Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 2
Integra il delitto di riciclaggio la sostituzione, con denaro, di documenti fiscali- nella specie, fatture - provenienti dal delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000.
La riforma "in peius" della sentenza assolutoria di primo grado richiede, in base all'art. 6 CEDU - così come conformemente interpretato dalla Corte Edu - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando il giudice di appello intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ma non quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali, tali dovendo ritenersi anche le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. (Nella specie, il diverso apprezzamento concerneva l'uso ed il significato di espressioni criptiche e/o fuori contesto, contenute in intercettazioni telefoniche).
Commentari • 2
- 1. I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventualeDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 febbraio 2024
- 2. Nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato, la Corte di Appello è tenuta, ai sensi dell’art. 6 CEDU,…Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2013, n. 29452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29452 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 17/05/2013
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI VA - Consigliere - N. 1334
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI TO - Consigliere - N. 43636/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC AN, PA AN, VE AR, NO IU, DÀ AN e IB ET;
avverso la sentenza 17.2.12 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. AN Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori - Avv. Gian Piero Biancolella e Avv. Massimo Krogh per la IB, Avv. D'Ascola Vincenzo Nico e Avv. VA Aricò per il RC, Avv. Claudio Zadra per il DÀ, Avv. CO Rossi Galante per il PA, Avv. Anselmo Torchia e Avv. VA Sisto Vecchio per il VE, Avv. Carlo Luppino per il NO, che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.5.10 il Tribunale di Milano condannava a pene varie AN RC, AN PA e AR VE per il delitto p. e p. D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (capo 1 della rubrica) e il PA anche per violazioni fiscali relative a fatture inesistenti (capo 7), nonché IU NO solo per utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, mentre assolveva ET IB e AN DÀ dai reati loro ascritti (art. 648 bis c.p. la IB;
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 il DÀ).
Con sentenza 17.2.12 la Corte d'Appello di Milano condannava il DÀ per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 2) e la IB per il delitto di riciclaggio (capo 4), con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 per il DÀ. Confermava nel resto le statuizioni di prime cure.
Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti dai giudici del merito:
insieme con altre 14 persone (salvatore IT, MO AS, AN MA, PA SC e PA AN, RM OT, VA FA, IN MI, IU D'ST, IO AT, SC ZI, ivano mondini, NE UT e CO ES,
separatamente giudicate con rito abbreviato e condannate in via definitiva), AN RC, AN PA e VE AR avevano fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Milano e in altre località della Lombardia, in Liguria, in Calabria, in Svizzera, in Brasile, in Argentina e in Bolivia. L'associazione era caratterizzata da una fitta rete di rapporti e dall'articolazione internazionale del gruppo, che si approvvigionava direttamente da trafficanti operanti in alcuni paesi dell'America latina e disponeva di notevoli mezzi finanziari e proprie basi logistiche (il ristorante di PA AN, lo studio di ivano mondini e gli uffici messi a disposizione dal PA e dal RC); in tale associazione vi era una ripartizione di ruoli e una struttura gerarchica. Il sodalizio criminale aveva dimostrato una forte capacità di reazione all'azione di contrasto degli inquirenti e aveva come propri punti di riferimento le strutture societarie "parallele" dell'Ortomercato di Milano facenti capo al PA (e di cui si era ingerito il IT, già condannato in passato per traffici di droga, pur privo di specifica esperienza nel settore). A riguardo erano emerse, a seguito di apposita consulenza tecnica, anomalie contabili nella gestione delle varie società, caratterizzate da ingiustificati prelievi di contante per grossi importi - tra l'altro nel periodo in cui era in corso l'importazione di un ingente quantitativo (206 kg,) di cocaina (con principio attivo pari all'81%) - e da un movimento di false fatturazioni per imponibili complessivamente assai elevati.
In altre parole, concludevano i giudici del merito, per gestire le enormi liquidità riferibili al traffico di droga il IT aveva strumentalizzato organismi societari apparentemente leciti. Significativa dell'appartenenza al parallelo sodalizio criminale era non solo l'adesione al programma associativo con compiti direttamente operativi nella gestione dei traffici illeciti, ma anche i ruoli assunti dagli altri imputati del reato associativo nelle strutture dell'Ortomercato, con la consapevolezza della strumentalizzazione delle attività societarie agli specifici interessi criminali del IT e degli altri sodali.
Contro la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti, ricorrevano tramite i rispettivi difensori il RC, il PA, il VE, il DÀ e la IB e, personalmente, il NO. Il RC lamentava:
1) erronea affermazione della sua responsabilità per il reato associativo in base alle cointeressenze societarie ed economiche con SC PA, nonostante che non fosse emersa prova alcuna che riguardassero il traffico di stupefacenti anziché una lecita attività imprenditoriale e che non risultasse prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'attività di spaccio svolta dallo PA e della volontà di cooperarvi, a tal fine non potendo bastare i meri rapporti di amicizia fra i due;
inoltre, l'impugnata sentenza aveva ignorato elementi a discarico del ricorrente (atteso che nessuno dei coimputati lo avevano indicato come correo) e aveva taciuto sull'illogicità dell'ipotesi accusatoria che, pur ritenendo che il RC fornisse un permanente contributo all'attività dell'associazione criminale, aveva però richiamato un solo episodio di importazione di sostanze stupefacenti (relativo al sequestro del 23.1.07);
2) mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza. Il VE denunciava (nel ricorso a firma dell'avv. VA Vecchio) che:
3) la motivazione della Corte territoriale aveva sostanzialmente eluso l'obbligo di motivazione rispetto alle censure svolte nell'atto d'appello, in cui si era negato che il VE fosse uomo di fiducia del IT e che fossero illecite le attività del Consorzio Europa 2004; ne' la sentenza aveva spiegato perché il ricorrente fosse un imprenditore impegnato a prestare la propria attività per finanziare il gruppo criminale o perché fosse sospetta la cessione dei contratti dal Nuovo Co.Se.Li. al Consorzio Europa 2004; la gravata pronuncia non aveva indicato quale fosse la prova del ripianamento della posizione debitoria del PA tramite contributi illeciti provenienti dal IT, transitati attraverso il VE;
ne' risultava in che modo il ricorrente avesse giovato all'illecito arricchimento dell'associazione per delinquere, così come non vi era prova di flussi finanziari anomali a favore del Consorzio Europa 2004. Il VE lamentava ancora (nel ricorso a firma dell'avv. Luca Tarabbia) che:
4) la scarna motivazione della Corte territoriale, nel fare propria quella del Tribunale, non aveva chiarito da cosa risultasse la consapevolezza e la volontà del ricorrente di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma si era limitato a una serie di congetture sprovviste di riscontro oggettivo, tale non potendosi considerare l'apodittica affermazione della qualità del ricorrente come uomo di fiducia del IT (sol perché il primo sapeva dei precedenti penali del secondo) o la presenza del VE tra gli imputati del reato p. e p. ex art.416 bis c.p., nel procedimento cd. "EL", i cui atti,
acquisiti al presente processo, dimostravano invece l'estraneità del ricorrente alle attività del IT (v. deposizione del capitano Gabriele Mambor, che aveva svolto le indagini in quel procedimento), tanto che la posizione del VE era stata archiviata (su ciò il ricorrente insiste anche nei motivi aggiunti depositati il 30.4.13); e ancora, l'impugnata sentenza aveva omesso di valutare le censure relative alla costituzione del Consorzio Europa 2004, al ruolo del IT e a quello degli imprenditori che avevano agito a favore del IT stesso, anche perché costui era in grado di gestire propri interessi direttamente dalla Calabria;
ne era vero che il ricorrente non avesse competenze specifiche nell'attività dei consorzi (vedi testi EC e UZ e i documenti che dimostravano come da trent'anni il VE lavorasse nel settore); i giudici del merito avevano presunto, ma senza concreti riscontri, che il VE fosse uomo di fiducia del IT, che questi fosse tornato a Milano grazie al PA, che il VE e il IT non avessero esperienza nell'attività dei consorzi e che il IT, avendo ingenti disponibilità finanziarie grazie al traffico di sostanze stupefacenti, avesse ripianato i debiti del PA (del che non vi era alcuna traccia documentale); inoltre, non era vero (alla stregua di quanto affermato dal consulente dr. EL) che le fatture false o per operazioni inesistenti costituissero una struttura di costi destinata a risalire fino ai consorzi determinandone in tal modo i bilanci;
ancora l'impugnata sentenza aveva trascurato altre risultanze processuali che smentivano l'ipotesi accusatoria e che erano state segnalate nei motivi di appello;
5) del pari carente era la motivazione circa l'applicazione delle attenuanti generiche senza criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, a tal fine non bastando l'assunto secondo cui il VE avrebbe commesso il reato pur non essendo mosso da difficoltà economiche e non avendo l'impugnata sentenza valutato rincensuratezza del ricorrente, doglianza che questi coltivava anche con i motivi aggiunti.
Il PA deduceva che;
6) la Corte territoriale aveva dato di ogni elemento emerso nel dibattimento una lettura colpevolista anche quando ne sarebbe stata possibile una di segno opposto, facendosi influenzare dalla sentenza, passata in giudicato, con cui il GUP di Milano aveva condannato altri coimputati per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 omettendo un autonomo e nuovo accertamento circa l'esistenza dell'associazione per delinquere oggetto di contestazione, come se la sentenza resa in altro procedimento avesse efficacia di giudicato penale in quello presente;
nello specifico della posizione del PA, non era emersa alcuna prova diretta di una sua partecipazione alla presunta associazione criminale, mentre erano stati smentiti gli elementi portati a suo carico dalla pubblica accusa, come il supposto debito iniziale che avrebbe spinto il PA a stringere legami con il VE e il IT, la notorietà del carattere criminale di quest'ultimo, l'utilizzo di denaro contante, il trasferimento di uffici del Nuovo Co.Se.Li., la presunta commistione di utili leciti e illeciti per le cooperative:
si trattava di elementi rispetto ai quali la difesa aveva fornito una spiegazione in chiave alternativa a quella accusatoria, senza però che a tale riguardo la Corte territoriale rispondesse alle obiezioni sollevate dalla difesa, soprattutto in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, a tal fine non bastando la circostanza che realmente il PA, nel corso della propria attività imprenditoriale, avesse utilizzato anche fatture false per giochi contabili non trasparenti;
inoltre non era dimostrato che egli fosse consapevole dell'attività delinquenziale svolta parallelamente dal IT, ben potendo il PA essere all'oscuro di tutto ciò ed essere stato usato come schermo dietro il quale agiva indisturbata un'associazione per delinquere;
il cuore della tesi accusatoria consisteva nella circostanza della confusione di utili leciti e utili illeciti, ma ciò era smentito dal fatto che - alla stregua delle stesse conclusioni dei consulenti contabili della Procura - non era vero che il PA avesse debiti milionari poi ripianati dal IT;
in altre parole, se il fondamento dell'esistenza del dolo da parte del ricorrente era nell'analisi dei flussi finanziari, ciò era stato smentito dal fatto che i debiti iniziali del PA erano stati ridimensionati dagli stessi consulenti del PM in poche centinaia di migliaia di Euro e che lo stesso ricorrente aveva provveduto a pagare, come dimostrato dalla difesa;
per quanto riguardava, poi, i flussi di denaro in entrata nel Consorzio, non vi era prova della loro illiceità, ne' poteva dirsi che l'ingresso del IT avesse portato con sè un giro di nuovi clienti importanti, essendosi invece dimostrato che i clienti di rilievo erano già presenti nel periodo precedente all'arrivo del IT;
7) in subordine, l'impugnata sentenza aveva omesso di accertare l'esistenza dell'affectio societatis e del pactum sceleris, nonché di valutare la possibilità che il PA rivestisse il ruolo di mero concorrente esterno o che il suo fosse stato un concorso anomalo, non essendo emersa prova che avesse condiviso la pianificazione e/o la preparazione dell'attività delittuosa;
ne' vi era prova di una consapevolezza del ricorrente circa i singoli progetti delittuosi attuati dall'associazione criminale, al punto che l'eventuale concorso esterno del PA sarebbe stato veicolato non mediante l'art. 110 c.p., ma attraverso l'art. 116 c.p., nel senso che, al più, il PA avrebbe potuto avere la consapevolezza e la volontà di aiutare un gruppo criminale organizzato, ma senza alcun profilo del dolo proprio del narcotrafficante;
a questo punto, dovendosi approfondire la tematica del concorso anomalo, si sarebbe dovuta dimostrare la reale possibilità che il ricorrente immaginasse che l'importazione di sostanze stupefacenti facesse parte del panorama delle attività illecite cui era dedita l'associazione;
8) quanto alla contestazione di cui al capo 7 della rubrica, relativa alle fatture inesistenti, il PA ne aveva confessato l'utilizzo, ma non l'emissione, che non poteva dirsi provata neppure dai files (presenti in due pen drive) relativi a modelli di fatture intestate a società per le quali non erano realmente state svolte operazioni in grado di giustificare alcun pagamento: ad avviso del ricorrente si trattava di mero insufficiente elemento indiziario, inidoneo anche ad integrare il tentativo punibile ex art. 56 c.p.; l'impugnata sentenza era censurabile anche per aver confermato le statuizione civili, non comprendendosi quale sarebbe stato il danno subito dalle parti civili costituite: a tale proposito non poteva certo bastare la risonanza mediatica del fatto che l'associazione per delinquere sarebbe stata solita frequentare gli uffici del Consorzio Nuovo Co.Se.Li. ubicati presso l'Ortomercato, ne' il fatto che la vulgata giornalistica avesse associato la SOGEMI al processo in corso;
