Sentenza 26 giugno 1997
Massime • 2
In materia di valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti (art. 118 cod.pen.), la premeditazione (che attiene all'intensità del dolo sotto il profilo del perdurare nel tempo, all'interno del soggetto, di una risoluzione criminosa irrevocabile) può essere estesa al coimputato - che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva - solo qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori.
In materia di lotta alla criminalità organizzata, l'area operativa dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 13.5.1991 n. 152 convertito nella Legge 12.7.1991 n. 203, riguarda gli estranei all'associazione di stampo mafioso, salvo il caso limite del sodale che consumi un delitto non rientrante nel programma associativo avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis comma terzo cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/1997, n. 8346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8346 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1997 |
Testo completo
S AL MASSIMARIO I
A
M
834 6
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 26.06.96
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE ✓ PENALE SENTENZA
N. 995 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Vittorio Palmisano
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. GuidoGuido Ietti
->>> N. 3731/97 2. >>>> NZ ET
3. >>> MA LL
»
4. >>>> BR SP MU
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
SENTENZA Rilasciata copia studio al SIG. sul ricorso proposto da 1. MO NI n.Casan- per diritti 24000
n. Napoli 13 SET 1997 drino 28.02.56. 2. LI AZ
IL CANCELLIERE
21.04.70. 3. LO CO n. NO
09.09.56. 4. Di IA FR n. NO CORTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFIC COPIE 06.05.68. 5. OL FR n. NO Richies Rudi
50:50 Cal S 17.11.65. 6. LI IO n.Castellammare di per diri 15 NOV. 1997 Stabia 26.01.50. 7. IN SQ n.NO
IL CANCELLIERI avverso la sentenza 27.07.59. 8. RA AR
so NZ n.Napoli 14.09.66. avversQ sent. C. d'Ass. d'appello Napoli 27.11.96
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi s.r.l.- Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gatt. NZ ET. UPER COPE A0720451
Richlesic copia studio A0720452 dal 975. AS per din hose A0720453
" 14 APR 1998 A0720454
LIE 1000
CANCELLERIA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore
Generale dott. Vittorio US
AD615502 che ha concluso per AD615508 Annullamento con rinvio nei
confronti di RA e OL, limitatamente all'aggravante della premeditazione;
rigetto nel
A3460455 resto. Rigetto degli altri ricorsi.
A3460454
Udito, per la parte civile, l'Avv. AJ46045
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
UFFICIO COPIE
Richiests copia studio dal Sig. CONDEMI per diritti L. 24,000
Udit i difensor 一艹 29 SET 1998
IL CANCELLIERE avv. Gaito, per MO NI.
2. avv. M. Basile LO CO
Di IA FR 3. avv. Gaito "
LIFE 5000 4. avv. G. Aricò OL FR CANCELLERIA
5. avv. M. Basile LI IO avv. F. Capass0 " IN SQ
AD473627 7. avv.
6. Pansini " RA Giarrusso NZ
AD473628
#AD473629
A0473630 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CEDIS dal Sig. ----- In data 06.05.1993 in NO veniva appicca- per diritti 24000 il 15 SET 1999 to fuoco sulla persona di ZZ GI, ⚫ locale IL CANCELLIERE
imprenditore edile, mentre si trovava nella pro-
pria auto al centro del paese%3B il ZZ decedeva il giorno dopo nell'ospedale di Brindisi. CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Le indagini preliminari, nel corso delle quali
Richiesta copia studio day Sig. UG vennero ascoltati tra gli altri- i prossimi con- per diritti 100por diritti tu. 1999186118 GIU. giunti del ZZ ed il teste ST -gestore
#
AL CANCELLERE del distributore Erg di NO che aveva visto-
LI 1000 CANCELLERIA 1'imprenditore fare rifornimento poco prima del
tragico evento- vennero indirizzate nei confronti di LI AZ, Di IA FR i e
OL FR.
I primi due furono riconosciuti dal ST per le persone che, subito dopo l'allontanamento del
ZZ dall'area di servizio, gli avevano inti-
mato di riempire con benzina una bottiglia in
I
D
805971-20
plastica -svuotata dall'originario contenuto di LIRE 1000
CANCELLERIA liquido per radiatori- ed erano ripartite su una
Fiat 500, accompagnata da una NC LT chiara.
I l terzo era stato visto accompagnare gli altri A0592020
due sulla NC LT in occasione di richieste di danaro al ZZ, già vittima di estorsioni da qualche anno da parte di "gente" appartenente al
AY186621 91400
BABLBORAD
gruppo di MO NI, cui erano subentrati
LI e De IA.
Scattate le ricerche, i tre sospettati risultaro-
no irreperibili.
In data 8.05.1993 il Di IA venne bloccato al confine del Brennero, mentre -munito di documenti
falsi tentava di espatriare.
In un alberghetto di Pisa, poi, era stata regi-
strata la presenza tra il 4 ed il 5 maggio 1993-
LI Di IA e OL, indel trio compagnia di tale US, sotto falso nome,
e dello stesso RA NZ.
Il 13 maggio successivo LI AZ
-fermato- riferiva sull'episodio omicidiario confermando la presenza dei coindagati e di tali Ciro (poi identificato in US) ed ZO, ai quali ultimi accollava l'accusa di materiale
esecuzione del delitto.
Eseguito in data 08.06.1993 provvedimento di
custodia cautelare nei confronti del US,
questi decideva di collaborare e, confessata la partecipazione all'omicidio del ZZ, racconta-
va come era stato introdotto -nell'aprile 1993-
per volontà del MO (conosciuto durante la sua latitanza) nell'organizzazione criminosa di stampo camorristico a lui facente capo;
riferiva fatti delittuosi consumati in NO dal sodalizio del quale facevano parte Brasiello CO-
moglie del MO, LI AZ conosciu-
to subito in casa della LO, Di IA e
OL, presentatigli dal LI, nonchè.
IN SQ e LI IO, a lui già
noti parlava delle innovazioni da lui2 stesso introdotte per le estorsioni, comes d'uso di auto
"pulite" ed armi (custodite anche dal IN).
In relazione all'omicidio del ZZ, spiegava
CANCELLERIA come era maturata la decisione, su\. proposta del Mazzitelli e. nell'inconsapevolezza: dels Morelli
detenuto in Pistoia, precisando il ruolo svolto da ciascuno dei partecipanti e d'utilizzazione della
CANCELLERIA
"Peugeot" frutto della rapina a mano armata consumo mata, mai danni di D'MB AS, il 19.04.
1993. A059 103 Nel corso delle indagini ed al dibattimento di
CANCELLERIA primo grado, vittime delle estorsioni riferivano i fatti a loro conoscenza, sia pure con qualche reticenza. La sentenza della corte d'Assise di Napoli in
CANCELLERIA data 04.07.1995 dichiarava la colpevolezza di:
TUTTI GLI IMPUTATI per il delitto di cui
A0597105 E
all'art. 416 bis co. 1, 3, 4, 5, (il solo Morelli
anche come promotore ed organizzatore);
LL NI, IE CO, MAZZITEL-
LI AZ del delitto p. e p. dagli artt. 110,
81 cpv 629 co. 1 e 2 c.p., in relazione all'art. 628 Co. 3 nn. 1 e 3 c.p., e 56, 629.co. 2 C.P.
per estorsioni ai danni di:
RD TO, titolare di impresa edile capo B/1), NO IU, amministratore del
"Biscottificio e IC F.LI NO :: s.a.s.
(capo B/2), EL NO, titolare della "Edil
Mele" (capo CB/3), LI SQ, gestore della macelleria "Centro carni Mary" (capo B/5);
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 56,
629 co. 1 e 2 in rel. art. 628, co. 1 e 3 c.P. ai danni di ZZ ON (capo C);
dell'estorsione continuata, consumata e tentata,
aggravata nei confronti di ZZ GI (capo D).
