Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
Integra il reato di frode in commercio la vendita a società sportive di prodotti a base di creatina presentandoli come regolarmente commerciabili dal punto di vista dei controlli per effetto della sola notifica dell'etichetta al Ministero della Salute, mentre poi i "depliant" illustrativi consigliano, per un più efficace uso della sostanza per gli sportivi, un dosaggio superiore ai limiti consentiti pari a a tre grammi giornalieri di creatina, uso che richiede l'autorizzazione ministeriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2006, n. 22055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22055 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/05/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 927
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 009168/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
SA IO, N. IL 06/12/1940;
avverso SENTENZA del 14/12/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per i reati sub A) a.s. perché estinti per prescrizione - rigetta nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 ottobre 2002, il Tribunale di Torino aveva dichiarato IO BO responsabile del reato di cui agli artt. 81, 515 c.p. e D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art. 23, comma 3 per avere, quale legale rappresentante della società AL Italia, nell'esercizio di attività commerciale, come accertato in Torino dall'ottobre 1998:
a) consegnato agli acquirenti i prodotti Creatine, Creatine Powder, Creatine Instant, Creatineabol Creatine + Energy e Champ Power Creatina, diversi, per qualità, da quella dichiarata nonché
b) per aver posto in commercio i medesimi prodotti, da intendersi come medicinali, senza la prescritta autorizzazione del Ministero della sanità, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione, coi doppi benefici di legge.
L'originaria contestazione riguardava altresì: c) il reato di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 6, comma 10, in relazione al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201 che è stato depenalizzato in forza del combinato disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, artt. 70, 92; nonché d) il delitto di cui all'art. 445 c.p., per avere, nell'esercizio di attività commerciale, somministrato i prodotti medicinali indicati al capo a) diversi in specie e qualità da quelle dichiarate in etichetta, in quanto ivi presentati come indicatori dietetici, delitto dal quale il Tribunale aveva assolto il BO, con la formula che il fatto non sussiste.
Le irregolarità commesse dall'imputato, quale legale rappresentante della società che commercializzava i prodotti indicati a base di creatina (sostanza alimentare di interesse metabolico, costituente normale della massa muscolare dell'organismo, derivato aminoacido con funzione di riserva di fosfati energetici a livello muscolare) erano state accertate nei seguenti termini.
In un gruppo di integratori alimentari rinvenuti presso la società Juventus F.C. e in un prodotto rinvenuto presso l'erboristeria dietetica Alasia di Torino era risultato che:
- il prodotto Creatine Instant, presentato come integratore dietetico, non era stato notificato al Ministero della Sanità a norma del D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 7;
- Creatinabol Creatine + Energy, presentato come integratore dietetico notificato al Ministero della sanità (in quanto destinato alla popolazione in generale in dosi giornaliere non superiori a 3 grammi) non era stato invece notificato;
- quanto agli altri tre prodotti, essi erano stati notificati al Ministero della sanità, ma in quanto poi proposti e venduti, come anche i primi due, alla fascia degli sportivi, quali alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare, avrebbero dovuto essere autorizzati dal Ministero, quindi con una procedura ben più complessa della semplice notifica;
- infine per tutti e cinque i prodotti era indicato in etichetta (eventualmente notificata al Ministero) un dosaggio inferiore ai tre grammi pro die, mentre i dosaggi proposti e consigliati nei depliant pubblicitari e nelle schede tecniche erano, salvo che per la Champ Power Creatina ove il dosaggio consigliato era di gr. 5,28 pro die, anche superiori ai 6 grammi pro die, costituente il limite massimo accettato dal Ministero nel rilasciare le autorizzazioni come integratori alimentari particolari, destinati, tra gli altri, agli sportivi, in quanto adatti ad un intenso sforzo muscolare.
Il Tribunale aveva pertanto ritenuto che tali irregolarità, oltre a costituire tutte violazione del D.Lgs. n. 111 del 1992 colpite con sanzioni amministrative dal D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 15, che peraltro fa salva l'ipotesi che le stesse costituissero reato, fossero sanzionabili penalmente ai sensi dell'art. 515 c.p., in quanto due dei prodotti erano stati falsamente presentati come notificati al Ministero e quindi venduti con una qualità che non possedevano e almeno quattro avevano l'apparenza di essere regolarmente licenziati con la semplice notifica, mentre sarebbe stata necessaria l'autorizzazione.
