Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 2
L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell'affermare detto principio la Corte giudicando in fattispecie di usura ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).
Nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità di un bene, l'Amministrazione dello Stato è titolare di un interesse alla decisione dalla quale può derivarle, in modo diretto e immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile; alla predetta Amministrazione compete pertanto l'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, posto che il termine "parti" che figura nell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., deve essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale, e dunque riferito a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza. Dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza deriva una nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come tale soggetta al regime di rilevabilità e deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Nel caso di specie la Corte ha escluso, ai sensi dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che la nullità derivante dall'omissione predetta potesse essere eccepita dal condannato i cui beni erano stati confiscati, in quanto soggetto privo di interesse all'osservanza della disposizione violata; ed ha ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che la rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione di tale invalidità dovesse considerarsi preclusa in quanto, inerendo essa ad attività preparatorie dell'udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, indipendentemente dall'eccezione di parte, sino al momento della deliberazione).
Commentari • 19
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 gDi Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Corte di Cassazione S.U. pen. 17 aprile 2012, n. 14484 Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 186 c.s., comma 2 lett. c (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non può essere assoggettato alla misura della confisca obbligatoria se il mezzo è nella disponibilità del trasgressore in forza di un contratto di leasing e il concedente, proprietario del mezzo, risulta del tutto estraneo al reato. RITENUTO IN FATTO 1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini-Sottosezione di Forlì fermava l'autovettura Volkswagen Golf condotta da R. S. il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 febbraio 2022, reg. ord. n. 30 del 2022, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), che prevede che «[l]e disposizioni di …
Leggi di più… - 4. Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca exMaurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati n. 34198/98
1. Dott. Franco BILE Presidente
2. Dott. Giuseppe VIOLA Componente
3. Dott. Giuseppe CONSOLI "
4. Dott. Pasquale LACANNA "
5. Dott. BR FOSCARINI "
6. Dott. Francesco MORELLI "
7. Dott. Mariano BATTISTI "
8. Dott. Giovanni SILVESTRI " relatore
9. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) HE BR, nato il [...] a [...]; 2) CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., in persona del legale rappresentante;
3) CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.p.A., in persona del legale rappresentante;
avverso l'ordinanza emessa dal Pretore di Pisa in data 8.6.1998;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Abbate, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
OSSERVA
1. - Con sentenza pronunciata il 7.10.1996, il Pretore di Pisa, su concorde richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., applicava a OT BR la pena di diciotto mesi di reclusione e di lire 3.600.000 di multa, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e ritenuta la continuazione tra tutti i contestati reati di usura, disponendo la confisca del denaro e di tutti i valori in sequestro.
Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena veniva dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 2701 dell'11.4.1997. Divenuta irrevocabile la sentenza, anche per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, il Pretore di Pisa dava inizio all'azione esecutiva sui beni confiscati, provvedendo, in particolare, alla liquidazione di taluni certificati di deposito appartenenti al condannato: nel corso della procedura di liquidazione, la Cassa di Risparmio di San Miniato, la Cassa di Risparmio di Carrara e la Cassa di Risparmio di Firenze proponevano incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca sul rilievo che tale provvedimento non poteva pregiudicare il diritto di pegno su detti certificati, del quale gli istituti bancari erano titolari, ne' poteva prevalere sulle garanzie reali che assistevano i loro crediti verso il OT. Con ordinanza dell'8.6.1998, il Pretore di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze delle casse di risparmio, osservando che i certificati di deposito dati in pegno alle banche erano stati oggetto di confisca, a norma dell'art. 644, comma 6 c.p., quale provento di attività usuraria e che essi erano, comunque, confiscabili ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306/92, convertito nella l. n. 356/92, non avendo il
OT fornito alcuna giustificazione circa la loro provenienza in relazione ai propri redditi. Il giudice dell'esecuzione precisava che la disposta confisca dovesse prevalere sui diritti reali di garanzia delle banche per la duplice ragione che queste non potevano considerarsi "estranee" al reato e che non era configurabile alcuna tutela delle altrui situazioni soggettive incidenti su cose qualificate dalle norme repressive dell'usura come illecite in modo assoluto ed intrinsecamente criminose, la cui unica destinazione, per volontà espressa del legislatore, è costituita dall'utile pubblico: in caso contrario - aggiungeva il pretore- si finirebbe per attribuire un vantaggio all'autore dell'usura, in quanto, ammettendo che le banche possano far valere la prelazione sui beni dati in pegno, si renderebbe possibile l'estinzione delle obbligazioni del OT, il quale conseguirebbe, così, quell'illecito profitto che la legge penale intende negargli. 2. - Avverso l'ordinanza in data 8.6.1998 proponevano ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio di Firenze, la Cassa di Risparmio di Carrara e OT BR.
La Cassa di Risparmio di Firenze denunciava l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 240, comma 2 n. 1 e comma 3 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il giudice dell'esecuzione -in contrasto con il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità- ha erroneamente ritenuto che rispetto alle cose confiscate, sulle quali gravava il diritto reale di garanzia, non sussistessero le situazioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", pur essendo incontestato che nessun addebito di compartecipazione nell'attività delittuosa era stato mosso ad organi delle banche. L'istituto ricorrente lamentava altresì la mancata limitazione degli effetti della confisca ai soli diritti spettanti sulle cose al OT, una volta soddisfatti i diritti dei creditori pignoratizi.
