Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 2
In tema di riciclaggio, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.
Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.
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Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Con la sentenza del n. 26746 del 07 luglio 2011 la Cassazione torna sul tema del ricilaggio. In particolare, allineandosi con il proprio consolidato orientamento, afferma come “in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem (Sez. 11, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; Sez. VI, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2009, n. 47375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47375 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
1
Minimum
47 375 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 6.11.09 Dott. Antonio Prestipino - Consigliere R.G. N. 36424/08
Dott. Giacomo Fumu - Consigliere SENTENZA
N.7.889/03 Dott. Margherita Taddei - Consigliere
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da Di SI AL, CA PE, Di SI NN,
SP CE, Di SA CE, CA ON e CA OR, avverso la sentenza 24.1.08 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al 2° motivo del ricorso di Di
SA CE e rigetto del primo motivo, con rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori - Avv. Maurizio Giannone per Di SI AL e CA
ON, Avv. Mario Murano per Di SA CE, Avv. Pier Giorgio Manca per CA PE, Di SI NN CA OR e CA
"che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in ON
virtù dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di rito abbreviato, con sentenza 7.2.2006 il GUP del Tribunale di
Roma, previa concessione delle attenuanti generiche (solo a Di SI AL,
Di SA CE e SP CE), nonché applicazione dell'art. 81 cpv.
c.p. e della diminuente del rito, condannava - per quanto rileva nella presente
CE, Di SA CE, CA ON e CA OR per i reati loro rispettivamente ascritti di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa e dichiarava interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5 Di SI NN,
CA OR, CA ON e CA PE. Disponeva, poi, la confisca di disponibilità finanziarie in sequestro e di un'autovettura
Mercedes 500 tg. BJ 989 ER.
Il processo era scaturito da una serie di segnalazioni dell'Ufficio Italiano Cambi
e dell'omologo ufficio del Principato di Monaco, anche su impulso e indagini avviate dalla DIA di Roma tra il luglio e l'ottobre 2003, in ordine a movimentazioni finanziarie per circa 3 milioni di euro riconducibili alla famiglia nomade Casamonica Di SI, con cui i fondi depositati all'estero venivano
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smobilizzati mediante plurimi versamenti su c/c in Italia (visto il rifiuto della
Societé Generale Bank and Trust Monaco, ove i c/c erano accesi, di consentirne l'estinzione con puri e semplici prelievi in contanti). Pervenuti i fondi in Italia, gli stessi erano stati poi prelevati in contanti.
Tutti questi trasferimenti erano disposti da e a favore di persone legate fra loro da vincoli familiari o da compartecipazioni economiche: Di SI NN era madre di CA ON e CA OR;
SP CE era il convivente di CA IA, altra figlia di Di SI NN;
Di SA
CE era titolare della DS OR, società che avrebbe celato una reale cointeressenza della famiglia CA -- Di SI.
All'esito delle indagini, essendosi ritenuta la provenienza delittuosa (per lo più da traffico di stupefacenti, usura ed altri reati contro il patrimonio) delle disponibilità all'estero di detta famiglia, disponibilità ammontanti a più di 4 milioni di euro a far tempo dal gennaio 2003 ad onta dell'ufficiale mancanza di fonti di reddito, i summenzionati imputati (nonché altri, oggi non ricorrenti) venivano tratti a giudizio per plurimi reati di riciclaggio.
Con sentenza 24.1.08 la Corte d'Appello di Roma derubricava nell'ipotesi di cui all'art. 648 co. 1° c.p. il reato di riciclaggio addebitato a Di SA CE e
SP CE, per l'effetto riducendo la pena nei loro confronti, sempre con le già concesse attenuanti dell'art. 62 bis c.p. e la diminuente del rito, ad anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, pena dichiarata condonata per
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entrambi. Confermava invece le più gravi condanne (anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa) inflitte in prime cure ai restanti appellanti.
