CASS
Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
Massime • 1
Il dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile, è compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa ad agente che esplodeva un colpo di fucile che attingeva la vittima a una spalla, e successivamente la inseguiva alla guida di un veicolo cercando di investirla, nella quale la Corte ha ritenuto che l'azione fosse stata tenuta, indifferentemente, per provocare una grave offesa all'integrità fisica del soggetto passivo o per determinarne la morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2024, n. 47339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47339 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 3 febbraio 2023, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. e, rideterminata la pena in anni sei e mesi tre di reclusione,, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di AE ET per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 e 7 I. 895 del 1967. 2. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di tentato omicidio commesso in danno di CE NO CI e del figlio di questi NO CI. Nello specifico, secondo quanto indicato nei provvedimenti di merito, l'imputato avrebbe esploso un colpo di fucile calibro 12 in direzione di CE NO CI mentre era sul proprio trattore. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 47339 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 24/09/2024 La vittima, che ha ripreso la scena con il cellulare, è stata attinta alla spalla destra e si è data alla fuga con il figlio che era sopraggiunto nel frattempo. L'imputato, allora, risalito sul furgoncino con il quale era arrivato, ha tentato di investire i due uomini e ha puntato il fucile nella loro direzione, desistendo solo quando la vittima e il figlio sono entrati nella loro proprietà. CE NO IA ha subito una lesione per la quale ha avuto una diagnosi di sette giorni. L'imputato ha ammesso di avere sparato ma ha dichiarato di avere mirato alla ruota del trattore, sulla quale gli operanti hanno trovato tracce dei pallini contenuti nella cartuccia. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato è stato assolto per il tentato omicidio in danno di NO CI e condannato per il medesimo reato commesso nei confronti di CE NO CI alla pena di 8 anni e 8 mesi. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa censurando la qualificazione giuridica attribuita ai fatti, chiedendo che venisse esclusa l'aggravante dei futili motivi e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto, per le modalità dell'azione e per il mezzo usato, che gli atti fossero idonei e che il ricorrente avesse agito con dolo diretto o, al più alternativo, e ha rigettato il primo motivo. La stessa Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante e, respinta la richiesta di riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen., ha ridotto la pena e confermato nel resto. 3. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. per inesistenza dei necessari requisiti dell'univocità dell'azione e dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte quanto alla ritenuta idoneità degli atti e univocità dell'azione a determinare la morte della vittima. Nello specifico nel ricorso si fa riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato e alle effettive modalità dell'azione che sarebbe consistita nell'esplodere un unico colpo di fucile in direzione della ruota del trattore, tanto che la vittima avrebbe subito una lesione lieve per cui la vita non è mai stata in pericolo. Sotto altro profilo, poi, l'unico elemento psicologico configurabile sarebbe il dolo eventuale, che è incompatibile con il tentativo. 3.3. Violazione di legge la totale carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2 4. In data 19 luglio 2024 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. Ferdinando Letizia, approfonditi gli argomenti esposti nell'impugnazione originaria, insite per l'accoglimento del ricorso. 5. In data 29 agosto 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. Luca Tannpieri chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Nel primo motivo di ricorso, poi ulteriormente illustrato nel primo dei motivi nuovi, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. per inesistenza dei necessari requisiti dell'univocità dell'azione e dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. La doglianza è infondata. 2.1. Nel delitto tentato -fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l'idoneità e l'univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguita dall'autore del fatto. L'argomento relativo ai principi di diritto da applicare in tema di tentativo è stato compiutamente esaminato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che in numerose sentenze ha enucleato i criteri cui fare riferimento (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02; Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326 - 01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 2019, Commelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv 269930 - 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv 268644 01; Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01). Per un inquadramento di carattere generale si rinvia a quanto enucleato nelle sentenze Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv 254106. 2.2. L'art. 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (tra le tante, Sez. 2, n. 6337 del 14/11/2014, dep. 2015, 3 D'Aria, Rv. 262580 - 01), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo. L'elemento soggettivo, con l'eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico quello previsto per il reato che il soggetto agente si propone di compiere. L'elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti: -l'idoneità degli atti;
