Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2025, n. 6675
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Sentenza 13 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 26 febbraio 2025, riguardante la responsabilità per danno ambientale in relazione a una scissione societaria. Le parti in causa includevano una società in amministrazione straordinaria e il Ministero dell'Ambiente, che richiedevano l'accertamento della corresponsabilità solidale per debiti legati a oneri di bonifica e danni ambientali. La società ricorrente sosteneva che tali debiti non fossero attribuibili a essa, in quanto derivanti da attività precedenti alla scissione, mentre le amministrazioni sostenevano il contrario, invocando la responsabilità solidale.

Il giudice ha accolto in parte le richieste delle amministrazioni, confermando la responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, in base all'art. 2506-bis c.c. La Corte ha argomentato che la responsabilità per danno ambientale è di natura permanente e che la scissione non può essere utilizzata per eludere le responsabilità preesistenti. Inoltre, ha stabilito che il danno ambientale deve essere risarcito anche per le conseguenze future di condotte illecite antecedenti alla scissione, in linea con il principio "chi inquina paga". La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello di Milano, rinviando per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di garantire la tutela dei creditori e l'effettività della responsabilità ambientale.

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In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506-bis c.c., alla luce della sent. 29 luglio 2024, causa C-713/22, della Corte di Giustizia, si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. (Principio applicato con riferimento a costi di bonifica e per danni ambientali che erano stati constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma che erano conseguenza di un disastro ambientale verificatosi prima della scissione).

La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall'art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall'insieme delle regole dell'ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all'illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose.

Il risarcimento del danno ambientale non può essere disposto mediante la condanna alla costituzione di un deposito fruttifero, che non rappresenta la quantificazione del pregiudizio subito (nella specie, contaminazione di falde acquifere), ma una mera modalità esecutiva per l'accantonamento periodico di frutti, atti a coprire le spese periodiche per rimuovere il danno medesimo (nella specie, attività di pompaggio, trattamento delle acque e monitoraggio per la rimozione delle conseguenze dell'inquinamento), poiché le uniche forme di risarcimento ammissibili nel nostro ordinamento sono quella per equivalente o la reintegrazione in forma specifica e, solo per il danno alle persone con carattere permanente, l'art. 2057 c.c. consente la liquidazione di una rendita vitalizia, ma, trattandosi di norma eccezionale, non può essere applicata analogicamente.

In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili ratione temporis nell'art. 2043 c.c., anziché nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986, il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, secondo le previsioni della suddetta lex specialis), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.

In tema di operazioni straordinarie, la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest'ultimo momento l'operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l'applicazione del nuovo art. 2506-bis c.c. in tema di responsabilità della società beneficiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non abusiva la scelta di differire gli effetti della scissione, stipulando l'atto in una data tale da poter fruire della nuova disciplina più favorevole, poiché ciò corrispondeva ad una legittima opzione dell'autonomia privata).

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale della società beneficiaria incontra il limite, previsto dall'art. 2506-bis, comma 3, c.c., del valore effettivo del patrimonio netto, nel quale non si deve tener conto delle passività non desumibili dal progetto di scissione, ma unicamente della somma algebrica fra gli elementi attivi e passivi in esso individuati, con la conseguenza che da tale valore non va detratta la misura dei debiti solidali gravanti sulla beneficiaria per il meccanismo di corresponsabilità, che, altrimenti, finirebbe per essere del tutto annullato in caso di misura elevata del debito solidale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2025, n. 6675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6675
    Data del deposito : 13 marzo 2025

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