SP CE (personalmente) nonché Di SI AL, CA
PE, Di SI NN, Di SA CE, CA ON e
CA OR (tramite i rispettivi difensori) ricorrevano contro la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) la ritenuta provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio era manifestamente illogica, oltre che lesiva del disposto dell'art. 648 bis c.p., perché basata su mere presunzioni tendenti a dare luogo ad un'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di lecite fonti di reddito, il tutto in contrasto con la sentenza con cui la Corte cost. aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 quinquies co. 2° d.l. 306/92; genericamente l'impugnata pronuncia parlava di reati commessi da altri familiari degli imputati, senza però provare in alcun modo rapporti illeciti tra i congiunti (tale doglianza era proposta da CA ON, Di
SI AL, CA PE, Di SI NN e CA
OR);
b) la Corte territoriale aveva trascurato che le somme de quibus potevano essere frutto di evasione fiscale e che vi erano prove di segno contrario all'asserita colpevolezza dei ricorrenti: infatti, i coniugi CA legittimamente possedevano fin dal 1989 circa £. 1.300.000.000 (valore da attualizzarsi ed incrementarsi nel corso degli anni per significative plusvalenze); inoltre, nel 1994 era stato restituito a Di SI NN
l'importo di £.
1.400.000.000 a seguito di provvedimento del Tribunale del riesame;
in breve, non poteva contestarsi ai prevenuti il riciclaggio del loro stesso denaro;
ad ogni modo, mancava la prova che i ricorrenti non fossero stati concorrenti nei reati presupposti (tale doglianza era proposta da CA ON, Di SI AL, CA PE, Di
SI NN e CA OR);
c) poiché la condotta di riciclaggio doveva consistere in attività volte ad impedire l'individuazione della provenienza illecita del denaro e non già a consentirne la spendita da parte del proprietario, il mero trasferimento di somme da un c/c ad un altro non poteva integrare il delitto di cui all'art. 4
648 bis c.p. (tale censura era avanzata da CA ON e Di SI
AL);
d) essendo il riciclaggio reato a dolo specifico, doveva essere dimostrata la volontà dell'autore di impedire la riconducibilità del denaro al reato o ai reati presupposti, il che doveva escludersi nel caso di specie, vista la facile tracciabilità dei movimenti di denaro da parte degli organi di vigilanza preposti al controllo dei flussi finanziari: ed infatti le operazioni bancarie contestate ai ricorrenti non erano anonime, erano state tutte realizzate alla luce del sole, avevano lasciato tracce evidenti ed una parte di esse, eseguita da CA PE, era stata attuata sulla scorta della normativa inerente al cd. "scudo fiscale" (tale censura era mossa da
CA ON, Di SI AL, CA PE, Di
SI NN e CA OR);
e) poiché secondo l'impugnata sentenza il reato di riciclaggio da parte di
CA ON, Di SI NN e CA OR sarebbe stato posto in essere con il versamento delle somme su c/c a loro intestati in
Italia, non si comprendeva perché le imputate avrebbero dovuto portare alla luce somme di cui, evidentemente, già disponevano all'estero; forse avrebbero potuto fungere da intestatarie dei conti nell'interesse di un qualche loro congiunto, ma in tal caso la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare su un eventuale favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. (tale doglianza era proposta da CA ON, Di SI NN e
CA OR);
f) la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui aveva derubricato in ricettazione il riciclaggio originariamente contestato a Di
SA CE, era manifestamente illogica e contraddittoria: infatti, una volta esclusa la prova della consapevolezza che gli assegni circolari da lui ricevuti costituissero una manovra diretta a ripulire il denaro proveniente da un'ipotetica ed indeterminata attività illecita, la Corte territoriale aveva finito con il dubitare che il Di SA fosse a conoscenza dei delitti presupposti, sicché era poi contraddittorio ravvisare l'elemento psicologico del delitto di ricettazione;
inoltre, non si comprendeva come il rinvenimento nell'abitazione di Di SI AL di un'agenda con il timbro della DS OR, di una fotocopia della carta d'identità del Di
W SA e di fatture di vendita di autoveicoli potessero costituire elementi rivelatori di un indiretto ed occulto coinvolgimento del Di SI negli affari della ditta (tale motivo di ricorso era formulato da Di SA
CE);
g) anche SP CE lamentava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, in quanto l'asserita sua consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute non poteva desumersi come invece aveva