Analoghe censure venivano sviluppate nel ricorso della Cassa di Risparmio di Carrara, la quale denunciava, inoltre, che il giudice dell'esecuzione aveva illegittimamente mutato il titolo della confisca qualificando i certificati di deposito come "provento" del reato di usura, mentre nella sentenza di applicazione della pena concordata erano stati considerati come "prezzo" del reato, e riconducendo la misura di sicurezza patrimoniale anche alla disposizione di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306/92, pur essendo mancato qualsiasi accertamento in ordine alla sproporzione del valore dei beni confiscati in riferimento al reddito dell'imputato.
Nel ricorso proposto nell'interesse del OT venivano prospettate la violazione dell'art. 666 c.p.p. in dipendenza dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nonchè contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta prevalenza della confisca sui diritti reali di garanzia delle banche.
3. - Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi, rilevando che -benché nel concetto di "appartenenza" debbano intendersi inclusi, oltre al diritto di proprietà, anche i diritti reali di garanzia e quantunque le banche debbano ritenersi estranee al reato- la confisca prevista per i gravi delitti di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 costituisce una sorta di espropriazione per pubblico interesse, che determina il trasferimento a titolo originario dei beni nel patrimonio dello Stato, sicché il legislatore, operando un preciso bilanciamento di interessi, ha scelto di attribuire prevalenza all'interesse pubblico sulle posizioni giuridiche soggettive individuali in modo da impedire a chiunque di trarre vantaggio da proventi che non abbiano una lecita origine economica o, peggio, siano il prodotto del delitto di usura.
I ricorrenti depositavano memorie di replica a mezzo delle quali hanno contestato la fondatezza delle argomentazioni poste a base della richiesta del Procuratore Generale di rigetto delle impugnazioni.
Con ordinanza del 12.1.1999, la Seconda Sezione di questa Corte rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rilevando che, sebbene la nozione di appartenenza a persona estranea al reato, posta dal terzo comma dell'art. 240 c.p., comprenda non solo la proprietà del bene, ma anche la titolarità di diritti reali di garanzia, è riscontrabile un contrasto di giurisprudenza sul tema riguardante le conseguenze sulla confisca della presenza dei diritti di terzi, giacchè mentre in talune decisioni è stata esclusa l'ammissibilità della confisca, quanto meno sino al soddisfacimento del credito assistito dal diritto reale di garanzia, in altre è stata affermata l'ammissibilità della misura di sicurezza patrimoniale, con la salvaguardia dell'interesse del debitore garantito. Con l'ordinanza di rimessione veniva altresì precisato che la disciplina della confisca ex art. 644 ultimo comma c.p., risultante dall'art. 1 della l. 7.3.1996, n. 108, e dall'art. 12- sexies del d.l. n. 306/92, introdotto dall'art. 2 del d.l. 20.6.1994, n. 399 convertito nella l. 8.8.1994, n. 501, ha rafforzato l'interpretazione, seguita anche dal Procuratore Generale requirente, che esclude la tutela dei terzi titolari di un diritto reale di garanzia e configura la confisca come una forma di espropriazione per pubblico interesse, identificato in una generale finalità di prevenzione penale, che consentirebbe sinanco l'ablazione, senza alcun ristoro, degli eventuali diritti dei terzi sul bene confiscato. Per la soluzione di tali questioni veniva, dunque, richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, anche per conseguire, nell'ipotesi di riconosciuta tutela del terzo, una interpretazione uniforme in ordine alle forme con le quali la tutela stessa deve essere realizzata.
4. - Nell'ordine logico, deve esaminarsi, anzitutto, il primo motivo del ricorso del OT col quale è stata denunciata la nullità del procedimento di esecuzione in dipendenza della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato cui sono devoluti i beni colpiti dal provvedimento di confisca.
La censura non può essere condivisa, anche se a base della stessa è stato richiamato un principio enunciato da talune pronunce di questa Corte secondo il quale, nel procedimento per incidente di esecuzione in materia di confisca, il contraddittorio deve essere esteso all'Amministrazione finanziaria dello Stato, dato che, a norma dell'art. 102 c.p.c., la decisione non può essere pronunciata che in confronto di tutte le parti, le quali, pertanto, devono agire o essere convenute nello stesso processo (Cass., Sez. I, 29 ottobre 1990, Pecorella, rv. 185772). Un attento riesame della specifica questione offre puntuali e univoci elementi di giudizio per ritenere che la linea interpretativa talora seguita nella giurisprudenza di legittimità debba essere precisata e ben delimitata, confermando la parte che corrisponde ad una corretta lettura della legge processuale ed espungendo, nel contempo, quelle implicazioni che risultano affatto incompatibili con il sistema processuale penale. In particolare, l'indirizzo in esame deve essere ribadito nel punto relativo all'affermazione che l'Amministrazione finanziaria dello Stato deve partecipare al procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità o non di un bene, non essendo contestabile che - per effetto del provvedimento ablatorio che determina il trasferimento del bene nel patrimonio disponibile dello Stato- l'Amministrazione ha un evidente interesse alla decisione sull'incidente, dalla quale può derivare alla stessa, in modo diretto ed immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile. Da tale premessa deve inferirsi che, nella vicenda processuale in esame, all'Amministrazione dello Stato avrebbe dovuto essere notificato l'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente di esecuzione, in quanto non può seriamente dubitarsi che la disposizione di cui all'art. 666, comma 3 del vigente codice di rito detta una disciplina sostanzialmente identica a quella contenuta nell'art. 630, comma 1 del codice del 1930, nonostante che la prima norma prescriva l'avviso "alle parti e ai difensori" mentre quella abrogata espressamente imponesse la notificazione dell'avviso "al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse" (Cass., Sez. I, 29 ottobre 1990, Pecorella, rv. 185772, cit.): ond'è che il termine "parti", che figura nel vigente art. 666, comma 1, deve essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale, essendo riferibile a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza.
