Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 2
Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo. (Nella specie è stata censurata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto configurabile l'omicidio volontario in capo a soggetti che, nel dichiarato intento di dare una "lezione" alla vittima della loro aggressione, le avevano provocato lesioni gravi e che, subito dopo, nell'erronea convinzione del già avvenuto e non voluto decesso, allo scopo di occultare il presunto cadavere, ne avevano dato alle fiamme il corpo, così cagionandone la morte).
In tema di delitti omicidiali, deve qualificarsi come diretta e non come eventuale la particolare manifestazione di volontà dolosa definita "dolo alternativo" che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell'uno o dell'altro evento, egli risponde per quello effettivamente realizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 16976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16976 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
l. Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
3. Dott. GIRONI EMILIO "
4. Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN PP N. IL 16/01/1969;
2) DE DI PP N. IL 26/05/1979;
3) LL SC N. IL 14/07/1960;
avverso SENTENZA del 29/04/2002 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il G.u.p. del Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata il 17.5.2001 all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava IN IU, De IT IU e LO CE colpevoli, in concorso con altri, dei delitti di sequestro di persona e di omicidio aggravato dalle sevizie in danno di IV NT (per avere cagionato al IV, dopo averlo privato della libertà personale, lesioni personali, percuotendolo reiteratamente e violentemente per oltre 5 ore, stato di incoscienza e morte a seguito di carbonizzazione), nonché dei reati di furto e incendio del veicolo destinato al trasporto e all'eliminazione della vittima, e, applicate la continuazione e le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti quanto a IN e LO e prevalenti quanto a De IT, li condannava rispettivamente, con la diminuente del rito, alla pena della reclusione di anni 19 per IN, di anni 20 per LO e di anni 9 mesi 8 per De
IT.
La vicenda omicidiaria, alla luce delle parziali ammissioni degli imputati circa la partecipazione alle condotte di sequestro di persona, lesioni personali, trasporto e distruzione del corpo mediante combustione, degli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle risultanze investigative e dei rilievi autoptici e medico-legali, è stata storicamente ricostruita dal giudice di primo grado nei seguenti termini, quanto alla dinamica degli avvenimenti, al movente del delitto e allo specifico ruolo svolto da ciascuno degli imputati.
Essa, determinata dall'intento di dare una lezione al IV per il comportamento scorretto da questi tenuto nei confronti della HI, compagna del LO, si è svolta in tre tempi: prima il sequestro del IV, che, prelevato dal LO e dal OL, è stato condotto nel capannone adiacente all'abitazione dello IN, per essere ivi rinchiuso, legato ai piedi con una catena e sottoposto ad un feroce pestaggio, anche con colpi di spranga alle gambe e alla testa, da parte di tutti i presenti;
poi. a seguito di un accesa discussione sul da farsi - proseguire nel pestaggio o desistere -, la deliberata prosecuzione dell'azione lesiva in danno della vittima inerme e già malridotta, anche mediante tentativi di strangolamento e sbattimento della testa sul pavimento;
infine, il trasporto e la carbonizzazione del corpo del IV, che non dava più segni di vita e sembrava morto.
Il G.u.p. rilevava peraltro che dall'esame autoptico eseguito sul cadavere del IV, rinvenuto carbonizzato con gli arti inferiori legati da una catena e con il collo stretto da un filo elettrico, e dalla deposizione del consulente medico legale, dott. Schillaci, era emerso che: a) tutte le, pur gravi e politraumatiche, lesioni al capo e al torace erano caratterizzate da "aspetti di intravitalità" e, attesa la presenza di residui carboniosi di grandi dimensioni a livello del tratto respiratorio superiore, "allorché il corpo fu dato alle fiamme il soggetto poteva essere in stato d'incoscienza, anche se non è plausibile che l'aggressore lo abbia potuto ritenere deceduto per il persistere dell'attività respiratoria durante la fase di combustione"; b) il IV, se fosse stato soccorso quando era ancora in stato di vita, invece di essere dato alle fiamme, si sarebbe probabilmente salvato. Ciò posto, il G.u.p., disattendendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero dovuto rispondere della morte del IV solo a titolo di colpa ex art. 83 o 586 c.p. o di preterintenzione ex art. 584 c.p., concludeva nel senso che gli stessi non erano incorsi in un errore sul fatto, credendo di realizzare l'occultamento e la combustione di un cadavere ed in realtà provocando la morte della vittima ancora in vita, poiché si era invece realizzata l'adesione dei correi ad un nuovo piano criminoso, sopravvenuto nel corso dell'esecuzione dell'azione lesiva, che, in una progressione criminosa, era ormai degenerato nell'intento omicida con la previsione della morte del IV.
La Corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza in data 29.4.2002, dopo avere analiticamente ripercorso la ricostruzione probatoria del fatto criminoso anche alla luce degli articolati motivi di gravame, ne ribadiva la valutazione in termini di responsabilità degli imputati per il delitto di omicidio volontario, avendo gli stessi voluto e posto in essere entrambe le condotte, quella diretta a cagionare la morte e quella diretta a distruggere il corpo della vittima, dalle quali doveva necessariamente e complessivamente conseguire la morte della persona offesa, anche se questa, per circostanze meramente accidentali e contingenti, sia stata causata dalla carbonizzazione del soggetto ritenuto già morto dagli imputati. Quanto alla misura della pena, la Corte, considerata equa un'ulteriore riduzione degli aumenti fissati per i reati satelliti ritenuti in continuazione, rideterminava la complessiva pena inflitta a LO e lovino in anni 18 di reclusione ciascuno;
mentre, in conformità alla concorde richiesta delle parti e preso atto della rinunzia a tutti gli altri motivi di gravame, riconosciuta al De IT l'attenuante di cui all'art. 116 c.p. per avere la morte del IV integrato un delitto più grave di quelli di relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo. procedimento camerale di appello. Con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello rinunciato, la relativa impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile.
Nel caso in esame le generiche censure del ricorrente sono colpite dalla sanzione dell'inammissibilità, siccome afferenti al sostanziale riesame del merito della vicenda ed essendo comunque sprovviste della necessaria concretezza per l'invocata declaratoria immediata di non punibilità ex art. 129 c.p.p.: dalla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende dell'ulteriore somma di euro 1.000,00, che stimasi equa in considerazione dei connotati dilatori e pretestuosi dell'impugnazione.
2. - I giudici del merito, ai fini della completa ricostruzione delle ragioni e delle modalità esecutive del fatto omicidiario e dell'individuazione del ruolo svolto nella vicenda da ciascuno degli imputati, hanno valorizzavano il complessivo materiale probatorio costituito dalle parziali ammissioni degli imputati circa la partecipazione alle condotte di sequestro di persona, lesioni personali, trasporto e distruzione del corpo mediante combustione, convergenti nel nucleo essenziale del racconto e riscontrate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle investigazioni svolte nelle indagini preliminari e dai rilievi autoptici e medico-legali.
Essi, analiticamente soffermandosi sulle posizioni dei singoli imputati IN e LO ed enucleando gli elementi di fatto raccolti a loro carico, hanno dunque adeguatamente valorizzato, ai fini dell'identificazione della condotta di partecipazione dei ricorrenti alla vicenda criminosa, il contenuto di siffatti dati probatori, dai quali hanno desunto, con puntuale apparato argomentativo, che gli stessi avessero svolto lo specifico ruolo analiticamente delineato nell'imputazione elevata a loro carico.
E tale conclusione non é sindacabile in questa sede perché sorretta da logica e puntuale motivazione. saldamente ancorata alle risultanze del descritto quadro probatorio.
3. - Ma la più seria doglianza mossa dai difensori dello IN e del LO, previa enunciazione dei limiti della loro partecipazione materiale alla vicenda criminosa, ha per oggetto la corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato come storicamente ricostruiti dai giudici del merito, ribadendosi la tesi per la quale, non essendo la morte derivata dalla condotta lesiva, ma dalla successiva azione di carbonizzazione del corpo della vittima, ritenuta erroneamente già deceduta a seguito delle violente e reiterate percosse, ispirata perciò non dall'animus necandi ma dall'intento di occultare il presunto cadavere, dovrebbe ravvisarsi nella condotta lesiva il tentativo di omicidio, mentre l'evento letale, siccome non voluto, poteva ad essi ascriversi solo a titolo di colpa e non di dolo omicidiario, neppure nella forma del dolo eventuale.
3.1. - La Corte d'assise d'appello ha innanzi tutto proceduto all'analitica ricostruzione delle tre fasi temporali della vicenda (il sequestro e il feroce pestaggio del IV - l'accesa discussione se proseguire nel pestaggio fino alla morte o desistere e soccorrere il ferito, seguita dalla reiterazione del pestaggio - la carbonizzazione del corpo del IV ritenuto erroneamente morto), ribadendone quindi la valutazione in termini di responsabilità degli imputati per il delitto di omicidio volontario, avendo gli stessi voluto e posto in essere entrambe le condotte, dirette prima a cagionare la morte e poi a distruggere il corpo della vittima, dalle quali doveva necessariamente conseguire la morte della persona offesa, anche se questa, per circostanze meramente accidentali e contingenti, era stata causata dalla carbonizzazione del soggetto ritenuto già morto.
