Legge 19 luglio 2019, n. 69

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  • 1Violenza domestica, come tutelarsi? Cosa prevede la legge italiana
    Alessio · https://www.studiolegalerisarcimentodanni.it/blog/ · 16 agosto 2024

    La violenza domestica è un grave reato che mina la dignità e l'integrità delle persone. In Italia, la normativa (grazie anche al Codice Rosso) offre una serie di strumenti giuridici per tutelare le vittime e perseguire i responsabili. In questo articolo vedremo quali sono le modalità per sporgere denuncia, i reati perseguibili e le pene previste. Gli strumenti a disposizione dell'autorità giudiziaria per allontanare il violento e proteggere la vittima. Le azioni risarcitorie e le misure di protezione che possono essere richieste in sede civile. Vediamo come le vittime di violenza possono esercitare i propri diritti e uscire da una situazione di pericolo. Cos'è la violenza domestica La …

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  • 2Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2021
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3Cosa fare in caso di stalking?
    Avv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 29 luglio 2025

    Il reato di stalking, o meglio di atti persecutori, è particolarmente diffuso in questo periodo storico ma le vittime sono realmente a conoscenza di tutte le facoltà di cui possono avvalersi e di tutte le cautele di cui possono beneficiare per potersi sentire maggiormente protette? L'ordinamento ha, infatti, messo a loro disposizione numerosi strumenti di tutela. Scopriamo, quindi, insieme cosa fare in caso di stalking. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo cercherò di fornire quante più informazioni possibili su cosa fare in caso di stalking …

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  • 4Minori: maltrattamenti in famiglia e configurabilità della violenza assistita
    Adriana Arcari · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 5Osservatorio sulla violenza contro le donne 1/2021
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/2022, n. 37503
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da GU VA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vito Di Nicola; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 37503 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con ordinanza del 14 maggio 2021, il beneficio …
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    • ragioni·
    • legittimità·
    • esclusione·
    • condanna generica al risarcimento dei danni·
    • conseguenze·
    • subordinazione della sospensione condizionale allo stesso·
    • omissione·
    • sussistenza·
    • pena·
    • sospensione condizionale

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/09/2021, n. 17156
    Provvedimento: 1 7 1 5 6 -22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 14 Giorgio Fidelbo CC - 30/09/2021 Maria Vessichelli R.G.N. 6769/2021 Anna Petruzzellis GE RD -Relatore - Giovanna Verga Elisabetta Rosi Salvatore Dovere ND Pellegrino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente GE RD; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che …
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    • procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona·
    • istanza di revoca o di sostituzione – decesso della persona offesa in conseguenza del reato·
    • istanza di revoca o di sostituzione – obbligo di notifica alla persona offesa – presupposti·
    • estinzione·
    • personali·
    • misure cautelari

  • 3Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2024, n. 3948
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 7685 del R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, riservata in decisione all'udienza del 25.06.2024, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche e vertente TRA (c.f: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Pontieri, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce dell'atto di …
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    • art. 892 c.c.·
    • riassunzione causa·
    • domanda riconvenzionale·
    • distanza legale alberi·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • estirpazione alberi·
    • incompetenza per materia·
    • art. 2043 c.c.·
    • compensazione spese di giudizio

  • 4Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1522
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3232 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “proprietà”, riservata in decisione all'udienza del 22.01.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente TRA (c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Benedetto Maria C.F._2 Iannitti ed elettivamente domiciliati in PI ES (CE), alla P.zza Roma, n. 31 …
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    • art. 1158 c.c.·
    • usucapione·
    • art. 2697 c.c.·
    • probatio diabolica·
    • art. 132 c.p.c.·
    • risarcimento danni·
    • compensazione spese di lite·
    • onere della prova·
    • art. 118 disp. att. c.p.c.·
    • azione di rivendicazione

  • 5TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 04/12/2024, n. 890
    Provvedimento: Pubblicato il 04/12/2024 N. 00890/2024 REG.PROV.COLL. N. 00858/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM OM (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 858 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Puddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • violenza domestica·
    • pericolosità sociale·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
    • tutela rafforzata soggiornanti·
    • revoca permesso di soggiorno·
    • art. 9 d.lgs. n. 286/1998·
    • giudizio discrezionale amministrativo·
    • difetto di motivazione
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Versioni del testo

  • Art. 1. Obbligo di riferire la notizia del reato 1. All' articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale , dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , ».
    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell' art. 347 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
    2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
    2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
    3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
    4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».
  • Art. 2. Assunzione di informazioni 1. Dopo il comma 1-bis dell' articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
    «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
    Note all'art. 2:

    - Si riporta il testo dell' art. 362 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
    Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
    1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'.
    In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.
    1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.».
  • Art. 3. Atti diretti e atti delegati 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 357».
    Note all'art. 3:

    - Si riporta il testo dell' art. 370 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore.
    2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
    2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 357.
    3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
    4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.».