Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa.
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- 1. Art. 575 - Omicidiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (Sez. 1, 27620/2007, richiamata da Sez. 1, 13628/2019). L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini …
Leggi di più… - 2. lesioni lievi non escludono il doloDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 52043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52043 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 765
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 33706/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG NG N. IL 22/05/1953;
avverso la sentenza n. 5721/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Bosco G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 7 gennaio 2013 la Corte di Appello di Milano confermava i contenuti della decisione emessa - in sede di rito abbreviato - dal GUP di Milano il 2 dicembre 2011. Con tali conformi decisioni è stata, pertanto, affermata la penale responsabilità di GH NG per il delitto di tentato omicidio e lesioni personali in danno di FA OR, con l'aggravante dei futili motivi, nonché per la detenzione e il porto dell'arma comune da sparo utilizzata.
La pena è stata quantificata in anni otto e mesi otto di reclusione, con riconoscimento della continuazione e riduzione per il rito. La ricostruzione della vicenda operata in primo grado viene ritenuta precisa e ben argomentata dai giudici della Corte di Appello, che valutano come infondate le prospettazioni difensive mosse in sede di gravame.
I dati essenziali di detta ricostruzione possono essere così sintetizzati:
- nella serata del 5 aprile 2011 all'interno di un bar sito in viale Ungheria di Milano si verifica una lite tra GH NG (che con alcuni amici era intento a vedere una partita di calcio) e FA OR (che con altre persone era intento a giocare a biliardo);
- non è del tutto chiaro come si sia innescata la lite,
probabilmente per una richiesta di abbassare i toni delle voci rivolta da parte del gruppo dei giocatori di biliardo verso il gruppo che era intento a guardare la TV;
sta di fatto che il FA e il GH vengono alle mani, in due sequenze ravvicinate. GH si allontana subito dopo il fatto e il FA viene soccorso dalle persone presenti nel bar per un dolore alla caviglia;
- dopo pochi minuti, mentre il FA si trova all'esterno del bar a fumare, torna sul posto il GH, armato, e gli esplode contro almeno due colpi di arma da fuoco (quattro secondo la vittima, due secondo la deposizione di una teste che si trovava all'interno del bar), che il FA cerca di schivare;
- uno dei colpi raggiunge FA al volto, con foro di entrata alla guancia e foro di uscita alla mandibola.
Sul luogo del fatto non vengono rinvenuti bossoli (o, quantomeno, non se ne da atto nelle due decisioni di merito).
Il FA viene ricoverato e si riscontra, oltre alla ferita alla guancia (dovuta a colpo di arma da fuoco) una frattura composta della tibia destra.
L'imputato, nel corso degli interrogatori, non ha negato di aver litigato con il FA, ma ha affermato di essere stato dallo stesso aggredito - senza motivo - all'interno del bar. Dopo la lite il FA lo aveva minacciato di morte ed aveva utilizzato il telefono per chiamare altre persone. Preoccupato da tali minacce, il GH si sarebbe recato presso la sua abitazione e avrebbe preso l'arma - illegalmente detenuta - all'esclusivo scopo di difendersi. Tornava al bar solo per spaventare il FA, che lo minacciava nuovamente.
A quel punto cercava di colpirlo con il calcio dell'arma e inavvertitamente partiva un colpo. Il secondo colpo era stato esploso in aria mentre il FA fuggiva.
A pare dei giudici di secondo grado non può esservi dubbio alcuno circa la volontà omicida del GH, posto che costui appare animato da precisa volontà di vendetta, desunta dal fatto di essersi armato e aver fatto ritorno nel bar, lì dove un soggetto intimidito (dalle pretese - ma non riscontrate - minacce del FA) sarebbe rimasto a casa.
Neanche può accogliersi, per la dinamica dei fatti descritta dalla parte lesa e per il numero dei colpi, l'ipotesi di accidentalità nella esplosione del primo colpo, che risulta essere diretto verso zone vitali (il viso) dell'aggredito, e che solo per i movimenti tenuti dal FA non ha causato più gravi conseguenze. Il diverbio insorto nel bar, come fattore scatenante della lite e della successiva azione lesiva viene ritenuto motivo futile, con conferma della ritenuta aggravante.
Non si ritengono sussistenti, in fatti, i presupposti per l'attenuante della provocazione, dato che il diverbio si era concluso ed il GH ritorna sul posto, come si è detto, per vendicarsi. Viene ritenuta corretta e congrua la pena inflitta e non concedibili le circostanze attenuanti generiche.
La gravità del fatto viene, sul punto, ritenuta ostativa (in primo grado si è operato riferimento anche alla presenza di precedenti penali a carico).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, GH NG, denunziando plurimi vizi motivazionali. A parere del ricorrente, che premette un'ampia ricostruzione autonoma dei fatti - mutuata dalla sola versione difensiva - alla concreta esposizione dei motivi, la decisione risulterebbe viziata in più punti:
a) erronea valutazione della condotta del GH. Costui una volta rientrato presso la sua abitazione ha valutato come necessario un ulteriore chiarimento, posto che la personalità violenta del FA (definito un bravaccio, noto in zona) lo avrebbe esposto a un permanente rischio per la sua incolumità fisica;
b) erronea valutazione della condotta tenuta dal FA all'esterno del bar, dopo la lite. FA era tranquillo perché si sentiva protetto e continuò a minacciare di morte il GH. Non può pertanto affermarsi che la questione tra i due era conclusa;
c) erronea indicazione del numero dei colpi esplosi. I colpi furono solo due, come affermato dal GH e confermato dalla teste Ye Youjun;
d) erronea ricostruzione della volontà omicida. Il FA venne colpito di striscio alla guancia destra ed il foro di entrata e di uscita del proiettile sono posti sullo stesso lato, il che esclude un colpo trapassante. Nel certificato medico si precisa "tragitto sottocutaneo" con traiettoria che va dall'alto verso il basso. Ciò posto, ritenere presente la volontà omicida è del tutto illogico. Si tratta, infatti di una traiettoria abnorme che esclude l'esplosione del colpo con l'arma effettivamente rivolta verso il viso da parte di un aggressore posto di fronte.