ancora più illogica e priva di sostegno giuridico era la decisione di riconoscere analogo risarcimento anche a TO OL, presidente della SOGEMI, entrato in carica appena prima della deflagrazione giudiziaria del caso, così da non poter in nessun modo veder offeso il proprio decoro dall'eco mediatica derivante dalla vicenda;
comunque, si sarebbe trattato di danni meramente indiretti, non avendo il PA responsabilità alcuna della denigratoria campagna di stampa. Il NO lamentava che:
9) contrariamente a quanto statuito dall'impugnata sentenza, non vi era prova del dolo specifico del reato ascrittogli, ossia del fatto che il NO avesse specifica consapevolezza della falsità delle fatture, del loro inserimento nella contabilità aziendale e della loro finalizzazione a scopo di evasione fiscale;
anzi, alcuni testimoni avevano escluso che fosse al corrente della contabilità;
nè in contrario poteva valere l'aver firmato assegni in bianco o l'aver ricevuto indicazioni circa le risposte da dare agli inquirenti circa il fatto di essere formale amministratore delle società; ne' il dolo specifico proprio del reato poteva essere sostituito da un generico riferimento alla posizione di garanzia assunta dal NO in virtù della mera carica formale ricoperta;
ne' la responsabilità del NO poteva fondarsi, dal punto di vista causale, in base all'art. 40 cpv. c.p., applicabile soltanto ai reati con evento naturalistico;
10) erroneamente erano state negate le attenuanti genetiche malgrado l'incensuratezza del ricorrente e il fatto che egli svolgesse stabile attività lavorativa in un normale contesto socio-ambientale, come assistente tecnico in ambito scolastico.
Il DÀ denunciava;
11) vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva valutato a carico del ricorrente un assegno che, lungi dal riguardare cessioni di stupefacenti (del cui passaggio non vi era prova), concerneva - invece - la vendita di prodotti tipici calabresi fatta al DÀ dal OT (altro coimputato condannato in via definitiva per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990), art. 73;
in tal modo la sentenza d'appello aveva riformato, in base ad un'ipotesi alternativa e non maggiormente persuasiva, quella assolutoria emessa in prime cure, il tutto secondo elementi congiunturali tratti da intercettazioni telefoniche;
ne' era vero che nei colloqui intercettati il DÀ, il OT e lo PA avessero adoperato un linguaggio criptico;
inoltre i viaggi effettuati dal ricorrente a Milano erano giustificati dal fatto che vi risiedeva la sua ragazza, ES GA;
12) a riprova dei reali rapporti commerciali tra il OT e il DÀ aventi ad oggetto prodotti gastronomici calabresi - e non sostanze stupefacenti - doveva considerarsi una telefonata in cui si parlava di vendita di salumi: non a caso l'assegno di Euro 1050,00 risultava firmato da tale SA, titolare di un negozio di gastronomia a Lainate;
ed ancora, apoditticamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che nelle conversazioni in cui si parlava di "pesce" si intendesse, invece, fare riferimento a sostanza stupefacente;
13) analogamente, in maniera illogica, i giudici d'appello avevano ritenuto che in alcune conversazioni telefoniche in cui si parlava di "mangiare due pesci", di "prendere un caffè insieme", oppure di un "agnello", ci si riferisse, invece, a sostanze stupefacenti;
in realtà, in nessuna telefonata intercorsa tra lo PA e il DÀ si era mai parlato di agnelli e il riferimento al pesce si giustificava per il fatto che all'epoca dei fatti il ricorrente viveva in Liguria, tra Lavagna e Chiavari, note località di mare;
14) in violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo l'impugnata sentenza aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, riformando l'assoluzione emessa dal Tribunale, senza rinnovare le prove dichiarative acquisite in primo grado;
15) erroneamente l'impugnata sentenza aveva valutato contro il DÀ la sentenza di condanna già emessa carico dello PA e del OT, senza sottoporre ad adeguato vaglio la condivisibilità del dictum dell'altro giudice.
La IB lamentava che:
16) la Corte territoriale aveva riformato l'assoluzione emessa in primo grado senza confutare in modo specifico le contrarie argomentazioni del Tribunale;
17) in particolare, l'impugnata sentenza aveva immotivatamente asserito che il riciclaggio dei proventi di reato fiscale si sarebbe concretato in sempre crescenti quantità di prelievi in contanti per operazioni che venivano registrate sul conto corrente come pagamento di fatture, indicazione che corrispondeva solo alla causale indicata dal cliente negli ordini di bonifico che egli disponeva, non certo addebitabili alla funzionaria di banca, vale dire alla ricorrente;
18) i reati considerati come presupposto di quello di riciclaggio erano stati individuati nell'emissione e nell'utilizzo di fatture false o per operazioni inesistenti, ma di ciò la sentenza impugnata non aveva fornito prova;
inoltre, il quadro degli asseriti reati presupposti offriva un panorama di utilizzi di fatture straordinariamente modesto rispetto all'entità dei prelievi, di guisa che era del tutto arbitrario ritenere, come aveva fatto la Corte territoriale, l'esistenza di relazioni di funzionalità dei primi rispetto ai secondi;
19) l'impugnata sentenza aveva escluso la buona fede della ricorrente in base ad asserite irregolarità addebitatele dalla relazione ispettiva della banca presso cui lavorava, nonostante che le società del gruppo facente capo ad AN PA meritassero sicuramente gli affidamenti concessi, il che escludeva che la IB potesse essere consapevole dei reati fiscali del cliente affidato, censura che la ricorrente coltivava anche nei motivi aggiunti;
20) l'impugnata sentenza risultava altresì viziata nella motivazione in ordine all'asserita anomalia degli ingenti prelievi di contanti, nonostante che essi potessero spiegarsi con il pagamento di stipendi ai dipendenti, censura che veniva coltivata anche nei motivi aggiunti (con il dire che il pagamento in contanti degli stipendi dovuti agli operai non aveva destato alcun sospetto neppure negli altri dipendenti della banca);
21) altro vizio di motivazione riguardava l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, non risultando dimostrato perché mai la ricorrente dovesse rilevare quella frequenza di prelievi come significativa di un'operazione di riciclaggio;
22) contrariamente a quanto asserito dalla gravata pronuncia la IB non aveva mai apposto sugli assegni la propria sigla per autorizzare il cambio in contanti;
inoltre il teste Pezzali, direttore dell'agenzia di San Marco, aveva riferito che gli sconfinamenti autorizzati dalla IB rientravano nelle sue facoltà;
23) per definire irregolare od anomala la condotta della ricorrente si sarebbe dovuto stabilire quali fossero i comportamenti da lei dovuti e omessi, il che era mancato, così come era mancato un qualsiasi accertamento in ordine a eventuali profili di personale tornaconto economico che la ricorrente avrebbe ricavato dall'assente agevolazione dell'associazione criminale;