Inoltre, poiché nei depliant pubblicitari della società AL il dosaggio consigliato per un più efficace uso della sostanza da parte degli sportivi era superiore al 6%, il Tribunale aveva ritenuto che tali sostanze in quei dosaggi fossero qualificabili come medicinali (definiti dal D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art.1 nei seguenti termini: "ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale"), commercializzati come tali senza la prescritta autorizzazione del Ministero e quindi aveva riconosciuto l'imputato colpevole anche del reato sub b), in concorso formale con quello di frode in commercio. Infine l'assoluzione per il reato di cui al capo d) era stata motivata dal Tribunale con l'argomento che non era stata raggiunta la prova dell'essersi verificato un pericolo per la salute pubblica ai dosaggi consigliati.
Su appello dell'imputato e della Procura della Repubblica di Torino, la Corte d'appello di tale città ha in data 14 dicembre 2005 riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di frode in commercio perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991 perché il fatto non sussiste. Confermando nel resto la sentenza. La Corte ha ritenuto che l'accusa non avesse provato che la creatina somministrata oltre i sei grammi al giorno sia un medicinale e che avere evocato, nei depliant illustrativi, effetti della creatina sul funzionamento dell'organismo umano, a prescindere dalla veridicità di tali affermazioni, non sia sufficiente ad attribuirle natura di medicinale (nonostante l'uso del termine "presentata" di cui al D.lgs. citato). Quindi, nonostante che il reato sub b) fosse già prescritto, la Corte ha applicato l'art. 129 c.p.p., comma 2 assolvendo al riguardo l'imputato perché il fatto non sussiste e confermando inoltre l'assoluzione per il reato di cui all'art. 445 c.p. Quanto alla frode in commercio, la Corte territoriale ha qualificato il fatto in termini di infrazione amministrativa D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, ex art. 15 sulla base del principio di specialità.
Non prima di aver rilevato che, poiché il P.M. (per parare una eccezione di incompetenza territoriale) aveva limitato la fascia degli acquirenti ai soli due indicati (la Juventus e l'erboristeria citata, che non erano stati nemmeno sentiti in giudizio), difetterebbe la prova del rapporto di causalità tra l'attività divulgativa dei depliant e la vendita dei prodotti ai due acquirenti.
Inoltre, quanto ai due prodotti non notificati ma dichiarati tali, la sentenza pone in dubbio che lo svolgimento o meno della pratica amministrativa dichiarata si traduca in una qualità del prodotto. Comunque, del reato di cui all'art. 515 c.p. mancherebbe l'intento fraudolento, dato che uno dei due prodotti era stato già notificato in precedenza con altra denominazione e l'altro era in commercio da pochi mesi e D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 7, consente la commercializzazione nei tre mesi a disposizione del Ministero per effettuare osservazioni. Infine, a favore della sua buona fede, la Corte ha posto in evidenza il fatto che la società aveva sempre notificato al Ministero tutti gli altri prodotti a base di creatina.
La seconda irregolarità era stata la commercializzazione dei cinque prodotti presso gli sportivi, bypassando l'autorizzazione ministeriale (D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 8). Il Tribunale aveva ritenuto che costituisse frode l'aver presentato come passibile di notifica e quindi come integratore dietetico comune un prodotto che in realtà avrebbe dovuto passare attraverso la procedura di cui al D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 8 e quindi (oggettivamente) nella vendita di un prodotto di qualità essenziale diversa. La Corte ha viceversa valutato che del reato di frode in commercio manchi qui l'elemento oggettivo: dei due clienti, una era una erboristeria che solo eventualmente avrebbe potuto vendere l'unico prodotto dei cinque che aveva a degli sportivi;
l'altra aveva ricevuto i prodotti nell'ambito della fornitura di uno stock di prodotti che la TE si era obbligata a consegnarle in adempimento di un contratto di sponsorizzazione, per cui mancherebbe l'evidenza della consegna di un aliud pro alio e semmai si tratterebbe di concorrenza sleale nei confronti dei concorrenti moniti di autorizzazione.