La sentenza impugnata (essenzialmente argomentata, sul punto, sulla base di valutazioni sostanzialistiche di politica criminale circa il disvalore soggettivo del fatto, che rifletterebbe per intero la volontà omicida dell'agente), prendendo esplicitamente le distanze dai contributi dogmatici della pressoché unanime dottrina e dalle ragioni poste a fondamento della più recente giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la responsabilità degli imputati per il delitto di omicidio volontario sulla base dell'affermazione per cui il dolo omicidiario, che aveva sicuramente sorretto l'originaria attività esecutiva, diretta al conseguimento del risultato letale voluto, sebbene da essa non determinato, aveva investito anche l'attività successiva, consistita nella distruzione del corpo della vittima mediante combustione, che ne aveva in effetti cagionato la morte, in un complessivo intreccio di atti tra essi causalmente collegati e comunque finalizzati all'eliminazione della vittima. Il dolo che aveva assistito l'attività esecutiva originaria, arrestatasi nel momento in cui gli agenti avevano erroneamente ritenuto di avere già prodotto l'evento letale, avrebbe investito anche la successiva e diversa attività compiuta dagli stessi sulla base di tale erroneo convincimento, sussistendo una connessione eziologica fra i due comportamenti.
3.2. - Ma, alla stregua delle approfondite riflessioni svolte da parte della dottrina penalistica, italiana e continentale, e della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 2.5.1988, Auriemma, in Cass. pen. 1990, 1724) sul tema del "dolo colpito a mezza via dall'errore" durante l'itinerario di realizzazione del fatto tipico, il principio in tali termini enunciato non può essere condiviso.
Da un lato, appare insufficiente ancorare tale figura al mero criterio causale. E, dall'altro, l'ormai vetusta nozione del "dolus generalis" (a favore della quale era orientato il più tradizionale indirizzo giurisprudenziale che negava ogni rilevanza a tale forma di errore: Cass., Sez. II, 20.4.1945, Mottola, in Riv. pen. 1945, 203; Sez. I, 23.5.1961, Cossu, in Cass. pen. 1961, 827; Sez. 1, 27.11.1961, Meloni, ivi 1962, 432) risulta estranea alla nozione di dolo accolta dal vigente ordinamento giuridico che, postulando la doverosa identificazione della struttura oggettiva e dei reali contenuti del coefficiente psicologico della specifica condotta finale, costituente il reale fattore eziologico dell'evento letale, non può non attribuire rilevanza decisiva all'errore sul fatto in cui è incorso l'agente.
Ed invero, il più stretto nesso psichico fra l'agente e il fatto é espresso dall'elemento del dolo, che secondo l'art. 42 comma 2° cod. pen. costituisce l'archetipo dell'imputazione soggettiva per l'attribuzione della responsabilità nella configurazione delle singole fattispecie incriminatrici, mentre dalla definizione che di esso offre il successivo art. 43 comma 1° s'evince che la struttura del dolo risulta normativamente caratterizzata, non solo dall'elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione, ma anche dall'ulteriore dato della volizione dell'evento.
Per quanto riguarda in particolare l'aspetto della condotta, si avverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo é la condotta specificamente descritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera -e cioè nelle fattispecie casualmente orientate-, in cui il legislatore pone l'accento con espressioni come "cagionare", "determinare" e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo di risultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che sia effettiva la volontà "dell'ultimo atto" causalmente idoneo a produrre l'evento.
Ne deriva, come logico corollario, che, nei casi come quello in esame, non è consentito configurare il supporto psicologico dell'illecito in via ipotetica o secondo schemi congetturali alla stregua dell'id quod plerumque accidit, sulla base di una presunta, unitaria, rappresentazione finalistica dell'agente, nella presunzione che, se questi avesse tempestivamente riconosciuto l'errore sulla permanenza in vita della vittima, avrebbe comunque perseverato nell'intenzione di ucciderla.
Neppure appare lecita una ricostruzione giuridica della vicenda in termini di non rilevanza della deviazione, nel compimento complessivo dell'azione, del decorso causale comunque consapevolmente avviato dall'agente (c.d. "aberratio causae" irrilevante), mediante il richiamo all'oggettivo criterio di collegamento fra l'azione dolosa precedentemente spiegata per il conseguimento di un certo risultato e la successiva condotta volontaria dello stesso agente, pure assistita da un elemento psicologico non direttamente pertinente all'evento letale da esso realmente causato, evento questo che viene tuttavia rappresentato come sviluppo ed esito "indiretto" o "mediato" dell'iter causale avviato dall'iniziale comportamento.