DI IA FR per tutte le estorsioni sopra indicate, ad eccezione di quella ai danni del EL
(capo B/3);
LF FR per le estorsioni ai danni di Marazzo e Caiazzo (capi C e D);
AR GI NZ per la sola estor-
sione in danno del ZZ (capo C); 7
ZZ, DI IA, LF e AR
GI anche per il delitto p. e p. dagli artt.
110, 575 nn. 3 e 4 C.p. in rel. all'art. 61 n. 4
per l'omicidio di ZZ GI (capo E), inC.P., concorso con il US non ricorrente;
i medesimi ZZ e DI IA ancora per la rapina aggravata ai danni di D'MB AS
ZE LE (capo F) e per le violazioni alla disciplina delle armi (capi G ed H).
L'impugnata sentenza confermava le condanne: LIRE 1000 CANCELLERIA inflitte in primo grado a
LL NI -anni 28 di recl. e L. 8 milioni di multa;
17507
ZZ AZ ergastolo con isolamento LIZ 1000 CANCELLERIA diurno per mesi 12 (art. 72 c.pw);
DI IA FR ergastolo: con isolamento diurno per mesi 5; A059 100 LANDOLFO. Francesco ergastolo con isolamento LIRE 1000
CANCELLERIA diurno per mesi 6%;
AR GI NZ ergastolo con isolamento diurno per mesi 4%;B
|A0592109
PI SQ anni 5 di reclusione;
LIKE 1000 CANCELLERIA
CI IO.- anni 6 di reclusione.
La pena inflitta alla IE veniva -invece-
ridotta ad anni 7 di reclusione e L.
1.500.000 di A0597110 multa, per effetto di esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis co. 2 c.p. e concessione dell'at-
tenuante ex art. 62 bis c.p., equivalente alle
aggravanti contestate per il delitto più grave.
Proponeva ricorso il LL (Avv. F. Lugnano)
adducendo i seguenti motivi:
1) Carenza di motivazione sull'attendibilità del
collaborante.
2) Mancanza di motivazione in ordine a responsa-
bilità del MO ed apporto di concludenti comportamenti nell'attività delittuosa, dandosi credito al collaborante senza riscontri esterni neppure sui reati-fine.
3) Manifesta illogicità di motivazione su presun-
te inesattezze del US, costituenti
-invece episodi privi di riscontro.
4) Violazione art. 7 L. 12.07.1991 n. 203, in relazione al mitenuto concorso di tale aggravante con quella ex art. 629 n. 2 c.p.
ZZ e DI IA proponevano personalmente un ricorso allegando i seguenti motivi:
1) Erronea interpretazione dell'art. 192 c.p.p.
laddove considera "prova" la chiamata in correità
riscontrata, ma anche limitazione al principio del libero cinvincimento si da giustificarne una valutazione acritica del suo contenuto.
2) Manifesta illogicità della motivazione circa progressiva la valutazione della collaborazione del US e suoi riflessi nell'aggiustamen-.
to del significato di "fare male" al ZZ, equi-
parandolo -nel dibattimento di primo grado- ad
uccisione, si da ingenerare sospetti sulla genui-
nità.
3) Contraddizione, nel racconto del collaborante,
tra scopo di affidare l'esecuzione materiale
LIRE 1000 CANCELLERIAdell'omicidio. 'a persone non note: in NO
(US e RA) e scoperta manovra dia
bloccare la strada con la NC LT, si da
90597112 creare perplessità su svolgimento dei fatti, ruoli
LIRE 1000 ed intenzioni. CANCELLERIA 4) Illogicità di motivazione in ordine alla
sussistenza del dolo diretto di omicidio, quando
A0597113 dalle stesse dichiarazioni del collaborante acrim
1000 ticamente assunte nell'impugnata sentenzan non CANCELLERIA
risultava, chiaro se la determinazione fosse parti- ta dalla "nuova strategia" inaugurata dal Martur
A0597124 sciello o dall'intento vendicativo altrui.
LIRE 5) Apoditticità e genericità della motivazione CANCELLERIA
che si. sbarazza di argomenti tecnici dai quali potevano derivare implicazioni in ordine ad acci-
A0597115 dentalità dell'innesco e -dunque- alla volontà
omicida.
6) Illogicità dell'uso di un meZZO accidentale
(benzina) per un delitto sorretto da dolo diretto e persino da premeditazione.
7) Mancanza * di motivazione nella parte in cui
sovrappone un argomento tecnico, non deducibile dagli atti, ad un suggerimento del US di non usare una bottiglia di vetro (siccome perico-
losa) incompatibile con dolo diretto.
8) Manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta premeditazione, in relazione all'anomalia dello strumento usato ed al comporta-
mento tergiversante del US.
9) Mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91.
10) Manifesta illogicità di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Uno dei difensori del DI IA (avv. A. Esposi
to) deduceva, con unico motivo in separato ricor- 50, carenza/illogicità di motivazione e travisa-
mento dei fatti in relazione alle ritenute aggra- vanti della "crudeltà" -non risultante dagli atti-
e della premeditazione emergente dalle sole di-
chiarazioni del Mar tusciello contraddette dallo 11 svolgimento dei fatti.
Il difensore di IE CO allegava, in
unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione ed ai singoli LIRE 1000 CANCELLERIA reati di estorsione, anche con riferimento alla
particolarità della sua posizione di moglie del
MO.
A0597116
I l difensore di LF FR. allegava i
LIRE 1000 seguenti motivi: CANCELLERIA 1) Violazione dell'art. 192 C.P.P. in relazione ad univocità di indizi ed attendibilità del chia
A0537117 mante in correità e vizio di motivazione in ordine
LIRE 1000 alla responsabilità anche sulla base delle dichia- CANCELLERIA
razioni del US.
2) Vizio di motivazione in ordine a volontarietà
A0597118 dell'azione e. premeditazione sulla base di prova
LIRE 00 incerta che consentiva la configurazione di ipote- CANCELLERIA
si alternative -quanto all'omicidio- quali la preter intenzione ed il concorso anomalo (art. 116
A0597119 c.p.).
LIRE 000 3) Mancanza di motivazione in ordine alla respon- CANCELLERIA
sabilità per le estorsioni.
I l difensore di CI IO (avv. A.
A0597120 Esposito ) deduceva, in unico motivo articolato,
carenza ed illogicità di motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso, una
volta caduta l'accusa per le estorsioni desunta
dalle dichiarazioni del US.
Carenza di motivazione su richiesta di attenuan-
ti generiche e continuazione con analogo reato
associativo precedentemente giudicato.
PI SQ allegava, tramite il difensore,
mancanza di riscontri esterni alla chiamata del
US, risolventesi in vizio di motivazio-
ne.
Dall'unico articolato motivo per mancanza ed illogicità della motivazione, dedotto dal difen-
sore di AR GI NZ, è possibile enucleare le seguenti argomentazioni: 1) Inosservanza dei principi fondamentali in tema di chiamata in correità (art. 182 co. 3 c.p.p.)
con riferimento all'attendibilità intrinseca ed estrinseca, in presenza di discordanze e smaglia-
ture. Denunzia, poi, l'incompletezza di prova sull' inquadramento del ricorrente nel contesto
delinquenziale.
2) In relazione al delitto ex art. 416 bis c.p.,
carenza di una rigorosa verifica del concreto la apprezzabile contributo alla ed realizzazione degli scopi associativi. 3) Quanto all'omicidio, le dichiarazioni di
US e LI contengono chiamate non
coincidenti (sicchè il giudizio di convergenza.
risulta non adeguatamente motivato) nè confermate
da riscontri su ogni parte delle dichiarazioni ed in particolare a quella attinente alla fase esecu-.
tiva.
4) Carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione di attenuanti generiche..
Tutti i ricorrenti chiedevano 1'annullamento dell' impugnata sentenza in relazione. ai vari punti censurati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivo comune a quasi tutti i ricorrenti, sia pure nella. diversità di accentin sfumature e richiami specifici, risulta essere la · corretta:
applicazione dell'art. 192 c.P.p. con particolare riferimento al terzo comma che pone le questioni
-di ordine generale- dell'attendibilità intrinseca e dei riscontro esterni. E' opportuno, pertanto, premettere una trattazio- ne comune: -pur senza perdere di vista la peculia-
rità dei singoli ricorsi- sull'attendibilità,
inquadrandola nella corretta interpretazione dell'art. 192 c.p.p., per affrontare, poi, la tematica dei "riscontri"
1. L'art. 192 C.P.P., in tema di valutazione della prova, lungi dall'espungere dall'ordinamento processuale il principio del libero convincimento,
giudice di sottolinea i l potere spettante al
- tuttavia- merito di valutare la prova rendendo esplicito l'obbligo di motivare ogni decisione in
modo rigoroso e completo (comma 1), al fine di evitare l'uso arbitrario di quel principio.
I l secondo comma dell'articolo in questione attiene specificamente al giudizio indiziario,
indicando in quali casi sia possibile dedurre
l'esistenza di un fatto da indizi.
La chiamata in correità, che costituisce l'ogget- to del comma successivo, detta una regola partico-
lare nell'ambito della valutazione della prova vera e propria. E' ormai consolidata la giurisprudenza di questa
Suprema Corte, ed ha superato il vaglio delle
Unite (Sez. Un. 03.02.1990, BeLI;
Sezioni
06.12.1991, Scala) il riconoscimento che la di-
chiarazione del coimputato assuma il valore di
"elemento di prova" e non di mero indizio, anche se ha bisogno di essere accompagnato da altri
simili elementi. 15
2. Tali precisazioni sono state rese necessarie al fine di chiarire, per entrare nella trattazione dei ricorsi, che non è possibile parlare di
"indizi" quando si censura l'attendibilità della propalazione del US (vedi motivi del
OL) nè ritenere che la sentenza impugnata abbia inteso considerare la chiamata in correità
come una "prova legale" limitativa del principio del libero convincimento (vedi primo motivo ricor-
so LI-Di IA).
Al contrario la corte di merito ha applicato correttamente l'articolo indicato, in ogni sua implicazione su attendibilità del chiamante e
valenza confermativa degli "altri elementi proba-
tori", come si vedrà in prosieguo.
I l secondo motivo del ricorso LI-Di
IA censura specificamente -nell'ambito del
giudizio di attendibilità del collaborante river- sato nella motivazione dell'impugnata sentenza-
una presunta contraddizione riscontrata in due
A affermazioni (pag.35 e 22) ritenute significative
della presenza di un concreto interesse nel colla-
borante a chiarire, in senso conforme alla tesi accusatoria, il significato della frase "fare male" a ZZ" (per dire "uccidere"). | Analoga censura, in ordine all'attendibilità,
Viene espressa nel primo motivo del MO ove Si
sottolinea -nella progressività della posizione assunta dal chiamante in correità- il precipuo interesse ai benefici per i pentiti rivelato dal
fatto che si era già pervenuti -in base ad altri
probatori- alla ricostruzione dell' elementi omicidio.
3. Ritiene questa Corte che le censure siano
infondate.
Entrambe le sentenze di merito hanno argomentato correttamente in ordine all'attendibilità intrin-
seca del US, superando le stesse argo-
mentazioni oggi contenute nei ricorsi.
all'argo- Quella di primo grado, senza affidarsi mento "non marginale" tratto dall'atteggiamento di assoluta fermezza e perfetta coerenza tenuto nel
dibattimento dal US, si rende conto che
la collaborazione, non immediata ma sviluppata nel tempo aveva comportato discordanze ascrivibili al medesimo processo di maturazione (lo stesso penti- to ne indica una causa) passato attraverso l'as-
sunzione pura e semplice delle proprie responsabi-
lità -senza ledere i coimputati- alla definitiva scelta. Esamina, quindi, la genesi delle discrasie e ne
spiega il superamento nella progressiva esposizio-
ne e perviene alla conclusione che l'assetto defi-
nitivo supera il vaglio della verifica di attendi-
bilità.
Sottolinea la mancanza di ripensamenti, la cono-
scenza dei fatti per diretta percezione senza commistioni con circostanze apprese da terzij esclude atteggiamenti calunniatori, traendo argo-
menti concreti dal mancato (e pur facilmente credibile) coinvolgimento del Morelli e della
LO nell'accusa di omicidio;
precisa come il collaborante si esponga impietosamente in prima persona, senza sottovalutare il forte contributo dato all'organizzazione ed il ruolo portante in essa svolto.
Evidenzia, soprattutto, la corte d'assise di
Napoli, il fermo atteggiamento non riduttivo delle proprie responsabilità in relazione al più grave fatto omicidiario in entrambe le fasi decisionale ed esecutiva. 4. La corte di 2° grado condivide pienamemte la lenta e graduale impostazione dell'atteggiamento processuale del US anche se insiste sulle ragioni di convenienza che presiedono la scelta di collaborazione incentivata, in funzione della legislazione premiale. diIn sostanza afferma, più esplicitamente quanto non faccia il primo giudice e forse con
toni polemici nei confronti della "nuova metodica"
di formazione ed acquisizione della prova
(pag.22), di non poter ignorare che, in generale,
'il "pentito" mon può non mettere in conto
-nell'operare la scelta di collaborazione- i
benefici che potrà trarne. Subito dopo, tuttavia, sostiene 1'importanza della "terzietà" del giudice, rispetto ad accusa e difesa, al fine dell'approfondita verifica di
elementi probatori a riscontro, pur nella consape-
volezza delle "particolarità del procedimento acquisitivo della prova".
La prima enunciazione non si pone minimamente in contrasto con Hla valutazione 'concreta" del motivo di "attendibilità" riportato a pag. 35, quando si
siaafferma che "MartusceLI non risulta che
stato ispirato dall'interesse alla delazione incentivata".
Le due argomentazioni, infatti, rimangono -come è
evidente- SU piani differenti (e pertanto non
paragonabili): la prima è un'affermazione di principio, la seconda esprime un giudizio valuta-
tivo da intendersi nel senso: che -nonostante
1'interesse (non si smentisce l'affermazione di principio) a collaborare non risulta che quanto dichiarato non risponda a verità.
Inoltre l'intenzione "programmatica", in ordine alla funzione espletata dal giudice nell'accerta-
mento dei riscontri, viene attualizzata nella motivazione specifica che è oggetto del giudizio di legittimità. Dinanzi ad una simile motivazione, il secondo.
motivo del ricorso LI e DI IA, che trae spunto dalla pretesa illogicità sotto il profilo della contraddittorietà delle argomentam. zioni alle pag. 35 e 22 della sentenza impugnata al fine di denunziare come "sospetto" 1'"aggiusta-
mento" sostanziale di significato da "fare male al
ZZ" ad "ucciderlo" sb risolve in una valuta-
zione di merito (che influisce sul motivo riguar dante la premeditazione) non consentita in questa sede. E
L'impugnata sentenza, inoltre, motiva compiuta mente sull'equivalenza della frase in gergo ed kil suo reale significato esplicitato in dibattimento.
L'intenzionalità dell'omicidio e la premeditazio- ne trovano, inoltre, come si vedrà in prosieguo,
diversi riscontri congruamente evidenziati nella
motivazione.