La terza irregolarità consisterebbe in ciò che per nessuno dei prodotti i dosaggi indicati in etichetta, tutti inferiori ai tre grammi, corrispondevano a quelli proposti e consigliati nei depliant pubblicitari e nelle schede tecniche, superiori ai sei grammi pro die. Ma le vittime di questa frode non potrebbero essere, secondo la Corte territoriale, i due clienti in parola, unici soggetti passivi del reato contestato, ma i clienti finali che allo stato non esistono, mancando la prova della consegna a loro sia del prodotto che del messaggio pubblicitario ingannevole. Per cui del reato di cui all'art. 515 c.p. l'assoluzione è stata perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la procura generale presso la Corte d'appello di Torino, deducendo le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e) in relazione agli artt. 445, 515 c.p. nonché D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art. 23, comma 3, in punto di qualificazione giuridica dei fatti.
La Corte d'appello di Torino avrebbe anzitutto svalutato una recente sentenza di questa Corte, resa all'udienza del 23 settembre 2005 (imp. Sorbini), che aveva affermato alcuni principi di diritto:
- la consegna della creatina con etichette non conformi alle prescrizioni ministeriali realizza il reato di cui all'art. 515 c.p.;
- vendere prodotti qualificandoli come rispettivamente notificati o autorizzati quando erano insussistenti le condizioni per ottenere l'imprimatur di regolarità, realizza la fattispecie di cui all'art. 515 c.p.;
- la creatina a dosaggi superiori a quelli indicati assume la qualità di farmaco: Cass. 18 maggio 2005 n. 36943;
- vanno definite come medicinali le sostanze che siano pubblicizzate o reclamizzate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane.
Il parere del CUF da cui la Corte trarrebbe il convincimento della mancata prova della natura di medicinale della creatina, in realtà parla di maggiori vantaggi sotto l'aspetto nutrizionale, assenti oltre i 6 grammi.
In definitiva la norma penale punirebbe secondo il ricorrente proprio che immette in commercio una sostanza dichiarata medicinale senza avere investito l'organo di controllo. Riconosciuta natura medicinale alla creatina commercializzata dall'imputato, sussisterebbe anche il reato di cui all'art. 445 c.p., in quanto reato di pericolo presunto.
Quanto alla parte di sentenza che assolve dal reato di cui all'art. 515 c.p., la Procura generale ribadisce che affermare che un determinato prodotto di alimentazione particolare è stato notificato al Ministero, quando ciò non è vero crea nell'utilizzatore l'apparenza di un controllo in realtà inesistente e quindi incide sulla qualità del prodotto medesimo e realizza la fattispecie di cui all'art. 515 c.p.; inoltre, sempre con riferimento ai due prodotti non notificati, il carattere di specialità della norma incriminatrice rispetto a quella relativa all'illecito amministrativo sarebbe presente, perché una cosa è commercializzare senza notificare al Ministero il modello di etichetta (D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 7) e un'altra indicare che la notifica è avvenuta mentre non è vero;
e non rileva che uno dei due fosse identico ad altro notificato e il secondo sul mercato solo da qualche mese, in quanto in ambedue i casi nelle etichette si dichiara cosa non vera.
La seconda irregolarità è che tutti i prodotti vengono commercializzati agli sportivi e quindi ci sarebbe voluta l'autorizzazione. Anche in tale ambito, una cosa è produrre o importare a scopo di vendita prodotti senza l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 8 (illecito amministrativo) e altra immettere il prodotto in commercio senza chiedere l'autorizzazione e indicando che è stato notificato;
e non è vero che mancherebbe l'elemento materiale in quanto i due unici acquirenti non sono stati ingannati, perché non è richiesto che l'inganno si sia effettivamente realizzato. Quanto alla terza irregolarità (dosaggi consigliati diversi da quelli indicati in etichetta), il fatto che due soli siano gli acquirenti non escluderebbe il reato, in quanto l'inganno non è elemento costitutivo del reato che si realizza con la consegna di aliud pro alio.
