte di uno degli attori concorsuali, specie in ragione della 'variabile' rappresentata dalle condotte altrui, e in tale prospettiva non appare dirimente (al fine di escludere il logico sviluppo dell'azione concordata) l'avvenuto utilizzo di uno strumento lesivo 'atipico' come l'autovettura, così come sostenuto dal PG ricorrente.
7.2 Ciò posto, va altresì precisato che l'accoglimento del ricorso della parte pubblica concerne esclusivamente il vizio argomentativo qui descritto e non va ritenuto vincolante, per il giudice del rinvio, quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Trattandosi, tra l'altro, di ricorso avverso una pronunzia di assoluzione, la portata rescindente va limitata al profilo della contraddittorietà argomentativa ritenuto fondato e non investe gli altri aspetti della regiudicanda, su cui il giudice del rinvio dovrà esecitare gli ordinari profili ricostruttivi e valutativi tipici del giudizio di merito. 33 8. La soccombenza, nel presente giudizio, di IC OM comporta ex lege la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, quantificate in rapporto alle diverse posizioni, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, relativamente al capo 2), ascritto a OM IC e OM LA;
annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di OM LA limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi e alla omessa applicazione dell'art.116 cod.pen. in riferimento al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di OM LA. Rigetta il ricorso proposto da OM IC e lo condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NO IO, NO CC, NO CE, DI IU LI, NO GI, NA EL, che liquida in complessivi euro 5.250,00 oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, OM IC alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GI TI, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 4 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Giuseppe Santalucia рнор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 APR 2021 PILCANCEIL CANCELLIERE 34