Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori.
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
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La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 56956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56956 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
5695 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da 1185 - Presidente - Sent. n. sez. IO Conti Giorgio Fidelbo UP 21/09/2017 R.G.N. 6662/2017 SS Ricciarelli Orlando Villoni Gaetano De Amicis Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AR NC LE, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] O", nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/04/2016 della Corte di Assise di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
Ми udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di AR NC LE, IN MA ed CO AN, nonché l'inammissibilità dei ricorsi di IO MM EL, LL ON DI, IN NC detto CC ZA, IN NC detto O", NI EL, TO RE e ST EL;
uditi i difensori dei ricorrenti: Avvocati Lillo Gianvito e Teresa Gigliotti, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Epifani VI Donato, per ST EL;
Avvocato Manfredo Fiormonti per IN NC detto IB (cl. 1979); Avvocato Gianfrancesco Castrignanò per IN NC detto CC ZA (cl. 1959); Avvocato Ladislao Massari per AR NC LE;
Avvocato Giancarlo Camassa per LL ON DI;
Avvocato Cinzia Cavallo per CO AN;
Avvocato Raffaele Missere per NI EL;
Avvocati MA Falcone e Rosanna Saracino per IN MA, nonché, il primo, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Daniela D'Amuri per TO RE, che insistono, tutti, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 aprile 2016 la Corte d'assise d'appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Lecce in data 24 aprile 2015, rideterminando le pene irrogate a IO MM EL in anni undici di reclusione per il reato di concorso in omicidio aggravato di OL AI di cui al capo sub 6) (unificati per continuazione i reati dallo stesso commessi con quelli di cui alle sentenze irrevocabili citate nel relativo dispositivo); a IN MA in anni venti di reclusione per il reato di concorso nell'omicidio aggravato di cui al capo sub 6) (riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti); a IN NC (classe 1959) in anni dodici di reclusione e a IN NC (classe 1979) in anni sei e mesi quattro di reclusione, per i reati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto d'armi loro ascritti alle rispettive imputazioni;
a ST EL in anni otto di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, illecita detenzione e porto d'armi e lesioni personali aggravate di cui ai capi sub 1), 10) e 11) [esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991]. La Corte d'assise d'appello, inoltre, ha confermato nel resto la sentenza appellata, che condannava NC AR alla pena di anni trenta di reclusione per i reati di concorso in omicidio aggravato di AN TT e illecita detenzione e porto d'armi di cui ai capi sub 4) e 5), CO AN e NI EL alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di concorso nell'omicidio aggravato di cui al capo sub 6), LL ON DI e TO RE alla pena di anni sei di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo sub 1). -2. Il difensore di NC AR condannato alla pena di anni trenta di reclusione per i reati di omicidio pluriaggravato ed illecita detenzione e porto di arma da fuoco di cui ai capi sub 4) e 5) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia IM EO, EP EO ed LE EN, sia sotto il profilo della credibilità soggettiva che in ragione della contraddittorietà delle narrazioni e dell'assenza di adeguati elementi di riscontro probatorio. Per quel che attiene alle dichiarazioni del EN è mancato ogni accertamento in relazione sia all'affiliazione e alla subordinazione del coimputato DE TA SS al gruppo SI-EN (di tal chè il primo dovesse 1 कक्षли ricevere dai predetti capi-area l'autorizzazione preventiva al compimento di gravi delitti), sia alla stessa appartenenza della persona uccisa (TT AN detto TO O") al sodalizio criminale in questione: da un lato, numerosi collaboratori hanno riferito in altri procedimenti del peso apicale di DE TA nella provincia brindisina, sicchè egli doveva senz'altro ritenersi in condizione di poter decidere in piena autonomia;
dall'altro lato è lo stesso EN a dichiarare, contraddittoriamente, che spettava al DE TA la decisione di procedere all'uccisione del TT, mentre in un passaggio successivo del verbale egli ha invece affermato di essere stato costretto ad interpellare il SI, il quale, a sua volta, lo autorizzò a provvedere. La chiamata in correità operata dal EN è, peraltro, indiretta lì dove egli ha dichiarato di non avere in realtà assistito all'effettiva impartizione dell'ordine all'imputato da parte di DE TA, avendo appreso solo l'intenzione di quest'ultimo di interessare l'AR della fase realizzativa dell'omicidio. Il riferimento alla persona dell'imputato, inoltre, giunto dopo quattro mesi dall'avvio del percorso di collaborazione (peraltro iniziato dopo un decennio da quello dei germani EO), mentre le chiamate in reità operate dagli altri collaboratori, tutte di natura indiretta, appaiono riconducibili ad una sola fonte, che è quella del ricorrente. Non è stato risolto, infine, il problema dell'attendibilità del collaboratore OR IM, né quello dell'autonomia genetica delle chiamate in reità, mentre nessun riscontro obiettivo alla narrazione del collaboratore EP EO può fondatamente trarsi dalla valutazione delle dichiarazioni rese da NC IN.
2.1. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al riconoscimento delle contestate aggravanti, ed in particolare di quella di cui agli artt. 577, comma 1, n. 3 e 62, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del EN, senza rinvenire ulteriori elementi di riscontro idonei a suffragare, anche sul piano della causale, l'ipotesi dell'agire premeditato. Non può escludersi, a tale proposito, una spinta immediata all'uccisione del TT, sì da connotare l'azione dei tratti di occasionalità ed estemporaneità, avuto riguardo al fatto che appare altamente improbabile la circostanza che, ai fini dell'azione omicidiaria in esame, gli associati si siano dovuti riunire per deliberarla ed organizzarla, attesa la non affiliazione del TT e la non necessarietà di un preventivo nulla osta al delitto, ben potendo il DE TA decidere in piena autonomia. Si sottolinea, infine, che avrebbe dovuto essere esclusa la comunicabilità dell'aggravante in esame al correo AR, non essendo emersa prova ли 2 क dell'esistenza di alcun effetto agevolativo in ordine alla realizzazione del reato concorsuale.
2.2. Con il terzo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva, avuto riguardo al positivo corso del trattamento penitenziario ed al fatto che la condanna è giunta dopo sedici anni dalla vicenda delittuosa.
