Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 19 5-00 8 / 0 1 In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.16381/98 10704 Presidente Dott. Ettore Mercurio -Cron. -Rep. " Erminio Ravagnani Consigliere " Bruno Battimiello n Rel. -Ud. 18.1.2001 -Oggetto: " FL IC 11 IE TI - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE SC, NE RI e NE San- te, quali eredi di NT DO, rappresentati e di- fesi dall'avv. Walter Marchesini del Foro di Perugia con do- micilio eletto in Roma alla via Grazioli Lante n. 16 (studio come da procura speciale in calce avv. DO Bonaiuti), al ricorso ricorrenti contro 225 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rap- presentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n° 130/98 in data 17 aprile/11 luglio 1998 (R.G.C. 2733/96 e R. Lav. 485/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. DO Bonaiuti per delega dell'avv. Walter Marchesini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Perugia, respingendo l'appello, ha conferma- to la sentenza del Pretore del luogo con la quale era stato negato il diritto del cieco civile assoluto NT Dome- nico all'assegno integrativo, sostitutivo dei due accompa- gnatori militari, previsto per i grandi invalidi di guerra. Il Tribunale ha osservato che l'equiparazione tra le due ca- tegorie di invalidi concerne la sola indennità di accompa- gnamento, non pure l'istituto ulteriore degli accompagnatori militari, che trova fondamento in una disciplina speciale dettata per una speciale categoria di invalidi, quali i grandi invalidi di guerra. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale (del- la legge n. 165/1983), alla stregua dell'ordinanza n. 487/1988 della Corte Costituzionale. Avverso questa decisione gli intestati eredi di NT DO ricorrono per cassazione con tre motivi, cui resi- ste il Ministero dell'Interno con controricorso. Motivi della decisione motivo, denunciando falsa applicazione Con il primo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682 e dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983 n. 165, i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti a quella per i grandi invalidi di 3 guerra riguarda, non rinvenendosi nelle norme alcuna limita- zione o riserva, gli interi artt. 1 e 6 del d.p.r. 30 dicem- bre 1981 n. quindi, comprende anche i due accompagna- 834 e, tori militari o, in alternativa, una ulteriore indennità so- stitutiva. Il motivo è infondato. L'art. 6 del d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), nel sostituire l'art. 21 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, ha previsto, specificandone le misure, una indennità di ac- compagnamento, da liquidarsi d'ufficio, in favore dei muti- lati ed invalidi di guerra, ed inoltre l'assegnazione, a ri- chiesta, di due accompagnatori militari o, in sostituzione, di un assegno integrativo dell'indennità di accompagnamento. L'art. 1 dello stesso d.p.r. n. 834/1981 ha poi introdotto un sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensio- nistici di guerra. Per quanto riguarda i ciechi civili assoluti, l'art. 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682, nell'indicare, al secondo comma, gli importi dell'indennità di accompagnamento per gli anni 1979, 1980 e 1981, stabilisce, al primo comma, che tale prestazione "a partire dall'1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A bis, n. 1, del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915". A sua volta, la legge 4 maggio 1983 n. 165, nell'interpretare autenticamente il primo comma dell'art. 1 della legge n. 682 suddetta, stabilisce nel suo art.
1 - ache esso "deve intendersi nel senso che l'equiparazione, partire dall'1 gennaio 1982, dell'indennità di accompagna- mento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli artt. 1 e 6 e alla tabella E, lettera A bis, del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra”. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la chiara lettera della norma impone di ritenere che l'equiparazione è stabilita non con riguardo all'intero complesso delle prov- videnze predisposte a beneficio dei grandi invalidi di guer- ma soltanto con riferimento alla misura dell'indennità e ra, automatico. Infatti, alle modalità di adeguamento l'indennità sostitutiva dei due accompaghatori militari con- creta un beneficio completamente diverso ed aggiuntivo ri- spetto all'indennità di accompagnamento, sicchè il richiamo operato a quest'ultima provvidenza non può intendersi esteso all'indennità integrativa (Cass. 24 novembre 1993 n. 11575; 20 maggio 1994 n. 4947; 27 settembre 1999 n. 10642). 5 Il secondo motivo denuncia omessa о comunque insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta che il Tri- bunale non abbia adeguatamente motivato sulla mancata appli- cazione dell'art. art. 6 del d.p.r. n. 834/1981, essendosi limitato ad affermare che ai ciechi civili assoluti non sono applicabili le disposizioni di legge sugli accompagnatori militari dettate per i grandi invalidi di guerra. Il motivo è inammissibile, perché la violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cas- sazione come vizio di motivazione (Cass. 10 gennaio 1995 n. 228; 3 aprile 1998 n. 3464). Con il terzo motivo si deduce la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 165/1983, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., sul rilievo che la norma, se interpretata nel senso della esclusione dalle provvidenze per i ciechi civili asso- luti dell'indennità integrativa prevista 'per i grandi inva- lidi di guerra, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di invalidi. Anche questo motivo non è fondato. Come è stato evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 27 aprile 1988 n. 487, opportunamente richiamata dal Tribunale, con riferimen- to all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili 6 totalmente inabili ma secondo un criterio di giudizio vale- vole anche per i ciechi civili assoluti, essendo identica la ratio sottostante alla normativa oggetto dell'odierno rilie- vo di incostituzionalità, una differenziazione di situazioni tra le due categorie di invalidi, civili e di guerra, è giu- stificata "dall'obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, comportanti anche un elemento risarcito- rio, estraneo alle ipotesi dell'invalidità civile". Quanto all'art. 38 Cost., in merito al quale peraltro non viene chiarito, nel motivo in esame, in qual modo ne sarebbe realizzata la violazione, si Osserva che il diritto all'assistenza sociale garantito da tale norma trova un li- mite nelle compatibilità finanziarie, sicchè il principio che essa esprime non può dirsi disatteso sol perché l'intervento solidaristico della collettività non si adegua alle aspettative di quanti vengono a beneficiarne. Il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. I D A , S 0 Il Presidente Il Consigliere est. сигнEttore Merce O S 1 L 3 A . L 3 T T O Bruno Battimiello 5 , R C A . A I S ' E D N L P L S fllle A E 3 I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N IL CANCELLIER! M E 1 A I S D A I E Deposita E D A G , O E G O R T PRO E T T N L T S I E I S R G I A E E D L R ELLIERE L O E D