Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2015, n. 15774
CASS
Sentenza 17 novembre 2015

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Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta ad uccidere, ma l'evento si verifica non per effetto di quella condotta, ma di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente nella erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come omicidio volontario, escludendo una condizione di errore in capo all'imputato, che, dopo aver colpito con calci e pugni una donna facendole perdere conoscenza, la aveva spogliata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, per cui lo stretto contatto in questa fase con il corpo della vittima gli aveva consentito di percepirne la vitalità, prima di ucciderla dando fuoco all'auto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2015, n. 15774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15774
    Data del deposito : 17 novembre 2015

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