3. Il difensore di MA IN nei cui confronti la Corte d'appello ha rideterminato in anni venti di reclusione la pena irrogatagli per il delitto di omicidio premeditato aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi.- 3.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge con riferimento all'ordinanza di integrazione istruttoria emessa ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. in data 24 aprile 2015, al termine del giudizio abbreviato, quando il Giudice, all'esito della discussione orale e dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha disposto l'audizione del coimputato EO EP in merito alle circostanze da lui apprese circa il ruolo assunto dall'imputato nell'omicidio di OL AI. Successivamente, però, il Giudice si è di nuovo ritirato in camera di consiglio senza invitare le parti a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni, dando loro il termine necessario per interloquire, con il conseguente vizio di nullità della sentenza di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge in punto di inutilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dal predetto coimputato nell'irrituale ascolto "integrativo" disposto dal Giudice, quando invece tale integrazione probatoria, avvenuta anche su circostanze riferite da terzi e mai prima confermate o affermate non avrebbe potuto essere ammessa per - colmare quelle lacune che già inducevano un più che ragionevole dubbio, tale da determinare una pronuncia in senso assolutorio sulla base delle regole ordinarie di decisione imposte, in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
3.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il delitto di concorso in omicidio ascrittogli quale mandante, sulla base delle dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboratori, dai Giudici di merito non congruamente valutate sotto il profilo dei requisiti di attendibilità intrinseca ed estrinseca, oltre che in relazione alle numerose contraddizioni e discrasie segnalate dalla difesa nei motivi d'appello. 3 да ли L'affermazione di responsabilità del IN, infatti, è il risultato della chiamata in correità da parte del solo collaboratore IO MM EL, ritenuto credibile in assenza di adeguati riscontri e in difetto di prova certa sulla sua partecipazione morale al delitto contestatogli quale istigatore о determinatore. Non v'è, in particolare, certezza alcuna sulla reale identità del corpo rinvenuto il 7 ottobre 2009 in EN, località Bar, e sulla sua appartenenza a OL AI, essendo stata respinta la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale tesa a prelevarne il DNA per riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori. Il predetto collaboratore, in particolare, oltre ad una iniziale confusione nella indicazione del cognome della persona uccisa in EN (poiché nella prima audizione egli ha erroneamente fatto riferimento a tale OL QU), ha parlato di un mandato ricevuto direttamente dal suo capo gerarchico, UG ON, e di una causale individuata nella circostanza che il OL aveva assunto un atteggiamento irrispettoso per l'associazione assumendo stupefacenti e rendendosi responsabile di furti, mentre solo nei successivi verbali del 6 e del 23 ottobre 2000 egli ha per la prima volta indicato il IN quale istigatore dell'omicidio - affermando che fu proprio lui, insieme a EP EO, a convincere il ON ed ha fatto riferimento ad altra possibile causale legata alla detenzione di armi che la persona uccisa custodiva per suo conto e per la cui consegna era stato anche minacciato da alcuni cittadini slavi. Ulteriori discrasie nel racconto fornito dal IO sono emerse riguardo al fatto che egli stesso avrebbe rinnovato più volte l'ordine di eliminare il OL, nonché in merito all'assenza di qualsiasi riscontro sulle modalità esecutive dell'omicidio. Le dichiarazioni di un altro collaboratore (EO IM) non riscontrano quelle del IO, poiché egli non ha mai attribuito alcun ruolo al IN circa la decisione di eliminare OL, trattandosi di una decisione che egli assumeva presa dal ON dandone incarico al IO. Anche le dichiarazioni di EO EP (fonte delle conoscenze del fratello IM e di PA IM) non convergono reciprocamente con quelle da costoro effettuate, né riscontrano quelle del IO sia sulla persona che avrebbe ordinato l'eliminazione (dal IO indicata nel ON, mentre EO EP la indica nello stesso IO), sia sull'eventuale ruolo del IN (che EP EO non indica affatto come concorrente morale). Le dichiarazioni sollecitate a quest'ultimo collaboratore dal primo Giudice nel corso dell'udienza del 24 aprile 2015 sono inutilizzabili per le ragioni già indicate ed in ogni caso appaiono in contrasto con quanto in precedenza riferito dallo stesso collaboratore, che non aveva mai indicato il IN quale concorrente morale. ملل Er Le dichiarazioni di IM PA, oltre a provenire de relato dallo stesso IM EO, appaiono solo in parte convergenti, avendo egli riferito semplicemente il fatto che EO EP ed il IN si erano rivolti al ON affinchè desse una "lezione" al OL, mentre quelle rese da LE EN, FA RO e IM OR indicano quale mandante lo stesso IO e tutt'altro movente, senza mai chiamare in causa il IN quale istigatore o determinatore dell'omicidio.
3.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione sia in ordine al movente dell'azione omicidiaria la cui individuazione non è mai stata univoca nelle dichiarazioni dei vari collaboratori (che di volta in volta hanno fatto riferimento a furti in appartamento insieme ad alcuni slavi, allo spaccio di stupefacenti, al furto di un'autovettura, al tentativo di appropriarsi di alcune armi dallo stesso OL custodite). sia in merito alla - stessa idoneità della condotta tenuta dal ricorrente ad integrare i requisiti di una effettiva compartecipazione morale.
3.5. Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione circa diniego di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche e la denegata esclusione dell'aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. 4. Nell'interesse di IO MM EL ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di erroneo rigetto dell'invocata prevalenza, sulla contestata recidiva, delle già concesse circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte d'appello omesso di considerare i profili della personalità del reo, delle sue condizioni al momento del fatto e del comportamento processuale da lui osservato, in quanto caratterizzato non solo dalle dichiarazioni autoaccusatorie per l'omicidio del OL, ma anche dall'offerta di un contributo collaborativo sempre rilevante ai fini della ricostruzione degli eventi.
5. Il difensore di IN NC (cl. 1979) ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge in punto di mancata esclusione della contestata recidiva e di denegata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla prima, avuto riguardo al fatto che la sua scelta di collaborare con la giustizia ha evidenziato una netta cesura con i suoi trascorsi criminali ed ha indotto il Giudice di primo grado a riconoscergli la relativa attenuante speciale. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 20 giugno 2017 il difensore del IN ha insistito sulle ragioni già dedotte a Ли 5 са sostegno del motivo enucleato nel ricorso, evidenziando l'assenza di elementi sintomatici della sua pericolosità sociale ed il corretto comportamento tenuto in regime di arresti domiciliari, sì da escludere i presupposti e gli indici sintomatici del pericolo di recidiva, in assenza di una concreta verifica degli elementi indicati dalla difesa.
6. Il difensore di LL ON DI ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori EN, NI, IN e EZ, in quanto generiche, tra loro discordanti e non suffragate da alcuna forma di riscontro specifico esterno, in violazione dei canoni fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
7. Il difensore di IN NC (cl. 1959) ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
7.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente sia riguardo al ferimento di AN AL che al tentativo di omicidio in danno di AN RO di cui ai capi sub 14), 15), 16) e 17), per non essere state adeguatamente vagliate le obiezioni difensive mosse riguardo all'autonomia delle chiamate in reità da parte dei collaboratori di giustizia: il patrimonio conoscitivo dei dichiaranti (LE EN, NI IM IO e SS EZ) è non solo generico nella individuazione delle modalità dei fatti e del relativo movente, ma anche di identica provenienza, in quanto risulta costituito unicamente dal racconto degli autori del ferimento del AL, mentre le successive dichiarazioni del collaboratore IN NC (detto O") introducono elementi di contrasto con le precedenti, li dove egli si è attribuito una partecipazione al reato che altri (ST VI) aveva invece decisamente escluso. Analoghi vizi investono la ricostruzione dell'episodio di cui ai capi sub 16) e 17), poiché il IN (detto O") - le cui dichiarazioni risultano prive, al riguardo, di qualsiasi elemento di riscontro estrinseco ed autonomo ha escluso che l'altro accusatore, NI IM, potesse essere depositario di notizie relative alle attività illecite del gruppo da lui capeggiato, così privando il NI di qualsiasi attendibilità.
7.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, trattandosi, in entrambi i casi, di fatti non propriamente riconducibili a dinamiche mafiose o di agevolazione del sodalizio, ma, semmai, a motivi di contrasto personale. ли оп 8. Il difensore di ST EL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine al riconoscimento dei presupposti della sua consapevole e stabile partecipazione alla contestata associazione di tipo mafioso nella sua componente mesagnese, capeggiata da AN LE, LE EN, SS SI e LE IE. Non sono state correttamente valutate, in particolare, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva: le stesse, infatti, non si riscontrano a vicenda, in quanto eccessivamente generiche sul ruolo che il ricorrente avrebbe svolto all'interno del sodalizio, sfornite di autonomi riscontri, mai collocate sul piano temporale e spesso prive della indicazione della fonte di conoscenza. Solo il EN ed il OR IM fanno riferimento al fatto che il ST - peraltro ininterrottamente detenuto dal 5 luglio 2010 gestiva il settore dello spaccio di stupefacenti, ma tale dato non figura nelle altre chiamate in reità. Ulteriori vizi della motivazione involgono il trattamento sanzionatorio sia in ordine all'erronea affermazione che l'imputato non potrebbe beneficiare delle attenuanti generiche, quando la stessa sentenza di primo grado le aveva riconosciute equivalenti alla contestata recidiva, sia in ordine alla denegata valutazione di prevalenza delle stesse, tenuto conto del fatto che il divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. non opera più automaticamente ai fini del necessario adeguamento della pena al caso concreto. Del tutto carente, poi, risulta la motivazione circa la lamentata eccessività dell'aumento di anni due di reclusione, dalla Corte d'appello operato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo sub 12), nonostante la ritenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, che il Giudice di primo grado aveva invece riconosciuto senza nulla statuire in merito all'applicazione delle altre aggravanti (di cui agli artt. 583, n. 1 e 585, comma 1, cod. pen.) ivi egualmente contestate.