Lo stesso indirizzo non può essere seguito, invece, nella parte in cui ricollega le conseguenze dell'omesso avviso ad uno degli interessati alla disciplina del litisconsorzio necessario stabilita dall'art. 102 c.p.c. per l'evidente ragione che le regole del processo civile non possono essere trasferite, puramente e semplicemente, nel processo penale, senza avere previamente verificato se la praticabilità di una simile trasposizione possa considerarsi realmente consentita dalla specifica normativa che regge i singoli istituti. Nella prospettiva dischiusa da una simile analisi ricostruttiva, può certamente ritenersi che il principio del contraddittorio rappresenta un canone fondamentale che permea tanto il sistema processuale civile quanto quello penale. Il che non basta, tuttavia, a dare una plausibile base giustificativa all'operazione di traslazione della disciplina del litisconsorzio necessario nel processo penale, cui certamente appartiene il procedimento di esecuzione previsto dagli artt. 665 e segg. c.p.p., dato che questo è regolato da proprie particolari regole che impediscono di utilizzare le nozioni di "rapporto sostanziale unico ed inscindibile" e di "sentenza inutiliter data", che costituiscono le inderogabili premesse logico-giuridiche per l'applicazione, nel processo civile, della normativa dettata dall'art. 102 c.p.c.- Infatti, nel processo penale, l'omesso avviso ad una delle parti interessate, individuate in relazione all'oggetto del procedimento di esecuzione, trova specifica e completa disciplina nelle disposizioni contenute nel libro secondo, titolo settimo del codice di procedura penale (artt. 177 - 186), onde non può non ritenersi assolutamente preclusa la possibilità di eterointegrazione delle stesse con altre tratte da un sistema processuale uniformato a principi totalmente differenti. Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, riconoscersi che, nel caso di specie, l'omesso avviso all'Amministrazione finanziaria dello Stato ha dato origine alla nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c) c.p.p., dipendente dalla violazione di norme relative all'intervento delle "altre parti private": con la conseguenza che tale nullità non può reputarsi insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, potendo qualificarsi assolute le sole nullità derivanti "dalla omessa citazione dell'imputato" (art. 179, comma 1 c.p.p.), e che essa, riguardando la partecipazione al procedimento di una parte diversa dall'imputato e dal pubblico ministero, è sottoposta al regime stabilito per le nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. per quanto concerne sia la rilevabilità che la deducibilità. A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che, non vertendosi in tema di nullità assoluta, nel caso in esame è applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 182 c.p.p., a mente del quale "le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi ....... non ha interesse all'osservanza della disposizione violata": e che il OT non fosse interessato alla partecipazione dell'Amministrazione finanziaria al procedimento di esecuzione risulta palese quando si tiene presente che il condannato ha un interesse esattamente contrario a quello di cui è portatrice l'Amministrazione stessa, derivando per il primo un vantaggio e per la seconda un pregiudizio dall'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca. D'altro canto, inerendo alle attività preparatorie all'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 180 c.p.p. la nullità derivante dall'omesso avviso all'Amministrazione avrebbe potuto essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, indipendentemente dall'eccezione di parte, sino al momento della deliberazione della decisione, onde la rilevabilità di ufficio deve considerarsi preclusa nel giudizio di legittimità.
In conclusione, le precedenti osservazioni pongono in luce l'infondatezza del primo motivo di ricorso del OT. 5. - Non ha pregio la censura sviluppata nel ricorso della Cassa di Risparmio di Carrara per denunciare la nullità dell'ordinanza impugnata per il fatto che il giudice dell'esecuzione avrebbe operato un non consentito mutamento del titolo della confisca sotto due distinti profili: anzitutto, per avere qualificato i certificati di deposito confiscati come "provento" del reato mentre nella sentenza di patteggiamento erano stati considerati come "prezzo" del reato;
in secondo luogo, per avere ritenuto applicabile la confisca ex art. 12- sexies del d. l. n. 306 laddove nella predetta sentenza la misura di sicurezza patrimoniale era stata disposta a norma dell'art. 644, ultimo comma c.p.. La doglianza non può trovare accoglimento sotto nessuno dei profili indicati.
In ordine alla prima prospettazione deve porsi in risalto che se è realmente riscontrabile, tra la sentenza e l'ordinanza, la divergente qualificazione dei beni confiscati, indicata dal ricorrente, è altrettanto vero che tale difformità è rimasta priva di qualsiasi influenza sulla statuizione del giudice dell'esecuzione per la semplice ragione che la locuzione "provento" del reato ha carattere onnicomprensivo e quindi, nella sua latitudine semantica, comprende tutto ciò che deriva dalla commissione del reato, ossia include le nozioni indicate nell'art. 240, comma 1 e 2 c.p. ("prezzo", "prodotto" e "profitto" ) e nell'art. 644, ultimo comma c.p. ("prezzo o prodotto"). Ditalchè è da escludere che nell'ordinanza impugnata sia stato mutato il titolo della confisca per essere stati classificati come provento i beni che nella sentenza erano stati considerati come prezzo del reato di usura.