5. Tutti i ricorrenti denunziano la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del
US, con specifico riferimento ai delitti per i quali hanno subito condanna.
Si rende, pertanto, necessario -prima di analiz-
zare i motivi dei singoli ricorsi- premettere.
alcuni principi di ordine generale elaborati -in materia di riscontri e con riferimento all'art. 192 co. 3 c.p.p. da questa stessa Suprema Corte.
L'accertamento dell'intrinseca attendibilità del chiamante in correità non può essere ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'accusa mossa.
La lettera della norma è inequivocabile in tale
Senso poichè un "elemento di prova" non costitui ' ancora la prova piena. Sce
anche vero, tuttavia, che il riscontro non E'
necessariamente consistere in una distinta deve prova di colpevolezza del chiamato, che finirebbe
per rendere superflua la qualificata testimonianza del correo che si intende verificare.
Deve, comunque, avere la valenza di un elemento certo che, pur non dimostrando la verità del fatto specifico riferito dal correo, cioè il medesimo
"thema probandum", possa confermare obiettivamen- extrinseco". quell'attendibilità, in te ed "ab al fatto storico costituente oggetto ordine dell'imputazione e sua riferibilità all'imputato,
già accertata al vaglio critico della chiamata in
se.
Viene rimarcato, da un punto di vista per cosi
dire negativo, che il riscontro non può avere la
consistenza di una prova autosufficiente (Cass.
Sez.. 2, 07.02.1991, Vannini), pr oprioi. perchè
l'art. 192 com 3 c.p.p. non fissa una presunzione di inattendibilità ma configura solo attendibilità
"da¨ verificare che diventa "piena" mediante riscontri esterni (Cass. Sez. 6, 26.02.1991,
Basile). Quando, come nella specie, il collaborante.
rilasci una dichiarazione accusatoria "complessa"
cioè contenente due o più chiamate in correità, è necessario che il giudice di merito, una volta
accertata l'attendibilità intrinseca, operi il controllo di affidabilità "ab extrinseco" con riguardo ad ogni singola *. chiamata in correità
(Cass. Sez. 1, 06.02.1992, Baraldi), non potendo bastare, al fine di conferire valore probatorio 2
all'intera dichiarazione, la verifica positiva di una sola delle chiamate a meno che non 51 riferi-
Sca ad aspetti significativi comunicabili alle altre.
Nell'ambito della singola chiamata, invece, non richiesto che "gli altri elementi di prova" debbano necessariamente "convergere" al fine di
desumerne la sussistenza dello specifico fatto oggetto di verifica. Va ricordata ancora una
volta, a tale proposito, la netta distinzione tra
1 comma 3 dell'art. 192 c.p.p., attinente alla chiamata di correo, che opera nell'ambito di una vera e propria "prova", e la norma regolatrice degli indizi contenuta nel comma precedente, che richiede la "concordanza" degli indizi gravi e
precisi.
6. Da tale ultima argomentazione derivano le suc-
cessive ulteriori conseguenze:
1 ) Il "riscontro" può anche essere unico, purchè
confermativa munito della imprescindibile valenza di attendibilità della chiamata. 2) La mancanza di predeterminazione quanto specie e qualità consente -in via generale- l'uti-
lizzabilità di elementi di prova" di qualsiasi tipo e natura (Sez. Un., 03.02.1990, BeLI;
Sez. 23
Un., 06.12.1991, Scala), compreso quello costitui-
to da propalazioni di altri coimputati (c.d.
dichiarazioni incrociate), indipendentemente dalla circostanza che abbiano 0 meno contenuto esplici tamente accusatorio e sempre che possa escludersi una coincidenza soltanto fittizia, siccome deri- !
vante da collusioni 0 reciproche interferenze
(vedi, tra le altre, Cass. Sez. 1, 30.01.1992,
Altadonna)
3) Quanto all'estensione di valenza "verificati-
va" del riscontro, il requisito della specificità
implica esclusivamente la riferibilità al fatto- reato ed al soggetto di questo indicato come
colpevole, ma non significa che nell'ambito della posizione individuata (fatto-soggetto) non compor-
la corroborazione di tutte le proposizioni ti in cui la chiamata in correità può articolarsi. 7. Passando, alla luce dei principi sopra enu-
cleati, al controllo di legittimità della motiva- zione in relazione ai riscontri sulle singole chiamate in correità operate dal US, il
ricorrente LL nel secondo e nel terzo motivo denunzia il difetto di motivazione in ordine alla associativo, nel responsabilità per il delitto quale chiamato in correità dal US quale capo-organizzatore, e per i delitti-fine.
Le sentenze di merito mettono in rilievo, tra 1
che interessano fatti riferiti dal collaborante ricorrente, laspecificamente la posizione del conoscenza del MO latitante (tale rimarrà
sino all'aprile 1993) sin dal dicembre 1991, l'in-
gresso nel sodalizio di NO -persistente nelle sue attività criminose nonostante l'assenza del capo MO NI- nell'aprile 1993, SU
sollecitazione del medesimo Morelli e previa sua
consultazione da parte della moglie Brasiello
CO.
Erano seguite le presentazioni agli altri soda-
11, le continue frequentazioni e gli incontri
anche in casa della LO, l'impulso impresso dal neo associato US alle modalità di esecuzione delle estorsioni sempre su beneplacito del MO (che dava anche indicazioni sulle modalità di riparto delle somme estorte) e per il
tramite della consorte, lo specifico ruolo affida-
to dal MO al US in relazione all'organizzazione di un incontro con gli apici di altro gruppo, la chiamata a raccolta da parte del
MO in Toscana per consumare una rapina in
Montecatini, il SUO arresto in data 15.04.1993 con conseguente processo per direttissima in Pistoia,
il viaggio dei sodali a Pisa per organizzare il
faLIto tentativo di evasione del MO, l'evo-
all' luzione dell'attività criminosa che condurrà
assassinio dell'imprenditore ZZ GI.
I riscontri, in relazione alla posizione del
MO, vengono individuati nelle sentenze di
merito, nei seguenti elementi:
1) Continui collegamenti tra LO e MO,
che effettivamente avvenivano a mezzo di cellulare
(come ammesso dai due imputati in dibattimento di primo grado, vedi pag. 110, 113).
2) Le vittime delle estorsioni erano ben consape-
voli che le richieste "per i carcerati“ proveniva- no da persone facenti capo al MO, nonostante
alcune perplessità giustificate, nell'economia argomentativa delle sentenze, dalle condizioni non ancora rimosse di paura ed intimidazione (pag. 50
sentenza impugnata).
I l teste ZZ OF (sent. primo grado,
pagg.32; sent. impugnata pag.3) riconosce claris
verbis che LI, Di IA e OL -cioè coloro che erano venuti a cercare il genitore con
pretese sempre più pressanti e minacciose- erano
"persone di MM MO". I l AZ (pag.107 sentenza impugnata), le cu:
dichiarazioni erano state acquisite a seguito di
contestazioni ai tentativi di ritrattazione, aveva raccontato nel corso delle indagini il grave tentativo di estorsione di cui era Stato vittima da parte dei predetti imputati che chiedevano "un
prestito per i latitanti" (esplicito e ben recepi-
to il riferimento al MO). La OL, moglie della vittima dell'omici-
dio, dopo le iniziali reticenze nel corso delle indagini, aveva accusato apertamente la Brasiello
come colei che aveva convocato a casa sua GI
"perZZ per ingiungergli il versamento
detenuti" (sent. 1° grado pag. 35 e sentenza
impugnata pag.4 e 52).