9. Il difensore di NI EL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento della responsabilità in ordine al delitto di omicidio pluriaggravato di cui al capo sub 6), avuto riguardo sia all'assenza di prova certa della morte di OL AI, per il dubbio non sciolto sulla identità del corpo rinvenuto in EN, sia alla incerta collocazione temporale dell'episodio in contestazione (ricompreso fra il dicembre 1999 ed il settembre 2000) ed al contrasto emerso, su tale profilo, fra quanto dichiarato dal IO (secondo cui l'omicidio è avvenuto nel gennaio 2000) e quanto invece sostenuto da IM EO, che afferma di aver frequentato il OL fino al marzo 2000. Ли 7 er Si lamentano, in particolare, aspetti di contraddittorietà intrinseca nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le quali, pur convergendo sul fatto- morte, paiono sfornite di precisi elementi di riscontro sulla certezza della identità della persona il cui cadavere è stato ritrovato dalla Polizia del EN, sul suo stato, sulle modalità e sui mezzi usati per la soppressione, sul luogo del ritrovamento e sul movente dell'azione omicidiaria (trattandosi di cause per - alcuni di furto di autovetture e per altri di fatti collegati a traffici di stupefacenti - fra loro non sovrapponibili). Peraltro le dichiarazioni del IO, dalle quali ha avuto origine la vicenda processuale, sono state rese in data 28 settembre 2000 e sono poi divenute di pubblico dominio per essere state utilizzate nell'ambito di altro processo, mentre quelle del EN sulla data dell'omicidio appaiono in contrasto con l'esito degli accertamenti effettuati dall'Autorità di Polizia del EN. Si deduce, ancora: a) che il cadavere rinvenuto in data 7 ottobre 2009 non è mai stato oggetto di perizia autoptica né di analisi tecnico-scientifiche idonee a provare che fosse in effetti quello del cittadino italiano OL AI;
b) che se lo stesso era stato sotterrato da cinque o sei anni rispetto alla data del rinvenimento da parte delle Autorità montenegrine, e non da una data antecedente, come affermato dal IO, il ricorrente non poteva essere coinvolto nella vicenda poiché in quel periodo risultava detenuto in Italia;
c) che le dichiarazioni dei collaboratori RO FA e OR IM sono inutilizzabili perché tardivamente rese oltre il termine dei 180 giorni stabiliti dalla legge n. 45/2001 (il primo, peraltro, era imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e al momento delle sue dichiarazioni, dunque, poteva essere ascoltato solo con le formalità previste dall'art. 64 cod. proc. pen., mentre le dichiarazioni del secondo sono state acquisite oltre il termine prorogato di durata delle indagini preliminari e sono pertanto inutilizzabili ex art. 407, n. 3, cod. proc. pen.). Nessuno dei collaboratori, infine, ha fatto riferimento all'uso di armi da fuoco per sopprimere il OL, che sarebbe stato ucciso con colpi di piccone, laddove il cadavere rinvenuto dalle Autorità montenegrine appartiene a persona di sesso maschile attinta da almeno tre colpi di arma da fuoco a carica singola. -10. Il difensore di AN CO nei cui confronti la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di anni trenta di reclusione irrogatagli all'esito del giudizio di primo grado per il delitto di omicidio premeditato ed aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991 di cui al capo sub 6), con assoluzione dal reato di illecita detenzione di armi di cui al capo sub 7) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi. 8 Ли 10.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da FA RO, quale persona informata sui fatti, nel verbale di s.i.t. del 17 novembre 2010: in tale data, infatti, egli era persona imputata e/o giudicata in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e, come tale, poteva essere ascoltato non come testimone, ma solo in maniera assistita e con le formalità previste dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso di specie, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, la connessione qualificata di tipo probatorio tra i fatti del procedimento ove il RO era imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. poi derubricato nell'ipotesi semplice di cui all'art. 416 cod. pen. e quelli pen.- del processo de quo era stata dedotta e documentata sin dall'inizio dalla difesa, con la conseguente operatività delle garanzie previste dall'art. 197-bis cod. proc. pen., così come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 33583 del 26 marzo 2015. 10.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., le cui regole avrebbero dovuto applicarsi alle dichiarazioni accusatorie rese dal RO, quale testimone assistito ovvero come imputato di reato collegato, laddove nessuna analisi critica è stata dai Giudici di merito effettuata riguardo alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca del predetto dichiarante. 10.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di valutazione della prova ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., atteso che le dichiarazioni rese dal RO non possono fornire valido riscontro a quelle del IO, trattandosi di dichiarazioni de relato che trovano la loro fonte immediata in quelle di OR IM (a sua volta dichiarante de relato) e dello stesso imputato AN CO. Attesa la riconosciuta inutilizzabilità delle propalazioni del OR che toglie qualsiasi - rilievo alla chiamata in reità del RO l'unica fonte valutabile per la chiamata - di quest'ultimo rimane il solo accusato, che ha però proclamato la sua innocenza. Né alcuna verifica, al riguardo, è stata operata dai Giudici di merito in ordine ai rapporti tra il RO e l'CO. 10.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla valutazione in punto di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni accusatorie rese, in merito all'omicidio OL, dal solo collaboratore di giustizia IO MM EL, tenuto conto del fatto che quelle del OR sono state considerate inutilizzabili, mentre quelle del RO sono seguite a distanza di dieci anni, dopo che quelle del IO erano 9 B ли divenute a tutti note, perchè già pubblicate nell'ambito del processo cd. "Mediana". Il IO, d'altronde, è una fonte indiretta rimasta priva di riscontri esterni riguardo alla fase esecutiva dell'omicidio (che gli sarebbe stata riferita dallo stesso CO) e le sue dichiarazioni risultano obiettivamente in contrasto con i pochi dati investigativi disponibili, oltre che intimamente contraddittorie nelle differenti fasi del racconto su aspetti fondamentali della vicenda, come ad esempio quello attinente al mandato ad uccidere. Né la Corte d'appello, peraltro, ha esaminato il problema del rapporto con la collocazione temporale del fatto, indicato come commesso tra il mese di novembre e quello di dicembre 1999, anzichè in gennaio, sebbene la difesa avesse documentato l'impossibilità per l'CO di trovarsi fisicamente nel EN in quel determinato periodo di tempo. 10.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte distrettuale considerato le situazioni documentate dalla difesa ed in particolare il positivo percorso di reinserimento sociale seguito dall'imputato in epoca successiva ai fatti oggetto del procedimento. 11. Il difensore di TO RE ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in merito al riconoscimento dei presupposti della sua consapevole e stabile partecipazione al contestato sodalizio criminale, oltre che ai fatti di cui ai capi sub 16) e 17), avuto riguardo alle generiche e non riscontrate dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (ossia, LE EN, IN NC e NI IM), che hanno fatto riferimento, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, ad una appartenenza o vicinanza dell'imputato a soggetti e gruppi tra loro differenti, senza chiarirne, fatto salvo l'impreciso riferimento ad un isolato episodio delittuoso risalente al 2010, l'effettiva rilevanza causale del contributo partecipativo in tal modo offerto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NC AR è infondato e va rigettato, in quanto sostanzialmente orientato a riproporre una serie di deduzioni - già in sede di gravame prospettate con riferimento alla presenza di talune incongruenze o contraddizioni all'interno del compendio probatorio - che hanno tuttavia ricevuto adeguata risposta all'esito di una, globale ed analitica, valutazione dei numerosi elementi di riscontro puntualmente indicati dalla Corte d'appello a conferma della genuinità e attendibilità delle precise ed univoche 101 0 er dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti rese, in particolare, dal collaboratore di giustizia LE EN, quale chiamante diretto in correità, nonchè de relato circa la partecipazione alla successiva esecuzione dell'azione omicidiaria.
