Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Non è esclusa l'aggravante della premeditazione quando, ricorrendo un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, l'agente esegua il delitto già programmato in seguito ad un occasionale incontro con la vittima.
Commentario • 1
- 1. Cenni in materia di premeditazione del reatohttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 16142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
1 6 142-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Massimo Vecchio - Presidente - Sent. n. sez. 93/2017 Adet Toni Novik -PU 24/01/2017 Angela Tardio Relatore - R.G.N. 26729/2016 Palma Talerico LE Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da DO EL, nato a [...] il [...] LL NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2016 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI Birritteri, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 luglio 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato EL DO, LO EN e NZ LL colpevoli, in concorso tra loro e con FR Di IO, UI TA e UI AS, separatamente giudicati, del delitto di omicidio pluriaggravato in danno di EN OR, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577, primo comma, n. 3 e 4 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 (capo A), del delitto di tentato omicidio pluriaggravato in danno di AR D'NI, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 56-575, 577, primo comma, n. 3 e 4 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 (capo B) e del reato di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di almeno due pistole cal. 38 e cal. 40, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 7 legge n. 203 del 1991 (capo C), tutti commessi in Casal di Principe il 20 settembre 2004, e, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen., contestata ai capi A e B, ritenuto il vincolo della continuazione tra le condotte delittuose e applicata la diminuente per il rito, ha condannato ciascuno alla pena dell'ergastolo, oltre in solido, in relazione al reato di cui al capo B, al risarcimento dei danni in favore della parte civile AR D'NI, da liquidarsi in separata sede.
2. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 8 gennaio 2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha riconosciuto in favore degli imputati appellanti le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alle contestate aggravanti a eccezione di quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, rideterminando la pena a carico di ciascuno in anni venti di reclusione.
3. La vicenda processuale, giunta al controllo di legittimità, che riguarda le میں suindicate imputazioni, è stata ampiamente descritta nella decisione di primo grado.
3.1. Il cadavere di EN OR era rinvenuto nel pomeriggio del 20 settembre 2004 dai Carabinieri del comune di Casal di Principe, a seguito di telefonata anonima delle ore 16.25, nella via San Donato di detto comune riverso sui sedili anteriori dell'autovettura Fiat Panda di colore bianco targata PD934665. Si accertava che, intorno alle ore 16.00, AR D'NI, che, ferito al petto e procedendo a piedi sanguinante, aveva chiesto di essere accompagnato in ospedale, era stato soccorso da PP De CO, al quale, che lo aveva portato da uno zio, aveva riferito di essere stato sparato mentre era in macchina, ripetendo tale dichiarazione ai medici dell'ospedale, dove poi era stato condotto, i quali avevano riscontrato che era stato attinto in più parti del corpo da colpi di arma da fuoco, formulando una prognosi riservata per le sue gravi condizioni. Sul luogo del fatto erano rinvenuti sette bossoli IMI 40 Smith & SO e nove bossoli GFL 380 Auto. L'esame autoptico, i cui esiti erano riportati nella richiamata relazione, consentiva di rilevare che la vittima era stata attinta da sette colpi di arma da 2 fuoco (uno al cervello e tre ai polmoni, con emorragia agli organi, due di striscio al capo e alla regione scapolare destra e uno alla regione medio dorsale), sparati da distanza poco superiore al bruciapelo, da sinistra verso destra e da dietro in avanti, tranne quello al capo sparato da destra. Anche la carrozzeria dell'autovettura, nella quale OR aveva occupato il posto del conducente, era sottoposta a verifiche tecniche, dandosi conto dei fori di entrata e di uscita e della loro riconduzione alla posizione degli sparatori.