3) Il MO aveva ammesso di aver conosciuto il US proprio tramite quel De Simone cui fa riferimento il collaborante (pag. 113 sent. 1°
grado) e di aver detenuto effettivamente l'auto
(Fiat Uno, targata Pistoia) usata in una rapina in
Montecatini (pag. 114 sent. 1° grado), secondo le dichiarazioni del US.
princi- 4) L'accertato soggiorno a Pisa dei 5
pali imputati (compreso il US che lo ricollega ad un faLIto tentativo di evasione), 27 utilizzato principalmente come riscontro in rela-
zione al delitto di omicidio, rimane comunque un
elemento che conferma l'attendibilità del Martu-
sciello in ordine ai collegamenti con il Morelli.
tali elementi, nel confermareIn definitiva lapersistenti collegamenti tra il Morelli e
LO nonchè il convolgimento di quest'ultima
-assieme agli associati operanti ancora in Casan-
drino- nelle estorsioni con la non celata riferi-
bilità dell'intera organizzazione alla figura del
MO, assumono -nella logica della struttura argomentativa della sentenza- la valenza di piena conferma all'attendibilità del US in relazione alla chiamata in correità del MO
per i delitti di associazione camorristica aggra vata e di estorsioni (vedi pag. 50).
Le altre censure nei motivi 2) e 3) del ricorso
MO rivelano la loro natura di valutazioni di merito.
Invero l'argomentazione del ricorrente, che
A intende utilizzare la mancata informazione sull'omicidio per svalutare l'accusa di capeggiare il sodalizio criminoso, si contrappone in maniera stridente a quella del giudice che ha escluso il
coinvolgimento del MO dal concorso nel delit- to ai danni del ZZ proprio per effetto delle
dichiarazioni del collaborante. te parti delle propałazioni non confermate da
ltri elementi di prova, poi, rimangono nell
economia della sentenza impugnata estranee alla
valutazione ex art. 192 comma 3 c.p.p., Senza per altro inficiare la valenza probatoria dei validi
riscontri alla chiamata in correità .
Infine it Titonostimento dell'attendibilità
intriseca del propalante, sulla base di una moti-
vazione che congruamente dà anche contezza □ I inesattezze non inficianti, sfugge al sindacato
di legittimità devoluto a questa Corte.
In conclusione anche il secondo e terzo motivo del MO vanno rigettati. Quanto all'ultimo, attinente all'aggravante ex
7 L. 12.07.1991 n. 203, si rinvia l'esame nel prosieguo.
8. Per comodità espositiva, considerata analoga la posizione tra MO e IE, si prende in considerazione il ricorso di quest'ultima.
11 difensore della ricorrente denunzia mancanza
motivazione in ordine alla partecipazione al
sodalizio criminoso, nella parte in cui non 51
distingue il comportamento in funzione del rap porto di coniugio da quello incriminante.
Mancherebbe, inoltre, la minima argomentazione sull'apporto causale della LO alle singole estorsioni attribuitele.
Il ricorso deve subire la sorte del rigetto,
salvo per quanto attiene all'estensione, a tutti i coimputati di estorsioni, della soluzione adottata in relazione all'aggravante ex art. 7 L.
12.07.1991.
Invero, la sentenza di primo grado -cui è lecito fare riferimento ad integrazione di quella impuq)
le parti oggetto di confermag e nongnata per
altrimenti contraddette- si dilunga sulles deposic zioni delle singole vittime delle estorsioni o di testi al fine di trarre il motivato convincimento dell'esistenza dei necessari riscontri all'accusac che parte dal US, in relazione al fatto storico ed alle persone coinvolte (vedi pag. 97,
98, 99, 129 per il delitto ai danni di RD;
967
e 129 per NO;
93, 94, 95 per ELş 101 per
LI titolare del "Centro carni"%3 89, 90 per
AZ;).
In relazione all'estorsione nei confronti del
ZZ i riferimenti alle testimonianze di paren-
ti e terzi estranei (pagg. 6, 18, 19, 30/35) sono ripresi nell'impugnata sentenza.
Esiste, pertanto, il riscontro per ogni singolo
Treato di estorsione, anche se l'elemento di prova che confermi la specifica chiamata in correità
della LO è individuato principalmente nella testimonianza di OL AS, che parla del "diretto" intervento di NA (Brasiello
CO) sul ZZ, "senza mediazioni" (pag. 35 sent. 1° grado, e pag. 4, 43, 51, 52 sentenza
impugnata) e, in minore misura, di AZ ON
(pag. 128 sent. 1° grado) il quale nel confronto
con US- ammette di aver affermato che avrebbe portato il danaro a casa di NA (pag.
91/92 sentenza di 1° grado).
Nella logica argomentativa della sentenza, dun-
que, il riscontro -rappresentato dalla parola della OL e del AZ- assume portata globale sulla posizione della LO in ragione del suo specifico ruolo non di "vicaria" del
coniuge (è stata esclusa l'aggravante ex art. 416
bis co. 2 c.p.) bensi di "tramite" e portavoce interessi del (vedi pag. 76 sent. 1° grado) degli medesimo, latitante 0 -per un certo periodo-
detenuto.
In questo senso non era necessario cercare una 31 verifica "personalizzata" per le singole estorsio-
ni, quando bastava quello sul ruolo nell'ambito dell'organizzazione evidenziato al tempo stesso dall'intervento diretto sul ZZ (oltre chen dall'accenno del ZZ) e dal chiaro e continuo riferimento, in tutti gli altri episodi estorsivi,
alla destinazione dell'illecito profitto "ai
latitanti" o "ai carcerati".
I l riscontro alla chiamata in correità diventa
"specifico", cioè investe il fatto oggettivo e la
persona del chiamato, anche quando consiste nella
combinazione significativa di distinti elementi di prova esterni.
escludersi che la valenza di un taleNe può
riscontro si comunichi dal reato associativo di?
tipo camorristico al reato-fine, quando riguardi un ruolo -nell'ambito dell'organizzazione crimi-
nosa- necessariamente presupposto. in ciascun reato-fine siccome attinente alla destinazione dello specifico profitto estorsivo.
A La chiamata in correità, sottoposta al vaglio di attendibilità, riguarda un preciso addebito valu- tato nella sua portata criminosa che la motiva-
zione dell'impugnata sentenza distingue nettamen-
te da comportamenti rientranti nell'ordinario ⠀
esercizio di diritti-doveri di un coniuge (vedi pag. 51/53 sentenza impugnata), sicchè l'argomen-
tazione difensiva che chiama in ballo il ruolo di
moglie rivela la sua natura si censura in via di
fatto, inammissibile in questa sede.
9. Passando al ricorso congiunto di MAZZITELLI
IA, i due primi motivi sono stati già E DI
presi in considerazione sopra (sub 1. e 2.)
per rilevarne l'infondatezza.
I l terzo motivo prende in considerazione una
pretesa contraddizione attinente ad un accertamen-
to fattuale in ordine all'omicidio (vedi pag. 42
sentenza impugnata).
Una simile censura, che si ricollega al manife-
stato dubbio in ordine al movente (scopo terrori-
stico/intimidatorio 0 vendetta altrui), non può
trovare ingresso in questa sede nella misura in del fatto cui riguarda la ricostruzione storica
-che vede coinvolti, oltre il US, i quattro ricorrenti LI, Di IA, Caran- dente e OL- sorretta da una motivazione che dà piena contezza dei numerosi riscontri
indicati a conferma dell'attendibilità della plurima chiamata in correità del US, per il delitto in questione, e della loro perfetta aderenza agli atti processuali. La motivazione è perfettamente coerente quando,
nell'inquadrare l'omicidio tra queLI di camorra a scopo intimidatorio/dimostrativo, caratterizzati dal clima di omertà ambientale, argomenta congrua-
mente, con riferimento al _ comportamento della
maggior parte dei testimonio(empersino parenti della vittima), sulla forza intimidatrice dell'ast sociazione e sulla conseguente accettazione del
delitto -pur consumato nella piazzaɔ in cui si affacciano diversi esercizi commerciali soggetti:
alle richieste estorsive- comes fatto accidentale o
Nella logica della motivazione: 1sadozione di una cautela (quale l'affidamento della materiale esecuzione a soggetti poco noti im paese e certam mente più esperti) non si pone in contrasto con la presenza "ammomitrice -sul luogo del delitto-
dell'auto sulla quale si trovavano persone ben
conosciute proprio per 1' attività estortiva.