24) contraddittoriamente l'impugnata sentenza aveva qualificato il denaro in contanti sia come provento di reato sia come risultato della trasformazione del provento medesimo;
25) in violazione dell'art. 648 bis c.p. la Corte territoriale aveva ravvisato il riciclaggio di denaro proveniente da reati fiscali nonostante che nel caso di specie ne mancasse l'ineludibile rapporto di causalità diretta;
infatti, il reato di utilizzo di fatture inesistenti si consumava al momento della presentazione della dichiarazione mentre nell'ipotesi in esame la disponibilità di contante sussisteva ancor prima e indipendentemente dalla registrazione nelle scritture contabili e, quindi, noti conseguiva da tali successive scritturazioni, sicché il contante prelevato non poteva considerarsi provento del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
in conclusione non si poteva confondere il concetto di provenienza da reato con quello di mera pertinenza. Con motivi aggiunti la difesa del VE lamentava ulteriormente che la sentenza impugnata aveva eluso le argomentazioni difensive contenute nei motivi d'appello, con particolare riferimento al fatto che la posizione del ricorrente nel cd. procedimento EL era stata archiviata, che i rapporti con il IT erano squisitamente professionali, che le false fatturazioni erano funzionali soltanto a procacciare denaro contante per pagare "in nero" i soci lavoratori o per evadere le imposte, che non vi era prova d'un qualche apporto finanziario proveniente dal IT, così come non vi era prova che il VE fosse comunque consapevole di attività associative finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.
Il VE deduceva, ancora, che non vi era prova di pactum sceleris ne' di affectio societatis riguardo al delitto associativo, prova non desumibile dall'aprioristico postulato secondo il quale il VE sarebbe stato uomo di fiducia del IT. Con motivi aggiunti la IB insisteva nelle doglianze svolte nel proprio ricorso per cassazione, illustrandole ulteriormente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.- I motivi che precedono sub 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13), 14) e 16) - da trattarsi congiuntamente perché tutti concernenti la motivazione della ricostruzione dei fatti operata dall'impugnata sentenza - sono per certi aspetti infondati, per altri estranei al novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p. perché sostanzialmente si traducono in una differente lettura delle risultanze processuali che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto. Sì tratta di operazioni incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6 n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03). A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere;
tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15897 del 15 aprile 2009;
Cass. Sez. 6 n. 16532 del 13, 2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145). Ciò detto, si noti che nel caso di specie le suddette censure non isolano singole affermazioni intrinsecamente contraddittorie ne' l'uso di inesistenti massime di esperienza ne' violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep.
4.U.99; Cass. Sez. 1 n, 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98;
Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1 n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U, n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
In alcuni casi i ricorsi contestano in fatto l'accertamento descritto dall'impugnata sentenza, senza però denunciare travisamenti della prova, per altro non consentiti in presenza di una doppia pronuncia conforme come quella che ha ravvisato in primo e secondo grado la penale responsabilità del PA, del VE e del RC. Infatti, un eventuale travisamento della prova è pregiudizialmente inibito dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. 2 n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez. 2 n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. 2 n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre).
Quanto ad un ipotetico travisamento dei fatti, valga il preliminare rilievo della sua non deducibilità come vizio di motivazione. Nè con il ricorso per cassazione ci si può dolere dell'omessa risposta a taluni argomenti difensivi o della mancata menzione di alcune risultanze processuali: al contrario, nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutto quanto emerga dagli atti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, te ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, e pluribus, Cass. Sez. 4 n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4 n, 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Operate tali doverose premesse, è appena il caso di notare che non risponde al vero che i giudici di merito abbiano desunto l'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti dalle sole risultanze acquisite nel separato procedimento svoltosi a carico di altri coimputati (censura formulata nel ricorso del PA), atteso che ad esse si sono aggiunte quelle riportate in relazione alle singole posizioni degli odierni ricorrenti, che nel delinearne la collocazione nel sodalizio criminale ne integrano altresì i tratti salienti.
Nello specifico, è stato evidenziato che il PA e il IT (dopo che il secondo aveva ripianato la consistente esposizione debitoria del primo) hanno operato sostanzialmente come soci nelle società riconducibili al PA medesimo (che in dibattimento ha ammesso, secondo quel che si legge nell'impugnata sentenza, che il IT era il proprio socio occulto: lo stesso IT, in una conversazione intercettata, aveva definito il PA come proprio socio); anzi, l'odierno ricorrente addirittura rivendicava il diritto ad avere maggior peso nelle decisioni, a riprova della non configurabilità di quel suo disinteresse (ipotizzato dalla difesa) alla pianificazione dell'attività criminosa svolta dietro lo schermo delle società.
Alcune di esse producevano utili che però, nascosti al fisco mediante false fatturazioni od emissione di assegni circolari intestati a nominativi di lavoratori stranieri dipendenti e incassati da prestanome, venivano poi reimpiegati per costituire la provvista che andava ad alimentare il ben più redditizio traffico di stupefacenti.
Quanto all'avvenuto ripianamento, da parte del IT, dei debiti del PA, si tratta di fatto motivatamente accertato in sede di merito, su cui non è possibile tornare in questa sede. L'intensità del rapporto fra i due è stata altresì rimarcata dal fatto che il PA si premurò di far avere ugualmente lo stipendio al IT (che figurava formalmente come lavoratore dipendente) pur quando questi fu arrestato nell'autunno del 2005, conformemente alla logica - annota l'impugnata sentenza - che ispira i rapporti fra le organizzazioni criminali e i relativi adepti.
Inoltre, le movimentazioni bancarie delle società esaminate dalle consulenze EL e mainieri hanno segnalato (sempre secondo quel che si legge nella gravata pronuncia) una notevole produzione di fatture per operazioni inesistenti (i cui schemi erano pronti nelle pen-drive del PA e della sua collaboratrice IN MI) in società sostanzialmente inattive. Tali movimentazioni di denaro contante erano largamente superiori alla necessità (ipotizzata dalla difesa) di pagare gli stipendi al personale: si tratta di circostanze fattuali la cui significatività in chiave accusatoria è tutt'altro che illogica o contraddittoria.