Che la rappresentazione e la volizione debbano in realtà avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica -condotta, evento inteso in senso naturalistico e nesso di causalità materiale-, e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta, lo si desume chiaramente, d'altra parte, dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nel primo comma dell'art. 47, secondo cui siffatto errore, facendo venire meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente. Quando l'errore sopravvenuto cade su dati essenziali del fatto tipico e in concomitanza con un secondo segmento esecutivo della condotta tipica del reato, dotato di propria ed autonoma efficienza causale, il dato volitivo dell'elemento psichico resta, in tal caso, irrimediabilmente inficiato dall'atteggiarsi di quello intellettivo e l'errore ha un'efficacia escludente il dolo.
Si è altresì osservato che, quando l'agente tiene un determinato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsa rappresentazione della realtà fenomenica ed in tali condizioni realizzi il risultato preso di mira anteriormente al formarsi dell'erroneo convincimento di averlo cagionato,. in siffatto episodio criminoso si verte nell'ipotesi, non di uno o più atti tipici contestuali o strettamente consecutivi ma comunque deponenti a favore dell'unicità dell'azione, bensì di azioni plurime, non solo frazionate cronologicamente, ancorché immediatamente consecutive, ma altresì differenziate per l'aspetto attinente all'offesa del bene giuridico protetto ed all'efficacia lesiva, giuridicamente autonome per i profili di tipicità di ciascun segmento comportamentale, sorrette infine da distinti coefficienti psicologici. E più precisamente: il dolo di un omicidio non realizzato per la prima fase della condotta;
il dolo di un reato non realizzato (la distruzione e l'occultamento del cadavere) e una colpa effettiva (da accertare in concreto, non in forza della mera imputazione oggettiva, secondo il modello normativo dell'"aberratio delitti" di cui all'art. 83 comma 1° cod. pen.) per l'evento letale prodotto, quanto alla seconda parte della condotta che si pone come immediato e diretto fattore eziologico della morte, ascrivibile così a titolo di omicidio colposo.
Due fattispecie tipiche di reato, dunque, strutturalmente autonome e sottoposte a distinto regime giuridico.
3.3. - Contro la desueta logica del dolus generalis e sulla base del principio dell'essenziale dominio finalistico dell'atto umano e della necessaria persistenza dell'originaria intenzione omicida per tutto l'iter della condotta fino alla fase terminale, va pertanto ribadita la soluzione interpretativa adottata da questa Corte con la storica, citata, sentenza "Auriemma" (rv. 179560) che il Collegio condivide:
"Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento del fatto può essere punito solo a titolo di colpa, se esso é previsto come delitto colposo"; nel senso che "allorchè la serie degli atti ricompresi nella parte finale del comportamento dell'agente, posto in essere dopo il presunto verificarsi dell'evento, manifesti l'esistenza di un errore essenziale sul fatto, nell'episodio devono ravvisarsi due distinte figure criminose in concorso reale tra loro, il tentativo di omicidio e l 'omicidio colposo ".
Avvertiva però la Corte Suprema, nell'annullare con rinvio la sentenza d'appello, che "soltanto se l'originaria intenzione omicida persista nella fase terminale, nel senso che l'agente ad essa dia corso con una direttiva psicologica che rivesta il contenuto del dolo eventuale (con la volontà quindi che, ove mai gli atti già compiuti non fossero stati sufficienti per il conseguimento del risultato preso di mira, esso sia da quelli successivi cagionato), in detta ipotesi soltanto l'evento potrebbe essere ritenuto doloso, abbracciando evidentemente l'animus occidendi la condotta in tutto il suo iter ".
Rileva anzi il Collegio che qualora l'agente, non essendo certo di averne già cagionato la morte nella prima fase, realizzi anche il secondo segmento della condotta con la deliberata intenzione di uccidere la vittima, in tal caso, pur instaurandosi un nuovo decorso causale, è ravvisabile il dolo diretto nella forma del dolo "alternativo", perché la condotta successiva, sebbene ispirata allo scopo di distruggere e occultare il cadavere, è mirata tuttavia a cagionare la morte della vittima nell'ipotesi in cui questa non si sia già verificata. La realizzazione dell'azione effettivamente produttiva dell'evento letale non è, in siffatta ipotesi, assistita dall'errata supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già con la prima attività consumato il delitto voluto.
Costituisce invero consolidata affermazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, 19.11.1999, Denaro, rv. 215521; Sez. I, 11.2.1998, Andretti, rv. 211534; Sez. I, 20.10.1997, Trovato, rv. 208933; Sez. VI, 10.5.1994, Nannarini, rv. 200940) quella secondo cui, in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi "diretta" e non "eventuale" la particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo "alternativo", che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell'uno o dell'altro evento, egli risponde per quello effettivamente realizzato.
