Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Il dolo alternativo, che si ha quando il soggetto agente si rappresenta e vuole indifferentemente due eventi, è compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa ad esplosione di colpi di pistola contro due persone dall'interno dell'abitacolo di un'autovettura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 11521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11521 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 215
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 034480/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AN AN, N. IL 04/02/1986;
avverso SENTENZA del 08/04/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Iuserra Gerardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. D'SA SA ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli che, in data 8 aprile 2008, confermava quella pronunciata in prime cure dal G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, e con essa la sua condanna alla pena di anni sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei futili motivi, perché ritenuto colpevole del reato di tentato omicidio aggravato in danno di GN ZO, di lesioni personali aggravate in danno di Di VU SI, nonché, in concorso con il LL GI, per questo condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1600,00 di multa, pena sospesa e non menzione della stessa, di porto e detenzione di pistola semiautomatica con matricola abrasa e canna clandestina nonché del reato di ricettazione di detta arma. I giudici di merito hanno ricostruito le vicende di causa menzionando un primo alterco intervenuto per futili ragioni di viabilità tra l'imputato e GN ZO ed un secondo episodio, verificatosi due ore dopo, alle 22 circa, nei pressi di un bar solitamente frequentato dalle vittime posto nella piazza Matteotti di Castellammare di Stabia, caratterizzato dagli spari esplosi dall'interno dell'abitacolo della sua autovettura dal D'SA SA, due dei quali avevano attinto le vittime, il GN al torace, per questo giudicato con prognosi riservata ed il Di VU ad un gluteo.
A sostegno della sentenza di condanna la Corte distrettuale ha osservato:
che comproverebbe la tesi dell'agguato preordinato ai danni del GN la circostanza che l'imputato, dopo il battibecco delle ore 20.15, una volta liberatosi della compagna e del figlioletto che erano con lui al momento del primo episodio, abbia deciso di raggiungere il rivale insieme al LL ed armato di pistola con matricola abrasa;
che l'imputato ha ammesso di aver chiesto al rivale di dove fosse e di aver saputo in tal modo che lo stesso era di Scanzano e che frequentava il Bar davanti al quale avvenne l'esplosione dei colpi di arma da fuoco;
che non è credibile l'affermazione dell'imputato secondo la quale la pistola in questione si trovava casualmente sull'autovettura, che la stessa apparteneva anche ai LL e che essa si trovava da qualche giorno nascosta nel veicolo perché doveva disfarsene;
che non è credibile la giustificazione addotta dal ricorrente secondo cui lo stesso avrebbe raggiunto il rivale presso il "suo" bar per un chiarimento pacifico e civile;
che non sussistono nei caso di specie i requisiti per invocare in favore del D'SA l'esimente delle legittima difesa, perché evidente la sproporzione tra condotta aggressiva e condotta difensiva ed in quanto l'imputato avrebbe potuto, comunque, allontanarsi dal luogo dei fatti, utilizzando l'autovettura alla cui guida si trovava, allorché il GN colpì il LL con il casco da motociclista;
che la circostanza addotta dalla difesa e relativa all'accerchiamento da parte di numerose persone al quale sarebbe stato sottoposto l'imputato una volta raggiunto il rivale, non trova conferma nelle testimonianze di causa e neppure nelle dichiarazioni di D'SA GI;
che i graffi e le ammaccature riscontrate sulla carrozzeria del veicolo sequestrato all'imputato non proverebbero, in assenza di altri riscontri, ne' il preteso accerchiamento, ne' i denunciati calci e pugni sull'autovettura da parte del "fantomatico gruppo di soggetti";
che la dinamica della sparatoria, caratterizzata da più colpi sparati ad altezza d'uomo in direzione delle vittime, poi raggiunte dalle pallottole, rendono configurabile con certezza la presenza del dolo omicidiario, a tutto concedere nella forma del c.d. dolo eventuale, a nulla rilevando che l'agente abbia agito alla presenza di più testimoni,, senza nascondersi, e senza predisporre alcuna cautela per evitare l'immediata identificazione;
che è da ritenersi pienamente compatibile la contemporanea presenza del dolo omicidiario e di quello proprio delle lesioni volontarie, contestato per il ferimento dell'altra vittima della sparatoria;
che la gravità del fatto e la personalità dimostrata dall'imputato negli accanimenti dedotti in giudizio giustificano pienamente le statuizioni di primo grado in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti, nonché nella quantificazione della pena.
2. A sostegno del gravame il ricorrente, assistito dal suo difensore di fiducia, illustra tre motivi di doglianza.
Col primo di essi denuncia l'istante il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 56, 575 e 52 c.p., sul rilievo che risulterebbe provato dagli atti di causa che l'imputato impugnò la pistola da sotto il sedile, per poi esplodere i colpi solo dopo che le parti offese sì avvicinarono ai veicolo e solo dopo che il GN tentò di colpire il LL con il casco, di guisa che illogicamente avrebbero i giudici di merito reputata sproporzionata la reazione rispetto all'offesa, non valutato il carattere disonorevole della eventuale fuga e, soprattutto, non considerato che siffatto allontanamento sarebbe stato più pericoloso de rimanere fermi, attesa la presenza di passanti.
Col secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 56, 582 e 585 c.p. nonché travisamento dei fatti e difetto di motivazione perché, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato ritenendolo in re ipsa per aver colpito l'imputato parti vitali del corpo del GN, in assenza, però, di una reale indagine in tale direzione, senza alcuna considerazione di altre favorevoli circostanze, quali l'insussistenza di un pericolo di vita corso dalla vittima e la mancata predisposizione delle comuni precauzioni utilizzate da parte di chi ha intenzione di uccidere. Sottolinea poi il ricorrente l'incongruenza di concepire doli diversi in relazione alla stessa condotta e con riferimento a destinatari dell'azione delittuosa, intenzione omicidiaria per gli spari (o per lo sparo) rivolti al GN, intenzione semplicemente lesiva dell'altrui integrità fisica per lo sparo che colpì il Di VU, in assenza poi di una motivazione al riguardo, dappoiché richiamata, sul punto, dalla Corte distrettuale, la motivazione di prime cure, peraltro senza sottoporre previamente questa ad un autonomo vaglio critico secondo superiore insegnamento.
