Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 22184
CASS
Sentenza 22 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'art. 189 cod. proc. pen. consente l'acquisizione e l'utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell'originale, nei casi in cui il giudice ritenga la copia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l'attendibilità. (Fattispecie in tema di duplicato di una videoregistrazione comprovante la commissione del reato da parte dell'imputato).

La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche eccedenti la normalità quotidiana e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 22184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22184
    Data del deposito : 22 maggio 2007

    Testo completo