4. - E però, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta affetto da una grave frattura logica e da contraddittorietà argomentativa proprio in merito all'analisi di questo aspetto della vicenda criminosa, che, come si è visto, appare davvero il nodo cruciale per la soluzione del caso controverso: e cioè se fossero, o non, configurabili nella condotta omicidiaria degli imputati, alla luce del materiale probatorio in atti, i profili del dolo eventuale o addirittura di quello diretto nella forma del dolo alternativo. Per un verso, la Corte d'assise d'appello sembra non dubitare della circostanza che sia stata la falsa rappresentazione della realtà, pur se dipendente da errore colpevole degli agenti, ad incidere in modo determinante sul dato volitivo, incorrendo peraltro nell'erronea qualificazione giuridica della vicenda criminosa in termini di unitarietà dell'azione omicidiaria.
Dall'altro, essa richiama nella parte narrativa dello svolgimento del processo le risultanze dell'esame autoptico eseguito sul cadavere del IV, rinvenuto carbonizzato con gli arti inferiori legati da una catena e con il collo stretto da un filo elettrico, e la deposizione del consulente medico legale, dott.ssa Daniela Schillaci, dalle quali emergevano le seguenti circostanze, di assoluto rilievo per la corretta soluzione del quesito interpretativo:
a) tutte le pur gravi e politraumatiche lesioni erano caratterizzate da "aspetti di intravitalità" e, attesa la presenza di residui carboniosi di grandi dimensioni a livello del tratto respiratorio superiore, "allorché il colpo fu dato alle fiamme il soggetto poteva essere in stato d'incoscienza, anche se non è plausibile che gli aggressori lo abbiano potuto ritenere già deceduto per il persistere dell'attività respiratoria durante la fase di combustione" e per avere la vittima reagito verosimilmente agli stimoli dolorosi provocati dai colpi violenti soprattutto se dati ai testicoli e all'intenso dolore provocato dal fuoco appiccato al suo corpo;
b) il IV, il cui stato di vita non poteva essere ignorato da coloro che l'avevano colpito o gli erano vicini, se fosse stato soccorso quando era ancora in vita, invece di essere dato alle fiamme, si sarebbe probabilmente salvato.
Elementi obiettivi, questi, alla stregua dei quali il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza (v., in particolare, i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado a pagg. 36, 47, 48, 53, 62, 68/70) era pervenuto alla conclusione che gli imputati non erano affatto incorsi in un errore essenziale sul fatto, credendo di realizzare l'occultamento e la combustione di un cadavere della cui morte sarebbero stati soggettivamente certi, bensì avevano in realtà inteso provocare la morte della vittima ancora in stato di vita, essendosi realizzata la loro adesione ad un nuovo piano delittuoso, sopravvenuto nel corso dell'esecuzione dell'azione lesiva, che, in una progressione criminosa, era ormai irreversibilmente degenerato nell'intento omicida con la previsione e la volizione della morte del IV. Ad avviso del medesimo giudice, gli imputati, sebbene non perfettamente convinti che la vittima del pestaggio fosse davvero già morta, pure nel dubbio circa la sua permanenza in vita, avevano tuttavia progressivamente proseguito nella deliberata intenzione omicida mediante i successivi atti di combustione del corpo, complessivamente finalizzati all'eliminazione della vittima.
Orbene, rileva il Collegio che la Corte di assise di appello, pur richiamando in narrativa i descritti elementi di prova e il convincimento espresso al riguardo dal giudice di primo grado, non ne ha tratto alcuna conseguenza sul piano della coerente ricostruzione della complessiva vicenda criminosa e dell'apprezzamento dell'effettivo elemento psicologico che aveva assistito le condotte degli imputati, in termini di dolo alternativo o eventuale, disattendendo implicitamente quel ragionamento probatorio e prediligendo invece il diverso itinerario dell'errore sul fatto, al quale però offriva la suesposta, inadeguata, soluzione interpretativa.
La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di assise dì appello che, con riferimento all'esclusivo tema della configurabilità nella condotta degli imputati dell'effettivo animus necandi, procederà con la più ampia libertà d'indagine e di valutazione ad un nuovo esame di tutti i dati probatori già acquisiti (tenendo in particolare considerazione le citate risultanze dell'esame autoptico e della deposizione del consulente medico-legale) ovvero degli altri che riterrà opportuno acquisire, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di omicidio, nei confronti di IN IU e LO CE e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise dì appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso del De IT che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APRILE 2003.