1.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti ritenendo l'imputato colpevole dei delitti [di cui ai capi sub 4) e sub 5)] di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo a munizionamento singolo di grosso calibro, nonché di omicidio pluriaggravato di AN TT (detto NI O"), agendo in concorso con SS DE TA (poi deceduto) che lo incaricava dell'esecuzione, essendo a ciò autorizzato da SS SI ed LE EN, quali esponenti apicali della frangia "mesagnese" dell'associazione di tipo mafioso denominata "sacra corona unita", al fine di eliminare una persona considerata pericolosa perché ritenuta confidente delle Forze di Polizia. Al riguardo, invero, la Corte territoriale ha puntualmente esaminato e disatteso le obiezioni e le alternative spiegazioni dei fatti già prospettate dalla difesa in sede di gravame, illustrando, sulla base di congrue argomentazioni, le ragioni giustificative del vaglio di attendibilità specificamente operato in relazione a ciascuno dei collaboratori di giustizia [EN LE, IM e EP EO - nel cui "gruppo di fuoco" ed al cui servizio l'imputato era inserito e IM - OR] che hanno reso dichiarazioni accusatorie in merito alle vicende storico- fattuali oggetto dei temi d'accusa rispettivamente enucleati nei capi d'imputazione sub 4) e 5). Ne ha posto in risalto le connotazioni di spontaneità, veridicità, costanza, precisione e logica interna delle rispettive narrazioni, replicando puntualmente alle obiezioni difensive sul punto formulate ed altresì osservando come ciascuno di essi peraltro disponibili ad autoaccusarsi di ulteriori gravi reati - facesse - parte della medesima organizzazione mafiosa, ossia della "frangia brindisina" del sodalizio criminale denominato "sacra corona unita", con a capo SS SI e retta dallo stesso LE EN. Di tale compendio dichiarativo, inoltre, i Giudici di merito hanno congruamente illustrato le ragioni giustificative della valutazione di affidabilità e piena autonomia con riferimento ai vari contenuti di ciascun contributo narrativo, apprezzandone le implicazioni rispetto alla ricostruzione dei fatti emergente dal complesso delle dichiarazioni del EN, che si era autoaccusato dell'omicidio del TT costantemente riferendo, in più occasioni: a) di aver dato, nella sua qualità di "reggente", l'assenso alla sua eliminazione, propugnata da SS DE TA, che lo riteneva, come già accennato, un confidente delle Forze di Polizia (per essere stato visto in compagnia del personale del locale Commissariato della Polizia di Stato), solo dopo aver consultato il SI, in quel momento detenuto;
b) di aver appreso dall'AR che l'omicidio era 11 lu stato da lui materialmente eseguito, poiché a tal fine incaricato dal DE TA, che a sua volta gli aveva dato conferma dell'avvenuta eliminazione;
c) che proprio l'AR gli aveva rivelato di averlo assassinato dandogli "una botta in testa"; d) che al fine di confondere le ricerche proprio quest'ultimo aveva diffuso la voce che il TT non era stato ucciso, ma si trovava nella zona di Bologna.
1.2. Un decisivo elemento di riscontro estrinseco della chiamata in correità del EN è stato dalla Corte distrettuale coerentemente individuato nelle risultanze dell'esame autoptico della vittima, avuto riguardo all'indicazione del particolare concernente il colpo, sparato in testa, con il quale il TT venne eliminato: particolare, questo, corrispondente a quanto oggettivamente rilevato dal consulente tecnico del P.M. e, di certo, non aliunde ricavabile. Ulteriore elemento di riscontro i Giudici di merito hanno logicamente individuato nel fatto che, ancor prima del rinvenimento del corpo del TT, e subito dopo la sua scomparsa, la madre della vittima, MA UZ, si era recata presso l'abitazione dell'AR - poiché questi aveva rapporti amicali e di recente frequentazione con il figlio ed aveva appreso dalla madre - dell'AR che anche quest'ultimo era assente da casa sin dallo stesso pomeriggio in cui la vittima si era allontanata senza dare più notizie di sè. Analoghe considerazioni essi hanno svolto riguardo al connesso profilo ricostruttivo legato alla circostanza di fatto che l'imputato, prima del rinvenimento del corpo del TT, aveva asserito che potesse trovarsi nel bolognese: indicazione anch'essa effettivamente rispondente a quanto da lui accennato alla madre della vittima. La chiamata in correità dell'AR, inoltre, è stata oggetto di puntuale riscontro alla luce delle numerose e convergenti dichiarazioni rese sui punti centrali del fatto (ed in particolare sul suo ruolo di esecutore materiale, sull'utilizzo di un'arma da fuoco, sul luogo del commesso del reato e sul movente) dai collaboratori IM EO, EP EO e IM OR (quelle rese da tale collaboratore, peraltro, risultano anche documentalmente comprovate sotto vari profili, ivi compreso il periodo di comune detenzione trascorso con l'imputato). I predetti collaboratori, d'altronde, erano tutti a conoscenza di tale vicenda per averne avuto direttamente notizia proprio dall'imputato (e il IM EO, che ha personalmente assistito all'autorizzazione all'azione delittuosa data dal EN al DE TA, anche da parte di quest'ultimo). Ulteriori elementi di conferma la Corte distrettuale ha desunto dal contenuto delle dichiarazioni rese da NC IN detto O" (classe 1979), motivatamente ritenute autonome nella genesi, per avere egli riferito un 12 episodio, non smentito da elementi di segno contrario, direttamente collegato alla scelta collaborativa di EO EP, che, già intenzionato ad intraprendere tale percorso, cercò di raccogliere dall'AR più notizie possibili in merito alla realizzazione dell'omicidio de quo, sulla base del significativo presupposto che proprio il suo interlocutore ne era stato effettivamente l'autore. Logicamente spiegata dai Giudici di merito deve ritenersi, poi, sulla base del riferimento ad una possibile compresenza di ragioni dell'azione delittuosa ovvero alla concorrente volontà dell'AR di offrire ai propri interlocutori, successivamente alla sua realizzazione, una migliore giustificazione dell'omicidio di un amico rispetto a quella di un'eliminazione effettuata, invece, sulla scorta di meri sospetti - la indicazione di un diverso movente da parte del solo OR (che sul punto ha fatto riferimento, secondo quanto spiegatogli in carcere dallo stesso AR, ad una esemplare punizione che quest'ultimo avrebbe deciso di impartire al TT per aver subito un furto di droga). In definitiva, la congiunta lettura che le conformi sentenze di primo e secondo grado registrano delle emergenze processuali, sia analiticamente che unitariamente valutate, accredita, sulla base di un ragionevole percorso logico- argomentativo condotto in ossequio ai principii da questa Suprema Corte stabiliti (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143), il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, giustificando il relativo apprezzamento di merito non attraverso il mero assemblaggio di elementi indiziari, ma con un'attenta opera di selezione dei numerosi dati conoscitivi raccolti ed attentamente vagliati al fine di ricomporre il quadro probatorio delineato a carico dell'imputato. A fronte della particolareggiata analisi delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori e della motivata verifica dai Giudici di merito condotta sia in merito alla loro attendibilità intrinseca, sia riguardo all'esistenza di riscontri estrinseci dell'affidabilità e della complessiva tenuta delle relative fonti dichiarative, il ricorrente si è limitato, da un lato, a prospettare una diversa e più favorevole valutazione degli elementi indizianti, dall'altro lato a contrapporre un'alternativa rilettura di taluni dei presupposti fattuali individuati a sostegno del giudizio di credibilità, sulla base di obiezioni o di argomenti deduttivi dalla Corte distrettuale specificamente esaminati e motivatamente disattesi con riferimento alle implicazioni logicamente sottese all'ambito territoriale di operatività del sodalizio in esame, alla conoscenza diretta dei soggetti coinvolti e delle dinamiche proprie del gruppo che in concreto vi esercitava la sua influenza, al fatto di aver reso dichiarazioni sia etero, che auto-accusatorie, oltre che al ruolo di particolare importanza rivestito da taluni dei dichiaranti all'interno del sodalizio di riferimento. Ли 13 Le su esposte doglianze difensive (v., supra, il par. 2), per vero, non sono idonee ad infirmare la valenza dei dati oggettivi - comunque non contestabili -e la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle due conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono ad invalidare elementi di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando inalterata la sostanza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.