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fatto la Corte territoriale dalle mere modalità degli accrediti e dei prelievi, dal coinvolgimento di più banche, dalla liquidazione di somme diverse intestate in parte allo SP ES, in parte alla sua ditta, né dall'entità delle movimentazioni, senza considerare che gli stessi giudici d'appello non avevano contestato la giustificazione offerta dallo SP
(che aveva parlato di regalie familiari in favore della convivente more uxorio CA IA);
h) l'impugnata sentenza aveva altresì omesso di ben motivare sul momento consumativo del reato che, concretandosi nella sostituzione o nel trasferimento del denaro di provenienza delittuosa, doveva essere individuato con il mero deposito di somme in banca, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire il tantundem: poiché ciò era avvenuto negli anni 1989-1993, a loro volta i reati presupposti dovevano necessariamente risalire ad un momento anteriore a tale arco temporale (il motivo di censura era formulato da CA PE, CA OR e Di
SI NN);
i) mancava la motivazione in ordine al diniego degli invocati benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (tale motivo di ricorso era formulato da Di SA CE);
j) era del tutto evanescente la motivazione in ordine all'entità della pena e al diniego delle invocate attenuanti dell'art. 62 bis c.p. (tale motivo era formulato da CA ON, Di SI AL, CA
PE, Di SI NN e CA OR);
k) anche SP CE si doleva della carente motivazione circa l'entità complessiva della pena, più che doppia rispetto al minimo edittale di cui 6
all'art. 648 co. 1° c.p.: in tal modo era stata vanificata l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della diminuente del rito.
In allegato ad una successiva memoria difensiva, Di SI AL e
CA ON depositavano il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di misura di prevenzione conseguente alla condanna riportata in primo e secondo grado nel presente processo.
-1- I motivi di ricorso che precedono sub a) e sub b) da esaminarsi congiuntamente perché intimamente connessi e concernenti dedotti vizi di motivazione circa la prova dei delitti presupposti e dell'elemento soggettivo dei reati di riciclaggio - sono infondati.
I giudici del merito hanno desunto i delitti presupposti e la consapevole volontà dei ricorrenti di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa delle disponibilità finanziarie de quibus dai seguenti indizi:
➤ origine sconosciuta dei fondi versati sui predetti conti monegaschi, che non risultavano neppure provenire da precedenti prelievi su c/c accesi in
Italia; assenza di lecite fonti di reddito degli odierni ricorrenti;
➤ loro legami familiari con membri della famiglia CA - Di SI arrestati o condannati per traffico di stupefacenti, usura ed altri delitti contro il patrimonio, vale a dire delitti in grado di produrre consistenti disponibilità monetarie: si tratta di Di SI RE (convivente di
CA ON e con precedenti per traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, truffa e furto), CA RR (fratello di OR
e ON CA, con precedenti per rapina, armi, furto, ricettazione truffa e traffico di stupefacenti), Di SI NO (fratello di RE e AL Di SI e cognato di CA ON, con precedenti per traffico di stupefacenti) e Di SI LS (usura continuata), sorella di Di SI NN;
presenza in banca di CA RR (figlio di Di SI NN e fratello di OR e ON) proprio al momento in cui i suoi familiari volevano ritirare in contanti i fondi depositati sui c/c presso la Societé
Generale Bank and Trust Monaco;
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presenza di Di SI RE e di suo fratello TE nel Principato di
Monaco il 21 ed il 22 marzo 2003 subito dopo una transazione di sostanze stupefacenti (oggetto di separato procedimento penale); presenza di Di SI TE in concomitanza con la movimentazione effettuata da Di SI NN sul suo c/c in data 8.8.03;
➤ tempi e modalità di movimentazione delle disponibilità finanziarie presso i predetti depositi all'estero: le operazioni di smobilizzo
(pressoché totale) erano state condotte con frantumazione dei fondi in somme minori trasferite su c/c in Italia, dove poi il denaro era prelevato in contanti, operazioni tutte condotte in un breve arco temporale (quasi tutti tra giugno e agosto 2003) in concomitanza con una misura di prevenzione adottata nei confronti del predetto loro congiunto
CA RR, nonché con l'arresto di Di SI RE e di Di
SI LS ed il sequestro di beni disposto dall'A.G.;
➤ in due casi (v. operazioni poste in essere da CA PE il 31 ottobre ed il 7 novembre 2003) somme provenienti da bonifici effettuati da Di SI NN venivano - invece che prelevate in contanti - destinate all'acquisto di quote di un fondo comune di investimento e al conferimento in una gestione patrimoniale.