All'udienza del 23 maggio 2006, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
A) - Riassumendo, le irregolarità che sono state contestate all'imputato, quale legale rappresentante della AL Italia, che commercializza i cinque prodotti indicati nei capi di imputazione, sono le seguenti:
1 - due prodotti erano dichiarati notificati al Ministero della sanità, che esercita su di essi un controllo e non lo erano (il fatto era stato contestato in quanto realizzerebbe il reato di cui all'art. 515 c.p.);
2 - i cinque prodotti (due non notificati e tre si) vengono commercializzati agli sportivi e quindi sono integratori alimentari speciali che necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, art. 8 e non di semplice notifica (e l'averli presentati come regolarmente commercializzabili previa mera notifica realizzerebbe ancora il reato di cui all'art. 515 c.p.);
3 - i dosaggi consigliati nei depliant pubblicitari che accompagnavano i cinque prodotti erano diversi da quelli indicati in etichetta e l'aver presentato i prodotti con quei dosaggi come reintegratori dell'organismo, li avrebbe trasformati secondo l'accusa in medicinali ai fini della disciplina di cui al D.Lgs.29 maggio 1991, n. 178, per cui avrebbero dovuto preventivamente percorrere la via dell'autorizzazione (da cui la contestazione del capo b);
4 - come medicinali di qualità diversa da quella dichiarata, violerebbero anche l'art. 445 c.p. B) - Quanto alla irregolarità di cui al punto 1) che precede, la sentenza impugnata esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 515 c.p. con una motivazione che si sottrae alla censura di carenza o di manifesta illogicità.
Nonostante alcune improprietà di linguaggio (la sentenza in alcuni punti si esprime in termini di "intento frodatorio", mentre la giurisprudenza di questa Corte è costante - fin da Cass. 13 giugno 1975 n. 6436 - nel ritenere che ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato non è necessaria la volontà di trarre in inganno l'acquirente, ma è sufficiente il dolo generico, vale a dire la volontà di consegnare una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita), la Corte territoriale esclude infatti in maniera non irragionevole la volontà dell'imputato di consegnare prodotti diversi da quelli dichiarati, quanto all'indicazione dell'avvenuta notifica al Ministero dell'esemplare dell'etichetta, in uno dei due casi indicati poiché il prodotto era identico ad altro "notificato", che sostituiva con una diversa denominazione e nell'altro perché ha creduto alla deduzione dell'imputato di un "disguido", anche alla luce del comportamento complessivo del BO che aveva costantemente provveduto alla notifica al Ministero dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare commercializzati. In argomento, il ricorrente si limita a sovrapporre alla motivazione della sentenza proprie argomentazioni conducenti, sulla base dell'esame dei medesimi dati di fatto, all'opposta conclusione relativamente alla mancanza di buona fede nel comportamento dell'imputato.
Poiché il controllo assegnato dal codice di rito a questa Corte non si spinge fino alla ricerca della migliore motivazione, ma ha ad oggetto unicamente la completezza e la non manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa, il ricorso sul punto va respinto.
C) - Secondo il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, art. 8 è necessaria l'autorizzazione del Ministero della sanità per "la produzione e l'importazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare", tra i quali quelli adatti ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi.
Quanto alla creatina, il Ministero impone l'autorizzazione, quale alimento adatto ad una intensa attività sportiva, per i dosaggi giornalieri che superano i tre grammi ma non rilascia autorizzazioni per dosaggi superiori a sei grammi al dì. La seconda irregolarità contestata all'imputato è quella di avere destinato agli sportivi, sia di fatto (la soc. Juventus), che nei depliant illustrativi, i cinque prodotti, presentandoli come regolarmente commerciabili, dal punto di vista dei controlli del Ministero della sanità, sulla base della semplice notifica dell'etichetta, mentre con quella destinazione e per il dosaggio consigliato superiore a tre grammi pro die, i prodotti erano soggetti ad una più intensa procedura di controllo sfociante nella eventuale autorizzazione ministeriale.
