Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 2
Il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'art. 189 cod. proc. pen. consente l'acquisizione e l'utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell'originale, nei casi in cui il giudice ritenga la copia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l'attendibilità. (Fattispecie in tema di duplicato di una videoregistrazione comprovante la commissione del reato da parte dell'imputato).
La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche eccedenti la normalità quotidiana e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 22184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22184 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 627
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 36223/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG IA, nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso:
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO MICHELE;
sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore della parte civile costituita, Avv. BORGESE FRANCESCO del Foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
sentito il difensore del ricorrente, Avv. BOTTONI MANFREDI del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. SAVIO FRANCESCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Giudice di Pace di Feltre in data 7 ottobre 2004 GO AD è stato condannato a Euro 500,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita per il danneggiamento del telone ignifugo a copertura di un agriturismo. La sentenza è stata confermata in appello dal Tribunale di Belluno, con pronuncia in data 16 marzo 2005, con la quale si affermava la responsabilità dell'imputato sulla base di una videoregistrazione nel cui protagonista le parti lese avevano riconosciuto il GO. Ricorre il GO con tre motivi, il primo dei quali censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'inutilizzabilità non sarebbe rilevabile dal giudice d'appello, ma solo col ricorso per cassazione. Tale erroneo assunto aveva condotto il Tribunale a non rilevare l'inutilizzabilità della relazione di servizio dell'Ispettore di Polizia nella quale si descriveva il contenuto della videocassetta.
Col secondo motivo il ricorrente censura l'utilizzazione della videocassetta in copia fuori dei casi di irreperibilità o distruzione dell'originale, e senza l'espletamento di una perizia circa la genuinità dei fotogrammi, così come contesta la possibilità che il giudice possa fondare elementi di prova sul documento videoregistrato procedendo alla sua visione fuori dall'udienza e non in contraddittorio, ciò che realizzerebbe un atto istruttorio vietato.
Col terzo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione, che afferma la responsabilità dell'imputato pur ammettendo che le videoriprese non consentono di vedere il momento del taglio del telone, così come sarebbe non riscontrabile l'assunto della sentenza secondo cui il GO teneva in mano un coltello o un punteruolo.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, è effettivamente erronea l'opinione esposta nella sentenza impugnata secondo cui l'inutilizzabilità di un atto potrebbe essere dedotta col ricorso per cassazione ma non con l'appello.
Si tratta di affermazione singolare, ed evidentemente contrastante con l'ordine normale del processo, non dandosi alcun caso di vizio rilevabile solo col ricorso per cassazione, ad eccezione delle nullità verificatesi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, per le quali tale esclusività dipende dalla loro collocazione spazio - temporale nel processo, e non certo dalla loro intrinseca tipologia.
Tuttavia, l'errore non ha svolto alcuna influenza sulla decisione, perché il Tribunale ha espressamente escluso dal novero degli elementi che hanno concorso a formare il proprio convincimento la relazione di servizio Sovilla, che a detta dello stesso Tribunale era effettivamente inutilizzabile. Conseguentemente il motivo di ricorso, pur se fondato su una premessa esatta, non può condurre a rilevare alcuna nullità ed alcun vizio della motivazione, alla quale non concorre l'atto inutilizzabile.
Il secondo motivo si snoda su due argomenti, il primo dei quali riguarda l'efficacia probatoria della copia documentale in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 234 c.p.p., comma 2. Questa Corte ha già affrontato il problema con la sentenza della Sezione Quinta Penale n. 10309, dep. il 15 novembre 1993, relativa proprio a copie di videoregistrazioni comprovanti la commissione del reato da parte dell'imputato, nella quale si è stabilito che "In tema di documenti, l'art. 234 c.p.p., richiede che essi vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l'originale non è recuperabile;
ma poiché il vigente codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant'è che l'art. 189 c.p.p., si occupa espressamente delle "prove non disciplinate dalla legge", il giudice ben può utilizzare quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti". Nel medesimo senso si è espressa anche Cass. sez. 3^, sent. n. 2065 dep. il 5 marzo 1997. La sentenza 10309/1993 ha affrontato anche la questione dell' "autenticità" delle immagini videoregistrate, che non può impostarsi con gli stessi criteri che presiedono al riconoscimento dell'autenticità delle scritture private, e si risolve quindi in un apprezzamento sull'affidabilità probatoria del documento che costituisce tipica attività di valutazione della prova riservata al giudice del merito. Quanto alle modalità e ai criteri di tale accertamento, la Corte ritenne in quell'occasione utilizzabile a fini di prova una videoregistrazione comprovante l'esecuzione del reato da parte dell'imputato, ritenuta autentica da parte del giudice di merito attraverso l'esame diretto del nastro, e l'individuazione delle modalità di uso dell'apparecchio, dei tempi e dei luoghi delle riprese, dell'assenza di tagli o di manipolazioni delle sequenze impressionate, così traendone la certezza sia in ordine alla paternità delle registrazioni sia in ordine all'attendibilità di quanto da esse documentato. La validità di questo criterio appare particolarmente evidente quando (come è nella specie) non vengano mosse specifiche censure circa la genuinità intrinseca del documento o la presenza di difetti che ne possano minorare l'attendibilità. A tale insegnamento, che condivide, la Corte si uniforma, rilevando che il caso deciso appare totalmente sovrapponibile a quello in esame.
Il secondo argomento col quale viene illustrato il motivo di ricorso sostiene l'illegittimità della visione "privata" del documento da parte del giudice, appaiandola ad un'attività istruttoria che potrebbe svolgersi solo nell'ambito del contraddittorio volto alla costituzione della prova.
Tale posizione equipara evidentemente la visione un nastro registrato a una sorta di perizia o esperimento giudiziale, il cui risultato è effettivamente suscettibile di scostamenti più o meno marcati in funzione del soggetto che vi procede, delle operazioni svolte, dei criteri adottati e delle condizioni in cui si agisce. Non è questo il caso della videocassetta, la cui visione non comporta l'esecuzione di attività tecniche che vadano oltre la normalità quotidiana, e che impegna le facoltà sensoriali del giudice in modo non diverso da quanto avviene per la lettura di un atto scritto o la consultazione di una planimetria. Non vi è quindi ragione per collocare la visione del nastro registrato tra le attività volte alla formazione della prova, per le quali invece sussiste la necessità del contraddittorio.
Nessuno dei motivi proposti è fondato, e il ricorso deve essere perciò rigettato, da che consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le spese della parte civile, liquidate in dispositivo, devono essere regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile costituita GL ND, spese che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007