Sentenza 20 dicembre 1989
Massime • 2
Nel processo penale, la confessione non soggiace alle regole che governano la confessione nel giudizio civile, poiché il principio di libertà di apprezzamento e di valutazione delle prove consente al giudice sia di riconoscere per vere tutte le dichiarazioni confessorie, o soltanto talune di esse, sia di ripudiarla in tutto o in parte. Il giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, può legittimamente limitare l'efficacia probatoria ad alcune soltanto delle dichiarazioni contenute nella confessione, purché egli spieghi, le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire valore probatorio alle sole dichiarazioni che direttamente riguardano la posizione dell'imputato, indipendentemente della diversa valutazione che della chiamata in correità lo stesso o altro giudice possano compiere. ( Conf mass n 167860; ( Conf mass n 163156).*
Qualora ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 246, come modificato dall'art. 7 legge 5 agosto 1988 n. 330, prima che si proceda a giudizio direttissimo, sia stato chiesto il riesame del decreto di convalida dell'arresto, compete al giudice del dibattimento vagliare la convalida, confermandola, o meno, nei dieci giorni dall'arresto. Pertanto la conferma, nel procedimento direttissimo, del decreto di convalida dell'arresto da parte del giudice del dibattimento, non è soggetta a riesame ai sensi degli artt. 263 bis, 263 ter e 263 quater, diversamente da quanto previsto per la conferma, da parte del G.i., del provvedimento di convalida, stante l'introduzione dell'istituto della conferma della convalida introdotta dall'art. 7 legge n. 330/1988.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1989, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1989 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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