In proposito, la Corte territoriale sostiene che sulla base del principio di specialità il fatto contestato costituirebbe semmai l'illecito amministrativo di cui al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 111 del 1992, artt. 8, 15. Inoltre, dubita che "il destino amministrativo di un prodotto ne sia una qualità essenziale" e quindi che la diversa rappresentazione della procedura amministrativa seguita e da seguire realizzi il reato di cui all'art. 515 c.p. Ambedue le affermazioni sono errate in diritto: anzitutto la prima, in quanto l'illecito amministrativo di cui al citato D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 15, comma 3 (che comunque fa salva l'ipotesi che il fatto costituisca reato) consiste nel produrre o importare a scopo di vendita i prodotti di cui al D.Lgs. n. 111 del 1992, art. 8 senza autorizzazione, mentre l'ipotesi contestata al ricorrente è di aver consegnato prodotti presentandoli come regolarmente commerciabili sulla base della semplice notificazione al Ministero mentre per i dosaggi e per la destinazione era necessaria l'autorizzazione.
Quest'ultimo fatto, come accertato dai giudici di merito, è poi riconducibile alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 515 c.p., in quanto alla diversa presentazione corrisponde nella sostanza l'attestazione di una qualità controllata del prodotto alimentare invece insussistente e neppure conseguibile nei dosaggi consigliati in quattro dei cinque prodotti (in termini, con riguardo ad una fattispecie analoga, cfr. Cass. sez. 3^ 21 novembre 2005 n. 41761). La circostanza che gli acquirenti dei prodotti siano solo due e che si tratti di una società sportiva e di una erboristeria non esercita infine alcuna influenza nell'economia della fattispecie incriminatrice, così come descritta dalla norma in parola. La sentenza impugnata va pertanto annullata relativamente alla negata configurabilità del delitto previsto dall'art. 515 c.p. nei fatti di cui al precedente punto 2, come accertati in giudizio, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello per un nuovo esame.
D) - La Corte d'appello di Torino (diversamente da altra sezione della medesima Corte territoriale nella sentenza il ricorso contro la quale è stato respinto sul punto da Cass. 12 ottobre 2005 n. 36943) valuta, alla luce degli atti processuali che menziona nella stessa motivazione, che l'accusa non sia "riuscita a provare in giudizio che la creatina somministrata oltre i sei grammi pro die, limite massimo per il rientro nella categoria degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (cioè rivolti a particolari categorie di consumatori, quali appunto gli sportivi), perdesse la qualità di integratore alimentare per assumere quella di farmaco".
La valutazione in parola non può essere messa in discussione in questa sede di legittimità, in quanto fondata sull'analisi di elementi di fatto e di risultanze istruttorie completa e non manifestamente irragionevole.
Essa peraltro non esaurisce il tema della eventuale riconducibilità dell'irregolarità di cui al punto 3 che precede al reato di cui al capo b) di imputazione, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art. 1, "vanno definite come medicinali le sostanze che siano pubblicizzate o reclamizzate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane", con specifico riguardo alla "qualificazione che il fabbricante compie del prodotto, in una con le informazioni destinate al consumatore, riportate sia sulla confezione, sia su altro materiale pubblicitario, indipendentemente dalla composizione e dagli effetti realmente procurati" (Cass. 1^ ottobre 1992, Giorgini e le altre richiamate nel ricorso del P.G., nonché da ultimo, la sentenza n. 41671/05, cit.). Ed invero, come sostenuto dal ricorrente, la norma di cui al D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art. 23, comma 3, punisce l'immissione in commercio di una sostanza qualificata come medicinale senza che tale qualità sia stata controllata in sede di autorizzazione amministrativa.
Su tale piano, la Corte territoriale afferma che nei depliant illustrativi la creatina nei dosaggi indicati non viene presentata come farmaco neppure nel senso che la sua assunzione sia utile per "ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo" (ai sensi del D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 1, ultima parte), in quanto "tutte le indicazioni riportate nei diversi opuscoli erano relative e specificatamente indirizzate ad illustrare gli effetti e l'azione dei prodotti in campo dietetico".