Il motivo di ricorso è infondato anche nell'ottica del dedotto mutamento del titolo della confisca che sarebbe derivato dall'applicazione della disposizione dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992. In proposito deve precisarsi che se è indubbio che il giudice dell'esecuzione può disporre, ai sensi dell'art. 676, comma 1 c.p.p., la confisca obbligatoria qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione (cfr. Cass., Sez. V, 18 settembre 1997, Cavallari ed altri, rv. 209942), evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica portano, invece, a riconoscere che il titolo della confisca applicata con la sentenza passata in giudicato diviene irretrattabile e non può essere più modificato dal giudice dell'esecuzione.
Tanto chiarito, va rilevato che nel caso di specie il Pretore di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, traendo spunto da un'enunciazione, in tesi astratta, contenuta nella citata ordinanza n. 2701 dell'11.4.1997 con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del OT contro la sentenza di applicazione della pena concordata, ha ritenuto che detti certificati di deposito siano, in ogni caso, confiscabili a norma dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992: a tale affermazione -suscettibile di ampliare il fondamento giuridico della confisca, individuato, nella sentenza irrevocabile, unicamente nella disposizione di cui all'art. 644, ultimo comma c.p.- non ha fatto seguito, tuttavia, alcuno sviluppo dei temi di indagine resi necessari per legittimare l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale prevista dal citato art. 12- sexies (mancata giustificazione della provenienza del bene e sproporzione del valore rispetto al reddito dichiarato ai fini tributari o all'attività economica svolta), sicché le linee argomentative dell'ordinanza impugnata risultano circoscritte nell'ambito della verifica delle condizioni di fatto e di diritto richieste per la confisca in materia di usura. Deve trarsene la conseguenza che il riferimento alla previsione dell'art. 12-sexies si è risolto in una mera enunciazione astratta e che l'effettiva "ratio decidendi" dell'ordinanza impugnata è esclusivamente, e correttamente, ancorata all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 644, ultimo comma c.p. 6. - La questione per la cui soluzione il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se la confisca in materia di usura, prevista dall'art. 644, ultimo comma c.p., sostituito dall'art. 1 della l. 7.3.1996, n. 108, determini o non l'estinzione del diritto reale di garanzia sulle cose confiscate (nella specie, pegno regolare su certificati di deposito al portatore costituito dal condannato a favore di istituti bancari) e, in caso negativo, quali siano le forme mediante le quali deve essere assicurata la tutela del terzo. Mentre sul punto riguardante le modalità di salvaguardia del diritto del terzo sulle cose confiscate è registrabile un effettivo contrasto di decisioni, sul primo punto sussiste piena concordanza nella giurisprudenza di questa Corte, che risulta univocamente orientata nel senso che la confisca prevista dall'art. 240 c.p. non travolge i diritti reali di garanzia dei terzi.
Al fine di verificare se quest'ultimo orientamento giurisprudenziale consolidato debba essere seguito anche in caso di confisca in materia di usura, è necessario accertare preliminarmente quali siano le caratteristiche strutturali e funzionali di tale particolare misura di sicurezza patrimoniale e in quale rapporto essa si trovi con la figura generale di confisca prevista dall'art. 240 c.p. L'art. 644, ultimo comma c.p. stabilisce che "nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
La disposizione rappresenta l'espressione di una precisa linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni tradottasi nell'introduzione di forme speciali di confisca al dichiarato intento di contenere diffusi fenomeni di criminalità economica o di criminalità organizzata. Le c.d. confische speciali si caratterizzano, rispetto a quella generale regolata dall'art. 240 c.p., per l'accentuazione sia della finalità general-preventiva sia di quella sanzionatoria, per l'obbligatorietà della misura e per l'ampliamento dell'oggetto, costituito anche da beni privi di un rapporto di diretta derivazione causale dal delitto. Tali peculiari connotazioni sono indubbiamente riscontrabili nella confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p.. Essa corrisponde, difatti, ad un'ipotesi di confisca obbligatoria, la cui disciplina deroga in più punti le regole generali dettate dall'art. 240 c.p., dalle quali si discosta soprattutto nella parte in cui prevede che siano colpiti beni, denaro, utilità non direttamente collegati con il reato, dei quali il reo abbia la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari agli interessi, vantaggi o compensi usurari, e nella parte in cui rafforza la tutela della vittima dell'usura, contribuendo ad assicurarle in via prioritaria, rispetto all'acquisizione dei beni stessi nel patrimonio dello Stato, l'effettività del diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni. L'indubbia specialità della confisca regolata dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p. non vale, tuttavia, a rendere la misura completamente autonoma dalla disciplina generale posta dall'art. 240 c.p., dovendo al contrario ritenersi -in piena consonanza con l'opinione comunemente seguita in dottrina- che essa si innesta, pur sempre, sulla regolamentazione di diritto comune, che resta, perciò, applicabile nei punti non derogati dalle norme speciali:
con la conseguenza che, non rinvenendosi alcuna eccezione sulla specifica questione, anche la confisca prevista per il delitto di usura rimane soggetta alla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 240 e che essa incontra, perciò, il limite costituito dall'appartenenza dei beni a soggetti estranei al reato, dei quali il reo non abbia la disponibilità diretta o per interposta persona.