A ciò si aggiunga, secondo quanto accertato dai giudici del merito anche in base ad intercettazioni telefoniche, la consapevolezza da parte del PA dell'esistenza di una doppia contabilità (la cui importanza veniva rimarcata dal IT) nelle società a lui riconducigli e, infine, la sua disponibilità a rimpiazzare il VE (altro affiliato) in un momento in cui questi era sotto indagine.
In breve, il quadro complessivo - delineato in sede di merito con motivazione scevra da vizi logici o giuridici - è quello di una cosciente e volontaria partecipazione dall'interno dell'associazione e mirante a realizzarne gli scopi, con concrete manifestazioni di solidarietà verso gli altri concorrenti e con esclusione di ogni congettura difensiva che vorrebbe il PA inconsapevole del sottostante traffico di stupefacenti, il che assorbe ogni ipotesi di mero concorso esterno o di cd. concorso anomalo ex art. 116 c.p.. Valgano analoghe considerazioni relativamente alla posizione del VE, soggetto in contatto con altri di notevole caratura criminale (anche della mafia siciliana) e uomo di fiducia del IT, inserito come amministratore di diritto (pur essendo sprovvisto di adeguate competenze specifiche) in quel Consorzio Europa 2004, ma di esso co-amministratore, di fatto, al pari del IT e del PA. Tale consorzio costituiva il vertice della piramide societaria strumentalizzata per gestire le enormi liquidità riferibili al traffico di droga e fisicamente collocato a stretto contatto con il PA.
Il VE aveva condiviso con il PA e il IT tutte le scelte operative e firmava anche disposizioni di pagamento giustificate in contabilità con imputazioni del tutto generiche e incomprensibili, denaro poi incassato dal coimputato FA VA.
Quanto, all'archiviazione della posizione del VE nel procedimento cd. "EL", si tratta di mero argomento difensivo inidoneo a dimostrare una qualche illogicità nell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, poiché l'archiviazione in un dato procedimento di per sè non implica la smentita delle prove emerse in un altro.
La Corte territoriale ha poi correttamente motivato anche la conferma della condanna del RC, che aveva messo a disposizione le proprie strutture societarie, con annesso appoggio logistico, per consentire allo PA di confondervi i proventi del traffico di stupefacenti e di ricavarne la necessaria provvista, il tutto nell'ambito di plurime operazioni concordate fra i due e in cambio di appoggi da parte dello PA medesimo per risolvere i problemi che il RC aveva con i propri creditori.
Ciò si svolgeva in un contesto che vedeva PA e RC in unione tanto intensa da indurre il primo a mettere in contatto il secondo con trafficanti che importavano cocaina dalla Bolivia, il che equivale a dire che non vi erano segreti fra loro (d'altronde, come riportato nell'impugnata sentenza, nel 2002 erano stati detenuti nella stessa cella in occasione di pregresse vicende giudiziarie). A fronte di ciò è logicamente irrilevante che prima di entrare in contatto con lo PA il RC svolgesse (anche) lecite attività economiche, così come lo è il fatto che sia stato menzionato un solo sequestro di sostanze stupefacenti (quello del 23.1.07), atteso che l'esistenza e la partecipazione all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è stata ricavata dalla pluralità di episodi di traffico di stupefacenti desunta dagli accertamenti svolti nel diverso procedimento (a carico di altri coimputati) e trasfusi nel presente.
Con i motivi che precedono sub 12), 13), 14) e 16) si lamenta il diverso e non persuasivo convincimento maturato nei giudici d'appello che, in contrario avviso rispetto alla sentenza di primo grado e in base ad un differente apprezzamento delle intercettazioni, hanno ritenuto il DÀ colpevole del reato p. e p. D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di cui al capo 2 dell'editto accusatorio.
Anche tali doglianze vanno disattese perché la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - da cui non si ravvisa ragione di discostarsi - statuisce che l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso di colloqui intercettati, anche quando esso sia criptico o cifrato, resta questione di mero fatto, sottratta al giudizio di legittimità se la valutazione compiuta dai Giudici del merito risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., ad es., Cass. Sez. 6 n. 17619 dell'8.1.2008, dep. 30.4.2008; Cass. Sez. 6 n. 15396 dell'11.12.2007, dep. 11.4.2008;
Cass. Sez. 6 n. 35680 del 10.6.2005, dep, 4.10.2005; Cass. Sez. 4 n. 117 del 28.10.2005, dep. 5.1.2006; Casse. Sez. 5 n. 3643 del 14.7.97, dep. 19.9.2007).
Nella vicenda in esame, la Corte milanese - con motivazione immune da vizi logici o giuridici e con specifica confutazione degli argomenti spesi nella pronuncia assolutoria - ha asserito che i rimandi a prodotti alimentari (salumi, pesce, caffè et similia) alludevano a traffici di stupefacenti non solo e non tanto per i ripetuti contatti con altri coimputati (SC PA e RM OT) già separatamente condannati in via definitiva per concorso nel reato di cui al capo 2 della rubrica, ma soprattutto perché i riferimenti ai generi alimentari erano fuori contesto, considerate altresì le particolari accortezze che accompagnavano gli incontri tra il DÀ e il OT, ingiustificate se davvero si fosse trattato di consegnare meri generi alimentari (estranei alle attività di quel SC PA per conto del quale il OT si incontrava con l'odierno ricorrente).
Anche la lettura delle intercettazioni in chiave agli esiti di servizi di appostamento da parte della p.g. dimostra - ad avviso della Corte territoriale - che nell'episodio cui sì riferisce il capo 2 della rubrica (risalente al 17.12.05) il DÀ aveva pagato al OT il corrispettivo di una pregressa consegna di sostanze stupefacenti.
Infine, correttamente l'impugnata sentenza ha escluso la necessità, per dimostrare la consumazione del reato p. e p. ex art. 73 cit. del sequestro di stupefacenti, in ciò attenendosi alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la prova a riguardo non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, potendo desumersi da altre risultanze probatorie come, ad esempio, intercettazioni telefoniche (cfr. Cass. Sez. 4 n. 48008 del 18. 11,09, dep. 16.12.09;
Cass. Sez. 4 n. 46299 del 28.10.05, dep. 20.12.05). 1.2.- Del pari infondati sono il motivo che precede sub 7) - formulato dalla difesa del PA - e quelli aggiunti proposti dalla difesa del VE in ordine all'asserita mancanza di prova dell'affectio societatis e del pactum sceleris.