I giudici di merito, poi, pongono ben in rilievo come la determinazione all'uso delle maniere forti, partita con l'ingresso del} Martusciello,
aveva trovato terreno fertile fing a pervenire all! atto esemplare. Questo aveva tratto occasione dall'atteggia- mento restio del ZZ, ossessionato da richie-
ste sempre più esose, e da avvertiti segni di
invasione del territorio da parte di altri gruppi malavitosi.
Ne l'offesa personale ricevuta dal Mazzitelli
opera dell'imprenditore pressato, della quale ad pure si trae argomento nella motivazione a soste-
gno della sua volontà di "fare male al ZZ"
(cioè uccidere) poi accettata dal gruppo, si pone in contrasto con la tesi dello scopo di: intimida-
zione generalizzata;
che anzi converge, nella logica della motivazione, in direzione della medesima determinazione. 2Passati, dunque, al quarto motivo che pone 10.
più specificamente una censura di illogicità
motivazionale in relazione all'elemento psicologi-
co del reato, l'impugnata sentenza;
assume come
essenziale nella dinamica di ricostruzione della prova- Je significative prime dichiarazioni rese il dal LI al P.M. allorchè venne fermato
13.05.1993 prima ancora che trovasse ingresso nel proces50 il Martuscello, su accusa del medesimo
LI.
L'imputato aveva dichiarato che VI con
altre persone Si era deciso di prendere parte ad 35 una spedizione punitiva nei confronti di un im-
prenditore" (pag. 6 sentenza impugnata). La parola del Mazzitelli assume, nell'ambito della motivazione, il profilo di chiamata in
correità del US che poi -a sua volta-
diviene collaborante e riferisce -tra l'altro-
sulla riunione tenuta per décidere "di fare male"
(ormai acquisito il significato dell'espressione)
al ZZ.
Su tale binomio di chiamate concordanti e reci-
procamente riscontrate, oltre che sui diversi elementi di prova confortanti la complessa propa- lazione del US, prende corpo la trama
argomentativa a sostegno non del dolo diretto bensi della premeditazione (pag. 44 sentenza impugnatay.
L'uso del mezzo accidentale, che assume rilevanza nel momento esecutivo e dunque può essere soggetto ad una scelta ritardata in concomitanza con 1 at-
tesa dell'occasione d'incontro con la vittima, atti- A non è incompatibile con la premeditazione,
nente alla conservazione prolungata nel tempo della risoluzione di uccidere, chiusa alla possi-
bilità di resipiscenza.
Non esiste alcuna contraddittorietà tra la affer- mazioni argomentative dell'impugnata sentenza in
tema di premeditazione, se lette nell'intero
contesto. Ritenere che la premeditazione "può" essere
desunta -tra gli altri elementi- dal mezzo usato è
un principio consolidato non escludente affatto the nella specifica fattispecie concreta venga dedotta da altri elementi probatori, sicche pro-
prio l'estemporaneo rifornimento di benzina diven-
ti argomento che "conferma i meccanismi della premeditazione"
Considerare "tergiversante" l'atteggiamento del
US, come fanno i ricorrenti, per dedurne
la mancanza di premeditazione è una valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede, dinanzi ad una trama argomentativa complessa ma intrinsecamente logica che valorizza principal-
mente il momento decisionale ed il mantenimento del proposito criminoso in attesa del "placet" da
parte del Morelli (non pervenuto per circostanze
diverse), sino allo sfruttamento dell'occasione attesa per fare scattare la fase esecutiva.
I l percorso argomentativo della sentenza, poi,
trae le ovvie conseguenze, in tema di dolo diretto escludendo ogni altra forma espressiva dell'ele- 37 mento psicologico del reato.
Una volta ritenuta la premeditazione, caratteriz-
zata proprio dal particolare spessore del dolo, e
distinta la fase esecutiva con la scelta dello strumento di morte nell'uso della benzina, discu- tere sull'idoneità di quest'u'ultimo non può più
attenere all'elemento psicologico.
Coerentemente, pertanto, la sentenza impugnata considera l'esame della vettura e la generica quali semplici riscontri all'attendibilità della descrizione -fatta dal Martusceillo- della fase esecutiva.
La perizia acquista valenza, nel contesto motiva-
zionale, a confermare la micidialità dello stru- mento in relazione alle modalità di impiego:
spruzzi sul viso della vittima per accecarla e poi lungo la schiena e sul sedile occupato dalla
vittima prima dell'innesco fatale.
Diveniva, pertanto, irrilevante affrontare l'ar-
strettamente tecnico, come rimaneva del gomento
A ininfluente -ai fini della logicità della tutto motivazione- discutere sull'alternativa della molotov. Ne consegue il rigetto dei motivi dal n.
3) al n. 3).
Gli ultimi due, attinenti all'aggravante ex art. 7 L. n.203/91 ed alle generiche, poichè
riguardano più ricorrenti, saranno trattati unitariamente. 11. Il ricorso del difensore di DI IA, non è
specifico per quanto attiene alla responsabilità.
Le censure attinenti alla premeditazione sono state trattate con i] ricorso congiunto. Quanto all'aggravante ex art. 61 n. 4 C.P., la descrizione delle modalità dell'omicidio contenuto nelle sentenze di merito evidenziano la crudeltà
Verso la persona della vittima.
Deve conseguire il rigetto.
12. Dal ricorso del difensore di LF France-
SCO, già preso in considerazione quanto alle censure di ordine generale (art. 192 c.p.p. ed
argomenti circa l'attendibilità del collaborante)
ed emendato da alcune critiche mancanti di speci-
ficità (carenza di univocità di indizi e ripetiti-
vità della sentenza impugnata, incertezza della
prova), emergono 1 seguenti motivi che vanno
ancora presi in considerazione.
La partecipazione del OL alle estorsioni in danno di ZZ ON (capo C)
€ ZZ
GI (capo D), che viene contestata -sia pure
genericamente- com riferimento al vizio di motiva- 'zione, è espressamente motivata nello specifico proveniente dallo stesso richiamo all'accusa Marrazzo (pag. 89 sentenza di primo grado e 50
sentenza impugnata) e, quanto al capo D), dal figlio del costruttore ZZ, OF (pag. 3
impugnata sentenza e 30/33 di quella 1° grado) dal teste SS NI (pag. 18 sentenza di 1°
grado), a riscontro della complessa chiamata del
US anche per i delitti più gravi.
Le altre censure, in ordine al vizio di motiva-
zione sull'elemento psicologico per il delitto di
omicidio, trovano aperta smentita nella trattazio- ne fatta nella sentenza impugnata alle pag. 37 e
seguenti e nelle argomentazioni ancora più diffuse contenute in quella di primo grado.
Vengono valorizzati, a sottolineare la coscienza la volontà dell'evento, la perfetta sintonia е
- nella fase esecutiva- dei movimenti dei 5 parte-
cipanti, l'uso della Lancia Delta -sempre nella
disponibilità del OL- e la sua presenza sul
luogo del delitto.