7. - La necessità di fare capo alla disciplina dettata dall'art. 240, comma 3 c.p. anche in tema di confisca disposta per il delitto di usura giustifica il richiamo all'indirizzo costantemente seguito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concetto di "appartenenza", al quale il terzo comma del citato art. 240 assegna la funzione di limite della confisca, non può essere circoscritto al diritto di proprietà, essendo la sua portata estesa ai diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, perciò, alla misura di sicurezza patrimoniale (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174; Cass., Sez. III, 24 marzo 1998, Galantino, rv. 210749; Cass., Sez. II, 14 ottobre 1992, Tassinari, rv. 193422). Già in epoca risalente questa Corte ha chiarito che la presunzione di pericolosità che giustifica la confisca inerisce non alla cosa in sè, ma alla relazione in cui essa si trova con il criminale, sicchè, qualora il diritto di quest'ultimo sia ridotto o compresso dai diritti che terzi possono vantare sulla cosa, per realizzare il fine specifico della misura di sicurezza è sufficiente privarlo dei residui diritti che egli ha sul bene confiscato, senza necessità di sacrificare anche i diritti che sulla cosa hanno i terzi, la cui tutela, oltre che in un generale precetto dell'ordinamento giuridico, trova, dunque, una particolare giustificazione nella inutilità del sacrificio dei loro diritti per il perseguimento dei fini propri della confisca (Cass., Sez. I, 20 dicembre 1962, Stringari). Queste medesime argomentazioni hanno rappresentato l'immutata base logica e giuridica per la soluzione del problema della confisca di cose sulle quali sia stato costituito un diritto di pegno regolare a favore di terzi, essendo registrabile su tale specifica questione un orientamento assolutamente uniforme nell'escludere che l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale possa determinare l'estinzione dell'altrui diritto reale di garanzia, sicché questo deve essere considerato come una forma di "appartenenza" della cosa, cui inerisce il c.d. diritto di seguito (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174, cit.; Cass., Sez. II, 15 maggio 1992, Tosarelli, rv. 190789; Cass., Sez. I, 8 luglio 1991, Mendella, rv. 187903; Cass., Sez. III, 30 novembre 1978, Giorgi, rv. 140566;
Cass., Sez. II, 9 ottobre 1970, Cassa Risparmio di Roma, rv. 115723). Lo stesso principio è stato affermato, rispetto alla confisca prevista dall'art. 12-sexies del d. l. n. 306/92, con riferimento all'ipoteca iscritta sull'immobile confiscato (Cass., Sez. I, 10 giugno 1994, Moriggi, rv. 198942) e, per la confisca ex art. 240 c.p., con riguardo al privilegio automobilistico di cui al r.d. 15.3.1927, n. 436 (Cass., Sez. IV, 7 marzo 1985, Costa, rv. 168435).
Alla compattezza di tale orientamento, che non ha mai subito deroghe nel riconoscimento che la confisca non può sacrificare i diritti reali di terzi sulla cosa, fa riscontro l'enunciazione di identici principi ad opera della giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, che -pur essendo connotata da finalità e da presupposti tutt'affatto particolari- rappresenta, pur sempre, un istituto contiguo alla confisca penale per il meccanismo traslativo attraverso il quale opera e per la funzione preventiva e repressiva di illeciti: anche su tale tema, infatti, si è stabilito che la confisca non fa venire meno i diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa a favore di terzi (Cass. civ., Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2635; Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 1987, n. 9399; Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 1978, n. 811; Cass. civ., Sez. III, 30 maggio 1967, n. 1207). Deve, dunque, riconoscersi che la giurisprudenza di legittimità, sia penale che civile, è consolidata nel senso che nessuna forma di confisca può determinare l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito. 8. - Pur non avendo espresso esplicito dissenso dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Sezione rimettente ha posto in dubbio -in modo implicito ma non equivoco- la perdurante attendibilità di tale linea interpretativa, ponendo il quesito se la tutela dei terzi titolari di un diritto reale di garanzia possa o non essere mantenuta a fronte della speciale disciplina della confisca prevista per il delitto di usura dagli artt. 644, ultimo comma c.p. e 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992. E a sostegno della soluzione negativa sono state richiamate tanto le considerazioni esposte nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha sostenuto la prevalenza delle esigenze di tutela della collettività salvaguardate dalla confisca rispetto all'eventuale pregiudizio del terzo, quanto le posizioni di una parte della dottrina, che ha qualificato la misura patrimoniale in esame come "una sorta di espropriazione per pubblico interesse", corrispondente ad una generale finalità di prevenzione penale, "che consentirebbe sinanco l'ablazione, senza alcun ristoro, degli eventuali diritti dei terzi sul bene confiscato".
La tesi, che ha trovato un'eco anche nell'ordinanza impugnata, non può essere condivisa, in quanto è smentita da convergenti elementi logici e sistematici in base ai quali queste Sezioni Unite devono riaffermare il costante indirizzo giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della tutela dei diritti reali di garanzia costituiti a favore dei terzi sulle cose oggetto della confisca. Nessuno degli argomenti prospettati riesce ad attribuire una plausibile base giustificativa all'opinione contraria alla salvaguardia dei diritti dei terzi.