Premesso che nel caso di specie si è in presenza di una doppia pronuncia di merito conforme sulla penale responsabilità del PA e del VE, sicché le motivazioni delle due pronunce vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1 n. 8868 del 26, 6.2000, dep. 8.8.2000, nonché numerosissime altre), si tenga presente che la affectio societatis e il pactum sceleris ben possono essere desunti - come hanno fatto i giudici di merito - dalla ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni all'interno dell'associazione per delinquere (cfr., ad es., Cass. Sez. 1 n. 5466 del 18.4.95, dep. 12.5.95). Costituisce, poi, mera quaestio facti - su cui la motivazione è stata completa, logica e scevra da contraddizioni, come tale insuscettibile di censura davanti a questa Corte Suprema - stabilire quando i rapporti di frequentazione assumano connotati tali da divenire indizianti di comuni interessi in affari penalmente illeciti.
Si rinvia, dunque, alle osservazioni sopra svolte in ordine alla correttezza della motivazione con cui l'impugnata sentenza ha confermato la penale responsabilità del PA e del VE come intranei all'associazione per delinquere per cui è processo. 1.3.- Del pari infondato è il motivo che precede sub 10), proposto dalla difesa del NO, nel quale si sostiene che l'essere costui solo formalmente amministratore delle società di cui era dominus effettivo il PA non sarebbe sufficiente a dimostrare il dolo specifico del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Se è vero che, secondo costante giurisprudenza di questa S.C., la responsabilità del mero prestanome nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dall'accettazione della carica, cui va aggiunta la dimostrazione effettiva e concreta del dolo, nondimeno deve rilevarsi che nel caso di specie l'impugnata sentenza non ha omesso tale accertamento, ritenendo positivamente provato (con motivazione immune da vizi) che il NO non si era limitato a firmare assegni in bianco, ma si era ingerito in concreto nell'amministrazione societaria cd. spicciola ed era stato istruito dal PA e dalla sua collaboratrice IN MI circa la versione difensiva da fornire negli interrogatori (del cui esito aveva poi puntualmente riferito).
Quanto all'efficacia causale della condotta del NO, è pur vero che quello di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è reato di mera condotta, tuttavia i rilievi svolti dall'impugnata sentenza evidenziano, a conferma del capo di imputazione, una condotta commissiva da parte del NO nel momento in cui egli non si limitava ad omettere di vigilare, ma concretamente firmava gli assegni nella consapevolezza che servivano a prelievi di contante a fronte di fatturazioni false.
Le ulteriori contrarie argomentazioni svolte in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento del merito, il che non è consentito in questa sede.
1.4.- Il motivo che precede sub 15) è infondato.
A partire dalle cd. sentenze "gemelle" nn. 348 e 349 del 2007 la Corte cost. ha statuito che nel sistema delle fonti del nostro ordinamento le disposizioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, hanno il rango di norme interposte (o, se si preferisce, di livello subcostituzionale) che, attraverso il meccanismo di adattamento previsto dall'art. 117 Cost., comma 1 diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle norme di diritto interno, di guisa che il giudice nazionale deve applicare queste ultime secondo un'interpretazione non solo costituzionalmente conforme, ma anche convenzionalmente orientata (si vedano, più di recente, anche Corte cost. n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost. n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost. n. 239 n. 311 en. 317 del 2009; Corte cost. n. 39 del 2008). Ma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del DÀ, l'art. 6 CEDU non condiziona indefettibilmente il potere del giudice d'appello di ribaltare una precedente pronuncia assolutoria alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado. In realtà, nella propria giurisprudenza la Corte di Strasburgo ha solo affermato che coloro i quali "hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità" e che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate" (sentenza 5.7.2011, Dan c. Moldavia;
in senso analogo v. anche 21.9.2010 Marcos Barrios c. Spagna;
27.11.2007, Popovici c. Moldavia;
).
Si tratta di una regola non assoluta e comunque riferita essenzialmente alla possibilità di sentire in prima persona i dichiaranti per valutarne l'attendibilità.
Dunque, il rispetto dell'art. 6 CEDU nei sensi innanzi puntualizzati non può prescindere (come sempre, d'altronde, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo) dalle caratteristiche specifiche del procedimento che si sta celebrando e dal caso concreto. Ed è innegabile che, proprio nel caso del DÀ, la rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado sarebbe stata ininfluente, atteso che la sua condanna si è basata su un diverso apprezzamento non di prove dichiarative, ma di prove documentali, tali essendo le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. Per di più, tale diverso apprezzamento ha riguardato non l'attendibilità di uno o più parlanti, ma l'uso e il significato di espressioni criptiche e/o fuori contesto.
E che appartengano al genus delle prove documentali anche le intercettazioni telefoniche (intese sia come incisioni vocali di conversazioni su supporto informatico o telematico sia come relativa trascrizione su supporto cartaceo) si evince non solo dal tradizionale riferimento al concetto di documento (individuato da significante, supporto materiale che lo riporta e significato), ma anche dalla giurisprudenza di questa S.C. che, ad esempio, ammette che il giudice (anche d'appello) proceda all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio, poiché non comporta l'uso di tecniche eccedenti la normalità quotidiana e non costituisce attività diretta alla formazione della prova (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2409 del 19.12.08, dep. 20.1.09; cfr., altresì, Cass. Sez. 6 n, 36701 del 16.7.08, dep. 24.9.08; Cass. Sez. 2 n. 22184 del 22.5.07, dep. 6.6.07). 1.5. - I motivi che precedono sub 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) - da esaminarsi congiuntamente perché tutti inerenti alla motivazione adottata dalla Corte territoriale nel condannare la IB in riforma della pronuncia assolutoria emessa in prime cure - sono infondati.