1.3. Parimenti infondati devono ritenersi i profili di doglianza che investono la sussistenza delle contestate aggravanti, avendo i Giudici di merito fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383), secondo cui la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione, cosicché egli faccia propria particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581). - che nonLa premeditazione, dunque, può essere estesa al coimputato abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva - se egli ne abbia acquisito - piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 5, n. 8346 del 26/06/1997, Morelli, Rv. 208704). Uniformandosi a tali statuizioni di principio, le decisioni di merito hanno posto in evidenza come, nel caso di specie, tra l'ideazione del proposito criminoso (risalente al momento in cui il DE TA chiese al EN l'autorizzazione per la sua eliminazione ritenendo il TT pericoloso per la sua vicinanza alle Forze di Polizia) e la materiale esecuzione dell'azione omicidiaria sia intercorso un apprezzabile intervallo temporale, in cui la risoluzione criminosa si è mantenuta ferma e costantemente orientata, sì da richiedere non solo il preventivo assenso da parte di un esponente apicale del sodalizio, ma anche un'accurata programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione attraverso l'espletamento dell'incarico poi affidato all'AR (qualche giorno dopo l'ottenimento del "nulla osta") dal DE TA. V'è da osservare, infine, che la riferita circostanza di fatto secondo cui il TT era sospettato di essere un confidente delle Forze di Polizia costituiva una ragione senz'altro idonea a minare la stabilità e la sicurezza dell'organizzazione mafiosa di cui facevano parte mandanti ed esecutori materiali dell'azione delittuosa, per un verso giustificando la decisione di provvedere alla ли 14 eliminazione di una potenziale fonte di pericolo per la coesione e l'efficacia operativa del sodalizio, e, per altro verso, riaffermandone con forza, anche all'esterno, le "regole" interne di funzionamento. Profilo, questo, correttamente valutato dai Giudici di merito al fine di ritenere sussistente, unitamente all'apprezzamento dell'ulteriore dato sintomatico inerente al rilievo delle modalità stesse di esecuzione dell'omicidio - che ne hanno disvelato, con un colpo indirizzato alla testa dopo aver "gambizzato" la vittima, i connotati di un tipico rituale mafioso la contestata - circostanza aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa.
1.4. Manifestamente infondate devono ritenersi le residue doglianze in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva, risolvendosi nella mera sollecitazione ad una diversa o alternativa rivalutazione in punto di fatto dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, quello, cioè, inerente alla determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche, che nel caso di specie, di contro, è stato congruamente argomentato con riferimento non solo alla intrinseca gravità del fatto, alla efferatezza delle sue modalità e al contesto mafioso in cui l'azione delittuosa è maturata, ma anche alla valutazione di spiccata pericolosità sociale emergente dall'analisi dei precedenti penali a carico e vieppiù confermata nella realizzazione della condotta in esame, rendendosi, come tale, del tutto immune dalla tipologia di vizi propriamente deducibili in questa Sede.
2. Parimenti infondati, sino a lambire i margini dell'inammissibilità, devono ritenersi i ricorsi proposti da LL ON DI, TO RE e ST EL, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano le sequenze motivazionali della decisione impugnata. I ricorsi, dunque, non sono volti ad evidenziare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa. Ли 15 Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha esaminato e puntualmente disatteso le diverse ipotesi ricostruttive dagli odierni ricorrenti già prospettate in sede di gravame, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione, le ragioni della ritenuta attendibilità dei numerosi collaboratori che hanno reso specifiche e convergenti dichiarazioni accusatorie in merito alla loro partecipazione alle rispettive articolazioni territoriali dell'associazione di tipo mafioso contestata al capo sub 1).
2.1. In ordine alla posizione di DI LL ON la Corte d'appello ha coerentemente osservato come il convergente contenuto di tali dichiarazioni (rese da LE EN, NI IM IO, IN NC alias O" e EZ SS) promanasse anche da persone (i predetti EN e IN) che all'interno del sodalizio agivano, in posizione di rilievo, quali diretti referenti dell'imputato, richiamando altresì il settore di attività criminale cui egli era addetto (traffico di sostanze stupefacenti per conto del gruppo di riferimento), il rapporto di stretta collaborazione con il IN (cui spesso faceva da autista) e gli elementi di riscontro desunti dai numerosissimi controlli operati dalla P.G. sul territorio nell'arco temporale ricompreso fra il 2004 ed il 2007. Analoghe considerazioni devono svolgersi per il TO, avendo la decisione impugnata posto in rilievo il carattere univocamente convergente delle dichiarazioni rese dai collaboratori EN, NI IM e IN O" riguardo alla sua intraneità al contestato sodalizio, attraverso il coinvolgimento a vario titolo in diverse azioni delittuose (ad es., l'arresto per il furto in un tabacchino di Mesagne e per il tentativo di furto presso una macelleria della medesima città in compagnia dello zio del O") ivi specificamente analizzate o richiamate a titolo di riscontro (ad es., l'episodio relativo al ferimento di NC AL), sia per aver prestato l'autovettura con la quale gli esecutori si recarono nel luogo in cui avrebbero teso l'agguato (nei confronti della predetta persona offesa), sia per il fatto di essere stato notato e riconosciuto, dallo stesso EN, all'interno dell'auto con la quale, in occasione del ritorno dall'agguato, gli autori del fatto, VI ST e IN NC (detto CC ZA), giunsero al suo cospetto, in quanto loro massimo referente. Ulteriori elementi di conferma dell'appartenenza alla frangia mesagnese della su indicata organizzazione criminale sono stati dai Giudici di merito logicamente desunti dalla valutazione della documentazione relativa ai 16 ли numerosi controlli effettuati dalla P.G. nell'arco temporale ricompreso tra il 2004 e il 2010, per essere stato egli osservato in compagnia di vari affiliati al medesimo sodalizio. Anche i profili inerenti all'appartenenza del ST al contestato sodalizio mafioso, nel cui ambito gli era stato affidato il settore concernente le attività relative al traffico di stupefacenti, sono stati attentamente vagliati dai Giudici di merito, che hanno richiamato sul punto il contributo dichiarativo univocamente offerto, in particolare, dai collaboratori LE EN, OR IM e NI IM. Siffatti apporti dichiarativi sono stati ritenuti specificamente dettagliati nel contenuto e convergenti anche in ordine alla accertata responsabilità per il ferimento di AR TO (quale episodio delittuoso sintomaticamente maturato in un contesto ambientale di natura mafiosa, a seguito del rifiuto opposto dal AR, anch'egli esponente di rilievo della medesima organizzazione, all'ingresso del ST in un locale "protetto" dal medesimo sodalizio). Essi, poi, sono stati vieppiù confermati dall'acquisizione di oggettivi elementi di riscontro (costituiti dal taglio lessicale e dal contenuto di una missiva rinvenuta all'interno di una borsa della compagna del ST, a costui indirizzata da uno dei capi della medesima organizzazione, TI EO, all'epoca detenuto in carcere, che chiedeva somme di denaro per far fronte alle spese legali), avvalorando le dichiarazioni rese dal EN anche in ordine alla ricomposizione della vicenda legata al contrasto insorto con il AR. Manifestamente infondate devono ritenersi, infine, le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio irrogato al ST, ove si consideri, da un lato, la corretta applicazione che i Giudici di merito hanno fatto del divieto normativo di prevalenza delle pur riconosciute in primo grado circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522; Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrino, Rv. 241780) e, dall'altro lato, la congrua rideterminazione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione riguardo al reato di cui al capo sub 12), sulla base di un apprezzamento discrezionale, in questa Sede non sindacabile, in quanto logicamente motivato con il richiamo alle statuizioni del primo Giudice, che al riguardo aveva già specificamente considerato rilievo da attribuire alle particolari modalità dell'azione delittuosa, spiegando, fra l'altro, come le circostanze attenuanti generiche fossero state concesse ad alcuni degli imputati, tra i quali lo stesso ST (v. pagg. 164 e 167 della sentenza di primo grado), nonostante la totale assenza di resipiscenza ed al solo fine di paralizzare, in favor rei, gli effetti della contestata recidiva.