Lamenta infine il ricorrente, con terzo motivo di censura, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche prevalenti e sulla riduzione della pena.
3. Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che la doglianza relativa alla ricorrenza o meno nella fattispecie dedotta al suo giudizio della esimente di cui all'art. 52 c.p. si appalesa ai confini della ammissibilità, dappoiché non oggetto di specifica impugnazione di merito ed illustrata genericamente nel secondo grado di giudizio attraverso la ricostruzione dei fatti accreditata dalla difesa impugnante. Essendosi peraltro pronunciata la Corte distrettuale su tale punto dell'appello, deve concludersi in questa sede per l'ammissibilità della censura, di cui conviene pertanto, ora, occuparsi. Trattasi di eccezione infondata per più ragioni, perché indubbiamente sproporzionata la reazione di colpire con spari micidiali chi, tutt'al più, si predisponeva ad uno scontro fisico, peraltro di difficile concretizzazione fino a quando parte dei contendenti fosse rimasta riparata nella propria autovettura ed in quanto, nel caso di specie, vengono a confronto beni giuridici di valore nettamente diverso, quali il bene della vita e quello della integrità fisica.
Ma preponderante nella valutazione giuridica deve assumersi la considerazione che non è applicabile la legittima difesa nel caso prospettato perché la situazione di pericolo, nella quale volontariamente l'imputato si pose, risulta creata direttamente ed esclusivamente dalla sua condotta e dalla sua volontà di addivenire a "chiarimenti con la controparte, volontà che la Corte, del tutto logicamente, ha ritenuto per nulla pacifica.
Ne consegue pertanto, secondo consolidata lezione interpretativa di questa Curia, che la difesa dell'imputato non può essere qualificata come necessitata. Solo eccezionalmente infatti, in simili ipotesi, l'esimente di che trattasi può essere riconosciuta ed è quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta, mentre nel caso in esame l'imprevedibilità e la gravità comportamentale è riferibile alla parte che irritualmente ed illegittimamente invoca l'esimente (Cass., Sez. 1, 14/12/1992). Del pari infondato giudica la Corte il secondo motivo di doglianza. Da una parte, infatti, si appalesa del tutto corretta in diritto la deduzione del dolo dal comportamento di chi, utilizzando una pistola, spari da distanza ravvicinata contro una persona attingendola a parti vitali del corpo, dappoiché l'elemento psicologico di una condotta, per regola consolidata, in quanto realtà priva di concretezza fisica, ma espressione inafferrabile del pensiero umano, ben può essere connessa alla significatività di determinati comportamenti. E su di essi i giudici di merito hanno illustrato congrua motivazione.
È pur vero che la Corte territoriale si è premurata di evidenziare che anche a voler ritenere non provato nel caso di specie il dolo diretto, apporrebbe difficile contrastare la tesi del dolo eventuale, ma trattasi di arricchimento dialettico della tesi principale, di guisa che se ne può rilevare la erroneità in diritto senza per questo minare la compiutezza e la sufficienza della motivazione a sostegno della tesi giuridica principale e cioè che al processo risulta acquista la prova del dolo diretto in capo all'imputato (per l'incompatibilità giuridica del dolo c.d. eventuale in ipotesi di delitto tentato, da ultimo, Cass. 14.11.2007, n. 44995). Nè appaiono convincenti gli argomenti difensivi relativi, per un verso, alla mancata predisposizione da parte dell'imputato delle cautele necessarie ad assicurarsi l'impunità, dappoiché proprie, queste, della figura dell'omicidio premeditato e perfettamente compatibili, viceversa, con quella per cui è causa, e, per altro verso, all'incongruità di ritenere contemporaneamente sussistenti doli diversi connessi alla stessa azione: lo sparo di colpi di pistola contro due persone.
Vertesi infatti, in questo caso, nell'esempio tipico del dolo alternativo, caratterizzato, come è noto, dalla previsione in capo all'agente di una duplicità di esiti della sua condotta, entrambi voluti ed equipollenti nella sua prospettazione psicologica. La condotta voluta è quella dello sparare più colpi verso due persone alla scopo di colpirli, mortalmente o meno poco rileva per la volontà dell'imputato.
Vi è infatti piena compatibilità tra tentativo penalmente punibile e dolo alternativo, poiché la sostanziale equivalenza dell'uno e dell'altro evento che l'agente si rappresenta indifferentemente, entrambi come eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà, comporta che questa forma di dolo è diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal reo (Cass., Sez. 5, 2005, rv. 231174; Cass., Sez. 1, 10.11.1999, n. 385; Cass., Sez. 1, 14.11.2007, 44995). Dei pari infondato si appalesa, infine, il terzo motivo di censura, dappoiché il giudice dell'appello ha illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della determinazione della pena e quelle in forza delle quali ha egli provveduto alla regolamentazione circa il bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravante contestata. Ai fini, dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio relativo al loro bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti contestate, assolve, infatti, all'obbligo della motivazione della sentenza il riferimento alla gravità della condotta ed alla personalità dell'imputato dedotta dalle circostanze, oggetti ve e soggettive, accertate nella ricostruzione della vicenda giudicata, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica e diffusa disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'irrogazione della pena con riferimento ai predetti istituti (Cass., Sez. 5, 06/09/2002, n. 30284). Ala stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009