Va sottolineato, anzitutto, che non è conferente il riferimento alla confisca quale modo di acquisto a titolo originario. Al riguardo, deve precisarsi che il carattere originario della fattispecie traslativa, posto in dubbio da una parte della dottrina, è stato sottoposto, di recente, ad acuta riflessione critica nella giurisprudenza civile di questa Corte, nella quale è stato rilevato che -al di là di tralaticie enunciazioni di natura meramente definitoria e classificatoria- la reale causa giuridica del trasferimento deve essere individuata alla luce della effettiva disciplina legale dell'istituto ed è stato precisato che la confisca, compresa quella regolata dall'art. 240 c.p., dà luogo "ad un acquisto a favore dello Stato, in relazione al bene confiscato, non altrimenti definibile che come derivativo proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene e il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto presuppone ed è volto a far venir meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l'attuare il trasferimento del diritto dal privato (condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose) allo Stato" (Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 1997, n. 5988). Del resto, anche a voler tenere ferma l'opinione tradizionale che riconduce la confisca nella categoria dei modi di acquisto a titolo originario, deve comunque escludersi che tale classificazione possa far derivare dalla misura di sicurezza patrimoniale l'effetto di determinare l'estinzione degli "iura in re aliena" dei quali siano titolari soggetti diversi da quello nei cui confronti è esercitata la pretesa punitiva. Invero, la fattispecie traslativa si connota nel senso della originarietà per l'unica ragione che il trasferimento del diritto si realizza autoritativamente, indipendentemente dalla volontà del precedente titolare e su basi esclusivamente legali: il che non significa, tuttavia, che il trasferimento stesso possa avere ad oggetto un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare. In altri termini, la confisca, quale che sia la configurazione che voglia adottarsi, investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esistente all'epoca del provvedimento, con l'ovvia conseguenza che lo Stato, quale nuovo titolare di esso, non può legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità. Tali notazioni trovano inequivoca conferma nella funzione della confisca, la cui causa giuridica non è costituita dall'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, con il sacrificio dei diritti dei terzi, ma è identificabile, invece, nell'esigenza, tipicamente preventiva, di interrompere la relazione del bene stesso con l'autore del reato e di sottrarlo alla sfera di disponibilità di quest'ultimo. Va riconosciuto, pertanto, che l'acquisizione del bene allo Stato è una conseguenza della sottrazione, non già l'obiettivo della confisca, il cui "fine primario e immediato è la spoliazione del reo nei diritti che egli ha sulla cosa ..... e l'acquisto di tali diritti da parte dello Stato costituisce soltanto una conseguenza necessaria di tale spoliazione" (Cass., Sez. I, 20 dicembre 1962, Stringari, cit.): ditalché il richiamo al bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, risolto dalla legge con la prevalenza attribuita al primo sul secondo, può essere pertinente soltanto nell'ottica della specifica funzione che tipicizza la confisca e, quindi, ha un senso rispetto ai diritti del condannato sulla cosa e non anche riguardo alle situazioni giuridiche soggettive dei terzi.
Queste stesse riflessioni contribuiscono a rivelare che non sono neppure producenti le analisi ricostruttive che fanno perno sulla nozione di provvedimento ablatorio e di espropriazione per pubblico interesse, trattandosi di tentativi di trasposizione sul terreno della confisca di istituti e di fenomeni giuridici che possono avere una qualche utilità soltanto sul piano meramente classificatorio e descrittivo, ma non possono legittimare la contaminazione tra discipline legali totalmente divergenti quanto a presupposti e finalità. Peraltro, mette conto osservare che la normativa in materia di espropriazione regola espressamente la sorte dei diritti su cosa altrui, stabilendo che questi non possono impedire gli effetti del provvedimento ablatorio e che, una volta pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sulla indennità che lo rappresenta (art. 52, comma 1 e 2 l. 25.6.1865, n. 2359): ond'è che, anche se dovesse ritenersi praticabile il riferimento alla disciplina dell'espropriazione per pubblico interesse, dovrebbe, comunque, riconoscersi che il diritto reale di garanzia e la prelazione che lo assiste potrebbero essere fatti valere dal creditore sulle somme ricavate dalla liquidazione delle cose confiscate.
Nell'ordinanza impugnata l'estinzione del diritto di pegno è stata giustificata sul rilievo che la speciale disciplina della confisca in materia di usura, dettata dagli artt. 644, ultimo comma c.p. e 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, contribuirebbe a fare qualificare le cose che ne sono oggetto come "illecite in modo assoluto" e "intrinsecamente criminose", onde la loro destinazione non può essere diversa dall'utile pubblico. L'argomento è privo di consistenza. L'intrinseca criminosità della cosa, che attribuisce alla confisca l'effetto di escludere la sopravvivenza di qualsiasi diritto dei terzi, corrisponde ad una nozione ben definita nella quale, in base alle regole generali poste dall'art. 240 c.p., sono riconducibili le "cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato" (comma 2 n. 2), sempreché tali attività non siano consentite neppure con autorizzazione amministrativa (comma 4). È palese che nel caso di specie il riferimento alla categoria delle cose oggettivamente ed intrinsecamente criminose ha valore meramente assertivo e non è convalidato da alcun elemento di riscontro normativo, essendo manifesto che ai certificati di deposito confiscati non può assegnarsi il connotato della pericolosità "ex se" - indipendente, cioè, dalla identificazione del soggetto cui appartengono- e che la confiscabilità dipende unicamente dalla relazione in cui essi si trovano col responsabile del delitto di usura: ditalché l'obbligo di confisca viene meno nell'ipotesi di "appartenenza" di detti certificati a persone estranee al reato. Infine, non è producente nemmeno l'argomento sviluppato nell'ordinanza impugnata secondo cui riconoscere l'intangibilità dei diritti di pegno degli istituti bancari significa, nella sostanza, ammettere che il OT possa trarre vantaggi dal provento della sua attività usuraria dato che il soddisfacimento delle ragioni dei creditori pignoratizi si risolverebbe nell'estinzione delle obbligazioni che il reo aveva verso le banche.