12. La questione più delicata, nella posizione del OL (ed in quella del RA AR 50, come si vedrà in seguito) si pone in punto di
premeditazione. All'incontro in cui venne decisa l'eliminazio-
ne del ZZ non avrebbero partecipato -secondo la stessa parola del US- OL ne
RA. Il riscontro individuato, in ordine allo specifico punto, nella prima dichiarazione del LI non può valere che per il medesimo dichiarante oltre che per De IA e Martusciel-
10. La sentenza impugnata quando motiva sulla fase
esecutiva, con riferimento anche alla descrizione del teste ST, parla di "aLIneamento di
OL e RA alla predeterminazione del gruppo essendone evidentemente consapevoli". Tale argomentazione ha una sua logica solo in
quanto riferita al dolo diretto, mentre non regge allo scrutinio di legittimità in relazione all'ag
-
gravante della premeditazione.
L. Prima della modifica apportata dall'art. 3
07.02.1990 n.19, il comma 2 dell'art. 118 c.p.
prevedeva che le circostanze soggettive, non
strettamemte personali, che aggravavano la pena per taluno dei concorrenti, rimanevano a carico
degli altri che non le conoscevano quando avevano agevolato l'esecuzione del reato.
Sulla base di quella formulazione la giurispru 41
denza di questa Corte riconosceva la comunicabili- tà, ai coimputati inconsapevoli, dell'aggravante di premeditazione quando fosse servita ad agevola-
re l'esecuzione.
L'integrale sostituzione dell'art. 118 C.P. 2 per
effetto della norma indicata, comporta che le
circostanze (aggravanti o attenuanti) concernenti
motivi a delinquere, intensità del dolo e grado di colpa debbano essere valutate soltanto nei con-
fronti della persona cui si riferiscono.
La premeditazione attiene all'intensità del dolo,
sotto il profilo del perdurare nel tempo, all'
interno del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile.
La sua estensione al coimputato, che non abbia
partecipato all'originaria deliberazione volitiva,
diventa possibile, pertanto, solo nel caso in cui questi ne abbia acquisito piena consapevolezza successivamente. ma, comunque,... in un momento che preceda 1' apporto alla realizzazione dell'evento
تھے di un lasso di tempo tale da consentire che la
maturazione. del proposito criminoso: prevalga irrimediabilmente sui motivi inibitori.
La motivazione dell'impugnata sentenza, che pure parte dal presupposto che OL e RA. non avessero partecipato all'incontro deliberativo avvenuto 15 giorni prima, non da contezza del momento in cui i due coimputati er ano divenuti consapevoli della premeditazione, deducendo la
conoscenza semplicemente dall' "aLIneamento" loro alla decisione del gruppo. Si rende, pertanto, necessario 1'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto.
Il giudice di rinvio dovrà tener conto dei prin-
cipi di diritto sopra indicati, e dare contezza,
in motivazione, del momento in cui il ricorrente abbia preso piena coscienza della premeditazione da parte dei coimputati US, LI e
Di IA ed abbia manifestato la propria adesio- ne, nonchè della disponibilità, prima della fase
strettamente esecutiva, del lasso di tempo neces-
sario per rafforzare l'intento criminoso e ren-
irrevocabilmente chiuso ad ogni resipiscen- derlo za.
13. Il ricorso di CI IO attiene a
mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di attenuante ex art. 62 bis c.p. e continuazione,
nonchè alla responsabilità.
Le censure su responsabilità ed attenuante non
sono specifiche. Invero la sentenza argomenta in ordine agli elementi. di accusa facendo esplicito riferimento alla sentenza di primo grado, precisando che la mancanza di riscontri in relazione alle estorsioni non significa carenza probatoria sull'appartenenza al sodalizio camorristico, poichè l'attendibilità
del chiamante in correità era -sul punto- confer-
mata da altri elementi di prova. Le brevi frasi. contenute nel ricorso non colgono i legami -pure evidenziati in sentenza- tra gli elementi d'accu sa. La motivazione slle generiche contenuta pag.59 dell'impugnata sentenza.
L'accettazione. di condizioni di esistenza caratterizzate dal disprezzo per vita libertà altrui sono considerati elementi negativi della lapersonalità dai quali non è dato prevedere-
capacità di reinserimento in un contesto sociale
diverso
Tali argomentazioni, che risultano valide in relazione. a tutti gli imputati cui le generiche sono state negate, hanno- - nella logica della motivazione- peso-preponderante su altre circo-
stanze (per altro non indicate dagli interessati).
In definitiva, a parte la rilevata carenza di. spe- cificità quanto al motivo del Migliaccic, nulla
impedisce aj giudice di merito di adottarE 5
sostegno del proprio convincimento -sulla non
concedibilità dell'attenuante EX art. 62 bis c.p.-
ragioni di ordine generale che risultino in
concreto adattarsi alla posizione processuale di
ognuno.
gli Tali considerazioni devono valere anche per motivi articolati dai ricorrenti MAZZI- analoghi
LL, DI IA, LF E AR, che pertanto vanno ritenuti infondati, con la precisa-
zione che tale decisione non è affatto influenzata da quella che verrà assunta in relazione al motivo attinente all'esclusione dell'aggravante ex art. 7
L. n.203/91.
Deve trovare accoglimento, invece, per il Migli-
accio, il motivo attinente alla continuazione.
Il giudice d'appello non ha speso nessuna parola in risposta alla richiesta di valutazione
dell'identità del disegno criminos0 con altro reato di associazione 3 delinquere di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) che si assume documen "
l'esibizione della sentenza passata tato mediante in giudicato.
A tale omissione il giudice di rinvio dovrà 65 ovviare, dando cogrua motivazione alla decisione the vorrà assumere sulla base degli atti. Per il resto il ricorso del LI va di-
chiarato inammissibile.
14. Passando al ricorso di PI SQ, ritiene questa Corte di dover accogliere l'unica
doglianza vertente non sull'intrinseca attendibi-
lità della chiamata in correità -quanto al delitto associativo- ma sugli elementi esterni che la
confermino.
Invero l'accusa del US si articola in numerosi particolari in ordine al ruolo del Cri-
spino di ospitare riunioni, nascondere armi nel Suo forno, custodire auto rubate, con diritto
-sancito dal MO- alla spartizione dei proven-
ti estorsivi al di fuori di una più attiva parte-
cipazione, anche per la scarsa affidabilità. Non può costituire "riscontro" alcun elemento che si risolva all'interno della propalazione accusatoria.
L'obiettiva esistenza di un forno non conforta la specifica posizione in ordine alla custodia delle armi, nè al luogo in cui venne decisa l'eli-
minazione del ZZ (sempre ovviamente in rela- Zione alla posizione del IN, poichè --come Si È Vistc sopra- il luogo in cui fu assunta la delibarazione omicida non assume rilevanza in considerazione del diverso elemento di verifica costituito dalla parola del Mazzitelli) che qualificano la partecipazione al sodalizio del
IN. E' lo stesso US, poi, che dice di aver
usato, per la rapina della "Peugeot" arma già
custodita dal Cripsino. La rapina, effettivamente consumata con l'uso della pistola, non ha diretta rilevanza in relazione al "thema probandum" del prelievo da quel forno. Cosi l'altro elemento della negativa ricerca di
armi in casa del Di IA (ove IN credeva
-per il subito inganno- fossero state trasferite)
avrebbe dovuto essere confermata da un qualche elemento esterno (documentale 0 testiminiale che fosse) per non avvolgersi nell'ambito della stessa propalazione. La sentenza va, pertanto, annullata in punto di
responsabilità a carico del IN.
