Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 9
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell'affermare detto principio la Corte giudicando in fattispecie di usura ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).

Nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità di un bene, l'Amministrazione dello Stato è titolare di un interesse alla decisione dalla quale può derivarle, in modo diretto e immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile; alla predetta Amministrazione compete pertanto l'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, posto che il termine "parti" che figura nell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., deve essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale, e dunque riferito a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza. Dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza deriva una nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come tale soggetta al regime di rilevabilità e deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Nel caso di specie la Corte ha escluso, ai sensi dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che la nullità derivante dall'omissione predetta potesse essere eccepita dal condannato i cui beni erano stati confiscati, in quanto soggetto privo di interesse all'osservanza della disposizione violata; ed ha ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che la rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione di tale invalidità dovesse considerarsi preclusa in quanto, inerendo essa ad attività preparatorie dell'udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, indipendentemente dall'eccezione di parte, sino al momento della deliberazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 28 aprile 1999

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