-l'univocità degli atti;
- il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento. La linea di demarcazione fra la semplice intenzione non punibile e quella punibile si snoda proprio attraverso l'esatta individuazione di questi principi. Sebbene l'art. 56 c.p. sia l'unica norma che disciplini espressamente il tentativo, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall'art. 115 cod. pen. a norma del quale "qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa è punibile per il solo fatto dell'accordo". Tale norma, evidenzia, in modo plastico, infatti, il principio secondo il quale anche un semplice accordo a commettere un delitto (e, quindi, a fortiori, il semplice averlo pensato) non è punibile (salva l'applicazione della misura di sicurezza) ponendosi all'estremo opposto del delitto consumato. È proprio fra questi due estremi, ossia fra la semplice ideazione o accordo (non punibile) ed il delitto consumato che si colloca la problematica del delitto tentato che consiste, appunto, nello stabilire quando un'azione, avendo superato la soglia della mera ideazione, pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, dev'essere ugualmente punibile. Il fondamento della punibilità del tentativo, d'altro canto, deve essere ravvisato nella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e proprio alla luce di detto inquadramento devono essere pertanto valutati gli elementi essenziali della direzione non equivoca degli atti e della loro idoneità, fondamenti strutturali del tentativo, necessari anche al fine di accertare l'intenzione perseguita dall'autore e, quindi, la sussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01). La ritenuta idoneità degli atti, in sé e per sé considerata, peraltro, non è da sola sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto, ontologicamente, può apparire ovvero essere potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto. 4 Sotto tale profilo, pertanto, la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta che, non escludendo che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, l'intenzione, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01). 2.3. Il concetto di idoneità degli atti prescinde dalla mancata realizzazione dell'evento e attiene alla possibilità che questo aveva di realizzarsi. Il giudizio sul punto, infatti, consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01) Sotto tale profilo, pertanto, il criterio cui fare riferimento, non è costituito dalla probabilità, più o meno concreta, che l'evento si verifichi ma dalla possibilità che ciò avvenga. Ciò in quanto le eventuali difficoltà concrete che il soggetto agente dovesse trovare non rilevano per la sussistenza o meno del tentativo ma, anzi, ne costituiscono l'essenza, nel senso che ogni evento ha una maggiore o minore probabilità di verificarsi e che, proprio laddove non si dovesse verificare, saremo in presenza di un delitto tentato piuttosto che consumato. Al fine di escludere il tentativo per inidoneità degli atti, pertanto, si deve fare riferimento alla possibilità che l'evento accada così che il discrimine è costituito dalla previsione di cui all'art. 49 cod. pen. per il reato c.d. impossibile. Solo qualora l'evento non sia accaduto e questo non aveva alcuna possibilità di accadere, infatti, può ritenersi che il tentativo non sussista, a nulla rilevando se la realizzazione o meno dell'evento stesso fosse, allorché la condotta è stata posta in atto, più o meno probabile, anche solo per incapacità dell'agente o per mere difficoltà oggettive (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01 nelle quali si è evidenziato che il tentativo è escluso solo dall'inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato o per l'inesistenza in rerum natura dell'oggetto dell'azione, cioè per circostanze oggettive che rendono in radice impossibile la consumazione del reato;
cfr. anche Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 2019, Commelli, Rv. 275012 - 01). 5 2.4. L'univocità degli atti è, come detto, l'ulteriore e imprescindibile caratteristica oggettivamente qualificante della condotta nel delitto tentato. Sotto tale profilo gli atti sono "diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01). Gli stessi, d'altro canto, ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori e atti esecutivi, discrimine da ritenersi generico e superato, poiché quello che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768 - 01) Ciò in quanto per la configurabilità del tentativo assumono rilievo non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi così affermare che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo (ancora Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01 per la quale espressamente «anche un atto così detto "preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto»; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, d'Angelo, Rv 254106). Il requisito dell'univocità, infatti, prescindendo da ogni classificazione degli atti, deve essere accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di identificare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, si da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02). 