Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2006, n. 37303
CASS
Sentenza 4 ottobre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disciplina introdotta dall'art.183 e dall'allegato D) D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in conformità ai principi comunitari in materia, fornisce una chiara distinzione tra il concetto di rifiuto e quelli di sottoprodotto e di materia prima secondaria, così che correttamente il giudice ha ritenuto versarsi in materia di rifiuti, e non di sottoprodotti, nella ipotesi di materiale che non risultava con certezza destinato all'impiego diretto da parte dell'impresa senza dover ricorrere ad ulteriori attività di trasformazione preliminare. (Nella motivazione la Corte evidenzia, tra l'altro, la rilevanza in materia della Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, in G.U. 27 aprile 2006, L. 114, nonché di Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2006, n. 37303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37303
    Data del deposito : 4 ottobre 2006

    Testo completo