Né era necessario che l'impugnata sentenza dimostrasse l'esistenza di rapporti illeciti fra gli odierni ricorrenti ed i loro familiari condannati per i ritenuti delitti presupposti, atteso che l'art. 648 bis c.p. non richiede cointeressenze fra l'autore del delitto presupposto ed il riciclatore e neppure necessaria conoscenza fra i due, nel senso che il soggetto attivo del reato di riciclaggio può anche ignorare l'identità dell'autore del delitto presupposto: ciò che conta è che, consapevole dell'illecita provenienza dei beni, volontariamente si presti a sostituirli, trasferirli o compiere su di essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, id est ad ostacolare la tracciabilità del loro percorso.
Orbene, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, non è necessario che il delitto presupposto
(rispetto sia alla ricettazione sia al riciclaggio) risulti accertato giudizialmente
(cfr. Cass. Sez. II n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. II n. 549 del 29.6.81, dep.
23.1.82; Cass. Sez. II n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. I n. 2179 del
20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. II n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. V 8
n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. II n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83;
Cass. Sez. II n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. II n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. II n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. II n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. VI n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass.
Sez. IV n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97; Cass. Sez. V n. 36940 del 21.5.08,
dep. 26.9.08, rv. 241581).
Né si richiede l'esatta individuazione del delitto presupposto e del suo autore, ma solo la prova logica della provenienza delittuosa dei beni (cfr. Cass. n.
36940/2008 cit.).
Quanto alla consapevolezza dell'illecita provenienza dei fondi in questione, si tenga presente che ricorso alla prova indiziaria nella fattispecie operato dai giudici del merito è legittimo, giacché in tema di riciclaggio la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione sono di derivazione delittuosa specifica, anche mediata (Cass. Sez. VI n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312; conf. Cass. rv. 183472; Cass. rv. 176176; Cass. rv.
173258).
Né risulta un'inversione dell'onere della prova, che vi sarebbe stata se i giudici del merito si fossero limitati a dare atto della pura e semplice mancata spiegazione dell'origine delle disponibilità finanziarie in discorso: invece, l'impugnata sentenza ne ha ricavato l'illecita provenienza dai plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sopra elencati.
In breve, la gravata pronuncia non si è accontentata della mera omessa dimostrazione della lecita provenienza del denaro: ciò rende inconferente il richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12 quinquies, co.
2°, d.l. 306/92, poiché in quella occasione la Corte cost. (con sentenza 17.2.94 n.
48) motivò la propria decisione in base al rilievo che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 co. 2° Cost. non consentiva di agganciare la sussistenza di un reato alla pura e semplice qualità di persona sottoposta a procedimento penale accompagnata dal mero fatto del possesso ingiustificato di disponibilità economiche sproporzionate al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. 9
--L'ulteriore obiezione avanzata nei motivi di ricorso in esame le disponibilità finanziarie in oggetto potrebbero essere state anche provento di evasione fiscale e non di delitto - urta contro il rilievo che l'evasione fiscale presuppone pur sempre,
a monte, l'esistenza di lecita fonte di reddito assoggettabile ad imposizione tributaria (vale a dire proprio ciò che viene smentito dall'impugnata sentenza).
Quanto al lamentato difetto di motivazione sulle prove di segno contrario all'asserita colpevolezza dei ricorrenti che costoro indicano nel fatto che nel
-
1994 era stato restituito a Di SI NN l'importo di £.
1.400.000.000 a seguito di provvedimento del Tribunale del riesame e che i coniugi CA legittimamente possedevano fin dal 1989 circa £. 1.300.000.000 -, si osservi che l'impugnata sentenza ha motivato riconoscendo il carattere sostanzialmente neutro della restituzione in quanto non derivata da un'accertata legittima proprietà dei fondi (fra l'altro, un provvedimento emesso in sede di procedimento di prevenzione non sarebbe mai idoneo a fare stato in quello di cognizione); dall'altro, non risulta che il predetto importo di £.