3.2. La vittima dell'omicidio, che pochi mesi prima era stata notata presso l'abitazione del latitante NI OR, elemento di spicco del clan dei casalesi e appartenente al gruppo LL, opposto alla fazione dei DO, era ritenuta dagli inquirenti vicina al detto clan, ipotizzando gli stesi la matrice bidognettiana dell'agguato, anche in correlazione con il recente stato di libertà di EL DO, FR Di IO, LE IR e RI AL, le cui abitazioni, unitamente a quella di UI AS, erano state perquisite senza esito. In particolare, l'omicidio era inquadrato nel contesto della faida seguita alla scissione avvenuta all'interno della fazione DO, dopo gli arresti operati nelle operazioni Spartacus 1 e Spartacus 2, tra gli altri, del suo capo indiscusso FR DO. SA NT, detto LL, UI e AL NA, SQ AP, NZ NT e OL AR, separandosi dal gruppo per la non tollerata posizione subordinata rispetto ai figli di FR DO, NI e EL (odierno ricorrente), e ai cugino EN DO, si erano schierati con la famiglia Schiavone, rimanendo nella fazione DO LO EN, NZ LL (pure odierno ricorrente), UI AS e UI TA, tra gli altri.
3.3. Un contributo per lo sviluppo delle indagini sulla dinamica dell'agguato, sui ruoli e sulle responsabilità era derivato dai collaboratori di giustizia UI AS e UI TA, che il primo Giudice apprezzava quanto alla loro attendibilità riportando il contenuto delle dichiarazioni nelle parti pertinenti.
3.3.1. AS, sentito il 4 e il 13 aprile 2011, aveva riferito in ordine al ruolo di "specchiettista", da lui rivestito nella vicenda, insieme a TA e a NZ LL, che era in altra autovettura;
in ordine al ruolo di esecutori materiali dell'agguato rivestito da EL DO, FR Di IO e LO EN, e in ordine al ruolo di mandante rivestito dall'indicato EL DO, e aveva confermato che OR era stato ucciso per i suoi contatti con OR, appartenente al gruppo NT. Sentito il successivo 6 giugno 2011, AS aveva dichiarato di essere andato in giro con TA a bordo di una propria auto Panda con il ruolo di 3 "specchiettista", pure svolto per avvistare la vittima da NZ LL, che a tal fine era andato in giro con la sua auto Clio e che il giorno del fatto aveva avvistato la vittima da sola a bordo di una vettura Panda di colore bianco;
aveva affermato di avere personalmente visto Di IO e EN, che a bordo dell'auto condotta da EL DO, seduti rispettivamente sul sedile anteriore e su quello posteriore e affacciatisi dalla stessa, avevano sparato con pistole e sul loro lato destro contro l'autovettura in cui era OR. Secondo il racconto del collaboratore, la base logistica dell'agguato era stata la casa di NZ LL ovvero di tale IC, fiancheggiatore del sodalizio. Il giorno dell'omicidio prima di partire per la sua esecuzione, avevano ricevuto da EL DO e da FR Di IO due telefonini (uno destinato al collaboratore e a TA e l'altro a LL), e gli indicati esecutori materiali avevano atteso la loro telefonata per segnalare l'avvistamento dell'obiettivo da colpire.
3.3.2. Tali dichiarazioni erano ritenute confermative di quelle rese il 14 settembre 2010 dal collaboratore TA, che aveva chiamato in correità, tra gli altri, EL DO, LO EN e NZ LL, cugino del primo, e aveva riferito che EN e Di IO avevano sparato e che, nell'agguato, era rimasto ferito anche un ragazzo che era con la vittima. ли Il successivo 7 marzo 2011 il collaboratore aveva precisato che la vittima era vicina a NI OR, appartenente al gruppo di NT, con il quale erano in contrasto, e che doveva essere la vittima, senza che si fosse presentata 订 l'occasione favorevole, tanto che dopo qualche tempo EL DO aveva ordinato la eliminazione di EN OR e del fratello;
aveva riferito che EL DO aveva preso un'abitazione a Casal di Principe di proprietà di tale FR LO che lavorava come tubista, nella quale erano state portate due pistole, custodite da IC 'o pittore;
aveva aggiunto che il giorno dell'omicidio egli e UI AS a bordo di un'auto Panda grigia, della quale il secondo aveva la disponibilità, e NZ LL a bordo di un'auto Clio erano andati in giro per cercare uno dei fratelli OR, la battuta era stata data da LL che aveva visto EN OR, l'auto della vittima era stata raggiunta da quella guidata da EL DO con a bordo LO EN e FR Di IO, che, affiancandola, avevano sparato, colpendo anche tale CA 'o zucculero, che era, tuttavia, riuscito a scappare;
aveva, inoltre, riferito che dopo l'agguato erano andati tutti a casa di UC 'o tubista, AS aveva nascosto le armi in campagna, ed egli aveva portato l'auto rubata, usata nell'agguato, a casa di IC 'o pittore.