2.2. Un complesso di elementi, quello or ora delineato, che i Giudici di merito hanno analiticamente e globalmente apprezzato nell'ottica associativa, ли 17 са ponendone in rilievo, a prescindere dalla effettiva contestazione e commissione di singoli delitti-scopo (arg. ex Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, Romeo, Rv. 252205), la univoca valenza probatoria ai fini della sistematica messa a disposizione dei predetti ricorrenti in favore del sodalizio in esame, attraverso passaggi argomentativi scanditi in lineare successione, frutto di una doppia e conforme valutazione che non è stata in alcun modo scalfita dalle alternative considerazioni rispettivamente prospettate nei ricorsi. Le su esposte doglianze difensive (v., in narrativa, i parr. 6, 8 e 11), dunque, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono ad invalidare elementi di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.
3. Infondate, sino a lambire i margini della inammissibilità, devono ritenersi le doglianze formulate nel ricorso proposto da IN NC (classe 1979), ove si consideri, come già evidenziato dalla Corte distrettuale, che in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato in modo generale ed assoluto, con la conseguenza che tale divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali (ex multis v. Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrino, Rv. 241780). Parimenti infondati devono ritenersi i rilievi in merito alla sussistenza della contestata recidiva, che la Corte territoriale, nel rideterminare la misura della pena irrogata in primo grado, ha idoneamente giustificato con valutazione di merito insindacabile in questa Sede, evidenziandone la persistenza dei presupposti rispetto ai profili della personalità del ricorrente e della sua pericolosità sociale, sì come vieppiù estrinsecatasi al momento della commissione dei gravi delitti oggetto della regiudicanda.
4. Il ricorso proposto da IN NC (classe 1959) è infondato e va pertanto rigettato, emergendo con chiarezza dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte territoriale, nel confermare il precedente apprezzamento già espresso dal primo Giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, puntualmente esaminato e disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di Ли 18 responsabilità dell'imputato sulla base di un complesso di emergenze probatorie sia globalmente che analiticamente apprezzate.
4.1. In ordine alla vicenda concernente le lesioni aggravate in danno di NC AL le dichiarazioni del EN autoaccusatosi quale coautore per avere egli stesso dato l'assenso all'attentato, richiestogli dallo ST ed eseguito, fra gli altri, da NC IN, detto CC ZA - sono state dalla Corte d'appello ritenute, sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili, intrinsecamente attendibili ed ampiamente riscontrate circa le linee essenziali del fatto: a) dagli accertamenti effettuati in ordine ad una controversia insorta fra lo stesso AL ed altra persona (tale ZI AR) riguardo alla proprietà di un immobile di cui la vittima si era impossessata senza corrispondere il saldo del prezzo d'acquisto; b) da una conversazione telefonica (svoltasi tra il RO ed SI Teresa) in merito alle ragioni di quanto accaduto;
c) dalle precise, univoche e convergenti dichiarazioni rese da persone [NI IM, EZ SS e, soprattutto, NC IN (detto O"), effettivo organizzatore dell'attentato e, come tale, direttamente a conoscenza del fatto, delle sue ragioni e dei suoi autori materiali] che erano tutte affiliate al medesimo gruppo criminale ed incaricate di agire agli ordini di O", sotto la direzione del EN. Correttamente illustrate dai Giudici di merito, poiché logicamente ricondotte ad un mero errore percettivo del EN, risultano le ragioni delle marginali discrasie rilevate (per quel che attiene all'esatta individuazione di uno degli autori materiali del ferimento) fra le pieghe dell'ampia ricostruzione del contesto storico-fattuale emergente dal complesso del suo contributo dichiarativo. Parimenti giustificata deve altresì ritenersi, alla stregua delle congrue argomentazioni in motivazione esposte, la duplice valutazione di attendibilità del contributo narrativo del NI e, per converso, di parziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal IN O" in merito al profilo ricostruttivo che investe il solo punto della sua diretta partecipazione al ferimento del AL: se, per un verso, essa è stata logicamente ritenuta dai Giudici di merito strumentale ad una supposta maggiore considerazione del suo apporto cognitivo, per altro verso è stata ritenuta priva di conseguenze decisive sulla consistenza e sulla coerenza logica delle varie implicazioni sottese alle numerose componenti del tessuto probatorio, in quanto la sua diretta partecipazione alla fase esecutiva dell'attentato risultava già contraddetta dalle ulteriori acquisizioni del quadro di riferimento, così dando ragione del corretto ricorso, in parte de qua, al canone di valutazione incentrato sull'utilizzazione frazionata delle sue dichiarazioni sino al momento della fase esecutiva, tenuto conto della complessiva credibilità del 19 дя Ли dichiarante in ragione della diretta e dettagliata conoscenza dei fatti riconducibili al ruolo apicale di organizzatore dell'azione criminosa in questione.
4.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine all'ulteriore episodio delittuoso concernente il tentato omicidio nei confronti di AN RO, emergendo dalla decisione impugnata una serie di argomentazioni congruamente esposte a sostegno della ritenuta attendibilità delle precise dichiarazioni accusatorie del NI (nel riferire che gli esecutori materiali dell'azione criminosa, anch'essa preventivamente autorizzata dal EN, erano il O" e lo zio CC ZA), sia in ragione dei vincoli di comunanza originati dall'adesione di tutti gli affiliati al medesimo gruppo criminale, sia in quanto direttamente confermate, pure nella indicazione del movente, dalle dichiarazioni rese dallo stesso coautore del fatto, IN O", ed oggettivamente corroborate, con riferimento a tutte le componenti oggettive e soggettive della vicenda in questione, dai numerosi elementi di riscontro estrinseci a carattere individualizzante puntualmente indicati e congruamente vagliati nella conforme decisione di primo grado (cfr. pagg. 134-144).
4.3. E' d'uopo rilevare, al riguardo, come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi al pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato" ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano, come avvenuto nel caso in esame, di ritenerle effettivamente oggetto di un patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425). V'è ancora da osservare, alla luce di una linea interpretativa ormai da tempo tracciata in questa Sede (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230592; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233085), che le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti come avvenuto nel caso in possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda esame - comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che ne sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei 20 B Ли chiamanti stessi (il che, nel caso di specie, non è, come correttamente e logicamente argomentato nelle decisioni di primo e secondo grado). L'esistenza di eventuali imprecisioni, infatti, non è un elemento di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. 1, n. 242 del 17/01/1994, Pistillo, Rv. 196671). A fronte della particolareggiata analisi delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia e della motivata verifica dai Giudici di merito condotta sia in merito alla loro attendibilità intrinseca, sia riguardo all'esistenza di riscontri estrinseci dell'affidabilità e della complessiva tenuta delle relative fonti dichiarative, il ricorrente si è limitato, da un lato, a prospettare una diversa e più favorevole valutazione degli elementi indizianti, dall'altro lato a contrapporre un'alternativa rilettura di taluni dei presupposti fattuali individuati a sostegno del giudizio di credibilità, sulla base di obiezioni o di argomenti deduttivi dalla Corte distrettuale specificamente esaminati e motivatamente disattesi con riferimento alla conoscenza diretta dei soggetti coinvolti e delle dinamiche proprie del gruppo al cui interno essi hanno operato, al fatto di aver reso dichiarazioni sia etero, che auto-accusatorie, oltre che al ruolo di particolare importanza svolto dai predetti collaboratori all'interno del gruppo di appartenenza. Né rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare, secondo quel che in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.
