Sentenza 16 luglio 2008
Massime • 1
La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Dvd acquisibili come prova documentale, fermo il contraddittorio sui contenutiAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2008, n. 36701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36701 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2008 |
Testo completo
367 0 1 / 08 SENTENZA n.7757 REGISTRO GENERALE n. 43286/06
PUBBLICA UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Bruno Oliva - Presidente 1. Dott. Nicola Milo - Consigliere
2. Dott. Luigi Lanza - Consigliere
3. Dott. Lina Matera - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OR, nato a [...] il [...]; contro la sentenza del 22 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Antonello Mura, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
2. Nell'interesse di IA OR ricorre il suo difensore, censurando la sentenza per illogicità e contraddizione della motivazione, nonché per violazione degli artt. 361 e 213 c.p.p. Si assume che i giudici avrebbero ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento aggravato sulla base di un'attività di individuazione e di ricognizione fotografica irrituale e inutilizzabile, non risultando se la sentenza abbia fatto riferimento ad una ricognizione effettuata in dibattimento oppure abbia utilizzato l'individuazione fotografica effettuata durante le indagini.
Con altro motivo si censura la sentenza che non ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi proposti sono manifestamente infondati.
2 -3.1. La Corte d'appello ha utilizzato per la decisione i video ripresi durante la partita di calcio del 4.2.2001, che sono stati anche visionati nel corso dell'udienza pubblica del 22.6.2006. Sulla base di tale fonti probatorie è stata provata la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento, in quanto nelle sequenze registrate e nei fotogrammi ricavati dal filmato è stato individuato
IA OR mentre partecipava agli scontri e lanciava contro gli agenti una delle poltroncine divelte allo stadio.
Sulla individuazione dell'imputato i giudici hanno fornito una motivazione completa e coerente, evidenziando che il riconoscimento è stato effettuato sulla base dei tratti somatici, dell'abbigliamento e della localizzazione di IA
OR negli spazi dello stadio. Si tratta comunque di una valutazione di fatto che, in quanto correttamente motivata, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.
Peraltro, nel ricorso si lamenta che la visione dei filmati sia avvenuta senza che fosse presente l'imputato, in quanto contumace. A questo proposito si osserva che la visione non ha comportato l'esecuzione di attività tecniche e non ha costituito attività diretta alla formazione della prova, per cui deve escludersi la necessità del contraddittorio e, quindi, della presenza dell'imputato (in questo senso, Sez. II, 22 maggio 2007, n. 22184, Rigo).
3.2. Del tutto inconferenti sono le censure relative alle dedotte violazioni di legge e all'utilizzazione delle ricognizioni fotografiche.
Dalla sentenza risulta che le riprese degli scontri sono state effettuate dagli operatori del gabinetto regionale della polizia scientifica (pag. 2 sentenza della
Corte d'appello): si tratta cioè di videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, d'iniziativa, che rientrano tra le prove atipiche, soggette quindi alla disciplina dell'art. 189 c.p.p. Ne consegue che, in quanto documentazione investigativa non ripetibile, può essere pienamente utilizzabile non solo nel giudizio abbreviato come è accaduto nel caso in esame "ma anche nel dibattimento, dal momento che può essere inserita nel fascicolo di cui all'art. 431
c.p.p. (così, Sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco).
3 Tuttavia, anche se si fosse trattato di riprese eseguite in luogo pubblico non dalla polizia giudiziaria e al di fuori del procedimento penale (ad esempio con video camere fisse preinstallate), i filmati sarebbero stati ugualmente utilizzabili, in quanto acquisibili al processo come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e liberamente valutabili dal giudice (Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 46307, Providenti).
3.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. La sentenza ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. riferendosi a quella giurisprudenza che nega l'applicabilità di detta circostanza qualora i soggetti agenti abbiano concorso con gli altri nel provocare il tumulto. Peraltro, la giurisprudenza ha anche negato l'attenuante in questione nei casi in cui l'agente si sia mescolato tra la folla per delinquere più facilmente (Cass., 27 febbraio 1990,
Colagrossi), situazione questa analoga a quella verificatasi nel caso in esame, in cui l'imputato così come altre persone presenti allo stadio ha approfittato dei
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disordini per porre in essere condotte delittuose.
4. Alla manifesta infondatezza di tutti i motivi consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che, in considerazione delle questioni poste, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2008
Il Consigliere estensore IL Presidente Giorgio Fidelbo Bruno Oliva
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 SET 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI IA
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