3.4. Il Giudice di primo grado, che giudicava sovrapponibili le indicate dichiarazioni e non decisivi né incidenti sull'attendibilità dei dichiaranti e sulla 4 coerenza del narrato gli elementi aggiuntivi riferiti dal collaboratore TA, avuto riguardo alla convergenza sul nucleo centrale e sul ruolo di ciascuno, valorizzava anche le dichiarazioni de relato dei collaboratori IO Di AT, AL NA e FR NA, che avevano riferito in ordine alla causale e alla dinamica dell'agguato come appresa dai diretti partecipi.
4. La Corte di assise di appello, dopo avere ripreso per sintesi la ricostruzione del fatto operata con la sentenza appellata e ripercorso le indicate dichiarazioni dei collaboratori, analizzava le doglianze mosse dagli imputati appellanti con i motivi di appello, e, a ragione della decisione: -riteneva infondata l'eccezione avanzata dalla difesa di EL DO circa la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere la contestazione oggettivato il fatto come commesso il 20 settembre 2004 e non fino a quella data», come ritenuto in sentenza per effetto della riconosciuta aggravante della premeditazione, rilevando, con richiami in diritto, che il riferimento alla data aveva riguardato solo il dato storico di commissione del fatto tipico ascritto, mentre la condotta era stata descritta in imputazione come avvenuta con premeditazione e organizzazione di mezzi e di modalità di esecuzione;
- giudicava infondata anche la doglianza della difesa dello stesso DO circa la non contestata esclusione della premeditazione, riproposta anche dalla رس difesa di NZ LL, previo richiamo ai principi di diritto sul tema, con il riferimento agli elementi tratti dalle ripercorse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenuti tra loro perfettamente omogenei e coerenti e dimostrativi della coesistenza degli elementi, temporale e psicologico (decisione, ordine e attuazione dell'omicidio nell'ambito di una precisa strategia di conflitto e in attuazione della individuata causale, compimento di specifiche attività preparatorie, irrilevanza del mancato riferimento da parte dei collaboratori a riunioni cui avesse partecipato LL); non aveva fondamento la tesi difensiva dell'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto delle armi utilizzate per l'agguato, configurabile, per condiviso principio, solo ove si riscontrasse piena coincidenza temporale tra le due condotte, non provata oltre a essere del tutto inverosimile nella ricostruita vicenda;
erano ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche, negate dal primo Giudice, per le illustrate argomentazioni circa la valenza della confessione resa dagli imputati, con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti comuni;
5 - la pena rideterminata secondo gli indicati calcoli era considerata congrua e non suscettibile di ulteriore riduzione per la contestata entità dell'aumento di pena per continuazione.
5. La sentenza di appello è passata in giudicato per l'imputato EN il 24 maggio 2016. 6. Avverso la sentenza di appello hanno, invece, proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, DO e LL.
7. EL DO ricorre per mezzo dell'avv. IO Martino e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi.
7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 577 n. 3 cod. pen., 521 e 522 cod. proc. pen. e motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione e alla omessa dichiarazione di nullità della sentenza nella parte relativa alla indicata circostanza. Secondo il ricorrente, che richiama il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e delle proprie deduzioni in appello, i reati di cui ai capi A) e ли B) sono stati contestati come commessi in Casal di Principe il 20 settembre 2014 e non fino a quella data», con conseguente mancata contestazione dell'aggravante della premeditazione per mancanza dell'elemento cronologico, inteso come apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e la sua attuazione. Né la motivazione che sostiene il rigetto della richiesta difensiva di esclusione della premeditazione è logica e coerente con le dichiarazioni dei collaboratori AS e TA, le dedotte divergenze dei cui racconti non sono state oggetto di alcuna motivazione.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato assorbimento del reato di detenzione di armi in quello di porto. Secondo il ricorrente, che richiama la motivazione resa nella sentenza impugnata e i principi di diritto affermati sul punto, la Corte ha addotto mere presunzioni a fondamento del rigetto della sua richiesta, omettendo di motivare se le armi, prima del loro utilizzo, fossero nella sua materiale disponibilità o se il fatto della detenzione delle armi fosse coinciso temporalmente con il loro porto. 6 7.3. Con il terzo motivo sono denunciate, ai sensi dell'art. 606, comma 1, I lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 63, quarto comma, 81, 132 e 133-bis cod. pen., e mancanza e/o illogicità della motivazione. Secondo ricorrente, la Corte dopo avere apprezzato la sua confessione ha inspiegabilmente negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e irrogato la pena in misura superiore al minimo edittale. Né si è considerata la previsione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non motivandosi adeguatamente sull'aumento facoltativo di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e trascurandosi anche di motivare in ordine agli aumenti di pena a titolo di continuazione.