4.4. Infondate, infine, devono ritenersi le obiezioni mosse in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, avendone le decisioni di merito puntualmente individuato e vagliato i presupposti di configurabilità in relazione ad entrambe le vicende storico-fattuali descritte nei rispettivi temi d'accusa: a) in un caso (ossia il ferimento del AL), nel porre in rilievo la volontà di agevolare l'attività della frangia mesagnese dell'associazione denominata "sacra corona unita", rafforzandone il consenso, la forza ed il "prestigio" nell'ambito territoriale di riferimento attraverso la sostituzione agli organi istituzionalmente preposti nel tutelare le ragioni di un comune cittadino che a quella organizzazione si era rivolto, e ripristinare in tal modo ""ordine" violato dal AL per la indebita occupazione dell'altrui 21 GЛи abitazione, approfittando della propria caratura criminale senza provvedere al pagamento dell'intero prezzo pattuito;
b) nell'altro caso (il tentato omicidio del RO), sia valorizzando le modalità intimidatorie dell'azione delittuosa (agguato portato in prossimità di un centro abitato), siccome direttamente scaturite all'interno di un sodalizio comunque interessato, in quello specifico contesto territoriale, a dissuadere possibili testimoni dal riferire le proprie conoscenze per paura di gravi ritorsioni, sia nel porre in evidenza l'intento agevolativo dell'associazione mafiosa attraverso l'eliminazione di una persona affiliata allo stesso gruppo criminale di appartenenza degli autori che aveva mancato di "rispetto" al IN O" per avere intrapreso una relazione extraconiugale con la ex moglie del proprio fratello, trattandosi di persone che all'epoca erano entrambe affiliate al EN.
5. Al rigetto dei ricorsi proposti da AR NC LE, LL ON DI, IN NC (classe 1959), IN NC (classe 1979), TO RE e ST EL consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ex art. 618 cod. proc. pen.
6. I ricorsi di IN MA, CO AN, NI EL e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., quello di IO MM EL, sono fondati e vanno pertanto accolti entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
6.1. Oggetto del tema d'accusa, enucleato a carico dei predetti imputati nel capo d'imputazione sub 6), è il concorso nell'omicidio pluriaggravato di OL AI, commesso nel EN (presso la località Bar) in epoca ricompresa tra il dicembre 1999 ed il settembre 2000 ed attribuito, oltre che ai predetti imputati, a ON UG (deceduto) e EO EP, per averne cagionato la morte con colpi di arma da fuoco e di piccone, per poi seppellirlo in una fossa appositamente scavata. Vi si assume, in particolare, che il IO incaricò della commissione dell'omicidio l'CO (suo affiliato), che materialmente lo eseguì unitamente al NI, dopo che IN e EO avevano convinto e determinato il ON e lo stesso IO ad uccidere il OL, poichè in più occasioni egli aveva contravvenuto alle regole della frangia mesagnese dell'associazione di tipo mafioso denominata "sacra corona unita", spacciando sostanze stupefacenti senza il consenso dell'organizzazione, assumendo droga, partecipando unitamente ad alcuni cittadini slavi conosciuti in EN - alla commissione di furti estranei al programma del sodalizio ed infine rubando un'autovettura di proprietà del IN, così determinando, infine, la dura reazione dell'organizzazione mafiosa nei suoi confronti. 22 I Giudici di merito hanno ritenuto provato il fatto escludendo ogni dubbio, sia sulla individuazione degli autori materiali dell'omicidio che sulle sue modalità esecutive, alla luce delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (in particolare da IO MM, EO EP, EO IM e RO FA), che hanno affermato di aver frequentato la vittima proprio nel EN, a Bar - dove il OL in effetti si trovava negli anni 1999-2000 - in occasione dei loro temporanei trasferimenti in quel territorio straniero. Al riguardo, inoltre, essi hanno ritenuto di individuare l'epoca di consumazione dell'omicidio nel gennaio del 2000, affermando che proprio il OL fosse la persona deceduta sulla base del duplice rilievo: a) che egli, una volta allontanatosi dalla sua abitazione nel 1998 - per sottrarsi all'esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere di cui era destinatario e sottoposto a rilievi segnaletici dalle Autorità di Polizia montenegrine il 26 gennaio 1999, non aveva più dato notizie di sé, fatta eccezione per un contatto telefonico intercorso con la madre, cui aveva riferito di trovarsi nel EN;
b) che nel portafogli trovato indosso ad un cadavere rinvenuto il 7 ottobre 2009 presso la località Bar dalla Polizia montenegrina v'erano un tesserino fiscale a lui intestato ed alcune foto formato tessera, il cui confronto con la foto segnaletica evidenziava che doveva trattarsi della stessa persona.
6.2. Devono essere preliminarmente esaminate, per ragioni di priorità logica nell'ordine dell'esposizione, le questioni inerenti alle eccezioni processuali sollevate, nei rispettivi ricorsi, dalle difese del IN, del NI e dell'CO.
6.2.1. Le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal RO devono ritenersi infondate, ove si consideri, come correttamente osservato dai Giudici di merito, che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882).
6.2.2. Parimenti infondata, inoltre, deve ritenersi l'ulteriore eccezione di rito incentrata sull'asserita violazione della regola posta dall'art. 197-bis cod. proc. pen., avendo i Giudici di merito fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397; Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491), secondo cui, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che determina l'incompatibilità - केЛи 23 con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti - sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. Muovendo da tali indicazioni, la sentenza impugnata ha escluso, dandone congrua giustificazione sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili e coerentemente riferite anche all'esame di altri procedimenti ove il RO aveva deposto con le garanzie previste dall'art. 210 ovvero dall'art. 197-bis cod. proc. pen., qualsiasi profilo di collegamento probatorio decisivo o comunque rilevante nel senso or ora indicato, là dove ha chiaramente posto in rilevo l'estraneità del dichiarante sia all'associazione di stampo mafioso cui appartenevano i ricorrenti (quando nei suoi confronti era stata invece accertata la partecipazione ad un'associazione semplice sorta in contrapposizione a quella oggetto della regiudicanda), sia alla realizzazione dell'azione omicidiaria loro attribuita all'interno di quella dimensione storico- fattuale.
6.2.3. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi l'eccezione prospettata con riguardo all'asserita lesione del contraddittorio per l'omessa discussione a seguito dell'assunzione delle dichiarazioni rese dal collaboratore EP EO per effetto dell'integrazione probatoria motivatamente disposta dal G.u.p. all'esito della camera di consiglio e prima della deliberazione, atteso che nessuna eccezione è stata al riguardo specificamente formulata dalle parti nonostante l'invito a concludere ad esse rivolto dal medesimo Giudice di primo grado al termine dell'esame del predetto collaboratore, così ponendole in condizione di interloquire sull'oggetto delle relative dichiarazioni, come dalla Corte territoriale puntualmente chiarito sulla base del richiamo all'inequivoco contenuto del verbale di udienza. Al riguardo, per vero, i Giudici di merito hanno fatto buon governo del quadro di principii delineato dal prevalente e condivisibile orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 20237 del 07/02/2014, Casalati, Rv. 259644; Sez. 5, n. 10096 del 09/01/2015, Azzaro, Rv. 263456; Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv. 264407), secondo cui l'integrazione probatoria può essere disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. in qualsiasi momento e può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è subordinato l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di 24 prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
