Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 2019 |
Commentari • +500
- 1. codice rosso ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 17 aprile 2025
Diritto all'immagine: definizione e inquadramento sistematico Il diritto all'immagine costituisce uno dei pilastri dei diritti della personalità. Esso di configura come il potere del soggetto di decidere se e quando i propri tratti somatici possano essere esposti, pubblicati o diffusi. Nell'attuale contesto sociale, dominato da una digitalizzazione pervasiva, questo diritto ha assunto un'importanza sempre più rilevante. Non si tratta più soltanto una difesa della “forma fisica”, ma di una vera e propria proiezione dell'identità personale. Giuridicamente, esso rappresenta l'interesse dell'individuo a che il proprio ritratto non venga divulgato fuori dai casi consentiti dalla legge, …
Leggi di più… - 2. Maltrattamenti in famiglia e violenza privata: concorso o assorbimento?Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
1. Premessa La tematica dei maltrattamenti in famiglia ha, negli ultimi anni, sempre di più interessato la casistica dei Tribunali e conseguentemente della giurisprudenza di legittimità, oltreché l'opinione pubblica. I casi portati all'attenzione dell'organo giudicante rappresentano solamente una parte di quelli che accadono nella quotidianità e che generano un sommerso di difficile individuazione. Consapevole di tale fenomeno anche il legislatore italiano ha posto in essere – come molto spesso accade non tanto per presa di coscienza, ma sulla scia di alcuni casi mediatici – delle riforme ad un codice che tendeva a non occuparsi delle questioni familiari. Per sua stessa struttura …
Leggi di più… - 3. F. Menditto | Ancora sul braccialetto elettronico e sull’art. 7 d.l. n. 178/2024https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. codice penale ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 17 luglio 2025
- 5. La violazione di domicilioRedazione · https://ildiritto.it/ · 27 febbraio 2025
Indice dei contenuti Toggle Definizione e natura giuridica La grazia è un provvedimento di clemenza individuale disciplinato dall'art. 87, comma undicesimo, della Costituzione. La norma attribuisce al Presidente della Repubblica, tramite la concessione della grazia di: estinguere, in tutto o in parte, la pena principale irrogata con sentenza di condanna passata in giudicato; commutare la stessa in una pena di specie diversa prevista dall'ordinamento. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione a termine, o dalla conversione della reclusione in pena pecuniaria. Effetti della grazia del Presidente della Repubblica Sul piano degli effetti, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/2022, n. 37503Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da GU VA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vito Di Nicola; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 37503 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con ordinanza del 14 maggio 2021, il beneficio …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/09/2021, n. 17156Provvedimento: 1 7 1 5 6 -22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 14 Giorgio Fidelbo CC - 30/09/2021 Maria Vessichelli R.G.N. 6769/2021 Anna Petruzzellis GE RD -Relatore - Giovanna Verga Elisabetta Rosi Salvatore Dovere ND Pellegrino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente GE RD; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che …Leggi di più...
- procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona·
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6667Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente SENTENZA (redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 20946 R.G.A.C. dell'anno 2020 ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente TRA (C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Carla Castelli e Fabio Maria Ferrari, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Municipale in Palazzo San Giacomo Piazza Pt_1 Municipio; …Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6248Provvedimento: Pubblicato il 07/04/2026 N. 06248/2026 REG.PROV.COLL. N. 11034/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11034 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto del Ministero …Leggi di più...
- art. 6 legge 91/1992·
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- 5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9929Provvedimento: 09929-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge Composta da IM IC TT RN SA TA IC TA Di IO TE CI ha pronunciato la seguente -Presidente- Sent. n. sez. 149/2026 UP - 26/01/2026 - Relatore - R.G.N. 32176/2025 SENTENZA sul ricorso proposto da: SP SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il …Leggi di più...
- sospensione condizionale pena·
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Versioni del testo
- Art. 1. Obbligo di riferire la notizia del reato 1. All' articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale , dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , ».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 347 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.». - Art. 2. Assunzione di informazioni 1. Dopo il comma 1-bis dell' articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 362 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'.
In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.
1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.». - Art. 3. Atti diretti e atti delegati 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 357».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 370 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 357.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.».