8. NZ LL ricorre per mezzo dell'avv. Carlo De Stavola e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.
8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 577, primo comma, n. 3 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, l'affermazione della Corte di assise di appello, secondo cui la sua doglianza - circa la insussistenza di elementi sufficienti per provare la sua partecipazione alla riunione in cui si è deciso l'omicidio - è « una mera enunciazione smentita dai fatti » ed è illogica e contraddittoria in rapporto al contenuto e alla portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valutate come prova e riprese dalla Corte di assise di appello nel contesto della sentenza. Le dichiarazioni dei collaboratori TA e AS, infatti, consentono di pervenire a conclusioni opposte, avendo gli stessi parlato della sua presenza solo nel giorno dell'omicidio e non con riguardo alla fase deliberativa. AS il 26 gennaio 2011 ha anche riferito che la eliminazione della vittima OR non era un atto rientrante nella strategia criminale del gruppo, ma un atto deciso in modo estemporaneo dai vertici del clan non compatibile con l'aggravante indicata che suppone che la risoluzione della volontà rimanga ferma e irrevocabile per un congruo periodo di tempo, chiusa a qualsiasi ragione di resipiscenza, mentre il fatto che esso ricorrente fosse stabilmente inserito nel gruppo DO e fosse consapevole della strategia di contrasto al gruppo scissionista seguita dalla sua fazione e che i mandanti e organizzatori avessero preordinato l'agguato non consente di ritenere provata l'aggravante nei suoi confronti e con riferimento alla sua specifica posizione. La preordinazione, come la causale del fatto e la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e delle modalità della condotta, è un elemento oggettivo sulla cui base verificare la sussistenza dell'aggravante, mentre il 7 coinvolgimento nella vicenda e il ruolo assegnato non dimostrano che vi sia stato lo spazio temporale per una ponderata riflessione e per una ferma e perdurante risoluzione criminosa. Neppure è stata acquisita la prova che egli abbia avuto conoscenza effettiva e abbia aderito al progetto del concorrente e conosciuto effettivamente l'altrui premeditazione, non essendovi chiamanti diretti in correità in ordine a un suo coinvolgimento nelle fasi antecedenti all'agguato e in quella esecutiva e in ordine alla tempistica del preavviso da lui avuto rispetto al momento in cui ha iniziato a girare per individuare la vittima.
8.2. Con il secondo motivo sono denunciati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133-bis cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte, che gli ha riconosciuto le attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, tenendo conto della sua confessione ed escludendo il suo ruolo marginale, ha omesso di valutare quanto rappresentato con l'atto di appello in ordine alla differenza tra esecutore dell'omicidio e "specchiettista", che avrebbe giustificato una distinzione anche in punto di dosimetria della pena tra soggetti con diverso ruolo e peso nella commissione dell'omicidio e già nell'ambito del gruppo criminale di riferimento. ли CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EL DO sviluppa motivi infondati ovvero non consentiti o generici.
2. Non meritano accoglimento le censure svolte con il primo motivo, che si articolano, con riguardo alla ritenuta aggravante della premeditazione, sul duplice versante della incorsa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e della logicità e coerenza con le risultanze processuali del discorso giustificativo della decisione che ne sorregge il riconoscimento.
2.1. Si rileva in diritto che, secondo consolidati principi, sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, tanto da realizzarsi una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2004, dep. 2005, Addis, Rv. 230771; Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Magnatta, Rv. 232774; Sez. 1, 8 n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946), che non può essere ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo e nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (tra le altre, Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213645).