2.5. La verifica circa il dolo, proprio in virtù della mancata realizzazione dell'evento, appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di un tentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze 6 del caso concreto, siano idonei, attraverso una catena inferenziale solida, di dedurre la presenza del necessario elemento psicologico. Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato "così poco estrinseco" come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 — 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01). 2.6. L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 - 01 in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un'intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d'altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell'evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della 7 condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, NO, Rv. 281385 - 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 - 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 - 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Maraviglia, Rv. 252046 - 01). La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell'agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 - 01). 2.7. Nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente richiamato i principi indicati e vi si è conformata. Con lo specifico riferimento alle modalità dell'azione, caratterizzata dall'uso di un fucile indirizzato verso parti vitali e dal successivo inseguimento con il furgoncino tentando di investire sia la persona offesa che il figlio, ha dato adeguato e coerente conto dell'idoneità del mezzo, dell'univocità degli atti e anche della natura di dolo alternativo dell'elemento psicologico. Il complesso della condotta tenuta dal ricorrente, d'altro canto, considerata la spiccata capacità offensiva del fucile e la parte del corpo attinta, prossima a organi vitali, come evidenziato nella sentenza impugnata, rende del tutto irrilevante la circostanza che le lesioni siano state lievi e che la persona offesa non sia mai stata in pericolo di vita. Né tali specifici elementi, così come il comportamento post delíctum, ancora, consentono di ritenere che il ricorrente abbia agito a fini esclusivamente dimostrativi laddove, di contro, quanto emerso evidenzia la sussistenza di un dolo diretto, sebbene alternativo, cioè teso, indifferentemente, a determinare la morte o a provocare comunque una grave offesa all'integrità del soggetto passivo del reato. 8 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge la totale carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alle modalità fatto, ai mezzi usati, alla condotta tenuta dopo avere ferito la persona offesa e anche alla totale assenza di resipiscenza (Cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, pure in parte, orientate a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, risultano inconferenti (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 settembre 2024 9
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 3 febbraio 2023, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. e, rideterminata la pena in anni sei e mesi tre di reclusione,, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di AE ET per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 e 7 I. 895 del 1967. 2. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di tentato omicidio commesso in danno di CE NO CI e del figlio di questi NO CI. Nello specifico, secondo quanto indicato nei provvedimenti di merito, l'imputato avrebbe esploso un colpo di fucile calibro 12 in direzione di CE NO CI mentre era sul proprio trattore. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 47339 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 24/09/2024 La vittima, che ha ripreso la scena con il cellulare, è stata attinta alla spalla destra e si è data alla fuga con il figlio che era sopraggiunto nel frattempo. L'imputato, allora, risalito sul furgoncino con il quale era arrivato, ha tentato di investire i due uomini e ha puntato il fucile nella loro direzione, desistendo solo quando la vittima e il figlio sono entrati nella loro proprietà. CE NO IA ha subito una lesione per la quale ha avuto una diagnosi di sette giorni. L'imputato ha ammesso di avere sparato ma ha dichiarato di avere mirato alla ruota del trattore, sulla quale gli operanti hanno trovato tracce dei pallini contenuti nella cartuccia. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato è stato assolto per il tentato omicidio in danno di NO CI e condannato per il medesimo reato commesso nei confronti di CE NO CI alla pena di 8 anni e 8 mesi. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa censurando la qualificazione giuridica attribuita ai fatti, chiedendo che venisse esclusa l'aggravante dei futili motivi e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto, per le modalità dell'azione e per il mezzo usato, che gli atti fossero idonei e che il ricorrente avesse agito con dolo diretto o, al più alternativo, e ha rigettato il primo motivo. La stessa Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante e, respinta la richiesta di riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen., ha ridotto la pena e confermato nel resto. 3. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. per inesistenza dei necessari requisiti dell'univocità dell'azione e dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte quanto alla ritenuta idoneità degli atti e univocità dell'azione a determinare la morte della vittima. Nello specifico nel ricorso si fa riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato e alle effettive modalità dell'azione che sarebbe consistita nell'esplodere un unico colpo di fucile in direzione della ruota del trattore, tanto che la vittima avrebbe subito una lesione lieve per cui la vita non è mai stata in pericolo. Sotto altro profilo, poi, l'unico elemento psicologico configurabile sarebbe il dolo eventuale, che è incompatibile con il tentativo. 3.3. Violazione di legge la totale carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2 4. In data 19 luglio 2024 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. Ferdinando Letizia, approfonditi gli argomenti esposti nell'impugnazione originaria, insite per l'accoglimento del ricorso. 5. In data 29 agosto 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. Luca Tannpieri chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Nel primo motivo di ricorso, poi ulteriormente illustrato nel primo dei motivi nuovi, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. per inesistenza dei necessari requisiti dell'univocità dell'azione e dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. La doglianza è infondata. 2.1. Nel delitto tentato -fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l'idoneità e l'univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguita dall'autore del fatto. L'argomento relativo ai principi di diritto da applicare in tema di tentativo è stato compiutamente esaminato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che in numerose sentenze ha enucleato i criteri cui fare riferimento (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02; Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326 - 01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 2019, Commelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv 269930 - 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv 268644 01; Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01). Per un inquadramento di carattere generale si rinvia a quanto enucleato nelle sentenze Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv 254106. 2.2. L'art. 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (tra le tante, Sez. 2, n. 6337 del 14/11/2014, dep. 2015, 3 D'Aria, Rv. 262580 - 01), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo. L'elemento soggettivo, con l'eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico quello previsto per il reato che il soggetto agente si propone di compiere. L'elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti: -l'idoneità degli atti;
-l'univocità degli atti;
- il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento. La linea di demarcazione fra la semplice intenzione non punibile e quella punibile si snoda proprio attraverso l'esatta individuazione di questi principi. Sebbene l'art. 56 c.p. sia l'unica norma che disciplini espressamente il tentativo, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall'art. 115 cod. pen. a norma del quale "qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa è punibile per il solo fatto dell'accordo". Tale norma, evidenzia, in modo plastico, infatti, il principio secondo il quale anche un semplice accordo a commettere un delitto (e, quindi, a fortiori, il semplice averlo pensato) non è punibile (salva l'applicazione della misura di sicurezza) ponendosi all'estremo opposto del delitto consumato. È proprio fra questi due estremi, ossia fra la semplice ideazione o accordo (non punibile) ed il delitto consumato che si colloca la problematica del delitto tentato che consiste, appunto, nello stabilire quando un'azione, avendo superato la soglia della mera ideazione, pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, dev'essere ugualmente punibile. Il fondamento della punibilità del tentativo, d'altro canto, deve essere ravvisato nella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e proprio alla luce di detto inquadramento devono essere pertanto valutati gli elementi essenziali della direzione non equivoca degli atti e della loro idoneità, fondamenti strutturali del tentativo, necessari anche al fine di accertare l'intenzione perseguita dall'autore e, quindi, la sussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01). La ritenuta idoneità degli atti, in sé e per sé considerata, peraltro, non è da sola sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto, ontologicamente, può apparire ovvero essere potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto. 4 Sotto tale profilo, pertanto, la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta che, non escludendo che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, l'intenzione, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01). 