L'arma, in realtà, venne usata come corpo contundente (come strumento di ..un colpo in testa ammonitore) e, in quel frangente, il colpo venne esploso inavvertitamente. Ciò è in linea con dette risultanze.
Non può argomentarsi dalla sola differente statura dei due (il GH è effettivamente più alto) la particolare traiettoria del colpo, come è stato ritenuto in motivazione, ne' tale traiettoria puà essere dipesa - in ipotesi - dalla condotta del FA. Ciò rende viziata la decisione nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto, anche in rapporto all'ovvia considerazione per cui se il GH avesse realmente voluto uccidere il FA, data la breve distanza tra i due, non avrebbe mancato il bersaglio;
e) erronea valutazione dei futili motivi. Il GH era stato ingiustamente aggredito dal FA ed il suo risentimento era più che legittimo;
f) erronea negazione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. La cattiva fama del FA e le minacce ricevute erano del tutto idonee a determinare la preoccupazione del GH, persona mite. La gravità del fatto non è concetto ben definito e tale da comportare il diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in larga misura tesi ad ottenere una ulteriore - e non consentita - valutazione di merito.
1.1 Il ricorrente, infatti, nel contestare il giudizio di responsabilità per il tentativo di omicidio, muove da una del tutto personale disamina delle circostanze probatorie e non si confronta in modo adeguato con l'effettivo percorso argomentativo contenuto nelle decisioni di merito.
Va ricordato che è costante, sul tema, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Ora, nel caso in esame, la volontà omicida è stata logicamente ritenuta sussistente dai giudici del merito sulla base di precisi e univoci indicatori fattuali. Per costante orientamento, essendo il dolo un atteggiamento psichico, il suo riconoscimento va rapportato alle manifestazioni concrete della condotta, consistenti nell'apprezzamento del mezzo utilizzato, delle zone attinte, del complessivo contegno tenuto dall'aggressore.
Non vi è dubbio - pertanto - che la condotta tenuta dal GH fosse idonea a determinare la morte del FA posto che è stata utilizzata un'arma comune da sparo ed è stato indirizzato almeno uno dei colpi verso zone vitali (al viso). La Corte territoriale ha inoltre valorizzato - in modo del tutto condivisibile ed adeguato alle risultanze probatorie - la complessiva condotta dell'imputato che dopo il primo litigio rientra in luogo "sicuro" (la sua abitazione) ma volontariamente se ne allontana dopo aver preso l'arma, con evidente intenzione di offendere.
L'ipotesi contraria coltivata nel ricorso - volontà di intimidire rapportata allo stato d'ansia causato dalle minacce del FA - appare del tutto illogica, posto che se realmente la preoccupazione del GH fosse dipesa da pretese "minacce" ricevute (che in ogni caso non risultano provate) la condotta più consona sarebbe stata quella di evitare il "pericolo", restando in casa o al più recandosi presso il più vicino posto di polizia allo scopo di denunziare il FA.
Nè può accogliersi la critica relativa alla ricostruzione delle modalità del fatto, posto che la zona attinta e la direzione del colpo (con foro di ingresso alla guancia e foro di uscita alla mandibola) dimostrano, come ritenuto dalla Corte territoriale, che l'arma venne utilizzata volontariamente e in modo conforme alle sue caratteristiche di offesa (non già come semplice corpo contundente). Del resto, come questa Corte di legittimità ha costantemente sottolineato da lungo tempo, la scarsa entità delle lesioni provocate (o anche l'inesistenza di lesioni) non sono circostanze idonee ad escludere di per sè l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza, una mira non precisa (in termini, già Sez. 1, n. 450 del 18.3.1968, rv 108721).
1.2 Analoga astrattezza mostrano le critiche relative alle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (circostanza aggravante della futilità dei motivi e diniego delle circostanze attenuanti generiche). La lite avvenuta all'interno del bar è stata ritenuta - in modo aderente ai dati istruttori - un mero pretesto per dare sfogo ad un impulso criminale, data l'obiettiva sproporzione tra lo stimolo esterno (del tutto banale) e la gravità del fatto commesso (tale essendo la ragione giustificatrice dell'incremento sanzionatorio;
tra le molte Sez. 1, n. 29377 del 8.5.2009, rv 244645) . Al fine di contrastare tale giudizio di relazione il ricorrente evidenzia il rilievo delle minacce verbali ricevute in occasione della lite. Ma tale segmento del fatto è stato ritenuto privo di supporto dimostrativo adeguato, il che impedisce di ritenerlo sussistente e di ragionare come se fosse stata raggiunta la prova. Il vizio di metodo contenuto nel ricorso è pertanto evidente, posto che la coerenza logica e giuridica della motivazione va apprezzata in rapporto a ciò che è stato posto a base della medesima e non a quanto il ricorrente "ritiene" essersi verificato, in contrasto con le risultanze istruttorie.
Quanto alla lamentata esclusione delle attenuanti generiche, va detto che la Corte territoriale ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non concedibili le circostanze attenuanti generiche, anche in riferimento alla obiettiva gravità del fatto commesso. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis c.p., posto che detta norma - nell'ambito della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio - impone la individuazione in positivo di circostanze atipiche tali da giustificare la diminuzione della pena. L'assenza di tali elementi - a fronte della obiettiva gravità del fatto - rende non sindacabile la motivazione espressa in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014