È pur vero che, con le sentenze n. 45276 del 30.10.2003, dep. 24.11.03, e n. 33748 del 12.7.05, dep. 20.9.95 (seguite da conforme giurisprudenza), le S.U. di questa S.C. hanno statuito che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Ma non risulta che la Corte milanese sia venuta meno a tale compito, avendo - anzi - esaminato e confutato puntualmente le ragioni dedotte dalla IB e accolte dalla pronuncia di primo grado. Si premetta che il Tribunale, pur manifestando talune perplessità circa l'esistenza dell'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio addebitato alla IB, nondimeno l'ha mandata assolta per mancanza di prova dell'elemento soggettivo, ossia per mancanza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro versato sui c/c e della volontà di ostacolarne l'identificazione. Al contrario, la Corte territoriale è giunta a difforme conclusione in base alle risultanze delle consulenze EL e mainieri e dell'ispezione interna dell'istituto bancario (UNICREDIT) alle cui dipendenze lavorava la ricorrente. In particolare, ha valorizzato i seguenti dati di fatto:
gli affidamenti a favore delle società riconducigli al PA erano stati autorizzati dalla IB oltre i limiti che le erano consentiti e ciò era avvenuto in base a domande sprovviste della necessaria documentazione (addirittura talvolta mancava la stessa domanda di affidamento, oppure i bilanci presentati erano del tutto inconsistenti o la loro presentazione tout court omessa);
un affidamento di ben 280.000 Euro ad una di tali società era stato concesso nonostante che il fatturato risultasse nullo e il patrimonio netto negativo;
la IB aveva consentito consistenti e anomali movimenti di contante sui predetti c/c senza procedere alle dovute segnalazioni antiriciclaggio, malgrado l'elevata entità delle somme;
in generale, tali affidamenti erano stati concessi a società di assoluta inconsistenza aziendale;
in un caso l'affidamento era stato concesso addirittura ad una società in liquidazione (che, in quanto tale, non poteva effettuare nuove operazioni per rientrare dalla conseguente esposizione debitoria presso la banca);
gli affidamenti erano concessi senza le dovute garanzie e, anzi, quelle poche esistenti venivano trasferite da un contratto a un altro delle società per plurimi finanziamenti, a tutto vantaggio del PA;
un altro finanziamento per complessivi 330.000 Euro era stato concesso alla società ANGELICA, che a sua volta l'aveva girato alla società SPAM, da poco costituita, che non produceva utili e il cui amministratore era tale MO PA (che si qualificava come mero operaio);
la IB era solita autorizzare il PA a prelievi di contanti anche oltre i limiti degli affidamenti;
la IB aveva consentito lo sconto di numerose fatture per operazioni inesistenti di cui si erano avvalse le società del PA, al quale aveva anticipato - sempre in contanti - somme cospicue destinate a finanziare il traffico di sostanze stupefacenti. L'assunto portante dell'assoluzione pronunciata in primo grado poggiava sul rilievo che l'assenza di garanzie per i plurimi finanziamenti concessi dalla IB era giustificabile perché le società capofila generavano comunque continui flussi di cassa ed erano accompagnate da fatture emesse nei confronti di società di primaria importanza;
inoltre, presso la banca erano state scontate solo le fatture per operazioni esistenti (e non anche per operazioni inesistenti) e non risultava prova di un lucro personale conseguito dalla funzionaria.
Ma le prime due affermazioni sono state motivatamente smentite in punto di fatto dai giudici d'appello, mentre la terza - ripresa anche nel motivo che precede sub 24) - è irrilevante ai fini del dolo, atteso che per ritenerlo provato non è necessaria la dimostrazione del vantaggio personale conseguito dal soggetto attivo del reato p. e p. ex art. 648 bis c.p.. Quanto ai delitti presupposti di quello di cui all'art. 648 bis c.p., nel caso di specie l'impugnata sentenza li ha ravvisati nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
si obietta in ricorso - v. motivi che precedono sub 18) e sub 19) - che le causali degli ordini di bonifico da parte del cliente non erano addebitabili alla funzionaria (cioè alla IB), che non vi sarebbe prova delle fatture per operazioni inesistenti e della loro finalizzazione al conseguimento di contante e che comunque gli utilizzi di tali fatture sarebbero stati modesti rispetto all'entità dei prelievi: ma va osservato che si tratta di argomenti difensivi motivatamente smentiti dalla Corte territoriale e il cui approfondimento supporrebbe un accesso diretto agli atti non consentito in sede di legittimità. Lo stesso dicasi per il motivo che precede sub 23). Per quello che precede sub 21), in cui si coltiva l'ipotesi che le ingenti somme in contanti ottenute dal PA potessero spiegarsi con la necessità di pagare gli stipendi dei dipendenti delle società del gruppo, basti ricordare che ciò è stato motivatamente escluso dall'impugnata sentenza nella parte in cui ha esaminato la posizione del PA.
Ancora da disattendersi è il motivo che precede sub 24) perché la sentenza impugnata è ben chiara nell'evidenziare le anomalie e le irregolarità dei comportamenti della ricorrente (v. sopra) e i contegni che, invece, sarebbero stati dovuti (non concedere fidi senza alcuna garanzia e giustificazione, segnalare operazioni sospette come quelle per contanti di elevati importi età). Quanto all'accertamento del dolo del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. - e ciò concerne, più in particolare, i motivi che precedono sub 20) e sub 22) e, in generale, i motivi aggiunti proposti dalla difesa della IB - esso è stato correttamente motivato dalla Corte territoriale che, lungi dal desumere l'elemento soggettivo del reato dalla mera frequenza dei prelievi di contante consentita al PA dalla ricorrente, lo ha ricostruito in base ai seguenti indici sintomatici:
- pur trattandosi di società facenti parte di un unico gruppo economico (cosa di cui il Tribunale aveva dubitato, ma che la Corte territoriale ha motivatamente ravvisato), la IB non aveva valutato complessivamente - come, invece, avrebbe dovuto - affidamenti e garanzie e così facendo aveva potuto trattenere presso di sè le relative pratiche che, altrimenti, sarebbero state attribuite ai suoi superiori per ragioni di competenza per valore;
- l'irregolare utilizzo, nelle pratiche di finanziamento, di poche garanzie per plurimi finanziamenti in favore di società tutte riconducigli al gruppo del PA dimostravano la consapevolezza, in capo alla IB, dell'esistenza di tale gruppo e dell'effettivo beneficiario dei finanziamenti;
- la IB disponeva materialmente dei fascicoli degli affidamenti, erogati pur a fronte di documentazione così scarna da non giustificarli;
- le relazioni con il PA e le società a lui riconducibili, dapprima presso la filiale UNICREDIT di Milano Mecenate, dove lavorava la IB, erano state quasi tutte trasferite dalla stessa IB presso la filiale di Milano S. Marco non appena la ricorrente stessa vi era stata trasferita e a ciò avevano fatto seguito ulteriori affidamenti per un totale di 1.670.000 Euro;
- la stessa ricorrente ha dichiarato di essere consapevole dei propri obblighi di segnalazione delle anomalie derivanti dall'andamento complessivo dei conti (come si legge nell'impugnata sentenza). Per escludere la rilevanza in questa sede di eventuali ipotesi alternative riguardo all'atteggiamento psicologico della IB valga la già rammentata giurisprudenza (v. punto 1.1. che precede) secondo cui, affinché sia ravvisatole una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione, non è sufficiente rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.
Come sopra si è anticipato, ancora infondati sono i motivi che precedono sub 25) e sub 26).
