Versione
29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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Art. 306. (determinazione delle misure per il ripristino ambientale) 1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l'approvazione al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia gia' adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.
2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunita' di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale e l'autorita' competente non e' in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa puo' decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorita' competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entita' e gravita' dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonche' della possibilita' di un ripristino naturale.
4. Nelle attivita' di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE , nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito puo' essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso potra' subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunita' di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale e l'autorita' competente non e' in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa puo' decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorita' competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entita' e gravita' dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonche' della possibilita' di un ripristino naturale.
4. Nelle attivita' di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE , nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito puo' essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso potra' subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
Commentari • 5
- 1. Art. 304 testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)https://www.brocardi.it/ · 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; b) l'articolo 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del …
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Giurisprudenza • 68
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