Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2012, n. 42934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42934 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2318
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 4888/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHEIKH TIDIANE FALL N. IL 21/09/1982;
avverso la sentenza n. 1564/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 06/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 ottobre 2011, la Corte di appello di Genova, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Massa, sezione di Carrara appellata da EK TI Fall, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di detenzione per la vendita (art. 474 cod. pen.) e ricettazione (art. 648 cod. pen.) di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, fatti accertati in Carrara il 11.5.2006, e condannato, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., con la continuazione, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di sei mesi di reclusione e cinquecento euro di multa.
La Corte territoriale escludeva la rilevanza dell' inidoneità della condotta a trarre in inganno gli acquirenti, perché osservava che l'art. 474 cod. pen. tutela non la libera determinazione dell' acquirente ma la pubblica fede. Non accoglieva la richiesta subordinata di concessione del beneficio della non menzione della condanna, al rilievo che tale beneficio non appariva congruo per la natura del reato di cui al capo a) posto a tutela della fede pubblica.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - erronea applicazione dell' art. 648 cod. pen. in quanto il delitto di ricettazione deve ritenersi assorbito in quello di falso;
- illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5) ha affermato il principio di specialità dell'art. 453 c.p., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 648 cod. pen.; il ricorrente non considera che in tale ipotesi la spendita di monete false è sanzionata ove essa avvenga previo concerto con l'autore della contraffazione o di un suo intermediario. Deve in conseguenza essere confermato che il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (Cass. SU 9.5.2001 n. 23427).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché la sentenza ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere il beneficio della non menzione, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012