1.300.000.000 fosse di lecita provenienza (nulla di tutto ciò si legge nella gravata pronuncia), né sul punto i ricorrenti hanno dedotto un eventuale travisamento della prova.
A riguardo, poi, è noto nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. IV n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. IV n.
36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Né può essere apprezzato in questa sede l'assunto secondo cui la somma di £.
1.300.000.000 posseduta fin dal 1989 dai coniugi CA si sarebbe incrementata nel corso degli anni per significative plusvalenze: l'ipotesi non è spendibile a suffragio d'un dedotto vizio di motivazione, noto essendo che, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione, non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa -
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magari altrettanto logica in via di astratta congettura – rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a tale riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. I n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. I n.
1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. I n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass.
Sez. I n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. I n. 5285 del 23.3.98, dep.
6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. I n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
Quanto alla mancanza di prova negativa del concorso dei ricorrenti nei delitti presupposti, si osservi che l'incipit del co. 1° tanto dell'art. 648 bis quanto dell'art. 648 c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato, .") costituisce una clausola di riserva: in quanto tale, essa lungi dal delineare un elemento
-
costitutivo del reato di riciclaggio - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così prevenendo, a monte, un concorso apparente di norme.
Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo del riciclaggio, ma mera clausola di riserva a fini di preventiva soluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata della relativa prova.
In altre parole, in tema di ricettazione o di riciclaggio non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del contrario.
Nel corso dell'odierna discussione la difesa di Di SI AL e CA
ON ha lamentato che l'esito cui è pervenuta l'impugnata sentenza avrebbe finito con l'equiparare le figure criminose del riciclaggio e della fittizia intestazione di beni p. e p. ex art. 12 quinquies co. 1° d.l. 306/92: ma anche in proposito va notato che proprio la clausola di riserva contenuta nella seconda
("Salvo che il fatto costituisca più grave reato ...") previene ogni rischio di sostanziale sovrapposizione tra due reati caratterizzati da una potenziale area comune (quanto ad elemento oggettivo) derivante dall'essere entrambi a forma libera.
2- Anche i motivi che precedono sub c) e sub d) – da vagliarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.
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Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, pel solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (cfr.
Cass. Sez. VI n. 495 del 15.10.2008, dep. 9.1.2009, rv. 242372; Cass. Sez. II n.
13155 del 15.4.86, dep. 24.11.86, rv. 174380).
Per la stessa ragione il mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito costituisce riciclaggio mediato, anch'esso punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p. (cfr. Cass. Sez. VI n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312; Cass. Sez.
II n. 2611 del 14.12.89, dep. 23.2.90, rv. 183472; Cass. Sez. II n. 6508 del
1°.2.86, dep. 27.6.86, rv. 173258).
Dunque, il reato rimane integrato già dalla condotta di sostituzione del denaro, cui si aggiunge l'operazione intesa ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza illecita insita nel successivo passaggio da un c/c all'altro, poiché in tale forma della condotta del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, bastando che essa sia anche soltanto ostacolata.
Per questo stesso motivo non rileva che le operazioni di smobilizzo dai depositi esteri abbiano comunque lasciato tracce e/o che siano avvenute con operazioni in sé apparentemente legittime e non occulte: l'ostacolo in questo caso è consistito nella rapida polverizzazione dei fondi in più rivoli e nel coinvolgimento di più
persone.
Né può negarsi il dolo sol perché le operazioni sono state scoperte, sia pure all'esito di impegnative indagini e grazie anche alle segnalazioni dell'Ufficio
Italiano Cambi e dell'omologo ufficio del Principato di Monaco.
Va infine corretta l'affermazione - che si legge nel motivo che precede sub d) - secondo cui il delitto di riciclaggio sarebbe a dolo specifico, noto essendo il contrario, nel senso che, a differenza di quanto avviene nel delitto di ricettazione, il dolo è generico e comprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, sia la consapevolezza di tale provenienza, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (cfr. Cass. Sez. VI n. 16980 del 18.12.2007, dep. 24.4.2008, rv. 239843; 12
Cass. Sez. IV n. 6350 del 30.1.2007, dep. 15.2.2007, rv. 231053; Cass. Sez. II n.