2.3. Il concetto di idoneità degli atti prescinde dalla mancata realizzazione dell'evento e attiene alla possibilità che questo aveva di realizzarsi. Il giudizio sul punto, infatti, consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01) Sotto tale profilo, pertanto, il criterio cui fare riferimento, non è costituito dalla probabilità, più o meno concreta, che l'evento si verifichi ma dalla possibilità che ciò avvenga. Ciò in quanto le eventuali difficoltà concrete che il soggetto agente dovesse trovare non rilevano per la sussistenza o meno del tentativo ma, anzi, ne costituiscono l'essenza, nel senso che ogni evento ha una maggiore o minore probabilità di verificarsi e che, proprio laddove non si dovesse verificare, saremo in presenza di un delitto tentato piuttosto che consumato. Al fine di escludere il tentativo per inidoneità degli atti, pertanto, si deve fare riferimento alla possibilità che l'evento accada così che il discrimine è costituito dalla previsione di cui all'art. 49 cod. pen. per il reato c.d. impossibile. Solo qualora l'evento non sia accaduto e questo non aveva alcuna possibilità di accadere, infatti, può ritenersi che il tentativo non sussista, a nulla rilevando se la realizzazione o meno dell'evento stesso fosse, allorché la condotta è stata posta in atto, più o meno probabile, anche solo per incapacità dell'agente o per mere difficoltà oggettive (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01 nelle quali si è evidenziato che il tentativo è escluso solo dall'inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato o per l'inesistenza in rerum natura dell'oggetto dell'azione, cioè per circostanze oggettive che rendono in radice impossibile la consumazione del reato;
cfr. anche Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 2019, Commelli, Rv. 275012 - 01). 5 2.4. L'univocità degli atti è, come detto, l'ulteriore e imprescindibile caratteristica oggettivamente qualificante della condotta nel delitto tentato. Sotto tale profilo gli atti sono "diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01). Gli stessi, d'altro canto, ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori e atti esecutivi, discrimine da ritenersi generico e superato, poiché quello che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768 - 01) Ciò in quanto per la configurabilità del tentativo assumono rilievo non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi così affermare che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo (ancora Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01 per la quale espressamente «anche un atto così detto "preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto»; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, d'Angelo, Rv 254106). Il requisito dell'univocità, infatti, prescindendo da ogni classificazione degli atti, deve essere accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di identificare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, si da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02). 2.5. La verifica circa il dolo, proprio in virtù della mancata realizzazione dell'evento, appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di un tentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze 6 del caso concreto, siano idonei, attraverso una catena inferenziale solida, di dedurre la presenza del necessario elemento psicologico. Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato "così poco estrinseco" come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 — 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01). 2.6. L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 - 01 in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un'intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d'altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell'evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della 7 condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, NO, Rv. 281385 - 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 - 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 - 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Maraviglia, Rv. 252046 - 01). La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell'agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 - 01). 2.7. Nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente richiamato i principi indicati e vi si è conformata. Con lo specifico riferimento alle modalità dell'azione, caratterizzata dall'uso di un fucile indirizzato verso parti vitali e dal successivo inseguimento con il furgoncino tentando di investire sia la persona offesa che il figlio, ha dato adeguato e coerente conto dell'idoneità del mezzo, dell'univocità degli atti e anche della natura di dolo alternativo dell'elemento psicologico. Il complesso della condotta tenuta dal ricorrente, d'altro canto, considerata la spiccata capacità offensiva del fucile e la parte del corpo attinta, prossima a organi vitali, come evidenziato nella sentenza impugnata, rende del tutto irrilevante la circostanza che le lesioni siano state lievi e che la persona offesa non sia mai stata in pericolo di vita. Né tali specifici elementi, così come il comportamento post delíctum, ancora, consentono di ritenere che il ricorrente abbia agito a fini esclusivamente dimostrativi laddove, di contro, quanto emerso evidenzia la sussistenza di un dolo diretto, sebbene alternativo, cioè teso, indifferentemente, a determinare la morte o a provocare comunque una grave offesa all'integrità del soggetto passivo del reato. 8 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge la totale carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alle modalità fatto, ai mezzi usati, alla condotta tenuta dopo avere ferito la persona offesa e anche alla totale assenza di resipiscenza (Cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, pure in parte, orientate a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, risultano inconferenti (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 settembre 2024 9