2.2. La Corte di appello, specificamente intervenendo sul tema indotto dalla difesa circa la contestata configurabilità della indicata violazione, ha rilevato, con pertinenti richiami in diritto e congruenti riferimenti fattuali, che la indicazione del 20 settembre 2004 come data del commesso reato ha riguardato il fatto tipico, consistito nella uccisione di EN OR, che ha integrato l'azione delittuosa posta a fondamento della contestazione, e che la descrizione della condotta nell'evidente implicito presupposto che la data di insorgenza del proposto criminoso non va formalmente contestata è contenuta nel capo di - imputazione come avvenuta < con premeditazione, attraverso una organizzazione di mezzi e di modalità di esecuzione che consentirono poi in quella data di portare a compimento l'omicidio ». Con tale articolato e logico apprezzamento si è superata in fatto la questione relativa alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché la sentenza, ли riconoscendo la sussistenza della indicata aggravante, ha statuito conformemente ai termini della condotta contestata. Tanto si traduce nel rilievo che non vi è stata alcuna variazione degli addebiti nei loro contenuti essenziali e che, rispetto a essi, non vi è stato alcun pregiudizio per la difesa, che neppure ne ha fatto oggetto di specifica deduzione.
3. Né hanno pregio le deduzioni che attengono, nello stesso primo motivo, alla contestata ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.
3.1. Va premesso che la premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario, ex art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen., e di lesione personale, ex art. 585, primo comma, cod. pen., è contraddistinta da due elementi costitutivi: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (elemento di natura cronologica), tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; tra le successive, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149). 9 Si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'elemento cronologico non si presta in sé a una quantificazione minima, valevole in astratto per ogni caso, ma richiede comunque una estensione temporale tale da consentire all'agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. Né la ricostruzione probatoria della premeditazione può esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali con i quali tradurre in pratica il proposito illecito, potendo tale comportamento fungere anche da antecedente di una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata. È piuttosto necessario, si è rimarcato, fare ricorso a elementi estrinseci e sintomatici, individuati, a livello esemplificativo, nella causale dell'azione, nell'anticipata manifestazione dell'intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell'occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, nella violenza e nella reiterazione dei colpi inferti (tra le altre, Sez. 1, 16711 del 17/01/2014, Troia, Rv. 259521, in motivazione e precedenti ivi richiamati) 3.1.1. Sotto concorrente profilo si è anche rilevato che, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto, che non è, di per sé, sufficiente a dimostrare in ogni caso il processo psicologico di ме intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa (tra le altre, Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, Defina, Rv. 228510; Sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, Francavilla, Rv. 236243; Sez. 1, n. 47250, del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251503), ovvero si inserisca come mezzo di esecuzione nel quadro complessivo di una macchinazione del delitto, poiché in tal caso si realizzano entrambi gli elementi che caratterizzano la premeditazione: quello cronologico, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, e quello ideologico, costituito dalla persistenza della risoluzione criminosa, senza soluzione di continuità, sino alla sua attuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 627del 07/12/1984, dep. 1985, Condorelli, RV 167485; Sez. 1, n. 10359 del 08/10/1993, Conte, Rv. 197900; da ultimo, Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219).