13448 del 23.2.05, dep. 12.4.05, rv. 231053).
3- Ancora da disattendersi è la doglianza che precede sub e).
L'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato anche in ordine alle ragioni che hanno spinto i ricorrenti a smobilizzare i fondi depositati all'estero per trasferirli in Italia: il motivo risiedeva nell'esigenza di disperderli in più rivoli e sottrarli all'incombente rischio di sequestri da parte dell'A.G. italiana, sicché, non potendoli prelevare in contanti stante il rifiuto in tal senso opposto dalla Societé
Generale Bank and Trust Monaco, i fondi medesimi erano stati variamente bonificati.
Quanto alla denunciata mancanza di motivazione circa l'ipotesi di mero favoreggiamento reale per gli imputati destinatari dei bonifici provenienti dai predetti conti esteri, va notato che la censura, formulata con espresso riferimento all'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p., in realtà è ad esso estranea perché il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 co. 1° c.p.p.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. IV n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. II n. 3706 del
21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634).
Invero, riguardo alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà inficiata la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.
Inoltre la doglianza, ove pure ricondotta a denuncia di violazione di legge penale ex art. 606 co. 1° lett. b) c.p.p., ad ogni modo tralascia di considerare che il favoreggiamento reale è figura criminosa sussidiaria (cfr. Cass. Sez. II n. 11709 del 27.9.94, dep. 24.11.94, rv. 199762) rispetto a quella del riciclaggio, come inequivocabilmente stabilito dallo stesso art. 379 c.p. ("Chiunque, fuori nei casi di 13
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ...").
-4- I motivi di ricorso che precedono sub f) e sub g) da esaminarsi congiuntamente perché connessi - vanno respinti.
Non vi è alcuna illogicità o contraddittorietà nella motivazione dell'impugnata sentenza, atteso che essa non afferma quanto le attribuiscono i ricorrenti SP e
Di SA, nel senso che la Corte territoriale non ha affatto dubitato che costoro fossero consapevoli dell'illecita provenienza del denaro loro bonificato;
si è solo limitata a considerare il che è tutt'altro che illogico o contradditorio - che la prova di tale consapevolezza non comportava necessariamente anche la dimostrazione di una loro consapevole volontà di compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei fondi, che avevano poi utilizzato a scopo di personale profitto.
Quanto alla critica rivolta all'impugnata sentenza per avere valorizzato a carico dello SP le modalità degli accrediti e dei prelievi, il coinvolgimento di più banche, la liquidazione di somme diverse intestate in parte allo SP ES, in parte alla sua ditta e l'entità delle movimentazioni, di contro trascurando di dare il giusto peso alle giustificazioni addotte dal ricorrente, osserva questa S.C. che si tratta di argomento inteso solo a sollecitare una terza lettura in punto di fatto delle risultanze probatorie, ovviamente interdetta in sede di legittimità.
Lo stesso dicasi riguardo alla valenza indiziaria da attribuire al rinvenimento, nell'abitazione di Di SI AL, di un'agenda con il timbro della DS OR, di una fotocopia della carta d'identità di Di SA CE e di fatture di vendita di autoveicoli quali elementi rivelatori di un indiretto ed occulto coinvolgimento del Di SI negli affari della ditta: anche in proposito il motivo di doglianza si dilunga su valutazioni in punto di fatto che sfuggono al giudizio di cassazione.
5- Il motivo che precede sub h) è infondato perché muove dall'erroneo presupposto che il reato p. e p. ex art. 648 bis c.p. si consumi con la prima operazione di sostituzione del denaro, quando in realtà esso può atteggiarsi anche come reato a consumazione prolungata, che cessa con l'ultima operazione intesa ad ostacolare la tracciabilità dei movimenti finanziari, nel quadro di un più 14
ampio programma che nella fattispecie prevedeva (ciò sia detto per sommi capi, secondo la ricostruzione in punto di fatto fornita dai giudici del merito) il deposito all'estero del contante acquisito come profitto di traffico di sostanze stupefacenti, usura ed altri reati contro il patrimonio commessi da taluni familiari degli odierni ricorrenti, il suo successivo trasferimento in Italia mediante plurime operazioni di smobilizzo (bonifici, pagamenti internazionali etc.) con il coinvolgimento di più persone e, infine, il prelievo in moneta contante delle somme in tal modo rientrate.