Premesso che la gravata sentenza si limita ad individuare nei reati fiscali inerenti alle fatture per operazioni inesistenti i delitti che fungono da presupposto dell'ipotesi delittuosa p. e p. ex art.648 bis c.p. addebitata alla IB, si noti che non è esatto sostenere che la Corte territoriale abbia qualificato il denaro in contanti - ricevuto dal PA grazie alla suddetta funzionaria di banca - come provento di reato e come risultato della trasformazione del provento medesimo.
In realtà, l'assunto della ricorrente nasce da un errore di prospettiva nell'individuare il delitto presupposto di quello di riciclaggio.
A tale riguardo il discorso può meglio essere chiarito, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, muovendo dal rilievo che il riferimento a qualsiasi delitto non colposo che si legge nell'attuale testo dell'art. 648 bis c.p. rimanda a delitti produttivi di ricchezza lato sensu intesa, come si evince dal fatto che possono formarne oggetto materiale "denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo" (art. 648 bis c.p., comma 1). Dunque, il delitto presupposto di quello di riciclaggio deve essere produttivo di una qualche forma di valore od utilità. Orbene, la fattura ha un proprio intrinseco valore inteso come utilità economica (di vario genere, a seconda dell'uso che se ne faccia) poiché, pur non potendosi qualificare come moneta (nemmeno di tipo cd. scritturale), nondimeno può sostituirsi con moneta corrente mediante sconto bancario ex art. 1858 c.c.. La situazione è concettualmente analoga a quella del riciclaggio commesso dal funzionario di istituto di credito che consapevolmente cambi con denaro corrente monete (metalliche, cartacee o cartolari) false (cfr. Cass. Sez. 2 n. 25773 del 12.6.08, dep. 25.6.08). A sua volta, perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano direttamente o immediatamente dal delitto presupposto, bastandone anche una provenienza mediata. In proposito la giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 n. 36759 del 20.6.12, dep. 24.9,12; Cass. Sez. 2 n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09), il che smentisce l'affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe indispensabile un rapporto di causalità diretta. Ora, a monte del delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti esiste necessariamente quello di emissione delle fatture medesime (evidentemente il secondo non è neppure astrattamente concepibile se non preceduto dal primo).
Il documento fiscale che sortisce dal delitto di emissione di fattura per operazione inesistente è, al contempo, prodotto e provento del reato: anche a tale riguardo la situazione non è concettualmente dissimile, ad esempio, da quella che si verifica nel delitto di cui all'art. 473 c.p., in cui la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è prodotto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 n. 42934 del 3.10.12, dep. 7.11.12) e provento della condotta delittuosa.
D'altronde, la locuzione "provento del reato" ha un carattere onnicomprensivo di tutto ciò che ne deriva e, quindi, è riferibile al prodotto, al profitto e al prezzo del reato stesso (cfr, in motivazione, Cass. S.U. n. 26654 del 27.3.08, dep. 2.7.08; sempre in motivazione v. altresì Cass. S.U, n. 9 del 28.4.99, dep. 8.6.99). In conclusione, contrariamente a quanto ventilato nel motivo che precede sub 26), il delitto di riciclaggio ravvisato dalla Corte territoriale nella ripetuta azione della IB non è consistito nel sostituire con altro denaro quello proveniente da reati fiscali e, in particolare, dal delitto p. e p. D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art.2 bensì nel sostituire, con denaro, documenti fiscali (fatture)
provenienti dal delitto p. e p. D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8. 1.6.- I motivi che precedono sub 2), 5) e 11) - da trattarsi congiuntamente perché tutti relativi al trattamento sanzionatorio - sono infondati, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. (con criterio di prevalenza, equivalenza o minusvalenza) non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento.
Ne consegue che con il rinvio al comportamento processuale del NO e ai motivi a delinquere del RC e del VE (che non erano stati mossi alla collaborazione criminale con il IT da impellenze economiche o di altra natura), l'impugnata sentenza ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr, ad esempio, Cass. Sez. 1 n. 707 del 13, 11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1 n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre). Nè l'incensuratezza dedotta dal VE e dal NO - che già in primo grado era valsa loro la concessione delle attenuanti generiche equivalenti - implica necessariamente che dette attenuanti debbano applicarsi con criterio di prevalenza: le considerazioni in proposito svolte dai ricorrenti si risolvono nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento sul merito della pena, il che non è consentito in sede di legittimità.
1.7.- Il motivo che precede sub 9) è infondato, essendo in contrasto con antico, nutrito e costante insegnamento giurisprudenziale delle sezioni civili di questa S.C. (da Cass.
4.7.06 n. 15274 risalendo nel tempo fino a Cass. 24.2.70 n. 432), per il cui eventuale superamento il ricorso del PA non suggerisce spunto alcuno.
Si ricordi, infatti, che in tema di responsabilità da illecito extracontrattuale il risarcimento va esteso anche ai danni mediati e indiretti purché costituiscano effetti normali del fatto illecito ovvero rientrino nella serie delle conseguenze normali cui esso da origine, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. Nel caso di specie l'impugnata sentenza ha fatto buon governo di tale principio, essendo indubbio che nell'odierno mondo caratterizzato dalla pervasività dei media, nel quale la risonanza dei delitti scoperti dalle forze dell'ordine è direttamente proporzionale alla loro gravità, appartiene ad un'unica e regolare serie causale anche la diffusione nel pubblico di tutte le notizie concernenti reati di grande allarme sociale come quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e altri satelliti ad esso.
Per l'effetto, persone e imprese che, pur senza loro colpa e senza essere oggetto di indagine, vi risultino lato sensu coinvolte (anche solo perché i locali di loro proprietà siano stati teatro di gravi condotte illecite) normalmente finiscono, nella percezione del pubblico e secondo l'id quod plerunque accidit, per essere mentalmente abbinate a tali eventi delittuosi attraverso insopprimibili meccanismi inconsci o subliminali, con conseguente pregiudizio in termini di immagine, anche commerciale, risentendone una sorta di pubblicità negativa.
Tale pubblicità negativa, proprio perché basata essenzialmente su meccanismi inconsci o subliminali (come ogni forma di pubblicità), può danneggiare anche chi, come TO OL, presidente della SOGEMI, eventualmente sia entrato in carica anche soltanto poco prima della deflagrazione giudiziaria del caso.
La ridotta sovrapposizione temporale fra la durata dell'attenzione dei media sui delitti scoperti e la permanenza in una determinata carica sociale può rilevare, semmai, nel momento della concreta verifica del quantum del risarcimento (che appartiene ad altra sede giudiziaria), non in quello dell'accertamento dell'an debeatur. 1.8. - In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013