3.1.2. Si è anche affermato che non solo sussiste piena compatibilità tra il reato aberrante di cui all'art. 82 cod. pen. e la circostanza aggravante soggettiva della premeditazione (tra le altre, Sez. 1, n. 1811 del 22/12/2006, dep. 2007, Masciopinto, Rv. 236072; Sez. 6 n. 43275 del 23/06/2009, Trubia, Rv. 244942; Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, citata), ma anche che, rimanendo l'identità 10 personale della prefigurata vittima come dato esterno al « fatto » costituente reato (Sez. 1, n. 18378 del 02/04/2008, Pecoraro, Rv. 240374), e pertanto fungibile, la indicata aggravante sussiste quando la vittima prefigurata nella ferma risoluzione criminosa sia < in realtà alternativa, e specificamente individuata >>> e la volontà omicida < verso un soggetto, non incerto, da identificare, prolungata e ferma con esito sicuro [sia] attestata da dati estrinseci, adeguatamente apprezzati » (Sez. 1, Sez. 1, n. 23373 del 29/04/2014, Valenti, n.m.). E, ancora si è ritenuto che la premeditazione sia compatibile con il dolo "condizionato", ricorrendo l'aggravante pur quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o no, di un determinato evento (Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232); e che non sia esclusa dal fatto che l'agente abbia eseguito il delitto in seguito ad un occasionale incontro con la vittima (Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, cit., Rv. 239233) 3.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale non è incorsa nella denunziata errona applicazione della legge penale. Movendo, in coerenza con l'approccio difensivo riferito alla contestata sufficienza del quadro probatorio e alla contestata legittimità e coerenza con i pertinenti parametri della valutazione dei contributi dichiarativi che lo sostenevano, la Corte di assise di appello ha ripreso gli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia AS e TA (sintetizzati sub 3.3. e relativi sottoparagrafi del < ritenuto in fatto ») e, ponendo dette dichiarazioni in coerente correlazione tra loro, ha apprezzato positivamente la perfetta omogeneità e coerenza degli elementi ricostruttivi del fatto. In tal senso la Corte ha, in particolare, annotato che dalle indicate dichiarazioni era emerso che l'esecuzione dell'omicidio non era stata improvvisata, essendo invece conseguita alla ideazione e deliberazione, assunte da EL DO, odierno ricorrente, nel contesto di una strategia di conflitto portata avanti dalla fazione di appartenenza contro il gruppo scissionista di NT;
l'uccisione di EN OR era stata attuata dopo la constatata mancanza di una occasione favorevole alla uccisione di NI OR e aveva trovato < occasione nella vicinanza della vittima » al detto OR, come da specifica decisione dello stesso DO, ferma la identità della causale;
alla deliberazione omicida erano seguite precise attività preparatorie funzionali alla esecuzione dell'omicidio, quali la individuazione della casa quale base logistica, il trasferimento nella stessa di due pistole necessarie per l'agguato, la consegna dei telefonini agli "specchiettisti" (tra i quali il ricorrente LL) per tenere i contatti con il gruppo di fuoco e la organizzazione di ronde a bordo di autovetture volte alla ricerca per strada della nuova vittima designata. 11 Da detti dati estrinseci, adeguatamente apprezzati, la Corte ha tratto la ragionevole conclusione della ricorrenza degli elementi costitutivi della contestata e ritenuta aggravante, che ha confermato, rimarcando che non solo l'esecuzione dell'omicidio non era stata estemporanea e casuale ma tra l'ideazione e la deliberazione dell'agguato e detta ultima fase attuativa era intercorso un apprezzabile lasso temporale, tale da far riflettere sulla decisione presa gli agenti, che, invece, l'avevano tenuta ferma nel tempo fino alla commissione del reato. Né la Corte ha prescisso dal dare adeguata risposta all'argomento speso dalla difesa circa la esclusa compresenza degli elementi ideologico o cronologico ovvero circa la contestata esistenza di un intervallo apprezzabile tra insorgenza del proposito criminoso e sua attuazione, rimarcando che, contrariamente a quanto dedotto e in aggiunta alle emergenze probatorie, aveva specifica valenza la funzione di ideatore e mandante svolta dal ricorrente, cui erano seguite la preordinazione di mezzi e di compiti, i tentativi di uccidere OR e, dopo qualche tempo, l'ordine di uccidere OR e il fratello.
3.3. Tale motivazione non è fondatamente contestata dal ricorrente, che, enunciando la sussistenza di divergenze tra i collaboratori, rinvia genericamente alle deduzioni svolte con l'atto di appello, riportando in nota uno stralcio delle dichiarazioni del collaboratore AS, senza esprimere alcuna apprezzabile ли critica specifica alla sentenza impugnata e in definitiva le ragioni dell'espresso dissenso rispetto alle risposte ricevute disattendendo quanto riproposto.