Tale valutazione è contraddetta dal ricorrente, che richiama al riguardo la sentenza di primo grado (riferita anche da quella di secondo grado), secondo cui nei cataloghi e depliant, la AL aveva attribuito al prodotto la capacità di favorire la costruzione delle cellule muscolari e quindi di modificare il funzionamento di un organo e la stessa struttura cellulare. La diversa perentoria affermazione della Corte territoriale, non sostenuta da adeguate specificazioni, presenti viceversa nella sentenza di primo grado richiamata dal P.G. di Torino, merita la censura di genericità e di contraddittorietà formulata nel ricorso, rendendo quantomeno necessario un approfondimento sul piano dell'istruttoria dibattimentale.
Conclusione questa puramente teorica, in quanto la contravvenzione in esame è ormai estinta per prescrizione, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1. Trattandosi infatti di reato punibile anche con l'arresto, la durata del periodo di prescrizione è stabilita, a norma del combinato disposto dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 5 e art. 160 c.p., in anni quattro e mesi sei, decorrenti, nel caso in esame,
dall'ottobre 1998, quindi ampiamente decorsi già alla data della sentenza d'appello.
Non ricorrendo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, una delle situazioni che a norma dell'art.129 c.p.p., comma 2 consentirebbero l'immediata assoluzione dell'imputato nel merito, la sentenza impugnata va pertanto sul punto annullata senza rinvio, essendo il reato sub b) estinto per prescrizione.
E) - Il ricorso del P.G. di Torino va infine respinto con riferimento all'ultimo capo di imputazione (come richiesto in udienza anche dal Procuratore generale presso questa Corte), sia pure per ragioni diverse da quelle poste a sostegno del proscioglimento dell'imputato dalla sentenza impugnata. Il reato di cui all'art. 445 c.p. è definito nella rubrica come "somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica".
Come tutti i reati dolosi o colposi contro la salute pubblica, esso rientra nella categoria dei reati di pericolo astratto, per i quali è sufficiente che il fatto descritto abbia in sè l'attitudine a produrre nocumento alla pubblica salute (Cass. 15 ottobre 1966 n. 888). Va peraltro ricordato che in una lettura costituzionalmente orientata della legislazione penale e orientata soprattutto dai principi desumibili dall'art. 25 c.p., comma 2 sia stata da tempo prospettata, in dottrina e nella giurisprudenza anche di questa Corte, la possibile integrazione delle varie norme incriminatrici con la regola generale stabilita dall'art. 49 c.p., comma 2 secondo cui la punibilità è comunque esclusa "quando per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Secondo questo condivisibile orientamento, il richiamo all'art. 49 c.p. ha lo scopo di espungere dall'area della rilevanza penale i fatti innocui, ancorché formalmente riconducibili alla fattispecie di reato descritta dalla norma incriminatrice. Siffatta funzione appare particolarmente utile nell'esame della riconducibilità di fatti umani a fattispecie di reati dette di pericolo astratto, che più di ogni altra presentano il rischio di punire la mera disobbedienza alla legge, ancorché priva di capacità lesiva per inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa.
Nel caso in esame, il fatto che secondo la contestazione andrebbe ricondotto alla fattispecie criminosa è costituito dall'aver somministrato prodotti, presentati come medicinali, in specie e qualità diversa da quella dichiarata.
Nel presente giudizio, come dato atto dalle due sentenze di merito, non è peraltro stata provata la pericolosità, neppure in sè, della creatina per la salute pubblica nelle dosi consigliate dalla società di cui l'imputato è legale rappresentante. Alla stregua di ciò, la condotta posta in essere dall'imputato, come sopra descritta, va valutata come priva dell'attitudine a produrre nocumento alla pubblica salute e quindi non punibile ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2. F) - Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 23, comma 3 perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, quanto al reato di cui all'art. 515 c.p., mentre il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 23, comma 3 perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino quanto al reato di cui all'art. 515 c.p. (capo a). Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006