Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2008, n. 36701
CASS
Sentenza 16 luglio 2008

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Massime1

La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.

Commentario1

  • 1Dvd acquisibili come prova documentale, fermo il contraddittorio sui contenutiAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2008, n. 36701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36701
Data del deposito : 16 luglio 2008

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