4. Privo di fondamento è il secondo motivo relativo al dedotto assorbimento del reato di detenzione in quello di porto illegale di armi, che la Corte di assise di appello ha ragionevolmente escluso, specificamente puntualizzando premessi - pertinenti riferimenti ai principi di diritto, cui anche il ricorrente ha fatto specifico richiamo che non solo non esisteva la prova, e neppure specifica allegazione fattuale, di una concreta contemporaneità delle due condotte di detenzione e di porto, ma che sussistevano ragioni di inverosimiglianza della tesi contraria, avuto riguardo alla emersa pianificazione dell'azione delittuosa, nel contesto di una piena faida camorristica, e al preventivo procacciamento di armi quale momento non trascurabile di detta pianificazione. Né tali logici argomenti sono apprezzabili come mere presunzioni, trovando fondamento nella emersa articolata organizzazione dell'agguato, ulteriormente sottolineata in sentenza con specifico richiamo alle tappe della stessa, riferite dal collaboratore TA e riguardanti segnatamente la preventiva collocazione di armi nella casa scelta come base logistica del gruppo, riferibile allo stesso ricorrente, che, mandante dell'omicidio e partecipe della organizzazione 12 funzionale alla sua esecuzione, non può fondatamente opporre la carenza della disponibilità delle armi da parte sua.
5. Neppure ha pregio il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio.
5.1. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che, posta la conferma della pena base, giustificavano la scelta giudiziale modificativa in melius del trattamento già applicato, riconoscendo le attenuanti generiche negate in primo grado;
ha motivatamente dato conto del giudizio di equivalenza delle stesse con le contestate aggravanti, già singolarmente apprezzate come sussistenti in primo grado, escludendo in linea con la previsione normativa dell'art. 7, comma 2, - legge n. 203 del 1991 - dall'indicato giudizio l'aggravante speciale prevista dal primo comma di detta norma;
ha espresso congruenti argomenti per rappresentare l'operata valutazione e la sua conformità a criteri di adeguatezza e di proporzionalità al reato commesso e alla capacità a delinquere del suo autore, richiamando i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. e valorizzando, in particolare, le modalità del reato e le manifestazioni concrete di tale capacità; ha ragionevolmente giustificato il quantum dell'aumento a titolo di continuazione per il reato di tentato omicidio di cui al capo B) e, applicando l'aumento di pena сли nella misura minima di un terzo per la ridetta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ha esplicato i singoli aspetti concorrenti nella individuazione della pena finale.
5.2. Tale valutazione, esente da vizi logici e giuridici, si sottrae alle censure mosse, che, mentre contestano un giudizio comparativo e una quantificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, correlati a un congruente e del tutto plausibile esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito, infondatamente denunciano la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. opponendo la facoltatività dell'aumento di pena per l'aggravante di cui al ridetto art. 7, che, non in concorso con altre fra quelle indicate nell'art. 63, terzo comma, cod. pen., comporta l'aumento da un terzo, come applicato, fino alla metà.
6. Pertanto, e conclusivamente, il ricorso di EL DO deve essere rigettato.
7. Non può essere accolto neppure il ricorso proposto da NZ LL, che del pari si articola su censure infondate ovvero pertinenti a doglianze estranee al sindacato di legittimità. 13 8. Le censure svolte con il primo motivo attengono, sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione promiscuamente enunciati, alle ragioni della disposta conferma della ritenuta circostanza aggravante della premeditazione, contestandosi la coerenza della valutazione dei risultati di prova rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e assumendosi che i loro contenuti, ove correttamente apprezzati, avrebbero condotto a risultati opposti rispetto a quelli ritenuti.