1 1 giudice di rinvio dovrà fare buon 450 dei
principi attinenti alla chiamata in correità, in
punto di totale estraneità del riscontro dall area
della propalazione e di sua specificità in senso soggettivo ed oggettivo nella significanza del
fatto da verificare.
15. Si è già avuto modo di argomentare. -nella.
prima parte della sentenza- sull'ampia tematica
della chiamta in correità, inquadrata nell'esegesi più vasta dell'art. 192 c.p.P., che costituisce il sottofondo generalizzato del ricorso del difensore di AN GI NZ., 1
Riesce difficile cogliere nell'unica contestuali-
tà del ricorso argomentazioni che realizzino,
sul piano concreto specifiche censure, sia per: i
delitti di partecipazione al sodalizio camorristi- CO (capo A) ed estorsione in danno del Marrazzo
(саро C) che per quello di omicidio.
Quanto al primo si lamenta in sostanza la mancan- za di specifici riscontri quanto al, concreto ed
apprezzabile contributo agli scopi del sodalizio.
Dalla sentenza di primo grado, in relazione alla
quale è consentito integrare la motivazione di
quella impugnata convergente nella medesima. pro- nuncia di colpevolezza, si evince che SU invito dello stesso MO il US introdusse il RA presentandolo agli altri sodali ed
iniziandolo a tutte le attività compresa quella estorsiva in danno di AZ ed altro (pag.61 e 74). Le · verifiche vengono raggiunte, nella trama argomentativa della sentenza, con i riferimenti al
viaggio nella città di Pisa su richiamo del capo
(confutata ogni difesa in ordine allo scopo della
"trasferta") ritenuto importante momento aggrega-
tivo, con la conferma, proveniente da Marrazzo
ON, dell'intero episodio in suo danno narrato dal US (pag. 92, 112), con 1'accusa partita dal LI -quanto all'omicidio- in perfetta coincidenza con la chiamata del collabo-
rante, proprio in relazione alla fase esecutiva.
Si tratta, dunque, di elementi di prova specifi-
ci ed individualizzanti, sicchè la critiche di non
esatta valutazione 0 non adeguatezza del giudizio di convergenza si rivelano censure in punto di fatto. Per quanto attiene alla specifica doglianza di
carenza motivazionale sul diniego di generiche,
alle considerazioni già svolte al paragrafo 13 per tutti i richiedenti occorre aggiungere lo specifi-
Co riferimento -quanto al Carandente- alle modali-
tà di esecuzione dell'atroce delitto che commisu-
rano, nella trama argomentativa del diniego,
l'alto grado della sua responsabilità. 41
In definitiva, salvo che per la premeditazione, che questa Corte ritiene ricompresa nell'ampia censura sulla specificità dei riscontri e sulla
quale si è già motivato ampiamente in relazione al ricorso del OL, il ricorso del RA va rigettato.
16. Non resta che sciogliere la riserva di trattazione unitaria della questione sulla possi-
bilità di concorso -quanto alle estorsioni-
dell'aggravante ex art. 629 co.
2. in relazione: all'art. 628 co. 3 n.3 c.p. con quella prevista dall'art. 7 L. 12.07.1991 n. 203, sollevata -sotto i diversi profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione nei ricorsi di MO,
LI e Di IA _con effetto estensivo ex art. 587 co.
1. c.p.p. -siccome non fondati Su
motivo esclusivamente personale- anche agli altri
responsabili di estorsioni, cioè - a LO;
OL e RA RU.
← Nel programma normativo di lotta alla criminalità
organizzata il legislatore ha introdotto previsio-
ni -atteggiantesi quali aggravanti o nuove figure criminose- volte a colmare i possibili Spazi di attività illecite che pur senza configurare la partecipazione all'associazione di stampo mafioso denunciano finalità collaborative 0 contiguità
iche, come tali, non possono sfuggire alla sanzio-
ne. Tale "ratio legis", che si rivela anche sul
diverso piano delle misure cautelari con l'equipa-
Įrazione -ai fini della presunzione ex art. 275 co.
3 c.p.p.- al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. di queLI commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo ovvero allo scopo di agevolare quelle associazioni di stampo mafio-
50, risulterebbe incoerente ove Si ritenesse applicabile anche agli associati l'aggravante ex art. 7 comma 1 L. n. 203/1991.
Questa disposizione, ripetendo letteralmente la dizione introdotta nell'art. 275 C. 3 c.P.P. fissa, per i delitti punibili con pena diversa
dall'ergastolo "commessi avvalendosi delle condi- zioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" aumenti di pena da un terzo alla metà.
A parte l'illogicità in relazione allo scopo che
la norma i pone, sul piano strettamente ermeneu-
tico verrebbe assunta -quanto alla prima ipotesi-
per se ad aggravante una condotta rientrante di partecipazione ex art. 416 bis c. p., che nella specifico caso dei delitti di rapina ed nello estorsione costituisce già ipotesi di aggravante.
Il chè si porrebbe in antitesi con l'art. 84 c.p.
creando una duplicazione di sanzione per unico addebito.
La seconda ipotesi (della quale ci occupiamo per
completezza di esposizione, poichè nella specie è
contestata solo la prima) rivela con maggiore chiarezza: 'impossibilità per l'associato ex art. 416 bis c.p. di assumere. a dolo specifico del
reato ⚫ l'agevolazione al sodalizio del quale-
parte. In conclusione: l'area operativa dell'aggravante in questione non può che riguardare gli estranei all'associazione di stampo mafioso, salva.il. caso-
limite del sodale che consumi un delitto non rientrante nel programma associativo avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis comma-
3 c.p.
Ma una simile ipotesi non può riguardare il caso
che ne occupa in cui il fatto obiettivo della partecipazione è già assunto dall'art. 629 c.p...
come aggravante più specifica rispetto a quella ex art. 7 L. n. 203/91. Conseguentemente l'aggravante va esclusa.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Napoli per la ridetermina-
zione -a seguito dell'eliminazione dell'aggravan-
te- della pena, con il riflesso che la riduzione di pena per l'estorsione potrà avere -quanto sul LI, Di IA, OL e RA-
tumulo ex art. 72 c.p. Tale ultima operazione dovrà essere necessaria-
mente successiva al nuovo esame che, per OL.
RA il giudice di rinvio é chiamato ad
operare quanto alla premeditazione nell'omicidio.
Il parziale accoglimento in relazione a ciascuno
dei ricorrenti esclude la condanna alle spese del
procedimento.
P T. M.
1'impugnata sentenza nei i confronti di NN
MO NI, LI AZ, Brasiello
CO, Di IA FR, Landolfo France-
sco e RA Giarrusso NZ, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 L. 12.07.1991
n.203, che esclude, con rinvio ad altra Sezione della corte d'assise d'appello di Napoli per la
rideterminazione delle rispettive pene. NN, ancora, 1'impugnata sentenza, nei con-
fronti degli stessi OL FR e Caranden-
te Giarrusso NZ, anche in ordine all'aggra-
vante della premeditazione e, nei confronti di
LI IO, limitatamente alla continua-
zione, con rinvio per nuovo esame sui detti punti alla sopradetta Sezione della corte d'assise d'appello di Napoli.
NN, infine, l'impugnata sentenza nei con-
fronti di IN SQ, con rinvio per nuovo
esame alla predetta Sezione della corte d'assise d'appello di Napoli.
Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di
CC IO e rigetta, nel resto, i ricorsi di MO NI, LI AZ, Brasiel-
lo CO, Di IA FR, OL Fran-
cesco e RA Giarrusso NZ.
Deciso in Roma il 26.06.1997.
il presidente.
il canceLIere
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA il cons. est. Dott. Anna D'Ambronie
Au zor Cichett
Depositata in Cancelleria
Oggi, 13 SET. 1997.
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr.ssa Anna D'Ambrosio