L'assunto non ha pregio, in quanto muove da una premessa giuridicamente errata. Invero, con riferimento alla confisca penale di un immobile su cui era iscritta ipoteca, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la misura di sicurezza patrimoniale non estingue la garanzia ipotecaria e che, a seguito del soddisfacimento del creditore garantito, l'Amministrazione dello Stato subentra nel credito verso il debitore-reo, proprietario del bene confiscato, in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale ex art. 1203 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 1978, n. 811, cit.). In applicazione di tale principio deve, quindi, riconoscersi che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, ma determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore per conseguire le somme che non ha potuto acquisire perchè destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia. 9. - La sola riconducibilità del diritto reale di garanzia nella nozione di "appartenenza" di cui all'art. 240, comma 3 c.p. non basta, però, a giustificare l'intangibilità della posizione giuridica soggettiva e l'insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca, atteso che l'applicazione delle regole generali poste dallo stesso art. 240 implica altresì che la cosa confiscata deve appartenere, nel senso dianzi chiarito, a "persona estranea al reato".
Il concetto di "estraneità" è stato variamente inteso nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato interpretato, talora, nel senso della mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto-reato, ossia nell'assenza di ogni contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile (Cass., Sez. I, 6 novembre 1995, Amadei, rv. 202757 e 202756; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1994, Gentilini ed altri, rv. 198479), e, altre volte, nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Cass., Sez. II, 14 dicembre 1992, Tassinari, rv. 193422, cit.; Cass., Sez. III, 19 gennaio 1979, Ravazzani, rv. 141690).
Le Sezioni Unite condividono quest'ultima posizione in quanto sorretta da univoci e convincenti dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estraneità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato. L'attendibilità di tale opzione ermeneutica è confortata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che - nel dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni che regolano la confisca di opere d'interesse artistico o storico esportate abusivamente (artt. 66 l. 1.6.1939, n. 1089, e 116, comma 1 l. 25.9.1940, n. 1424, trasfuso nell'art. 301, comma 1 d.P.R. 23.1.1973, n. 43)- ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1 Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato "o non ne abbia tratto in alcun modo profitto" (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo, come si verifica, appunto, qualora sulle cose che rappresentano il "provento" del reato sia stato costituito il diritto di pegno a garanzia di un proprio credito.
Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta- del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. La coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l'inevitabile corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, comma 1 Cost.- In questi precisi termini è univocamente orientata la giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale, in più occasioni, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 nella parte in cui prevedeva il sacrificio del diritto dei terzi sulle cose utilizzate da altri per il contrabbando, ancorchè ai primi non fosse imputabile un difetto di vigilanza (Corte cost., 17 luglio 1974, n . 229; Corte cost., 29 dicembre 1976, n. 259; Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2, cit.). Il principio è stato successivamente ribadito nella sentenza con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della l. 30.12.1991, n. 413, che ha modificato il citato art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973: in quest'ultima decisione è stato precisato che "il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, se estraneo al reato e indenne da colpa, finisce con l'essere colpito a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente violazione dell'art. 27, primo comma della Costituzione" ed è stato posto in risalto che la salvaguardia del preminente interesse pubblico, sotteso alla previsione dell'illecito, non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, la cui posizione "è da ritenere protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1). Lungo la stessa linea interpretativa si muove la pronuncia intervenuta in materia di confisca antimafia, ai sensi dell'art.
3-quinquies della l. 31.5.1965, n. 575, nella quale è stato affermato che non possono considerarsi "terzi" nè ricorre la condizione della estraneità rispetto alle persone che svolgono attività economiche agevolative del fenomeno mafioso, mancando una situazione soggettiva di "sostanziale incolpevolezza" (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Nella nozione di estraneità al reato non può mancare, dunque, un'impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall'affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall'ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1 Cost., sicché è obbligo dell'interprete ricostruire la portata della norma in termini compatibili coi principi costituzionali e, correlativamente, non dare seguito a soluzioni ermeneutiche che si tradurrebbero nella lesione di quegli stessi principi (cfr., da ultimo, Corte cost., 22 giugno 1998, n. 232). Infine, è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e - nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2 c.p.p.- anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.
10. - Il limite derivante dall'appartenenza a terzi dei beni confiscati funziona in modo diverso a seconda del diverso contenuto del diritto delle persone estranee al reato, essendo evidente che detto limite ha carattere assoluto e si pone come un vero e proprio divieto di confisca quando esse risultino proprietarie dei beni, mentre assume carattere relativo in caso di titolarità di diritti reali di godimento o di garanzia, dato che, in quest'ultima ipotesi, il reo resta pur sempre proprietario del bene, ancorché la sfera delle facoltà che gli competono risulti compressa per la coesistenza degli "iura in re aliena". Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite anche per dirimere il contrasto di giurisprudenza esistente sul tema delle conseguenze prodotte dal pegno sull'esercizio del potere di confisca e sulle forme di tutela del terzo. In proposito va rilevato che, secondo un primo orientamento, la confisca non può essere disposta se non dopo il soddisfacimento del diritto del creditore pignoratizio (Cass., Sez. I, 9 luglio 1991, Mendella, rv. 187903, cit.; Cass., Sez. I, 17 febbraio 1986, Comune di Campione d'Italia, rv. 172367), e che un altro indirizzo accoglie, invece, la tesi per cui l'esistenza del pegno non preclude l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, il cui oggetto è formato dal diritto di proprietà del quale l'autore del reato è titolare, con la precisazione -contenuta in talune decisioni- che il creditore pignoratizio conserva tutte le facoltà inerenti alla garanzia sino alla vendita o all'assegnazione del bene dato in pegno (Cass., Sez. I, 10 giugno 1994, Moriggi, rv. 198942, cit.). A quest'ultima posizione sembrano aderire anche le Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'affermare l'ammissibilità del sequestro preventivo di cose date in pegno, ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p. e, quindi, finalizzato alla confisca, hanno precisato che spetta al giudice di merito adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta custodia e amministrazione delle cose sequestrate, procedendo, se del caso a designare come custode lo stesso creditore pignoratizio, con le facoltà che gli derivano dal diritto di garanzia, fino alla vendita e all'assegnazione della cosa o del credito dato in pegno, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria penale (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174, cit.).