Dunque, tutte queste operazioni rientravano nel paradigma dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648 bis c.p.
Quanto all'obiezione che i reati presupposti accertati a carico di taluni dei familiari degli odierni ricorrenti sarebbero stati commessi dopo i fatti per cui oggi
è processo (quasi tutti risalenti, come si è detto, al periodo giugno - agosto 2003:
è, invece, fuori delle coordinate temporali delle imputazioni il deposito in banca da parte dei coniugi CA di £.
1.300.000.000 risalente al 1989), così escludendosene il carattere di delitti presupposti ai fini dell'art. 648 bis c.p., si osservi che l'assunto è smentito dalla ricostruzione accolta dai giudici del merito: si legge, infatti, nell'impugnata sentenza che Di SI RE fu arrestato il
22.7.03 per traffico di stupefacenti (ben 50 kg. di cocaina per un valore di euro
1.725.000,00) temporalmente collocato fra l'11 gennaio ed il 6 febbraio 2003; Di
SI LS venne arrestata per usura continuata nel maggio 2003.
Per quanto concerne CA RR, si legge nella gravata pronuncia di un suo arresto avvenuto il 20.4.2004 per l'accusa di traffico di stupefacenti, ma non se ne rileva l'epoca di commissione;
si specifica, comunque il cospicuo curriculum criminale del predetto CA.
In breve, vi sono almeno due delitti (non colposi) specificamente indicati come anteriori ai fatti per cui è processo che - unitamente ad analoghi precedenti di Di
SI RE, CA RR e Di SI NO nonché agli altri indizi di cui sopra - hanno indotto i giudici del merito a ravvisare i reati presupposti.
6- Il motivo che precede sub i) si colloca al di fuori del novero di quelli consentiti, dal momento che i doppi benefici per Di SA CE sono stati chiesti solo nel ricorso per cassazione e non anche nell'atto d'appello; inoltre, nelle conclusioni rassegnate all'esito della discussione svoltasi innanzi alla Corte
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territoriale la difesa del Di SA si è limitata a sollecitarne l'assoluzione, senza null'altro aggiungere neppure in via subordinata.
Valga, pertanto, il principio giurisprudenziale - che merita di essere ribadito - secondo cui il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. VI n. 4374 del 28.10.2008, dep. 2.2.2009, rv.
242785; conf. Cass. n. 4977/93, rv. 194563; Cass. n. 6908/92, rv. 190548; Cass.
n. 11941/91, rv. 188763; Cass. n. 9455/84, rv. 166423; il non coincidente orientamento che, invece, parla di obbligo di motivazione circa la mancata concessione dei benefici pur in assenza di specifiche deduzioni di parte si riferisce solo al diverso caso di sentenza d'appello che, su impugnazione del PM, riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato: v.
Cass. Sez. VI n. 3917 dell'8.1.2009, dep. 28.1.2009, rv. 242527; Cass. Sez. VI n.
12839 del 10.2.2005, dep. 6.4.2005, rv. 231431; Cass. Sez. V n. 40865 del
25.9.2007, dep. 7.11.2007, rv. 238187).
7- I motivi di cui alle lettere che precedono sub j) e sub k) sono generici perché non chiariscono le ragioni per cui ai ricorrenti dovrebbero essere riconosciuti i più miti trattamenti sanzionatori invocati.
Né a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio a motivi d'appello di cui, però, non viene indicato neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità: invece l'atto di ricorso deve essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte
Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. VI n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass.
Sez. II n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. V n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95).
8- Non essendo ammessa la produzione di documenti nel giudizio di cassazione, non vi è nulla da aggiungere circa il provvedimento di rigetto della richiesta di misura di prevenzione conseguente alla condanna riportata in primo e secondo grado nel presente processo, per altro - come si è già detto - di per sé inidoneo a fare stato in sede di cognizione. 16
9- In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 6.11.09.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonio Manna Dott. Antonio Esposito
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IN SITATO
DEPO 2009
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