Articolo 1858 del Codice civile
Articolo 1857Articolo 1859
Versione
19 aprile 1942
Art. 1858.

(Nozione).

Lo sconto e' il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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