6.3. Fondati devono ritenersi, di contro, i motivi di doglianza enucleati nei rispettivi ricorsi in ordine ai criteri di accertamento della responsabilità per il delitto di concorso nell'omicidio pluriaggravato di cui al capo sub 6). Deve al riguardo osservarsi che, in data 15 ottobre 2009, la Direzione centrale della Polizia criminale Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, comunicava che il 7 ottobre 2009 presso la località Bar, nel territorio del EN, era stato rinvenuto in una proprietà privata un cadavere di sesso maschile, ivi sotterrato da circa 5/6 anni. Vi si precisava che, all'atto del rinvenimento, era stata riscontrata sul cadavere la presenza di fori prodotti da un'arma da fuoco alla testa, al petto ed alla scapola sinistra, mentre nelle tasche era stato trovato un portafogli contenente il tesserino del codice fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze ed intestato a OL AI, delle foto formato tessera e dei biglietti da visita. Sebbene fosse stata successivamente formulata, in data 23 aprile 2010, un'espressa richiesta di assistenza da parte dell'Autorità giudiziaria italiana all'omologa Autorità del EN ai sensi dell'art. 15, par. 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (e dalla Repubblica federale Jugoslava di Serbia e EN ratificata il 30 settembre 2002), la su indicata Direzione centrale della Polizia criminale Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia comunicava alla Questura di Brindisi, con nota del 10 giugno 2010, che la collaterale Autorità di Polizia montenegrina l'aveva informata del fatto che il Giudice competente per il caso aveva negato l'espletamento di accertamenti sul cadavere finalizzati ad ottenere, attraverso la estrazione del DNA, la prova scientifica della sua effettiva appartenenza alla persona del OL (la cui scomparsa, peraltro, era stata denunciata dal fratello, AR OL, solo in data 10 luglio 2001, con la precisazione, da parte di quest'ultimo, che il fratello scomparso si era reso irreperibile circa tre anni prima a seguito di un provvedimento restrittivo del quale era destinatario, rifugiandosi quale latitante nel EN, donde aveva telefonicamente contattato la madre una sola volta, riferendole di trovarsi bene ed assicurandola che si sarebbero visti successivamente). Nella su indicata commissione rogatoria, tuttavia, l'Autorità rogante puntualmente evidenziava, sulla base di una motivata e specifica richiesta, l'esigenza di un'urgente attività di acquisizione probatoria diretta alla identificazione del cadavere e all'esatta individuazione del luogo di rinvenimento, 25 da confrontare con le dichiarazioni rese dai collaboratori, unitamente al rilascio di un'autorizzazione al trasferimento del cadavere in Italia per l'espletamento degli ulteriori accertamenti medico-legali di competenza dell'Autorità richiedente. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, alla quale il EN ha aderito il 30 settembre 2002, entrando in vigore per tale Parte contraente il successivo 29 dicembre 2002, stabilisce, nell'art. 1, che le Parti contraenti s'impegnano a concedere reciprocamente, secondo le disposizioni previste dalla stessa Convenzione, "la più ampia collaborazione giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è, al momento in cui l'assistenza viene richiesta, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente". I motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria, inoltre, sono chiaramente individuati nell'art. 2 della Convenzione, che al riguardo richiama [nella lett. a)] la configurabilità di ben determinate categorie di reato (di natura politica o fiscale), nonché di eventuali situazioni di pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto [nella lett. b)]: fattori ostativi all'accoglimento della rogatoria, quelli ora indicati, che non solo non paiono sotto alcun profilo evocabili nel caso di specie, ma nemmeno sono stati oggetto di un eventuale contraddittorio all'interno di uno scambio di note fra le Parti interessate. A tale riguardo, poi, va richiamata la disposizione di cui all'art. 19 della su citata Convenzione europea, la quale stabilisce che "ogni rifiuto di assistenza dovrà essere motivato". Ciò posto, deve rilevarsi come nel caso di specie non risultino in alcun modo evincibili dagli atti neanche dalla su citata, estremamente sintetica, nota informativa del 10 giugno 2010 - le ragioni della mancata collaborazione giudiziaria, l'identità dell'Autorità giudiziaria estera che ha deciso di non dare seguito alla richiesta di assistenza e il tipo di atto con il quale tale volontà negativa si è formalmente manifestata, avuto altresì riguardo al fatto che l'oggetto della rogatoria era stato formulato dalle Autorità italiane in termini più ampi rispetto al tenore della risposta poi comunicata.
6.4. A fronte di tale carenza probatoria su aspetti decisivi nella ricostruzione dell'intera vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, i Giudici di merito hanno illogicamente escluso qualsiasi possibilità di raffronto fra i dati emergenti dal complesso delle dichiarazioni rese dai collaboratori e quelli, obiettivamente rilevanti e con essi potenzialmente confliggenti, acquisiti a seguito delle indicazioni ottenute grazie alla scoperta delle Autorità di Polizia montenegrine. In tal modo, essi hanno ritenuto di assegnare valenza solo indicativa al dato, proveniente da una valutazione della Polizia montenegrina e non dall'esame di 26 Mi un medico legale né da accertamenti tecnico-scientifici, secondo cui il sotterramento del cadavere poteva risalire a circa 5/6 anni prima del suo rinvenimento, e lo hanno ritenuto, di conseguenza, insufficiente ad escluderne la riconducibilità al corpo del OL, contraddittoriamente basando le loro diverse conclusioni, sia in merito all'avvenuta consumazione dell'omicidio nel mese di gennaio del 2000, sia riguardo alle cause e alle modalità di realizzazione dell'evento, non sulle solide fondamenta di un sostegno probatorio scientificamente argomentato e riscontrato, ma sulle sole inferenze tratte dalla combinata lettura delle dichiarazioni rese, sia pure in tempi assai ravvicinati rispetto a quella data, dal IO e da altri collaboratori di giustizia. Sulla tenuta logica del complessivo apprezzamento di merito della regiudicanda non può dirsi raggiunta, tuttavia, alcuna certezza nella prospettiva del necessario vaglio delibativo in ordine alla coerenza e al grado di completezza dei risultati probatori che i Giudici di merito hanno ritenuto di estrarre dalla prospettata ricostruzione dei fatti, poiché tutti i dati indiziari, peraltro non univoci, emergenti dalle dichiarazioni dei vari collaboratori si pongono decisamente in contrasto con le esigue risultanze obiettive attestate nella scarna relazione informativa messa a disposizione delle Autorità italiane, circa il ritrovamento di un cadavere nel territorio montenegrino, dalle locali Autorità di Polizia (le quali non solo non hanno effettuato l'esame autoptico e quello del DNA, ma non sembrano aver provveduto neanche alla restituzione della salma che si suppone essere quella del OL, il quale tuttavia sarebbe scomparso, secondo quelle dichiarazioni, circa nove anni prima). Le dichiarazioni rese dai collaboratori, infatti, convergono sull'evento-morte in sè, ma divergono sulla data del fatto (che alla stregua degli elementi offerti dall'Autorità di Polizia montenegrina potrebbe invece risalire ad un epoca temporalmente collocabile fra l'ottobre del 2003 e il mese di l'ottobre dell'anno successivo), sulle sue modalità di realizzazione e sui mezzi usati (là dove quelle dichiarazioni fanno riferimento, in particolare, alla circostanza relativa al fatto che nell'occasione sarebbero stati inferti colpi di piccone, mentre le Autorità straniere parlano di colpi di arma da fuoco, ovvero al fatto che il corpo sarebbe stato denudato e sotterrato, quando invece il cadavere rinvenuto si presentava con indumenti al cui interno sono stati reperiti alcuni documenti del OL). Non vengono chiariti con certezza, inoltre, i profili problematici, pur dalle difese prospettati, in merito alla ricostruzione della sicura identità di tutti i partecipanti all'omicidio (vi avrebbe contribuito, infatti, una terza persona, oltre all'CO ed al NI, il cui nominativo, tale "EO" di San Pietro Vernotico, non è mai stato identificato, benchè vi faccia riferimento il IO), né quelle dichiarazioni convincenti sulla precisaappaiono pienamente 27 89 individuazione del movente (i cui tratti identificativi si presentano in forme mutevoli a seconda delle varie dichiarazioni) e dei rapporti intercorsi fra i possibili mandanti nella fase antecedente la materiale realizzazione dell'azione omicidiaria, sulla compatibilità fra il luogo di verificazione dell'evento (indicato dal IO nelle immediate vicinanze a sinistra di un ponte-galleria non percorribile se non a piedi, "nei cui dintorni vi è acqua e fango") e quello di rinvenimento del cadavere (dalle Autorità di Polizia estere individuato "in una proprietà privata"), oltre che sul ruolo che nella vicenda avrebbe concretamente assunto il IN (agendo quale reale determinatore o istigatore dell'evento a causa di un furto della propria autovettura da parte del OL, ovvero quale persona interessata solo alla sua "punizione", pur in forma esemplare).
7. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone conclusivamente, nei confronti di IN MA, CO AN, NI EL e IO MM EL, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le lacune ed eliminare i vizi rilevati, uniformandosi ai principii di diritto stabiliti da questa Suprema Corte, logicamente assorbiti dovendosi ritenere, allo stato, gli ulteriori profili di doglianza delineati nei rispettivi ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 6) nei confronti di IN MA, CO AN, NI EL e, per l'effetto estensivo, di IO, MM EL e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della assise d Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di AR NC LE, LL ON DI, IN NC (classe 1959), IN NC (classe 1979), TO RE e ST EL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente IO Conti Gaetano De Amicis Bruk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R UP Piera Esposito E N O