8.1. Richiamate le premesse in diritto esposte nell'esame del ricorso proposto da EL DO (sub 3.1. e relativi sottoparagrafi di questo < considerato in diritto ») e la ripercorsa disamina delle valutazioni svolte dalla Corte di assise di appello delle emergenze processuali pertinenti alla contestata aggravante, in generale e in rapporto al predetto ricorrente (sub 3.2. di questo < considerato in diritto »), si rileva che la sentenza, affrontando il tema devoluto dal ricorrente LL, che attingeva, ammessa la sua partecipazione all'omicidio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, ha apprezzato specificamente gli argomenti ulteriori che sostenevamo la relativa contestazione, e afferenti, sì come enucleati nella stessa sentenza, alla opposta mancanza di prova sia della sua partecipazione alla riunione in cui era stato deciso l'omicidio o ли ad appostamenti antecedenti quello del giorno dell'agguato, sia della sua messa a conoscenza-in un lasso temporale anteriore a detto giorno del piano concreto, del proposito criminoso e della sua designazione come "specchiettista". La sentenza, spendendo logici argomenti per riaffermare, anche alla luce della riconsiderazione critica degli apporti dichiarativi dei collaboratori, che gli elementi ricostruttivi acquisiti erano logicamente convergenti nella dimostrazione di un'azione omicida premeditata, ha rappresentato che i collaboratori di giustizia avevano indicato il ricorrente quale membro del gruppo DO e quale partecipe alla esecuzione dell'agguato con il ruolo di "specchiettista"; ha congruamente sottolineato che dalla prima indicazione era ricavabile la piena consapevolezza da parte del ricorrente della strategia di contrasto al gruppo scissionista, seguita dal gruppo di appartenenza,e che dalla seconda indicazione era traibile la conoscenza da parte dello stesso della vittima da segnalare al gruppo di fuoco a mezzo telefono appositamente consegnatogli;
ha aggiunto che secondo le dichiarazioni dei collaboratori il ricorrente aveva condiviso con loro l'indicato ruolo, girando insieme per le strade per la individuazione della vittima;
ha plausibilmente evidenziato la illogicità di una diversa tesi che vedesse il ricorrente cooptato all'ultimo momento e consegnatario di un telefonino senza coordinamento con l'azione di vedetta degli altri e senza la consapevolezza dell'agguato da farsi e della sottesa organizzazione e coordinazione dei compiti;
14 ha giudicato irrilevante la mancata indicazione da parte dei collaboratori di riunioni cui avesse partecipato il ricorrente ovvero dei tempi dell'assunzione da parte dello stesso dell'incarico a essi comune.
8.2. Si tratta di considerazioni ragionevoli, che, sviluppando un coerente ragionamento probatorio, hanno tratto dalla coordinata analisi critica dei ripercorsi elementi di conoscenza disponibili, provenienti dalle indicate fonti dichiarative, convincenti ragioni giustificative della confermata sussistenza degli elementi della contestata e ritenuta premeditazione. Né sussistono lacune argomentative nello sviluppo decisionale della sentenza, sviluppandosi, invece, le obiezioni e le deduzioni difensive, benché inscenate sotto la prospettazione di vizi di legittimità, sul piano delle valutazioni di merito compiute nella sentenza impugnata, in vista della valorizzazione della estraneità del ricorrente alle fasi antecedenti a quella strettamente esecutiva e della mancanza di dimostrazione della « tempistica del preavviso » dallo stesso avuto rispetto al momento dell'inizio dell'incarico, ma, in tal modo, astraendosi dall'inserimento del medesimo, destinatario di uno specifico compito, in un contesto organizzativo di un condiviso programma delittuoso specifico, e reclamandosi una rinnovata disamina del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
9. Privo di fondatezza è il secondo motivo che attiene al censurato giudizio ли di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alle contestate aggravanti. Con tale giudizio, espresso per assicurare un trattamento sanzionatorio proporzionato e adeguato al reato commesso e alla capacità a delinquere del ricorrente, alla luce dei criteri di dosimetria della pena fissati dall'art. 133 cod. pen., la Corte ha specificamente riconosciuto valenza alle gravi modalità della condotta valorizzando l'attuazione della logica criminale, con la quale la stessa è stata portata a segno, «< grazie ad una attività di appostamento per sorprendere la vittima e ad una efficiente distribuzione di compiti e di ruoli tra vari soggetti ». Secondo il ricorrente, sul giudizio comparativo dovevano ritenersi incidenti le diversità dei ruoli, per il diverso rilievo della condotta di chi ha il potere di deliberare e ordinare l'esecuzione dell'omicidio, di chi lo esegue materialmente e di chi svolge ruoli ancillari, come quello di avvistamento della vittima a lui affidato. Ma ia differenziazione di ruoli, reclamata in contrapposizione argomentativa rispetto all'apprezzamento, né apodittico né manifestamente illogico, riservato nella sentenza impugnata alla condotta delittuosa, si risolve nella evocazione di un sindacato esteso alla ricostruzione di elementi fattuali che riguardano le 15 modalità della stessa unitaria condotta e della sua articolata organizzazione, non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 10. Anche il ricorso di NZ LL va, quindi, rigettato. 11. Al rigetto dei ricorsi segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11. APR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 16