Le Sezioni Unite ritengono di dovere confermare quest'ultima linea interpretativa, con le precisazioni e gli approfondimenti di seguito indicati.
Il provvedimento di confisca delle cose date in pegno dà origine ad un conflitto riconducibile all'esistenza di situazioni giuridiche rette da differenti normative, quella riguardante la misura di sicurezza patrimoniale e quella relativa alla garanzia pignoratizia. La prima impone che la custodia e l'amministrazione della cosa confiscata nonché le attività di liquidazione dei beni e di destinazione degli stessi siano svolte dal giudice dell'esecuzione e dai suoi ausiliari (artt. 86 - 88 disp. att. c.p.p.; art. 13 reg. c.p.p.); la seconda ha un contenuto del tutto incompatibile, in quanto prevede il trasferimento del possesso al creditore pignoratizio (art. 2786 c.c.), il quale è legittimato ad esercitare le azioni a tutela del possesso e la stessa azione di rivendicazione (art. 2789 c.c.), ha la custodia dei beni (art. 2790 c.c.) e, in caso di inadempimento del debitore, può farli vendere per conseguire quanto gli è dovuto (artt. 2796, 2797 c.c.). Il conflitto tra le differenti normative deve essere ricomposto dall'interprete individuando un punto di equilibrio che consenta di contemperare le opposte esigenze, identificabili, da un canto, nella necessità che attività di natura spiccatamente pubblica restino riservate all'ufficio giudiziario e, dall'altro, nella intangibilità della funzione economica del pegno, il quale, nella sostanza, costituisce il diritto a trarre dal bene il valore corrispondente al credito garantito. In tale prospettiva interpretativa, la ricostruzione dell'assetto normativo deve muovere dalla considerazione che dalla riconosciuta ammissibilità della confisca delle cose date in pegno dal reo non può non trarsi il corollario, di necessaria conseguenzialità logico-giuridica, della inderogabile ed esclusiva titolarità, in capo all'ufficio giudiziario, del potere di provvedere alla custodia del bene confiscato (eventualmente, anche mediante la designazione come custode del creditore pignoratizio: cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174, cit.) e di disporne la vendita, assicurando, tuttavia, che, all'esito della procedura di liquidazione, sul ricavato il creditore stesso possa esercitare lo "ius praelationis", conseguendo quanto spettantegli, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Non è contestabile, infatti, che ammettere l'opponibilità del pegno significa riconoscere che l'oggetto effettivo della confisca corrisponde al valore che residua dopo il soddisfacimento delle ragioni creditorie assistite dalla garanzia reale e, di riflesso, che il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni della persona offesa dal reato di usura, fatto salvo dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 644 c.p., può essere esercitato soltanto su detto valore residuo.
I risultati dell'analisi ricostruttiva trovano convincente conferma nella circostanza che le facoltà attribuite al creditore pignoratizio (possesso, custodia ed amministrazione del bene, vendita) hanno natura palesemente strumentale e sono preordinate ad impedire che il debitore o terzi possano pregiudicare l'attuazione della funzione economica sopra indicata, sicché è indubbio che dette facoltà non hanno più ragion d'essere quando la custodia e l'amministrazione del bene siano assunte, per effetto dell'intervenuta confisca, dall'ufficio giudiziario, il quale, nell'attività di gestione e di vendita del bene, non solo deve avere di mira la realizzazione delle finalità proprie del provvedimento applicativo della misura, ma è tenuto anche a salvaguardare il diritto del creditore pignoratizio a ricevere il pagamento della somma non ottenuta a causa dell'inadempimento del debitore: e quando ciò non sia avvenuto e al creditore non sia stata offerta la possibilità di esercitare la prelazione sul ricavato della vendita delle cose confiscate sulle quali gravava il pegno, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie indebitamente sacrificate.
11. - Le conclusioni dell'indagine sin qui condotta portano a pronunciare l'annullamento dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 8.6.1998, in quanto la "ratio decidendi" del provvedimento risulta scaturita dall'applicazione di regole totalmente divergenti da quelle dianzi specificate. Pertanto, nel nuovo esame delle istanze degli istituti bancari che hanno vantato il pegno costituito a loro favore sui certificati di deposito confiscati, il Pretore di Pisa, quale giudice di rinvio, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: "In caso di condanna per il delitto di usura, la confisca disposta a norma dell'art. 644, ultimo comma, c.p. non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito sulle cose a favore di terzi quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi, la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Pretore di Pisa. Così deciso in Roma il 28 aprile 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 GIUGNO 1999.